Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2352.
(( (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). )) ((Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e' esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio puo' vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a piu' persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.))
(( (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). )) ((Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e' esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio puo' vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a piu' persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.))
Commentari • 121
- 1. Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di RomaGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 45.53228
[…] Presidente e Relatore R.G. 34536/2011 Società – Società a responsabilità limitata – Legittimazione del custode – Esercizio dei diritti amministrativi spettanti al titolare della quota riconducibili alla funzione della custodia – Sussistenza (Artt. 2352; 2471 bis c.c.) Anche in tema di s.r.l. sussiste la legittimazione del custode prevista per la s.p.a. – salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente – dall'art. 2352 c.c. (richiamato per la s.r.l. dall'art. 2471 bis c.c.) con riguardo all'esercizio dei cosiddetti diritti amministrativi già spettanti al titolare della quota quando ciò sia riconducibile alla funzione della custodia, […]
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Giurisprudenza • 327
- 1. Corte d'Appello Trento, sentenza 14/08/2024, n. 118Provvedimento: […] Per esigenze di risparmio fiscale veniva inserita nel patto di famiglia, anziché nel contratto di cessione, una convenzione ex art. 2352 c.c. che trasferiva al convenuto il diritto di voto sul 25% delle quote di cui l'attrice già era usufruttuaria. […] [...] , si stabilisce che tali diritti siano trasferiti al nudo proprietario ai sensi dell'art. 2352 cc.”; clausola 5 cessione onerosa: “A seguito di quanto sopra il capitale sociale della società “ Controparte_2 risulta ora cosi ripartito: … Si conviene che i diritti di voto nell'assemblea ordinaria competano al socio nudo proprietario”).Leggi di più...
- cessione quote sociali·
- patto di famiglia·
- collegamento negoziale·
- risoluzione contratto·
- art. 1417 c.c.·
- legittimazione passiva·
- controllo societario·
- art. 2352 c.c.·
- simulazione contrattuale·
- risparmio fiscale