CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile,
in data 19 maggio 2022, iscritto al n. 3145/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Ibello (codice fiscale
, in virtù della procura in atti C.F._2
-appellante-
E 2
la (partita iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Sacco (codice fiscale
), in virtù della procura in atti -appellata- C.F._3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza del 30 novembre 2022, notificato il 13 luglio 2022, nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
proponeva appello avverso la sentenza emessa ex art. Parte_1
281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli Nord in data 19 maggio 2022.
Con comparsa del 12 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la
Controparte_1
Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 22 maggio 2025, le parti non comparivano e la causa veniva rinviata all' udienza del 5
giugno 2025 , ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. La causa
è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 22 maggio 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 c.p.c. al 5 giugno 2025 - le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 5 giugno 2025 sono appunto maturati i presupposti per
2 3
disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2019 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
3 4
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con Parte_1
atto di citazione per l'udienza del 30 novembre 2022, notificato il 13 luglio 2022- avverso la sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, pubblicata il 19 maggio 2022, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 6 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
4