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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2024, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in grado di appello rg 2310-2024 promosso con ricorso ed iscritto a ruolo il 30.07.2024
da
( ), residente in [...] C.F._1
Mameli n. 9, elettivamente domiciliato in Milano al C.so di Porta Vittoria 5, presso lo studio dell'Avv. Nicola Virgilio del Foro di Milano che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 10.11.1975, residente a [...] elettivamente domiciliata in
Milano, via Molino delle Armi n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Alessandro Longo del Foro di
Milano che la rappresenta ed assiste in forza di procura allegata in atti.
APPELLATA
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 196/24 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il
06/02/2024 e notificata in data 14.02.2024 resa all'esito del giudizio Rg 3826-2023 di separazione giudiziale introdotto dalla sig.ra Controparte_1
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
IN VIA PRELIMINARE disporre, ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per le motivazioni espresse in narrativa e con riserva di presentazione di idonea istanza ex art. 351 c.p.c. al fine di chiedere l'emissione del provvedimento inaudita altera parte. NEL MERITO - accertare e dichiarare la precedente litispendenza in favore del Tribunale di
Bucarest, e dichiarare la sua giurisdizione a conoscere della controversia;
- per l'effetto, annullare la sentenza n. 196/24 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 06/02/2024 e mai notificata, parzialmente definitiva nel procedimento n. 3826/23 del Tribunale di Busto Arsizio, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
CONCLUSIONI APPELLATO
Piaccia alla Ill.m Corte d'Appello, per i motivi illustrati in narrativa, contrariis rejectis: in via principale e preliminare: dichiarare inammissibile il gravame proposto dal signor Parte_1
per le ragioni argomentate in narrativa;
in via subordinata: rigettare il gravame proposto
[...] dal signor , perché infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n. 196/2024 emessa in data 01.02.2014 dal Tribunale di Busto Arsizio Sezione I Civile, dott.ssa Ardito;
CONCLUSIONI DEL PG
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento. Deve applicarsi la giurisdizione e la legge italiana in quanto entrambi i coniugi hanno cittadinanza italiana e residenza a GA (VA). Non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. CHIEDE la conferma del provvedimento sentenza impugnato con rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 La sig.ra , con ricorso depositato in data 20.09.2023 al Tribunale di Controparte_1
Busto Arsizio e ritualmente notificato, chiedeva :
1) di dichiarare la separazione giudiziale personale tra i coniugi e Controparte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati, come già sostanzialmente avviene, con l'obbligo di Parte_1
mutuo rispetto;
2) di assegnare alla signora la casa coniugale di GA in via Goffredo Controparte_1
Mameli n.9 nella quale continuerà a vivere con la LI Per_1
3) di disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, per le ragioni Parte_1
indicate in narrativa e per quanto documentato, a titolo di contributo al mantenimento della LI
l'importo mensile di euro 700,00 per dodici mensilità all'anno da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà precisato in sede di udienza presidenziale e ciò sino a quando non raggiungerà una propria autosufficienza economica;
4) di disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
integrazione al mantenimento della moglie , l'importo mensile di euro 500,00 Controparte_1
per dodici mensilità all'anno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
5) di disporre a carico del signor l'obbligo di provvedere nella misura pari al Parte_1
50% alle spese straordinarie relative alla LI , sulla base del Protocollo della Corte di Appello di
Milano;
6) di disporre a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente sul conto Parte_1
corrente n. 72566 acceso presso la BPM di EL (VA) - che non verrà estinto e dedicato al pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale di GA (VA) in via Goffredo Mameli n. 9
- il 50% della rata mensile del mutuo pari a quell'importo mensilmente determinato nel piano di ammortamento allegato in atti e che sarà acquisito dal signor e ciò sino alla Parte_1
estinzione del mutuo con ultima rata del 30.6.2039;
7) di disporre che i saldi attuali della polizza AZ Life n. 1635090 - fondo di investimento con beneficiaria la LI in caso di morte dell'assicurato, del fondo di investimento n. Per_1
7803047 e n. 7324322 (doc. 13), salvo quanto oggi risulta essere già ripartito in pari quota 50%, - vengano ripartiti e assegnati al 50% tra i coniugi e comunque secondo i rispettivi diritti risultanti da intestazione esclusiva o comune, che il saldo attuale del conto corrente n. 236-163305.40 acceso
3 presso la UBS filiale di Stabio (CH) in sede di costanza di matrimonio e intestato al marito
[...]
, salvo quanto oggi risulta essere già ripartito in pari quota 50%, venga ripartito CP_2
secondo i rispettivi diritti e assegnato al 50% tra i coniugi, nonchè che il saldo del conto corrente intestato ad entrambi i coniugi n. 72566 acceso presso la BPM di EL (VA), salvo quanto oggi risulta essere già ripartito in pari quota 50%, venga ripartito al 50% tra i coniugi secondo i rispettivi diritti;
8) di disporre a carico del signor , fino a quando l'autoveicolo Audi A6 tg Parte_1
FB186VN di proprietà ed intestato alla moglie non verrà alienato, l'obbligo di curarne il mantenimento, pagare tutte le spese di gestione, comprese tasse e bolli, provvedere al pagamento di eventuali contravvenzioni che dovessero essere elevate e notificate alla signora CP_1
nonchè di ogni altra spesa relativa all'uso dell'autoveicolo, assumendosi la responsabilità a
[...]
qualunque titolo per le conseguenze di natura amministrativa, civile e penale connesse all'uso dell'autoveicolo.
Il sig. , regolarmente evocato non si è costituito in giudizio motivo Parte_1
per il quale è stata dichiarata la sua contumacia.
Il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza 196/24 pubblicata il
06.02.2024 ha così statuito:
- ha dichiarato inammissibili le domande di cui ai punti 7-8 di parte ricorrente;
-ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con effetti civili e religiosi a Bucarest il Parte_1
01.03.2002;
- ha assegnato la casa coniugale sita in GA Via Goffedo Mameli 9 con quanto l'arreda con l'obbligo in capo al resistente di provvedere mensilmente al pagamento del 50% del mutuo gravante sull'immobile;
- pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI corrispondendo alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di €. 600,00 annualmente rivalutabile e provvedendo a pagare l'80% delle spese straordinarie come da protocollo vigente della Corte di Appello di Milano;
- ha rigettato la domanda di condanna del resistente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
4 La sentenza 196-2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio è stata notificata dalla sig.ra
[...]
in data 14.02.2024 al sig. che, con ricorso CP_1 Parte_1
iscritto a ruolo il 30.07.2024, ha proposto impugnazione avanti a questa Corte eccependo una questione di giurisdizione internazionale.
Deduce l'appellante che la sig.ra , al momento del deposito del Controparte_1
ricorso innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, era già stata convenuta nel procedimento di divorzio pendente innanzi la competente autorità rumena, paese di origine dei coniugi, salvo poi incardinare comunque, in pendenza di lite, avanti il Tribunale di Busto Arsizio il procedimento di separazione conclusosi con la sentenza che lui oggi impugna.
Ritiene quindi l'appellante che, per dirimere la questione circa la giurisdizione competente, non si può prescindere dall'individuare il momento della pendenza della lite che retroagisce al momento del deposito del ricorso, termine a decorrere dal quale si producono gli effetti della domanda (Cass.
Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007).
Osserva il sig. che il procedimento in Romania è stato da lui avviato Parte_1
con ricorso (doc. 1), iscritto a ruolo il 22/08/2023 con numero fascicolo 21642/302/2023 (doc. 2), con convocazione in giudizio per il successivo 27/09/2023 (doc. 3) e regolarmente notificato all'appellata, che si è costituita con propria comparsa (doc. 4); mentre il giudizio innanzi l'autorità italiana è stato avviato dalla sig.ra con un ricorso depositato al Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio in data 21/09/2023 e notificato il successivo 03/10/2023 (doc. 5), ovvero un mese dopo l'avvio del procedimento in Romania.
Dichiara l'appellante che è la legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) ad individuare l'ambito della giurisdizione ed a porre i criteri per l'individuazione del diritto applicabile, contenendo anche alcune disposizioni relative ai rapporti di famiglia (Titolo III - Capo IV - artt. 26-37).
Nello specifico, l'art. 31 stabilisce che, in caso di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, si applica la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio. A completamento del quadro della normativa vigente, si deve richiamare anche quanto previsto, in materia di separazione personale e scioglimento del matrimonio, dalle norme dell'Unione europea. A tal proposito per l'individuazione del giudice competente si applica il Regolamento n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) il cui art. 3 prevede che siano competenti - in materia di divorzio,
5 separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio - le autorità giurisdizionali dello
Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini. Eventuali considerazioni circa la “residenza abituale” – richiamate anche dal successivo Regolamento n. 1259/2010 - sono in ogni caso superate dalla litispendenza del procedimento rumeno, come detto anteriore a quello italiano. Invero, il
Regolamento 1215/12 applica il criterio della prevenzione temporale ed assume, quale unico presupposto, una condizione di 'identità delle cause' (art. 29) in cui l'autorità giurisdizionale successivamente adita deve sospendere d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza, alla quale deve essere rimessa la causa
(art. 31). L'aver celato la precedente litispendenza al Tribunale di Busto Arsizio non ha consentito tali valutazioni e, di conseguenza, ha precluso al Tribunale rumeno di valutare e pronunciarsi in merito alla propria giurisdizione
Conclude quindi chiedendo:
IN VIA PRELIMINARE disporre, ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
NEL MERITO – di accertare e dichiarare la precedente litispendenza in favore del Tribunale di
Bucarest, e dichiarare la sua giurisdizione a conoscere della controversia;
- per l'effetto, annullare la sentenza n. 196/24 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 06/02/2024 e mai notificata, parzialmente definitiva nel procedimento n. 3826/23 del Tribunale di Busto Arsizio, e disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Si è costituita la sig.ra che ha eccepito: Controparte_1
A) inammissibilità dell'appello in quanto la sentenza parzialmente definitiva n. 196/2024 del
01.02.2024 del Tribunale di Busto Arsizio è passata in giudicato non essendo stata impugnata nel termine breve di giorni 30 dalla sua notifica avvenuta in data 14.2.2024 (sub doc. 4);
B) solo in via subordinata, ritenendo che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sia assorbente dell'ulteriore seguente motivo, ha dedotto l'infondatezza e la pretestuosità dell'appello, non soltanto perché in contrasto con la normativa che disciplina la fattispecie di causa e di cui al Regolamento U.E. n. 1259/2010 (“Roma III”), ma anche in quanto volto strumentalmente ed illegittimamente ad assicurare all'appellante, contra legem, che la separazione personale e di divorzio vengano disciplinate da una legge che ritiene più favorevole ai propri interessi personali in danno dei diritti e dei principi, anche di ordine
6 pubblico, riconosciuti dal predetto Regolamento a tutela e garanzia delle condizioni di accesso alla separazione e divorzio e dei connessi diritti posti a tutela della famiglia e dei coniugi.
Dichiara l'appellata di aver correttamente incardinato il procedimento di separazione e quello di divorzio in Italia, ritenuta applicabile la giurisdizione italiana risultando i coniugi sia residenti entrambi in Italia - in via Mameli n.9 a GA (VA)- sia anche cittadini italiani avendo entrambi ottenuto la cittadinanza italiana come risulta dai rispettivi documenti di identità allegati e dal decreto di acquisizione della cittadinanza italiana del signor ( sub doc. 2). Parte_1
Conclude chiedendo in via principale e preliminare di dichiarare inammissibile il gravame proposto dal signor;
in via subordinata di rigettare il gravame proposto perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 196/2024 emessa in data
01.02.2014 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Fissata con decreto presidenziale del 07.08.2024 la trattazione cartolare per l'odierna udienza, lette le note depositate e visto il parere del PG, la Corte ha trattenuto la causa in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere valutata la tempestività dell'atto di appello.
Questa Corte, esaminando gli atti di causa - presenti anche nel fascicolo telematico – ha potuto verificare che la sentenza n. 196/24 del Tribunale di Busto Arsizio è stata pubblicata il 06/02/2024 all'esito del giudizio di separazione Rg 3826-2023 ed è stata notificata dalla sig.ra
[...]
al sig. che l'ha ritirata in data 14.02.2024. CP_1 Parte_1
Ai sensi dell'art. 325 cpc il ricorso in appello nel processo civile deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla sua pubblicazione.
La proposizione tempestiva dell'appello consente alla parte di evitare l'inammissibilità del gravame stesso;
la sanzione dell'inammissibilità si verifica quando l'impugnazione è proposta contro una decisione inappellabile per legge o per accordo delle parti, quando l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio fissato dalla legge, quando l'impugnazione venga proposta nonostante l'acquiescenza alla sentenza e quando, in caso di cause inscindibili o tra loro dipendenti,
l'impugnazione sia proposta solo nei confronti di alcune parti e, a seguito dell'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio, l'appellante non vi provveda
7 Ebbene nella presente fattispecie risulta per tabulas che il ricorso in appello avverso la sentenza n.
196/24 del Tribunale di Busto Arsizio è stato depositato dal sig. solo Parte_1 in data 30.07.2024 allorquando era scaduto il termine dei 30 gg per l'impugnazione decorrenti dalla notifica avvenuta in data 14.02.2024 della sentenza n. 196/24 resa dal Tribunale di Busto
Arsizio.
L'inammissibilità dell'appello non consente alla Corte di valutare le ulteriori censure formulate dall'appellante.
Le spese del presente gravame seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante .
Sussistono però i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P Q M
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
( ) avverso la sentenza n. 196/24 del Tribunale di Busto Parte_1 C.F._1
Arsizio, pubblicata il 06/02/2024 e notificata in data 14.02.2024 resa all'esito del giudizio Rg
3826-2023 di separazione giudiziale introdotto dalla sig.ra così Controparte_1
provvede:
• dichiara inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto;
• condanna ( a rifondere in favore Parte_1 C.F._1
della sig.ra le spese processuali del presente gravame Controparte_1
quantificate in euro 1.200,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello .
Così deciso nella camera di consiglio in Milano, 11 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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