Art. 5. Distruzione delle scorte (( 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare . )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .