La Corte Costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".