Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2795.
(Vendita anticipata).
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente puo' evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.
(Vendita anticipata).
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente puo' evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.
Commentari • 14
- 1. Art. 2795 c.c., Vendita anticipataVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 12 novembre 2024 · 318.35995
video suggerito 9:00 Art. 2795 c.c., Vendita anticipata L'articolo 2795 del Codice Civile, rubricato come“Vendita anticipata”, è incardinato all'interno del Libro VI, Titolo III, […] A cura di Virginia Sacco Dottoressa in Giurisprudenza L'art. 2795 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, […] di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata "ex" art. 2795 cod. civ.".
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Giurisprudenza • 33
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2019, n. 12863Provvedimento: […] La sentenza ha poi ritenuto per dare corso a questo necessario esame - di doversi assumere a «metro di valutazione della condotta delle parti proprio la disciplina contenuta nella norma invocata dall'appellante», come rappresentata dall'art. 2795 cod. civ., sotto la rubrica di vendita anticipata». Collocata in simile prospettiva l'analisi relativa alla verifica del rispetto della buona fede oggettiva, la Corte milanese ha osservato che la norma dell'art. 2795, […] nel caso di manifestato dissenso, una motivata risposta (in modo da dare, in tale ultima ipotesi, spazio sostanziale all'effettiva applicazione della norma dell'art. 2795 comma 3 cod. civ.). […]Leggi di più...
- natura·
- fondamento·
- perdita di valore del bene dato in pegno·
- fattispecie·
- sussistenza·
- obbligo di buona fede oggettiva incombente sul creditore garantito·
- conseguenze·
- vendita anticipata·
- di beni mobili·
- cause di prelazione·
- responsabilita' patrimoniale·
- pegno (nozione, caratteri)·
- vendita della cosa