Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Minotti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, via F.lli Dandolo n. 4
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
CP_ Tommaselli, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito per iscrizione alla gestione commercianti
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 6.2.2024, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di annullare l'avviso di addebito n. 36820230013950710000; con vittoria delle spese di lite.
Nel dettaglio la ricorrente ha dato atto di essere iscritta alla gestione commercianti in qualità di socia della Beretta Automobili s.r.l., di aver versato – per l'anno 2017 – i relativi contributi CP_ sulla base del minimale, di aver invece ricevuto richiesta da parte di di versamento dei contributi sulla base del massimale in considerazione degli utili conseguiti dalla società, di non ravvisare i presupposti per il versamento dei maggiori contributi poiché la società partecipata non aveva distribuito i predetti utili .
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza della propria pretesa, dando atto che la propria richiesta scaturisce da controlli effettuati dalla Guardia di
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Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'udienza ex art. 420 c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la ricorrente, in relazione all'anno 2017, era iscritta alla gestione commercianti e aveva proceduto a versare i relativi contributi sulla base del minimale in ragione del fatto che la società partecipata ( Automobili s.r.l.) non Pt_1
aveva provveduto a distribuire gli utili.
Gli esiti della istruttoria testimoniale hanno confermato sia che, in relazione all'anno
2017, Beretta Automobili s.r.l. non ha distribuito utili, sia che la socia non ha Parte_1
conseguito redditi attribuiti dalla società partecipata a titolo diverso. Il testimone di parte
CP_ convenuta, infatti, ha precisato le ragioni della segnalazioni effettuate a “abbiamo visto
CP_ che la ricorrente era iscritta ad ma pagava il minimo come contributi per lavoro gestione commercianti (dopo che a suo tempo erano stati versati in passato i contributi per lavoro dipendente per i rapporti di lavoro che aveva avuto prima con la s.r.l., poi con la s.n.c. fino al
31.3.2014), non vi erano dichiarazioni dei redditi, abbiamo visto che la società l'aveva CP_ assicurata con e quindi abbiamo rilevato queste anomalie. Dagli elementi di fatto enucleati abbiamo quindi dedotto che vi fosse la presenza della ricorrente in azienda e abbiamo contestato il versamento dei contributi sul minimale” (cfr. verbale di udienza del 6.11.2024).
Chiarito che nel caso di specie non si controverte dunque della legittimità della iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti e che invero gli elementi di fatto emersi in sede ispettiva non hanno comportato l'accertamento del conseguimento da parte della ricorrente di maggiori redditi rispetto a quelli per i quali è dovuto il versamento dei contributi sulla base del minimale, deve dunque accertarsi esclusivamente se sia fondata la pretesa di CP_ di assoggettare a contribuzione la parte di utili teoricamente spettante alla ricorrente per l'anno 2017 e pacificamente non distribuita dalla società partecipata.
A tal riguardo deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 116 del T.u.i.r. le società di capitali a ristretta a base azionaria (qual è la Beretta Automobili s.r.l.) possono optare per il regime della
Pagina 2 di 5 tassazione per trasparenza, scegliendo così di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci.
Nel caso di specie, però, non risulta che la società partecipata abbia optato per tale regime di
CP_ tassazione e non ha svolto alcuna allegazione di segno contrario.
Quanto osservato è, in sé, già sufficiente per escludere la fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale.
Infatti, come evidenziato dalla Corte di Appello di Milano (che si è pronunciata su questione analoga con riferimento alla posizione della sorella della ricorrente), con sentenza che deve intendersi integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., «La Corte di
Cassazione, con orientamento ormai consolidato, nell'ipotesi di socio di Srl che non presta attività lavorativa all'interno della società, ha chiarito che gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi in quanto costituiscono reddito da capitale (fra le tante sent. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020). Non constano, invece, precedenti di legittimità, nel diverso caso di socio che presta, in maniera abituale e prevalente la propria attività in favore della società, in relazione alla pretesa dei contributi calcolati anche sugli utili prodotti dalla società, ma non distribuiti.
Osserva il Collegio che nel caso delle Srl sussiste una rigida separazione del patrimonio della società da quello del socio: si tratta di uno schermo societario introdotto dal legislatore (a fronte di maggiori oneri economici e fiscali derivanti dalla costituzione di una società di capitali) proprio per consentire la separazione del patrimonio (ed i redditi) della persona fisica- socio da quello della persona giuridica-società, delle cui obbligazioni il socio non è solidalmente responsabile.
Tale schermo fa sì che – tra l'altro – i redditi prodotti dalla società di capitali siano dichiarati da quest'ultima al fine del versamento di una diversa imposta (IRES). La Corte di Cassazione ha chiarito che “Ai fini fiscali, le società di capitali sono soggetti passivi autonomi, in quanto sul reddito prodotto è applicata un'imposta specifica, l'imposta sul reddito delle società (Ires), e non trova applicazione il regime di trasparenza, applicabile alle società di persone, che non sono, infatti, soggette alle imposte sul reddito (né Ires né Irpef). Ed infatti, mentre per il reddito prodotto dalle società di persone sono i soci, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società, a dover versare le relative imposte (art. 5 TUIR), in capo ai soci delle società di capitali la tassazione riguarda solamente eventuali utili effettivamente distribuiti dalla società ed incassati dai soci, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le società di capitali, anziché determinare il reddito d'impresa con le modalità ordinarie, optino per il "regime di tassazione per trasparenza" disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), per effetto del quale il reddito prodotto dalla società partecipata determinato con le modalità ordinarie
Pagina 3 di 5 non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante a prescindere dall'effettiva percezione, con un meccanismo quindi analogo a quello previsto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone.” (sent. n.
27892/2018).
Pertanto, mentre il socio della società di persone deve dichiarare anche i redditi (nella propria quota di partecipazione agli utili) conseguiti dalla società, il socio di srl, a parte il caso della c.d. trasparenza fiscale (ipotesi da ritenersi non sussistente nel caso di specie, in assenza di allegazioni sul punto), deve dichiarare solo gli utili distribuiti che costituiscono non reddito da impresa ma di capitale.
Vi è dunque una netta differenza tra la disciplina fiscale applicabile al socio di società di persone e quella applicabile al socio di srl, il quale non denunzia i redditi prodotti dalla società ai fini IRPEF.
Questa importante differenza giustifica, ad avviso della Corte, la disparità di trattamento ai fini contributivi tra il socio di società di persone e il socio di srl, tenuto a versare la contribuzione solo sui redditi denunziati nella propria dichiarazione ai fini IRPEF.
Nella fattispecie in esame è pacifico che negli anni oggetto di causa la società non ha distribuito gli utili, come risulta dalle delibere assembleari prodotte in atti.
La mancata distribuzione degli utili costituisce un'altra importante differenza tra le due tipologie societarie, posto che solo per le società di capitali è previsto che l'assemblea decida se distribuirli o accantonarli a riserva. In questo caso, evidentemente, i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbono essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF.
E' vero che in questo modo, attraverso lo schermo societario, il lavoratore viene ad essere assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale, quanto meno in mancanza di distribuzione degli utili, ma si tratta di una scelta del legislatore che, nel far espresso riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali (in questo senso Cass. n. 21540/2019).
Ed infatti, così come il socio di srl, tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non vi paga la contribuzione, laddove – come nel caso in esame – non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perché i redditi della Srl, diversamente dai redditi delle società di persone, vanno per legge tenuti separati da quelli del singolo socio, a prescindere dal fatto che il socio presti o meno la propria opera lavorativa presso la società (cfr. anche Corte d'Appello di Genova, sent. n. 245/2021).
Pagina 4 di 5 Ne consegue che, applicando correttamente i principi di cui all'art. 1 della L. 233/1990, il reddito derivante dagli utili, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione ai soci, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla srl fino al momento della distribuzione ai soci.
In conclusione, gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi: (a) nel caso in cui il socio non presti la propria opera presso la società, in quanto costituiscono reddito da capitale, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 21540/2019,
18594/2020, 19001/2020); (b) nel caso in cui vi sia prestazione lavorativa del socio, poiché gli importi degli utili restano nella sfera giuridica della società e non in capo alla persona fisica, tant'è che gli stessi saranno assoggettati al pagamento delle imposte in capo alla società»
(Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1034/2023 depositata il 7.2.2024).
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, la circostanza che le verifiche svolte in CP_ sede ispettiva dalla Guardia di Finanza abbiano portato a ritenere che la ricorrente abbia effettivamente svolto nel 2017 la propria attività lavorativa in ambito aziendale, anche in CP_ ragione del fatto che la stessa è assicurata ad resta irrilevante, poiché – come sopra evidenziato – la scelta della società partecipata di non provvedere alla distribuzione degli utili maturati non comporta il loro assoggettamento a contribuzione per la quota imputabile al socio iscritto alla gestione commercianti.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento della pretesa contenuta nell'avviso di addebito opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di addebito n.
36820230013950710000; CP_
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
2.697,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 10 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
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