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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/01/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa Simona Scovotto Presidente relatore dott.ssa Federica Laino Giudice dott. Maurizio Ruggiero Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 596 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giuseppe De Luca, sito in SA ID (Cs) alla via Strada U Trav. B n. 4, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 28.04.2022; attore
E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'avv. Valeria Pizzuti, sito in SA ID (Cs) alla Piazza Monumento 1, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data
2.09.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 28.04.2022, ha proposto domanda di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 6.09.1987 in SA CP_1
ID (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. A, parte II, anno 1987), in costanza del quale sono nati due figli, il 14.04.1989 e Persona_1 Persona_2
1 l'1.06.1992, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. A fondamento della domanda ha dedotto l'impossibile ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, essendo trascorsi quasi dieci anni di ininterrotta separazione dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nel giudizio di separazione definito con il decreto n.
1668/2012 del 26.04.2012, con cui sono state omologate le condizioni tra essi concordate;
con nota trasmessa a mezzo racc. a/r in data 8.11.2021, ha manifestato alla moglie la volontà di addivenire alla pronuncia in via consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni di separazione e, quindi, con la previsione del proprio obbligo di corrisponderle mensilmente un assegno per il suo mantenimento pari a euro 200,00; tanto in considerazione del venir meno, medio tempore, delle condizioni sottese al mantenimento previsto in sede di separazione consensuale dei coniugi in favore dei due figli (prevedenti la corresponsione per ciascuno della somma mensile di euro 200,00), attesa la maggiore età e sopravvenuta indipendenza economica degli stessi;
la sua situazione economica ha subito un decremento rispetto al passato, in quanto, pur essendo ancora in servizio presso la Polizia di
Stato, non è più impiegato per i servizi esterni attivi, in ragione delle proprie attuali condizioni di salute, sicché percepisce una retribuzione mensile netta pari alla somma di euro 1.333,00; invece, la situazione economica della moglie è migliorata rispetto a quella in essere al momento della separazione, in quanto la stessa ha cominciato a percepire il reddito di cittadinanza;
in ogni caso, considerato l'importo dell'indennità di trattamento di fine rapporto che lo stesso (ancora dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di sovraintendente) percepirà al momento del suo collocamento in quiescenza, ha rappresentato la propria disponibilità a versare alla coniuge, in via definitiva, un assegno divorzile una tantum al fine di assolvere sia all'onere del suo mantenimento, sia a quello di corresponsione della percentuale dell'anzidetta indennità di trattamento di fine rapporto a lei spettante in riferimento agli effettivi anni di matrimonio intercorsi;
in particolare, si è impegnato a trasferire alla moglie la quota del 50% di un compendio immobiliare sito in SA ID in comproprietà tra i coniugi. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva da emettere nelle more del giudizio e la previsione del proprio obbligo di corrispondere a un assegno CP_1 divorzile una tantum costituito dal trasferimento della quota di sua spettanza del compendio immobiliare sito nel Comune di SA ID in comproprietà tra i coniugi, con vittoria delle spese di lite.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 2.09.2022, pur aderendo alla CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , si è Parte_1 fermamente opposta all'avversa richiesta di corresponsione in suo favore di un assegno divorzile una tantum (comprensivo anche della quota del TFR del coniuge a lei spettante) consistente nel trasferimento della quota, pari al 50%, del compendio immobiliare sito in SA
2 ID nella titolarità del marito. Ha, infatti, rilevato di non aver alcun interesse a detto trasferimento immobiliare, rappresentando, altresì, di essersi impegnata, in sede di separazione consensuale dei coniugi, a cedere la propria quota del compendio immobiliare in questione al figlio al raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso, sebbene, poi, Persona_2 tale trasferimento non è stato effettuato perché non in grado di sostenere le relative spese.
Inoltre, ha contestato la congruità dell'importo mensile di euro 200,00, propostole dal marito per il proprio mantenimento. Quindi, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con la condanna di quest'ultimo alla Parte_1 corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari alla somma mensile di euro 600,00 ovvero a quella maggiore ritenuta dovuta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 7.10.2022, depositata in pari data, sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 4, comma 8, della legge n.
898/1970. In particolare, tenuto conto della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, dell'assenza di riscontri (alla luce della documentazione depositata in atti) di un effettivo peggioramento delle condizioni reddituali di rispetto a quelle Parte_1 esistenti al momento della separazione consensuale dei coniugi (risalente al 2012) e della percezione da parte di del reddito di cittadinanza pari alla somma mensile di euro CP_1
299,90 (con il conseguente sopravvenuto miglioramento delle sue condizioni reddituali), è stato disposto che continuasse a versare alla moglie, in via provvisoria, entro il Parte_1 giorno ventotto di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro Org 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede, il quale, con visto del 14.10.2022, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, l'attore con memoria integrativa depositata il 7.11.2022, nel riportarsi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha rassegnato le conclusioni ivi indicate, chiedendo, relativamente all'assegno divorzile spettante alla moglie, la conferma di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del 7.10.2022.
Altresì, con comparsa depositata l'11.11.2022, la convenuta, palesando, in via del tutto generica e senza alcuna specifica motivazione, il proprio dissenso alla pronuncia con sentenza parziale della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4, comma 12, della legge n. 898/1970, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva depositata il
2.09.2022.
Fissata l'udienza del 5.12.2022, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia di una sentenza non definitiva per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4, comma 12, della legge n. 878 del 1970, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assegnazione dei termini
3 previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. per il prosieguo del giudizio in ordine alle altre questioni oggetto del contendere.
Quindi, con sentenza non definitiva n. 953/2022 del 15.12.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
9.10.2023 per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'anzidetta udienza), lette le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti (con cui le stesse hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi), la causa è stata trattenuta in decisione dal
Giudice relatore con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti con la sentenza non definitiva n. 953/2022 del 15.12.2022, occorre esaminare le ulteriori questioni oggetto del contendere, ovvero la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della convenuta di un assegno divorzile (in ordine alla quale l'attore non ha, comunque, ritualmente avanzato specifiche contestazioni) e la determinazione delle modalità di corresponsione del medesimo assegno e del relativo ammontare (considerata la proposta dell'attore di trasferire all'ex coniuge, a titolo di assegno divorzile una tantum - comprensivo anche della quota dell'indennità di trattamento di fine rapporto che gli verrà corrisposta al momento del suo collocamento in quiescenza - la propria porzione, pari al 50%, di un compendio immobiliare sito in SA ID in comproprietà tra le parti, cui si è CP_1 fermamente opposta, o, comunque, di versare a quest'ultima la somma mensile di euro 200,00, ritenuta non congrua dalla convenuta).
Orbene, come noto, il diritto di un coniuge ad ottenere il versamento da parte dell'altro di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, riconoscendo la funzione sia assistenziale, che compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, hanno chiarito che detto assegno non è finalizzato (come avviene nella separazione) alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio (a dispetto di quanto dedotto da ), ma ad assistere il coniuge economicamente più debole (ovvero CP_1 privo dei mezzi adeguati a condurre una vita libera e dignitosa ed impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive), oltre che a compensarlo per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, su accordo delle parti, il proprio contributo alla formazione del patrimonio comune della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge. Infatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi
4 dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora pienamente operante il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (cui consegue la sospensione solo degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione) e che ha una consistenza diversa rispetto alla solidarietà ed assistenza post-coniugale, che costituiscono i presupposti dell'assegno di divorzio. E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. la citata sentenza della Cass. civ. sez. un. dell'11.07.2018 n. 18287). In ogni caso, successivamente la stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “A fronte di un'accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente,
l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo” (cfr. Cass. civ. sez. VI ord. del 9.09.2020 n. 18681, con cui, nel confermare le valutazioni poste a base della sentenza impugnata, è stato rilevato che, correttamente, nel caso di specie si era dato rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, a fronte dell'accertata disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e delle condizioni in cui si trovava la parte richiedente l'assegno, stante la mancata disponibilità da parte della stessa di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa e l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro per le condizioni di età e personali;
nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I ord. del 30.08.2019 n. 21926, richiamata anche nella citata pronuncia n. 18681/2020, nella parte in cui, in motivazione, è stato evidenziato che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale imprescindibile, oltre che compensativa e perequativa, sicché "anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", nonché
5 è stato rilevato che “Il nuovo parametro (da tenere in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile) deve essere assunto in modo relativo ed ancorato su indici suggeriti dal caso concreto. L'attenzione deve essere rivolta alla posizione dell'ex coniuge richiedente
l'assegno, alle sue effettive condizioni di vita, ai suoi progetti come singolo individuo, alla sua età e alle sue condizioni di salute od altro, valutando la natura e qualità della sua posizione. I principi sui quali si ancora il nuovo criterio sono autoresponsabilità, indipendenza o autosufficienza economica; ed ancora Cass. civ. sez. I del 9.08.2019 n. 21228, in motivazione, nella parte in cui è stata evidenziata, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 18987/2018, una sostanziale prevalenza della natura assistenziale dell'assegno divorzile rispetto a quella compensativa e perequativa nel caso di un ex coniuge non economicamente autosufficiente).
Ebbene, posto quanto sopra, innanzitutto, deve darsi atto che, nella fattispecie in esame, è effettivamente emersa una notevole disparità tra le condizioni economico delle parti. Invero, considerato quanto dichiarato dai coniugi nel corso dell'audizione espletata nella fase presidenziale all'udienza del 20.09.2022 e quanto risultante dal compendio documentale in atti,
l'attore (ancora dipendente della Polizia di Stato) percepisce uno stipendio netto mensile pari a euro 1.800,00 circa, oltre straordinari, mentre la convenuta percepisce il mantenimento mensile di euro 200,00 versatole da , oltre ad aver usufruito del reddito di cittadinanza Parte_1 pari all'importo mensile di euro 299,90 (invero, non è stata offerta alcuna prova documentale del fatto – rappresentato negli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. – che, a partire dal corrente mese di gennaio 2024, tale sussidio è venuto meno e, comunque, va considerato che le nuove disposizioni della legge di bilancio 2023 hanno previsto misure di sussidio economico analoghe al reddito di cittadinanza). Altresì, non risulta dimostrata un'effettiva attuale impossibilità dell'attore di svolgere straordinari per motivi di salute (anche considerato che il verbale della da lui prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, comma Organizzazione_2
6, n. 1 c.p.c. risale, in ogni caso, al 7.07.2011), né può tenersi conto delle trattenute (diverse da quelle fiscali e previdenziali) operate sulle sue buste paga, non essendovi prova (e, prima ancora, specifica allegazione) che le stesse si riferiscano a spese indispensabili e necessarie (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. I del 21.06.2012 n. 10380, secondo cui “Al fine di stabilire
l'ammontare del reddito da lavoro dipendente del coniuge debitore dell'assegno di separazione personale, si deve avere riguardo al lordo della busta paga percepita da quest'ultimo, detratte le ritenute fiscali e previdenziali, ma non quelle sindacali, mentre le ritenute per cessione del quinto vanno considerate solo se la cessione si sia resa necessaria per fare fronte a spese indispensabili, quali quelle sanitarie. Pertanto, il ricorrente che lamenti la mancata considerazione da parte del giudice di appello delle trattenute in busta paga, deve specificarne i titoli, onde consentire di valutarne la rilevanza”; nonché, in senso conforme, in tema di divorzio, Cass. civ. sez. I del 3.03.2023 n. 6515, con cui, nel richiamare l'anzidetta pronuncia n.
6 1380/2012, è stato rilevato che “In tema di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio, la determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale sono richieste quelle prestazioni impone di tenere conto delle ritenute fiscali e contributive operategli in busta paga sulla retribuzione, mentre il rilievo attribuibile, per il medesimo fine, ad altre trattenute ivi eventualmente effettuategli dal datore di lavoro può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso”).
Relativamente, poi, alla convenuta non è dirimente la circostanza (da lei dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) che debba provvedere anche alle esigenze del figlio maggiorenne , essendo lo stesso tornato in Calabria dopo aver perso la propria Persona_2 occupazione lavorativa. Si tratta, infatti, di una circostanza che non rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla medesima convenuta e della determinazione del relativo importo, senza considerare che si tratta, tra l'altro, di un figlio ultratrentenne già inseritosi nel mondo del lavoro, sicché a nulla rileva, ai fini del mantenimento dello stesso da parte dei genitori (questione, in ogni caso, diversa da quella in esame), che successivamente sia tornato disoccupato (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
16.05.2017 n. 12063, secondo cui “Il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell'ex coniuge) di ottenere dall'altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”). Inoltre, sempre con riferimento alla convenuta, deve rilevarsi che, pur volendo considerare la capacità lavorativa della stessa, deve, comunque, tenersi conto che si tratta di una donna non più giovane (avendo oltre sessanta anni di età), priva di particolari qualifiche professionali, che vive in un contesto caratterizzato da una notoria crisi del mercato del lavoro.
Va, quindi, riconosciuto il diritto di VI NI ad ottenere il versamento da parte dell'attore di un assegno divorzile, valorizzando la funzione assistenziale da esso assolta. Invero, la soluzione cui è pervenuta la citata ordinanza di legittimità n. 18681/2020 (e le altre pronunce sopra richiamate) - laddove è stata individuata nella funzione assistenziale quella, di fatto, precipuamente assolta dall'assegno di divorzio - deve ritenersi la più equilibrata nei casi in cui
(come nella specie), all'esito di un matrimonio di lunga durata (nel caso in esame pari a trentasei anni), considerata l'età non più giovane del richiedente l'assegno, questi si trovi in una condizione di non autosufficienza economica. Infatti, in tali casi subordinare l'assegno divorzile all'esito positivo dell'indagine della riconducibilità della disparità economica al sacrificio endofamiliare di un coniuge condiviso dall'altro (peraltro talora oggetto di un'indagine non
7 agevolmente fattibile) rischierebbe di originare situazioni di oggettiva ingiustizia sostanziale.
Pertanto, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale in cui versano le parti in causa
(compreso il fatto che la convenuta non deve sostenere costi di locazione, vivendo nell'ex casa coniugale di proprietà della madre), si ritiene che l'assegno divorzile spettante a CP_1 vada determinato nella somma mensile di euro 200,00. Va, quindi, disposto che Parte_1
versi, entro il giorno ventotto di ogni mese, a (in contanti o mediante
[...] CP_1 bonifico, assegno o vaglia postale), la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Org monetaria automatica secondo gli indici In ultimo, a fronte del netto rifiuto opposto dalla convenuta (sin dalla comparsa con cui si è costituita in giudizio) in ordine alla proposta dell'attore di trasferirle, a titolo di assegno divorzile una tantum, la propria quota, pari al 50%, di un compendio immobiliare sito in SA ID (già in comproprietà tra le parti in causa), va evidenziato che, nella formulazione dell'anzidetta proposta, ha compreso Parte_1 anche la quota dell'indennità di TFR che spetterebbe all'ex coniuge al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro, ovvero ha computato anche una somma di denaro non specificamente determinata (secondo quanto disposto dall'art. 12 bis della legge n. 898/1970) e relativa ad un diritto di credito non ancora maturato, lavorando ancora lo stesso attore alle dipendenze della Polizia di Stato. Ebbene, posto che il comma 8 dell'art. 5 della legge n.
898/1970 prevede che “Su accordo delle parti la corresponsione (dell'assegno divorzile) può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”, è evidente che tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, stante il fermo rifiuto opposto dalla convenuta alla proposta formulata dall'attore, oltre che l'impossibilità di valutare l'equità dell'assegno in questione.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G. n. 596/2022, così provvede:
- dispone che versi a , a titolo di assegno divorzile, entro il giorno Parte_1 CP_1 ventotto di ogni mensilità (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico o assegno), la somma Org mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 23.01.2024.
Il Presidente rel.
dott.ssa Simona Scovotto
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