(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
[…] Invero, anche l'art. 1232 c.c. dispone che privilegi, pegno e ipoteche del rapporto originario si estinguono se le parti non prevedono di mantenerli anche per il nuovo rapporto; ne deriva che non è possibile estendere al contratto transattivo le garanzie personali e reali che assistevano il rapporto originario, se non con patto espresso. […]
Leggi di più…[…] La domanda si pone in quanto, ai sensi dell'art. 1232 c.c., “i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito”. […]
Leggi di più…[…] Le banche più attente, di regola non addebitano mai gli insoluti sul conto corrente per evitare che si verifichi una novazione oggettiva (sostituzione di un debito con un altro ex artt. 1230 e 1232 c.c.) ma contabilizzano gli insoluti in un conto provvisorio proprio per non pregiudicare l'efficacia della cessione di credito in loro favore che accompagna sempre le anticipazioni predette. 5.Il concetto di “pagamento” di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010. […]
Leggi di più…[…] Le banche più attente, di regola non addebitano mai gli insoluti sul conto corrente per evitare che si verifichi una novazione oggettiva (sostituzione di un debito con un altro ex artt. 1230 e 1232 c.c.) ma contabilizzano gli insoluti in un conto provvisorio proprio per non pregiudicare l'efficacia della cessione di credito in loro favore che accompagna sempre le anticipazioni predette. 5.Il concetto di “pagamento” di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010. […]
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