(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
[…] L'art. 1235 del Codice civile regola invece la novazione soggettiva, che si verifica nel caso in cui sia sostituita la figura del debitore (il che avviene in caso di delegazione di debito, espromissione o accollo esterno, in presenza dell'accordo trilaterale o del consenso della parte estranea a liberare il debitore originario), o il creditore (il che avviene in caso di cessione del credito). L'art. 1232 del Codice civile, poi, prevede un effetto importante, che conferma l'autonomia dell'obbligazione nuova rispetto a quella novata: la novazione estingue anche le garanzie reali o personali, salvo che si sia pattuita la loro conservazione. […]
Leggi di più…[…] Invero, anche l'art. 1232 c.c. dispone che privilegi, pegno e ipoteche del rapporto originario si estinguono se le parti non prevedono di mantenerli anche per il nuovo rapporto; ne deriva che non è possibile estendere al contratto transattivo le garanzie personali e reali che assistevano il rapporto originario, se non con patto espresso. […]
Leggi di più…[…] La domanda si pone in quanto, ai sensi dell'art. 1232 c.c., “i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito”. […]
Leggi di più…[…] Le banche più attente, di regola non addebitano mai gli insoluti sul conto corrente per evitare che si verifichi una novazione oggettiva (sostituzione di un debito con un altro ex artt. 1230 e 1232 c.c.) ma contabilizzano gli insoluti in un conto provvisorio proprio per non pregiudicare l'efficacia della cessione di credito in loro favore che accompagna sempre le anticipazioni predette. 5.Il concetto di “pagamento” di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010. […]
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