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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1232.
(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
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- 1. La novazioneDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 27 giugno 2025 · 160.15802
[…] L'art. 1235 del Codice civile regola invece la novazione soggettiva, che si verifica nel caso in cui sia sostituita la figura del debitore (il che avviene in caso di delegazione di debito, espromissione o accollo esterno, in presenza dell'accordo trilaterale o del consenso della parte estranea a liberare il debitore originario), o il creditore (il che avviene in caso di cessione del credito). L'art. 1232 del Codice civile, poi, prevede un effetto importante, che conferma l'autonomia dell'obbligazione nuova rispetto a quella novata: la novazione estingue anche le garanzie reali o personali, salvo che si sia pattuita la loro conservazione. […]
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Giurisprudenza • 105
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2023, n. 2Provvedimento: […] Con il quinto motivo di gravame, parti appellanti ritengono la motivazione della sentenza manifestamente illogica, nonché contraddittoria per violazione dell'art. 1232 c.c. . […]Leggi di più...
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