Articolo 1232 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1232.

(Privilegi, pegno e ipoteche).

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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