Articolo 1 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 2
Versione
12 marzo 1987
Art. 1. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , la lettera b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all' articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 , 521 , 523 e 524 del codice penale , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
AVVERTENZA:

Le note saranno apposte in calce al testo aggiornato della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , che sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 20 marzo 1987.
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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