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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 4778/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “trasferimento” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to Antonio Galardo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Vairano Scalo (CE) alla Via A. De Curtis n°32, RICORRENTE E in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Paolo Controparte_1 iciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Oslavia 30 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, in epigrafe, premettendo di essere dipendente della resistente dal Controparte_1
16.05.1988 ed, attualmente, inquadrato nel livello A1 del ccnl di categoria, quale Direttore di Ufficio
Postale e di esser beneficiario dei permessi ex L. 104/92 per l'assistenza al padre, Persona_1 riconosciuto fin dal 28.02.13, portatore di handicap con connotazione di gravità – proponeva impugnazione avverso la missiva del 01/02/2023, con la quale comunicava al Controparte_1 ricorrente il suo trasferimento, a far data dal 06.02.2023, dall'Ufficio Postale ND Centro, sito in ND alla Via Bergamo n. 3, all'Ufficio Postale ND 1, sito in ND Via
OR Razzino n. 19.
Tanto premesso, assumeva parte ricorrente l'illegittimità del predetto trasferimento in quanto violativo dell'art. 33 comma 5 legge n. 104/92, prestando egli assistenza al genitore affetto da handicap in situazione di gravità e non avendo prestato consenso al trasferimento ed in quanto violativo altresì del disposto dell'art. 38 comma 5 del CCNL applicato al rapporto di lavoro riproduttivo della disposizione di legge su richiamata, nonché dell'art. 41 del CCNL citato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del trasferimento disposto in danno del ricorrente ed il suo diritto a prestare la propria attività lavorativa, con la mansione di Direttore di Ufficio Postale A1, presso
1 l'Ufficio Postale di ND Centro, anziché presso l'Ufficio Postale di ND 1, con ogni conseguente provvedimento di legge;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che confutava gli assunti Controparte_1 attorei sostenendo, per le ragioni esposte in memoria, la legittimità del provvedimento disposto nei confronti del ricorrente. In particolare, la società convenuta assume l'inconfigurabilità, alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva, di un trasferimento tale essendo soltanto il definitivo spostamento del lavoratore ad altro Comune, mentre gli uffici indicati ND Centro e
ND 1 si trovano all'interno del medesimo comune d. In ogni caso, argomentava in merito alle ragioni organizzative per le quali la ricorrente era stata assegnata presso l'ufficio postale di ND
Espletata l'istruttoria all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***************
Il ricorso è infondato condividendo la scrivente le argomentazioni , già espresse dalla giurisprudenza di merito, in analoga questione, ai sensi dell'art. 118, comma 2 c,p.c. ( cfr. tra le tante Tribunale di Cosenza
Sentenza n. 1830/2018 pubbl. il 06/12/2018)
E' pacifico nonché documentato che il ricorrente – dipendente della società convenuta con mansioni di Direttore – è stato assegnato all'ufficio postale di ND 1 mentre in precedenza lavorava presso quello di ND centro.
Ciò posto, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento del 1° febbraio 2023, con cui è stata disposta la sua assegnazione dall'ufficio postale di ND Centro a quello di ND 1 con decorrenza immediata per lo svolgimento delle medesime mansioni in quanto, sul presupposto che tale assegnazione debba essere qualificata quale “trasferimento”, lo stesso non poteva essere disposto senza il suo consenso, ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. n. 104/92.
Sul punto, si osserva che è pacifico nonché documentato che il padre del ricorrente Persona_1
è persona con handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 (cfr. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap produzione di parte ricorrente) come pure è pacifico che la ricorrente sia il familiare che presta assistenza al predetto genie tanto si desume dalla pacifica fruizione da parte della ricorrente dei permessi mensili ex art. 33 comma 3 legge 104/92 (cfr. allegati prod. parte ricorrente).
Ciò posto, si osserva che, giusto il disposto dell'art. 33 comma 5 legge cit., il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona portatrice di handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. In
2 particolare, l'art. 33 c. 5 , nel testo applicabile "ratione temporis" alla vicenda dedotta in giudizio dispone che “
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”
Tanto premesso in punto di diritto al fine di inquadrare la fattispecie al vaglio, si osserva che parte resistente, nel richiamare le previsioni della contrattazione collettiva di settore, evidenzia che per trasferimento si intende “lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro”
Così recita l'art. 38 comma 1 CCNL di categoria prevede che “. Lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 25 km dalla sede di lavoro di provenienza nell'ambito dei Comuni di Milano, Roma e Napoli, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore interessato”
Ancora l'art. 38 citato per il Livello A, prevede che “V. Il Quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 58 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale
VI. Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di lavoratori affetti dalie patologie di particolare gravità di cui all'art 41 del presente CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata”.
Ebbene nelle norme richiamate dal ricorrente si parla sempre di trasferimento.
Inoltre giuste le dichiarazioni a verbale, ai fini e per gli effetti di cui agli art. 38 e 40 in materia di trasferimenti e trasferte, per “luogo di lavoro” si intende l'ambito territoriale di un Comune. Pertanto, posto che ND Centro e ND 1 sono situati (pacificamente) nel medesimo Comune secondo la prospettazione difensiva di nel caso di specie non si ravvisa un trasferimento. CP_1
Orbene per aversi trasferimento ai sensi delle previsioni collettive in esame è necessario che le due sedi di lavoro (ufficio di provenienza e quello ove il lavoratore viene trasferito) debbono trovarsi in due
Comuni diversi, non vertendosi quindi in materia di “trasferimento” in senso tecnico ove le due sedi si trovino nel medesimo comune.
Ciò si ricava anche analizzando la normativa contrattuale richiamata.
Difatti, in base alle disposizioni della contrattazione collettiva “lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 25 chilometri dalla sede di lavoro di provenienza nell'ambito dei Comuni di Milano, Roma e Napoli configura ipotesi di trasferimento che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (…)” in tal senso dispone il più volte richiamato art. 38 del CCNL di settore.
3 Pertanto, la definizione di “trasferimento da una unità produttiva ad un'altra” di cui all'art. 2103 c.c. va interpretata alla luce della previsione del CCNL, per la quale si ha ”trasferimento” solo nel caso di mutamento del comune in cui si trova l'unità produttiva (salvo i casi di Milano, Roma e Napoli ove si ha trasferimento anche se tra una sede di lavoro e l'altra, nell'ambito dello stesso comune, vi siano più di 25 Km di distanza). Pertanto in caso di definitivo spostamento del lavoratore tra una sede di lavoro e l'altra nell'ambito dello stesso Comune non si rientra in ipotesi di “trasferimento”.
Infatti, nelle dichiarazioni a verbale le parti collettive hanno definito le nozioni di interesse nei termini che si riportano: “Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 40 in materia di trasferimenti e trasferte si precisa quanto segue: a) Con l'espressione “sede di lavoro” si intende la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione. b) Con il termine “località” e l'espressione
“luogo di lavoro” si intende l'ambito territoriale di un Comune.
Orbene, tale essendo il quadro normativo e collettivo di riferimento, si ritiene che nella fattispecie al vaglio non si configuri un trasferimento in senso tecnico (come tale assoggettato alle previsioni di cui all'art. 2103 c.c. e 38 del CCNL e, per quanto inoltre qui di interesse, a quelle di cui all'art. 33 comma 5
L. n. 104/92 e 38 comma 5 CCNL) posto che l'ufficio di provenienza e quello di destinazione sono ricompresi nell'ambito territoriale del medesimo Comune.
Stante tale pacifica circostanza, si ritiene che non era necessario per la società datoriale acquisire il consenso della ricorrente non vertendosi, per l'appunto, in ipotesi di trasferimento. Né può ritenersi che in caso di lavoratore beneficiario della tutela rafforzata ex art. 33 comma 5 legge n. 104/92 possa venire in rilievo una diversa nozione di trasferimento (come pretende l'istante) a fronte della chiara e inequivoca nozione di trasferimento data dalla contrattazione collettiva. Ulteriormente si osserva che tanto la nozione di sede di lavoro quanto il riferimento alla distanza riguardano la nozione peculiare di trasferimento che le parti collettive hanno dato in relazione alle tre grandi città (Roma, Milano e Napoli) per le quali il trasferimento consiste, come già visto, nello spostamento definitivo ad altra sede di lavoro
(da intendersi, giusta dichiarazione a verbale quale “la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione”) distante più di 25 chilometri dalla sede di lavoro di provenienza.
Pertanto, posta la inequivoca nozione collettiva di trasferimento, la stessa – nella parte in cui è richiamata nel comma 5 dell'art. 38 del CCNL- non può che essere letta sistematicamente alla luce della definizione generale che le parti collettive ne hanno fornito nelle dichiarazioni a verbale e, quindi, quale spostamento definitivo ad altro Comune, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Pertanto, posto che lo spostamento del ricorrente è avvenuto da ufficio ad altro ricompreso nell'ambito territoriale del medesimo e che lo stesso non configura quindi un trasferimento in senso CP_2 tecnico (assistito dalle garanzie di legge), il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.
4 Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura interpretativa delle questioni giuridiche esaminate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 4778/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “trasferimento” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to Antonio Galardo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Vairano Scalo (CE) alla Via A. De Curtis n°32, RICORRENTE E in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Paolo Controparte_1 iciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Oslavia 30 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, in epigrafe, premettendo di essere dipendente della resistente dal Controparte_1
16.05.1988 ed, attualmente, inquadrato nel livello A1 del ccnl di categoria, quale Direttore di Ufficio
Postale e di esser beneficiario dei permessi ex L. 104/92 per l'assistenza al padre, Persona_1 riconosciuto fin dal 28.02.13, portatore di handicap con connotazione di gravità – proponeva impugnazione avverso la missiva del 01/02/2023, con la quale comunicava al Controparte_1 ricorrente il suo trasferimento, a far data dal 06.02.2023, dall'Ufficio Postale ND Centro, sito in ND alla Via Bergamo n. 3, all'Ufficio Postale ND 1, sito in ND Via
OR Razzino n. 19.
Tanto premesso, assumeva parte ricorrente l'illegittimità del predetto trasferimento in quanto violativo dell'art. 33 comma 5 legge n. 104/92, prestando egli assistenza al genitore affetto da handicap in situazione di gravità e non avendo prestato consenso al trasferimento ed in quanto violativo altresì del disposto dell'art. 38 comma 5 del CCNL applicato al rapporto di lavoro riproduttivo della disposizione di legge su richiamata, nonché dell'art. 41 del CCNL citato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del trasferimento disposto in danno del ricorrente ed il suo diritto a prestare la propria attività lavorativa, con la mansione di Direttore di Ufficio Postale A1, presso
1 l'Ufficio Postale di ND Centro, anziché presso l'Ufficio Postale di ND 1, con ogni conseguente provvedimento di legge;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che confutava gli assunti Controparte_1 attorei sostenendo, per le ragioni esposte in memoria, la legittimità del provvedimento disposto nei confronti del ricorrente. In particolare, la società convenuta assume l'inconfigurabilità, alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva, di un trasferimento tale essendo soltanto il definitivo spostamento del lavoratore ad altro Comune, mentre gli uffici indicati ND Centro e
ND 1 si trovano all'interno del medesimo comune d. In ogni caso, argomentava in merito alle ragioni organizzative per le quali la ricorrente era stata assegnata presso l'ufficio postale di ND
Espletata l'istruttoria all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
***************
Il ricorso è infondato condividendo la scrivente le argomentazioni , già espresse dalla giurisprudenza di merito, in analoga questione, ai sensi dell'art. 118, comma 2 c,p.c. ( cfr. tra le tante Tribunale di Cosenza
Sentenza n. 1830/2018 pubbl. il 06/12/2018)
E' pacifico nonché documentato che il ricorrente – dipendente della società convenuta con mansioni di Direttore – è stato assegnato all'ufficio postale di ND 1 mentre in precedenza lavorava presso quello di ND centro.
Ciò posto, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento del 1° febbraio 2023, con cui è stata disposta la sua assegnazione dall'ufficio postale di ND Centro a quello di ND 1 con decorrenza immediata per lo svolgimento delle medesime mansioni in quanto, sul presupposto che tale assegnazione debba essere qualificata quale “trasferimento”, lo stesso non poteva essere disposto senza il suo consenso, ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. n. 104/92.
Sul punto, si osserva che è pacifico nonché documentato che il padre del ricorrente Persona_1
è persona con handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 (cfr. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap produzione di parte ricorrente) come pure è pacifico che la ricorrente sia il familiare che presta assistenza al predetto genie tanto si desume dalla pacifica fruizione da parte della ricorrente dei permessi mensili ex art. 33 comma 3 legge 104/92 (cfr. allegati prod. parte ricorrente).
Ciò posto, si osserva che, giusto il disposto dell'art. 33 comma 5 legge cit., il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona portatrice di handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. In
2 particolare, l'art. 33 c. 5 , nel testo applicabile "ratione temporis" alla vicenda dedotta in giudizio dispone che “
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”
Tanto premesso in punto di diritto al fine di inquadrare la fattispecie al vaglio, si osserva che parte resistente, nel richiamare le previsioni della contrattazione collettiva di settore, evidenzia che per trasferimento si intende “lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro”
Così recita l'art. 38 comma 1 CCNL di categoria prevede che “. Lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 25 km dalla sede di lavoro di provenienza nell'ambito dei Comuni di Milano, Roma e Napoli, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore interessato”
Ancora l'art. 38 citato per il Livello A, prevede che “V. Il Quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 58 anni se donna, può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale
VI. Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di lavoratori affetti dalie patologie di particolare gravità di cui all'art 41 del presente CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata”.
Ebbene nelle norme richiamate dal ricorrente si parla sempre di trasferimento.
Inoltre giuste le dichiarazioni a verbale, ai fini e per gli effetti di cui agli art. 38 e 40 in materia di trasferimenti e trasferte, per “luogo di lavoro” si intende l'ambito territoriale di un Comune. Pertanto, posto che ND Centro e ND 1 sono situati (pacificamente) nel medesimo Comune secondo la prospettazione difensiva di nel caso di specie non si ravvisa un trasferimento. CP_1
Orbene per aversi trasferimento ai sensi delle previsioni collettive in esame è necessario che le due sedi di lavoro (ufficio di provenienza e quello ove il lavoratore viene trasferito) debbono trovarsi in due
Comuni diversi, non vertendosi quindi in materia di “trasferimento” in senso tecnico ove le due sedi si trovino nel medesimo comune.
Ciò si ricava anche analizzando la normativa contrattuale richiamata.
Difatti, in base alle disposizioni della contrattazione collettiva “lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 25 chilometri dalla sede di lavoro di provenienza nell'ambito dei Comuni di Milano, Roma e Napoli configura ipotesi di trasferimento che può essere disposto unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (…)” in tal senso dispone il più volte richiamato art. 38 del CCNL di settore.
3 Pertanto, la definizione di “trasferimento da una unità produttiva ad un'altra” di cui all'art. 2103 c.c. va interpretata alla luce della previsione del CCNL, per la quale si ha ”trasferimento” solo nel caso di mutamento del comune in cui si trova l'unità produttiva (salvo i casi di Milano, Roma e Napoli ove si ha trasferimento anche se tra una sede di lavoro e l'altra, nell'ambito dello stesso comune, vi siano più di 25 Km di distanza). Pertanto in caso di definitivo spostamento del lavoratore tra una sede di lavoro e l'altra nell'ambito dello stesso Comune non si rientra in ipotesi di “trasferimento”.
Infatti, nelle dichiarazioni a verbale le parti collettive hanno definito le nozioni di interesse nei termini che si riportano: “Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 40 in materia di trasferimenti e trasferte si precisa quanto segue: a) Con l'espressione “sede di lavoro” si intende la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione. b) Con il termine “località” e l'espressione
“luogo di lavoro” si intende l'ambito territoriale di un Comune.
Orbene, tale essendo il quadro normativo e collettivo di riferimento, si ritiene che nella fattispecie al vaglio non si configuri un trasferimento in senso tecnico (come tale assoggettato alle previsioni di cui all'art. 2103 c.c. e 38 del CCNL e, per quanto inoltre qui di interesse, a quelle di cui all'art. 33 comma 5
L. n. 104/92 e 38 comma 5 CCNL) posto che l'ufficio di provenienza e quello di destinazione sono ricompresi nell'ambito territoriale del medesimo Comune.
Stante tale pacifica circostanza, si ritiene che non era necessario per la società datoriale acquisire il consenso della ricorrente non vertendosi, per l'appunto, in ipotesi di trasferimento. Né può ritenersi che in caso di lavoratore beneficiario della tutela rafforzata ex art. 33 comma 5 legge n. 104/92 possa venire in rilievo una diversa nozione di trasferimento (come pretende l'istante) a fronte della chiara e inequivoca nozione di trasferimento data dalla contrattazione collettiva. Ulteriormente si osserva che tanto la nozione di sede di lavoro quanto il riferimento alla distanza riguardano la nozione peculiare di trasferimento che le parti collettive hanno dato in relazione alle tre grandi città (Roma, Milano e Napoli) per le quali il trasferimento consiste, come già visto, nello spostamento definitivo ad altra sede di lavoro
(da intendersi, giusta dichiarazione a verbale quale “la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione”) distante più di 25 chilometri dalla sede di lavoro di provenienza.
Pertanto, posta la inequivoca nozione collettiva di trasferimento, la stessa – nella parte in cui è richiamata nel comma 5 dell'art. 38 del CCNL- non può che essere letta sistematicamente alla luce della definizione generale che le parti collettive ne hanno fornito nelle dichiarazioni a verbale e, quindi, quale spostamento definitivo ad altro Comune, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Pertanto, posto che lo spostamento del ricorrente è avvenuto da ufficio ad altro ricompreso nell'ambito territoriale del medesimo e che lo stesso non configura quindi un trasferimento in senso CP_2 tecnico (assistito dalle garanzie di legge), il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.
4 Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura interpretativa delle questioni giuridiche esaminate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
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