Articolo 14 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 13Articolo 15
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9 settembre 2010
Art. 14. (Divisione della domanda in caso di piu' marchi) 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 158 del decreto legislativo n. 30 del 2005 :
«Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.».
- Per il testo dell' art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 4.
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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