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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/04/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6624/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6624/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e , con elezione di domicilio in via Brescia 70022 Altamura presso l'avv. AIELLO ELISABETTA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. e FABBRANI VALERIA P.IVA_1
( ) SAN POLO 2580 VENEZIA;
, con elezione di domicilio in C.F._2
, presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 05/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 5 della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4276/2020 emesso il 06/10/2020, il Tribunale di Bari ingiungeva a il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma di € 5.320,82, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria.
Il decreto veniva notificato alla in data 25/03/2021. Pt_1
Con atto di citazione notificato il 03/05/2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'inefficacia dello stesso per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., essendo stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione.
Nel merito, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo:
- l'illegittimità della fatturazione per anomala misurazione dei consumi di gas
- l'erronea fatturazione su consumi stimati anziché effettivi
- l'avvenuto pagamento di parte degli importi richiesti
- l'esistenza di precedenti accordi transattivi con la società di recupero crediti
Controparte_3
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_2
avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, la società opposta evidenziava:
- l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo
- la correttezza delle fatturazioni emesse sulla base dei dati di consumo comunicati dal Distributore
- il riconoscimento del debito da parte dell'opponente mediante accordi di dilazione
- la piena prova del credito azionato mediante l'estratto autentico delle scritture contabili
All'esito dell'udienza del 05/11/2024, la causa veniva rimessa per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 5 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (citata dall'opposta), la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se tardiva rispetto al termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., non determina l'inefficacia automatica del decreto, dovendo tale vizio essere fatto valere con l'opposizione ordinaria. In particolare, come affermato da Tribunale di Bari sent. n. 3198/2022, "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto la valutazione di legittimità del decreto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata".
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un auto-nomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in mate-ria di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condi-zioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
A ciò si aggiunga come nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U. , 30.10.2001 n.
13533).
pagina 3 di 5 Nel merito, la pretesa creditoria di risulta pienamente fondata e CP_2
provata.
A riguardo non può sottacersi che la società opposta ha fornito prova del credito mediante:
- l'estratto autentico delle scritture contabili
- le fatture emesse sulla base dei dati di consumo comunicati dal Distributore
- la documentazione attestante il riconoscimento del debito da parte dell'opponente attraverso la sottoscrizione di piani di dilazione
Come evidenziato nella comparsa di costituzione, opera nel CP_2
mercato libero dell'energia e procede alla fatturazione sulla base dei dati di consumo comunicati dal Distributore locale, in conformità alla normativa di settore.
Nel caso di specie, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sono state emesse sulla base di consumi effettivi e non stimati.
Inoltre, l'opponente ha implicitamente riconosciuto la debenza degli importi attraverso la sottoscrizione di accordi di dilazione con la società di recupero crediti, circostanza che ai sensi dell'art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Le contestazioni dell'opponente circa l'anomalia dei consumi e l'erronea fatturazione risultano generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori.
Come affermato da Tribunale di Bari sent. n. 888/2024, in presenza di un rapporto commerciale, l'estratto autentico delle scritture contabili ha valore di piena prova e la mancata contestazione specifica dei fatti costitutivi del diritto vantato rende superflua ulteriore attività probatoria.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, la pretesa economica azionata dalla opposta risulta adeguatamente provata.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di pagina 4 di 5 entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do-po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00
Totale €. 2.540,00 oltre ad €. l contributo unificato e marca da bollo pari ad €
145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta, da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4276/2020, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
4276/2020 dichiarandone la esecutività
2) ;Condanna altresì la a rimborsare alla parte opposta le spese di Parte_1 lite, che si liquidano in €. 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6624/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e , con elezione di domicilio in via Brescia 70022 Altamura presso l'avv. AIELLO ELISABETTA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv. e FABBRANI VALERIA P.IVA_1
( ) SAN POLO 2580 VENEZIA;
, con elezione di domicilio in C.F._2
, presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 05/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 5 della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4276/2020 emesso il 06/10/2020, il Tribunale di Bari ingiungeva a il pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_2 somma di € 5.320,82, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria.
Il decreto veniva notificato alla in data 25/03/2021. Pt_1
Con atto di citazione notificato il 03/05/2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'inefficacia dello stesso per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., essendo stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione.
Nel merito, l'opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo:
- l'illegittimità della fatturazione per anomala misurazione dei consumi di gas
- l'erronea fatturazione su consumi stimati anziché effettivi
- l'avvenuto pagamento di parte degli importi richiesti
- l'esistenza di precedenti accordi transattivi con la società di recupero crediti
Controparte_3
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_2
avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, la società opposta evidenziava:
- l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo
- la correttezza delle fatturazioni emesse sulla base dei dati di consumo comunicati dal Distributore
- il riconoscimento del debito da parte dell'opponente mediante accordi di dilazione
- la piena prova del credito azionato mediante l'estratto autentico delle scritture contabili
All'esito dell'udienza del 05/11/2024, la causa veniva rimessa per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 5 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (citata dall'opposta), la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se tardiva rispetto al termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., non determina l'inefficacia automatica del decreto, dovendo tale vizio essere fatto valere con l'opposizione ordinaria. In particolare, come affermato da Tribunale di Bari sent. n. 3198/2022, "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto la valutazione di legittimità del decreto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata".
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un auto-nomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in mate-ria di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condi-zioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
A ciò si aggiunga come nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U. , 30.10.2001 n.
13533).
pagina 3 di 5 Nel merito, la pretesa creditoria di risulta pienamente fondata e CP_2
provata.
A riguardo non può sottacersi che la società opposta ha fornito prova del credito mediante:
- l'estratto autentico delle scritture contabili
- le fatture emesse sulla base dei dati di consumo comunicati dal Distributore
- la documentazione attestante il riconoscimento del debito da parte dell'opponente attraverso la sottoscrizione di piani di dilazione
Come evidenziato nella comparsa di costituzione, opera nel CP_2
mercato libero dell'energia e procede alla fatturazione sulla base dei dati di consumo comunicati dal Distributore locale, in conformità alla normativa di settore.
Nel caso di specie, le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sono state emesse sulla base di consumi effettivi e non stimati.
Inoltre, l'opponente ha implicitamente riconosciuto la debenza degli importi attraverso la sottoscrizione di accordi di dilazione con la società di recupero crediti, circostanza che ai sensi dell'art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Le contestazioni dell'opponente circa l'anomalia dei consumi e l'erronea fatturazione risultano generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori.
Come affermato da Tribunale di Bari sent. n. 888/2024, in presenza di un rapporto commerciale, l'estratto autentico delle scritture contabili ha valore di piena prova e la mancata contestazione specifica dei fatti costitutivi del diritto vantato rende superflua ulteriore attività probatoria.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, la pretesa economica azionata dalla opposta risulta adeguatamente provata.
In ordine alle spese di lite occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquida-zione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di pagina 4 di 5 entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do-po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello del decreto ingiuntivo.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00
Totale €. 2.540,00 oltre ad €. l contributo unificato e marca da bollo pari ad €
145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta, da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4276/2020, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
4276/2020 dichiarandone la esecutività
2) ;Condanna altresì la a rimborsare alla parte opposta le spese di Parte_1 lite, che si liquidano in €. 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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