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12 marzo 1987
12 marzo 1987
Art. 2. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , la lettera c) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".
Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9167Provvedimento: […] 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 2 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.Leggi di più...
- art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/70·
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