Art. 2. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , la lettera c) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio".