Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1200.
(Liberazione dalle garanzie).
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.
(Liberazione dalle garanzie).
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.
Commentari • 21
- 1. Sui titoli di credito posti a garanzia di una fideiussione “a prima richiesta”Di Alessia Albanese · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 marzo 2022 · 172.22888
[…] Il Collegio, dunque, evidenziava che dalla natura autonoma della garanzia derivava che, quand'anche il rapporto garantito fosse estinto e non residuassero pretese di sorte del locatore, il conduttore sarebbe unicamente legittimato a pretendere dal proprio creditore, sussistendo puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, il rilascio di una quietanza liberatoria e la liberazione della garanzia prestata, ex art. 1200 c.c., con restituzione della polizza. […]
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Giurisprudenza • 101
- 1. Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9322Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 1200 c.c. “il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità”.Leggi di più...
- consenso cancellazione ipoteca·
- spese giudizio·
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- art. 1200 c.c.·
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