Articolo 1200 del Codice civile
Articolo 1199Articolo 1201
Versione
19 aprile 1942
Art. 1200.

(Liberazione dalle garanzie).

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente