TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 17.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 26908 2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, Parte_1 con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che adiva la Corte di Appello di Napoli con ricorso R.G. n. 1762/2023 (doc. 01) onde sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2685/2023 accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 4° livello – qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, al pagamento delle relative differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare l'appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
3) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni.”; 2) In accoglimento della domanda subordinata, con sentenza n. 3091/2024 la Corte di Appello partenopea stabiliva (doc. 02): “- in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto degli appellanti ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente, qualifica Operatore di Call Center/
Customer care, con le decorrenze indicate in dispositivo per ciascuno degli istanti e condanna la al pagamento delle maturate differenze Controparte_1 retributive con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 2.565,50 per il primo grado ed euro 2.766,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.”; che, per quanto in questa sede rileva da pagina 14 della sentenza citata è dato leggere:
“I rilievi che precedono evidenziano, a parere della Corte, il diritto degli odierni appellanti ad ottenere l'inquadramento nelle superiori mansioni di cui al IV° livelllo con decorrenza dalle rispettive date di assunzione, ed in particolare: per Parte_2
dal 16.05.2011; per dal 29.03.2011; per
[...] Tes_1 Parte_3 dal 16.03.2011; per dal data 01.09.2011; per dal Parte_4 Parte_1
25.11.2010)… Applicato tale principio al caso in esame deve concludersi che alcuna prescrizione risulta maturata atteso che per tutti i crediti retributivi oggetto del giudizio non risulta decorso il termine quinquennale alla data del 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012)”. Che la convenuta non provvedeva al pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 7.311,79 e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 7.311,79 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio la convenuta preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, alla luce di diversi precedenti già adottati da altri Giudici di questa stessa sezione del Tribunale adito (v. tra gli altri Sent. n. 865/2023 est.
e n. 1765/2023 est. cui questo giudice ritiene di condividere, Persona_1 Per_2 si possono ritenere condivisibili i conteggi sviluppati dall'odierno ricorrente, essendo l' “an” già accertato con sentenza n. 3091/2024 della Corte di Appello.
Orbene, nel caso in esame, occorre evidenziare che i dati contabili sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale di cui, pertanto, la società convenuta ha piena conoscenza.
La società convenuta, peraltro, con la scelta processuale di non costituirsi in giudizio, ha rinunciato a muovere qualsivoglia tipo di contestazione alle risultanze contabili proposte dalla difesa istante.
Conseguentemente, in difetto di ulteriori questioni, la convenuta società
[...]
dunque, deve essere condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 7.311,79.
Sulla predetta somma, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, quindi, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici
ISTAT.
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva pari ad euro 7.311,79, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT, dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
B) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 03/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 17.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 26908 2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, Parte_1 con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che adiva la Corte di Appello di Napoli con ricorso R.G. n. 1762/2023 (doc. 01) onde sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2685/2023 accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 4° livello – qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, al pagamento delle relative differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare l'appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
3) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni.”; 2) In accoglimento della domanda subordinata, con sentenza n. 3091/2024 la Corte di Appello partenopea stabiliva (doc. 02): “- in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto degli appellanti ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente, qualifica Operatore di Call Center/
Customer care, con le decorrenze indicate in dispositivo per ciascuno degli istanti e condanna la al pagamento delle maturate differenze Controparte_1 retributive con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 2.565,50 per il primo grado ed euro 2.766,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.”; che, per quanto in questa sede rileva da pagina 14 della sentenza citata è dato leggere:
“I rilievi che precedono evidenziano, a parere della Corte, il diritto degli odierni appellanti ad ottenere l'inquadramento nelle superiori mansioni di cui al IV° livelllo con decorrenza dalle rispettive date di assunzione, ed in particolare: per Parte_2
dal 16.05.2011; per dal 29.03.2011; per
[...] Tes_1 Parte_3 dal 16.03.2011; per dal data 01.09.2011; per dal Parte_4 Parte_1
25.11.2010)… Applicato tale principio al caso in esame deve concludersi che alcuna prescrizione risulta maturata atteso che per tutti i crediti retributivi oggetto del giudizio non risulta decorso il termine quinquennale alla data del 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012)”. Che la convenuta non provvedeva al pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 7.311,79 e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 7.311,79 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio la convenuta preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, alla luce di diversi precedenti già adottati da altri Giudici di questa stessa sezione del Tribunale adito (v. tra gli altri Sent. n. 865/2023 est.
e n. 1765/2023 est. cui questo giudice ritiene di condividere, Persona_1 Per_2 si possono ritenere condivisibili i conteggi sviluppati dall'odierno ricorrente, essendo l' “an” già accertato con sentenza n. 3091/2024 della Corte di Appello.
Orbene, nel caso in esame, occorre evidenziare che i dati contabili sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale di cui, pertanto, la società convenuta ha piena conoscenza.
La società convenuta, peraltro, con la scelta processuale di non costituirsi in giudizio, ha rinunciato a muovere qualsivoglia tipo di contestazione alle risultanze contabili proposte dalla difesa istante.
Conseguentemente, in difetto di ulteriori questioni, la convenuta società
[...]
dunque, deve essere condannata al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 7.311,79.
Sulla predetta somma, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, quindi, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici
ISTAT.
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva pari ad euro 7.311,79, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT, dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
B) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 03/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo