Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.186/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
Parte_1
l'assistenza e difesa degli avv.ti GIANNATTASIO GIUDITTA -c.f.
e FINO CICCARELLI ALESSANDRO -c.f. C.F._1
; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 27/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte opponente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto sgravio dell'avviso di CP_1 addebito n.34320240002790779000 notificato in data 04/12/2024, con cui era stato richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad Euro 3.300,02 a titolo di contributi Gestione Agricola – Datori di lavoro (I.V.S. Operai a tempo determinato 3 e 4 anno 2022 Pt_2
1
4.12.2024, scaturisce dal mancato versamento della contribuzione da parte dell'azienda ricorrente alle scadenze naturali e pertanto in data 14/11/2024 legittimante la procedura automatizzata dell'Istituto ha provveduto all'infasamento dei crediti (All. IV).
In pari data, l' ha provveduto al recupero e alla conseguente CP_2 contabilizzazione in Estratto Conto dell'azienda, delle somme dei contributi per gli stessi periodi oggetto dell'AVA in contestazione, ovvero 3° trimestre 2022 (All. V), 4° trimestre 2022
(All. VI) e 2° trimestre 2023 (All.VII). Tale recupero (fatto nello stesso giorno) non è stato considerato, per forza di cose, dalla procedura automatizzata degli AVA, dando luogo così alla formazione dell'Avviso di Addebito notificato. Per completezza di informazione, si precisa che l'azienda dalla data di notifica dell'AVA (4/12/24) alla data del ricorso giudiziario (12/1/2025) non ha mai comunicato all'Istituto (tramite PEC o richieste telematiche di Annullamento AVA) il recupero effettuato da non CP_2 mettendo in condizione la sede di poter effettuare lo sgravio per i periodi oggetto di AVA. Alla luce di quanto sopra l' ha CP_3 provveduto allo sgravio totale dell'AVA prima della odierna udienza di comparizione, in data 2.4.2025”].
Tuttavia, l'annullamento in autotutela dei debiti contributivi è intervenuto soltanto in data 02/04/2025, che è successiva alla notifica eseguita in data 22/01/2025 del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione (cfr. la comunicazione del 02/04/2025 di CP_1 annullamento in autotutela dell'avviso di addebito oggetto di opposizione e la relata della notifica eseguita in data 22/01/2025 del ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo
2 nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11/05/1992, n. 5597). In altri termini, secondo tale orientamento, che questo giudice ritiene condivisibile, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione di udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n. 4525).
Nel caso di specie, risulta che lo sgravio è stato eseguito dall' dopo che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_3 dell'udienza gli erano stati notificati. Da ciò si desume che, pendente la lite con il deposito del ricorso, lo sgravio è stato eseguito dall' quando il contraddittorio nei propri CP_3 confronti si era già instaurato.
Sulla condotta del predetto quindi, ha influito la CP_3 pendenza della lite, di cui lo stesso aveva già avuto conoscenza prima dello sgravio in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Ne discende che il ritardo colpevole dell' convenuto nel CP_3 provvedere all'annullamento ed al consequenziale sgravio comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Né al fine di ottenere la compensazione delle spese di lite appare meritevole di accoglimento la tesi difensiva dell' secondo CP_1 cui sarebbe sostanzialmente imputabile alla parte ricorrente e/o al suo consulente l'emissione dell'avviso di addebito dal momento che “l'azienda dalla data di notifica dell'AVA (4/12/24) alla data
3 del ricorso giudiziario (12/1/2025) non ha mai comunicato all'Istituto (tramite PEC o richieste telematiche di Annullamento
AVA) il recupero effettuato da non mettendo in condizione la CP_2 sede di poter effettuare lo sgravio per i periodi oggetto di AVA”.
Al riguardo, occorre rimarcare che l'operatività tramite la procedura automatizzata è fatto amministrativo interno all'organizzazione dell'Istituto previdenziale, sul quale non può intervenire il contribuente, il quale, invece, è tenuto ad impugnare il titolo stragiudiziale entro il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n.46 del
1999. In tal senso, la parte opponente, ricevuta la notificazione in data 04/12/2024 dell'avviso di addebito, ha tempestivamente depositato in data 12/01/2025 il ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_3 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' a rifondere in favore della parte opponente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 886,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, oltre
Euro 43,00 per esborsi.
Trani, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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