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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14527/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14527/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
MILENA, elettivamente domiciliato in VIA R. SANZIO N. 1/A 40069 ZOLA PREDOSApresso il difensore avv. BIANCHINI MILENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V. A. CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. ROSSI RITA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Dato atto che i figli e sono ad oggi entrambi maggiorenni, pur se non Per_1 CP_2 economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 7 Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Zola Predosa (Bo), Via Risorgimento, 77 al ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e sino al raggiungimento Per_1 CP_2 della loro indipendenza economica;
Dichiarare tenuta e quindi condannare la signora a corrispondere al signor Controparte_1 Pt_1 un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e in
[...] Persona_2 CP_2 misura di € 200,00 per ogni figlio, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, con rivalutazione Istat annuale come per legge;
Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, CP_2 Per_1 come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna al quale ci si riporta”.
Per la parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglio l'illustrissimo tribunale intestato,
-porre a carico della madre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, versando la somma complessiva di euro 300 - € 150 per ciascun figlio- o quella diversa somma che risulterà adeguata sulla base delle accertate condizioni economiche delle parti e dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà della stessa, al signor oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie per i figli sulla base del vigente protocollo del tribunale di Bologna;
-rigettare le domande avversarie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13-12-2022 esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 26-12-1991 con;
dall'unione nascevano il figlio in data 1-12-2001 e la Controparte_1 Per_1 figlia , in data 7-08-2006. Secondo quanto riportato, la crisi familiare iniziava a far data dal CP_2
2015, allorquando la sig.ra iniziava ad alternare periodi di ira e rabbia verso il marito (che CP_1 culminavano nell'episodio in cui la donna gli rovesciava una bottiglia d'acqua in testa), a periodi di vera e propria apatia, il tutto anche in presenza dei figli: il sosteneva di aver sopportato tali Pt_1 umiliazioni perché determinato a preservare l'unione familiare, anche attraverso un percorso di psicoterapia di coppia, a seguito del quale l'unione sembrava essersi rinsaldata. Tuttavia, nei mesi precedenti al ricorso, le condotte della si facevano via via più gravi, stanti le frequentazioni CP_1 con altri uomini, le assenze da casa, le urla e le ingiurie, di talchè i coniugi decidevano di intraprendere il percorso della separazione consensuale, che tuttavia naufragava a causa della mancata partecipazione della agli incontri di mediazione familiare a cui la stessa aveva dichiarato di voler aderire CP_1
(come da dichiarazione allegata dell'Organismo di Mediazione). Il ricorrente riportava poi alcuni recenti episodi, a seguito dei quali decideva di ricorrere giudizialmente per la separazione, data l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, in data 20-11-2022, la sig.ra comunicava di voler lasciare la casa coniugale, iniziando a rivolgersi in modo aggressivo ai figli (e proferendo frasi del tipo “vi diseredo” e “andate da quella troia di vostra nonna”), continuando ad urlare fino ad uscire di casa e tornare verso le 23: a quel punto, la colpiva il marito con calci e CP_1 pugni, proseguendo con tale contegno anche la mattina seguente, laddove arrivava anche a dare uno schiaffo alla figlia, rivolgendole le parole “troia non sei più mia figlia”. A seguito di tale episodio, la si allontanava dalla casa familiare fino al 1-12-2022 per farci ritorno e interagire con i figli CP_1 come se nulla fosse accaduto. Il ricorrente domandava, dunque, all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito nei confronti della moglie, in ragione delle condotte aggressive, di violenza fisica e morale, poste in essere da quest'ultima nei suoi confronti, alla presenza anche dei figli;
disporre l'audizione della minore , all'epoca del ricorso di anni 16, per accertare la sua volontà di vivere con il padre CP_2 e per l'effetto assegnare la casa coniugale al sig. che la abiterà con entrambi i figli;
disporsi Pt_1 pagina 2 di 7 l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso il padre, CP_2 concordando di volta in volta i tempi di permanenza presso la madre, in considerazione dell'età di
. Si rimetteva a giustizia circa il contributo al mantenimento della madre a favore dei figli, CP_2 chiedendo inoltre di sostenere il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Bologna attualmente vigente.
Si costituiva in data 09-03-2023, contestando quando dedotto dal ricorrente, atteso che Controparte_1 ella negava la circostanza delle violenze che avrebbe perpetrato nei confronti del marito, asserendo di essere stata lei, invece, vittima di comportamenti aggressivi da parte del coniuge. In particolare, i rapporti si sarebbero deteriorati già nel 2021, allorquando il marito iniziava a proporle pratiche sessuali estreme, quali il bondage, fino a costringerla a delle vere e proprie violenze fisiche e psicologiche. La sig.ra riportava altresì di essere stata offesa e screditata come persona e madre, nonchè trattata come una persona con disturbi mentali, con lo specifico intento del di condizionare i figli. Nonostante Pt_1 ciò, la stessa affermava di avere un ottimo rapporto con e e di essere stata l'unica ad Per_1 CP_2 essersene occupata, sotto tutti gli aspetti, a fronte del totale disinteresse del marito (e avendoli seguiti nel difficile percorso scolastico, data la diagnosi di ADAH di e di dislessia di ). Negava Per_1 CP_2 altresì la circostanza delle relazioni extraconiugali che la stessa avrebbe intrattenuto e anzi accusava il marito di averne avute a sua volta, come da lui stesso vantato in più occasioni (trattandosi di donne conosciute tramite app di incontri dove lo stesso, come da atti allegati, risultava iscritto). Rispetto all'episodio del novembre 2022, dichiarava che in realtà era stata lei a subire atti di violenza da parte del marito e di essersi allontanata per paura per la sua incolumità, rimanendo infatti in contatto coi figli per tutto quel periodo.
Deduceva, inoltre, che il marito avesse iniziato a porre in essere subdoli comportamenti per creare ostilità tra lei e la sua famiglia d'origine (come parlare con la sorella della resistente e i suoi nipoti della vicenda successoria della moglie, rifiutandosi di parlarle e criticandone il comportamento, senza alcuna forma di supporto).
Chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, con addebito al marito, in virtù delle condotte sopradescritte, stante la violazione degli obblighi di assistenza morale e di fedeltà; l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la stessa e nella casa familiare, di sua proprietà esclusiva, disponendosi congrui momenti di frequentazione della figlia minore con il padre;
il mantenimento dei due figli da parte del padre per una somma pari ad euro 300,00 ciascuno, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
In data 16-03-2023 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, che dava esito negativo, e alla luce di ulteriori deduzioni da parte della difesa del ricorrente (che asseriva che la situazione a casa fosse di nuovo precipitata, avendo la resistente schiaffeggiato il marito, che si era rivolto ad un penalista), il Giudice rinviava all'udienza del 30 marzo per sentire i figli, al fine di prendere provvedimenti provvisori ed urgenti. In data 30-03-
2023, i figli, sentiti separatamente, confermavano che il clima in casa fosse molto conflittuale a causa del comportamento della madre, convinta che ci fosse un complotto di tutta la famiglia contro di lei, e riferivano degli episodi di violenza in termini coincidenti con quanto riportato dal padre.
Con ordinanza del 04-03-2023, a scioglimento della riserva assunta, il giudice delegato dal Presidente, dandosi atto di una certa urgenza a che la convivenza cessasse (essendo emerso che, in data 14-01-
2023, la avrebbe tirato un piatto in testa al marito, fatto per cui lo stesso sporgeva querela e CP_1 produceva i verbali di PS), autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente – sulla base di quanto emerso a CP_2 seguito dell'ascolto dei figli - presso il padre, al quale assegnava la casa familiare, dandosi atto che anche il figlio maggiorenne avrebbe vissuto col padre, avendo egli espresso la sua preferenza in tal senso. Regolamentava, poi, la frequentazione madre - figlia, con previsione di fine settimana alternati, oltre a uno o due pernottamenti infrasettimanali e alternanza per le festività, il tutto nel rispetto della volontà della minore, che aveva ormai compiuto anni 16. Poneva, infine, a carico della madre l'obbligo pagina 3 di 7 di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma pari a 200,00 euro mensili per ciascuno, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. La somma del mantenimento veniva determinata in ragione della situazione economica della resistente, la quale risultava essere assunta come bibliotecaria, nonché proprietaria di alcuni immobili concessi in locazione, con un reddito netto mensile, relativo agli anni d'imposta 2019-2020- 2021 e comprensivo dei canoni di locazione, di circa 3.200,00 euro: la stessa risultava, tuttavia, gravata dalla rata del mutuo, pari ad euro 292,00, sulla casa familiare, di cui è proprietaria esclusiva, nonché dalla cessione del quinto dello stipendio, pari ad euro 273,00, con un residuo al mese di euro 2.633,00.
Rispetto al ricorrente, di professione tassista, i redditi da lui dichiarati (pari ad euro 14599, 00; 14,312,00 e 3173,00 per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020) non risultavano, invece, coerenti con gli impegni economici dallo stesso assunti, avendo questi contratto nel 2012 un mutuo per l'acquisto della licenza dei taxi, con rate mensili pari ad euro 792,00 (mutuo di cui la risultava terzo datore di CP_1 ipoteca e altresì fideiussore di euro 230.000,00).
Con sentenza parziale n. 14527/2022, pubblicata in data 10-10-2023, veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi, in ragione sia del fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale, che dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale. Con separata ordinanza (del 12.10.2023) veniva, poi, rimessa la causa in istruttoria quanto a tutte le ulteriori domande proposte, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 22-02-2024, il Giudice, dato atto dell'entrata in vigore del 127 ter c.p.c., impregiudicata ogni decisione sulle richieste istruttorie, proponeva alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di conciliare la causa alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale, a spese legali compensate. All'udienza del 12- 03-2024 le difese davano atto del raggiungimento di un accordo (che prevedeva l'affidamento condiviso di , con visite libere, il mantenimento ordinario diretto di entrambi i figli, con spese CP_2 straordinarie al 50%; a tacitazione di tutte le poste di dare e avere fra i coniugi, il trasferimento gratuito da parte della dell'usufrutto della casa familiare al marito e la nuda proprietà al 50% a CP_1 ciascun figlio;
come contropartita, la rinuncia da parte di tutte le pretese creditorie enunciate in Pt_1 atti e la rimessione della querela). In ragione dell'accordo raggiunto, il Giudice nominava, ex art. 68 c.p.c., un esperto ausiliario per il trasferimento immobiliare. All'udienza successiva, del 16-05-2024, si dava atto che la resistente modificava le condizioni dell'accordo appena intercorso, nei termini del solo trasferimento gratuito dell'intera proprietà della casa familiare al 50% a ciascun figlio. La difesa del ricorrente, nel rigettare la nuova proposta, faceva presente che in ragione dell'accordo di cui alla precedente udienza, il aveva rimesso la querela sporta contro alla moglie con conseguente Pt_1 archiviazione del procedimento penale nei suoi riguardi.
Con ordinanza del 27-06-2024, il Giudice non ammetteva le prove orali chieste dal ricorrente perché superflue ed ordinava alle parti ex art. 210 c.p.c. di depositare le dichiarazioni dei redditi mancanti e a nche estratti conto degli ultimi 3 anni, con rinvio all'udienza del 22-10-2024 per la precisazione Pt_1 delle conclusioni (udienza che si sostituiva con il deposito di note scritte). Fatte precisare le conclusioni, in data 22-10-2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Per effetto della sentenza parziale n. 14527/2022, in questa sede vanno dunque prese in esame le ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione, l'affido e il collocamento della figlia minore, l'assegnazione della casa familiare, nonché la disciplina dei rapporti economici. Deve tuttavia darsi atto di come risulti superata ogni questione sull'affidamento dei figli, avendo la figlia raggiunto la maggiore età nelle more del procedimento ed essendo entrambi i figli CP_2 conviventi con il padre per loro decisione.
In ragione della concorde richiesta avanzata da entrambe le parti in sede di conclusioni, risulta altresì superata anche ogni questione attinente all'assegnazione della casa familiare, dovendosi confermare quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale.
pagina 4 di 7 Con riferimento alle domande di addebito della separazione svolte dalle parti, anche queste risultano rinunciate da entrambe le parti. Rispetto alle richieste di contributo al mantenimento dei due figli, si osserva quanto segue in relazione alla situazione reddituale delle parti.
Quanto alle condizioni patrimoniali dei coniugi, si riconferma quanto già emerso in sede di ordinanza presidenziale. In particolare, la sig.ra lavora come bibliotecaria presso il Comune di Bologna CP_1 con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00. Ella è poi proprietaria della casa coniugale - per la quale paga le rate del mutuo ipotecario insistente sulla stessa (con una rata di euro 292,00) - nonché di ulteriori immobili, la maggior parte dei quali concessi in locazione (quali due unità immobiliari adibite a negozio/laboratorio; un casolare con annesso capannone concessi in locazione;
un'unità abitativa a Rapallo non concessa in locazione). Rispetto a quanto dichiarato nell'ordinanza del 4-4-2023, la situazione economica della convenuta non risulta significativamente mutata per gli anni d'imposta 2022-2023, come risultante dai modelli di dichiarazione dei redditi allegati, trattandosi di reddito che si attesta intorno ai 2400 euro netti. Di contro, il di professione tassista, anche per gli anni d'imposta successivi all'ordinanza Pt_1 presidenziale, ha presentato una situazione reddituale che si conferma poco verosimile. I redditi annui, che si attestano intorno ai 10.000 euro (per il periodo d'imposta 2021 euro 8895,00; per il 2022 euro 10181,00; per il 2023 euro 8459,00) risultano irrisori se comparati agli impegni finanziari che egli ha assunto (quali la rata del mutuo per la licenza taxi pari ad euro 792,00 mensili a far data dal 2012) ed essendo inoltre emerso, dall'esame degli estratti conto, un numero elevato di operazioni di spesa e versamento di somme di denaro contante.
Ciononostante, deve darsi atto di come la somma richiesta dal ricorrente alla moglie a titolo di mantenimento per i figli (pari ad euro 400,00 totali) debba ritenersi oltremodo ragionevole, alla luce del fatto che il come la stessa resistente ammetteva nei suoi atti conclusivi, si sta da tempo Pt_1 occupando a titolo esclusivo della gestione dei due figli, che abitano sempre con lui da quasi due anni.
La circostanza della probabile non corrispondenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivi non esime la madre dal contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, secondo una somma di indubbia ragionevolezza e congruità, anche alla luce del reddito della resistente, di significativa entità.
Deve dunque essere rigettata la richiesta della resistente, di versare a titolo di mantenimento una somma inferiore di euro 50,00 per figlio, ritenendosi invece equa la somma di euro 400,00, come richiesta dal ricorrente, anche in ragione dell'età dei figli, già maggiorenni ma non autosufficienti, i quali presentano esigenze di vita tali da richiedere sostanze economiche maggiori (e già valorizzando il contributo indiretto al loro mantenimento da parte della madre, proprietaria della casa familiare in cui i figli vivono, dalla quale attualmente ella non può trarre alcun reddito).
Le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già stabilito in sede di ordinanza presidenziale in data 4-4-2023. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base ai valori medi per ciascuna fase, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 – dà atto che anche la figlia è diventata maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente e che, insieme al fratello vive presso il padre;
Per_1
2 - assegna al ricorrente la casa coniugale, di proprietà di , sita in Zola Predosa (Bo), Controparte_1
Via Risorgimento, 77, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme ai figli e Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_3 pagina 5 di 7 3 - fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento ordinario dei figli e , versando entro il giorno 5 di ogni mese al padre collocatario la somma pari Per_1 CP_2
a 400 euro mensili (200 a figlio), su conto corrente intestato al che le verrà tempestivamente Pt_1 comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4 -pone a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 6 di 7 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 04-02-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 -condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 98 per spese ed euro 7.616 per compensi oltre 15% spese generali e accessori come per legge.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14527/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
MILENA, elettivamente domiciliato in VIA R. SANZIO N. 1/A 40069 ZOLA PREDOSApresso il difensore avv. BIANCHINI MILENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V. A. CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. ROSSI RITA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Dato atto che i figli e sono ad oggi entrambi maggiorenni, pur se non Per_1 CP_2 economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 7 Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Zola Predosa (Bo), Via Risorgimento, 77 al ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e sino al raggiungimento Per_1 CP_2 della loro indipendenza economica;
Dichiarare tenuta e quindi condannare la signora a corrispondere al signor Controparte_1 Pt_1 un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e in
[...] Persona_2 CP_2 misura di € 200,00 per ogni figlio, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, con rivalutazione Istat annuale come per legge;
Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, CP_2 Per_1 come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna al quale ci si riporta”.
Per la parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglio l'illustrissimo tribunale intestato,
-porre a carico della madre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, versando la somma complessiva di euro 300 - € 150 per ciascun figlio- o quella diversa somma che risulterà adeguata sulla base delle accertate condizioni economiche delle parti e dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà della stessa, al signor oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie per i figli sulla base del vigente protocollo del tribunale di Bologna;
-rigettare le domande avversarie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13-12-2022 esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 26-12-1991 con;
dall'unione nascevano il figlio in data 1-12-2001 e la Controparte_1 Per_1 figlia , in data 7-08-2006. Secondo quanto riportato, la crisi familiare iniziava a far data dal CP_2
2015, allorquando la sig.ra iniziava ad alternare periodi di ira e rabbia verso il marito (che CP_1 culminavano nell'episodio in cui la donna gli rovesciava una bottiglia d'acqua in testa), a periodi di vera e propria apatia, il tutto anche in presenza dei figli: il sosteneva di aver sopportato tali Pt_1 umiliazioni perché determinato a preservare l'unione familiare, anche attraverso un percorso di psicoterapia di coppia, a seguito del quale l'unione sembrava essersi rinsaldata. Tuttavia, nei mesi precedenti al ricorso, le condotte della si facevano via via più gravi, stanti le frequentazioni CP_1 con altri uomini, le assenze da casa, le urla e le ingiurie, di talchè i coniugi decidevano di intraprendere il percorso della separazione consensuale, che tuttavia naufragava a causa della mancata partecipazione della agli incontri di mediazione familiare a cui la stessa aveva dichiarato di voler aderire CP_1
(come da dichiarazione allegata dell'Organismo di Mediazione). Il ricorrente riportava poi alcuni recenti episodi, a seguito dei quali decideva di ricorrere giudizialmente per la separazione, data l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, in data 20-11-2022, la sig.ra comunicava di voler lasciare la casa coniugale, iniziando a rivolgersi in modo aggressivo ai figli (e proferendo frasi del tipo “vi diseredo” e “andate da quella troia di vostra nonna”), continuando ad urlare fino ad uscire di casa e tornare verso le 23: a quel punto, la colpiva il marito con calci e CP_1 pugni, proseguendo con tale contegno anche la mattina seguente, laddove arrivava anche a dare uno schiaffo alla figlia, rivolgendole le parole “troia non sei più mia figlia”. A seguito di tale episodio, la si allontanava dalla casa familiare fino al 1-12-2022 per farci ritorno e interagire con i figli CP_1 come se nulla fosse accaduto. Il ricorrente domandava, dunque, all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito nei confronti della moglie, in ragione delle condotte aggressive, di violenza fisica e morale, poste in essere da quest'ultima nei suoi confronti, alla presenza anche dei figli;
disporre l'audizione della minore , all'epoca del ricorso di anni 16, per accertare la sua volontà di vivere con il padre CP_2 e per l'effetto assegnare la casa coniugale al sig. che la abiterà con entrambi i figli;
disporsi Pt_1 pagina 2 di 7 l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso il padre, CP_2 concordando di volta in volta i tempi di permanenza presso la madre, in considerazione dell'età di
. Si rimetteva a giustizia circa il contributo al mantenimento della madre a favore dei figli, CP_2 chiedendo inoltre di sostenere il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Bologna attualmente vigente.
Si costituiva in data 09-03-2023, contestando quando dedotto dal ricorrente, atteso che Controparte_1 ella negava la circostanza delle violenze che avrebbe perpetrato nei confronti del marito, asserendo di essere stata lei, invece, vittima di comportamenti aggressivi da parte del coniuge. In particolare, i rapporti si sarebbero deteriorati già nel 2021, allorquando il marito iniziava a proporle pratiche sessuali estreme, quali il bondage, fino a costringerla a delle vere e proprie violenze fisiche e psicologiche. La sig.ra riportava altresì di essere stata offesa e screditata come persona e madre, nonchè trattata come una persona con disturbi mentali, con lo specifico intento del di condizionare i figli. Nonostante Pt_1 ciò, la stessa affermava di avere un ottimo rapporto con e e di essere stata l'unica ad Per_1 CP_2 essersene occupata, sotto tutti gli aspetti, a fronte del totale disinteresse del marito (e avendoli seguiti nel difficile percorso scolastico, data la diagnosi di ADAH di e di dislessia di ). Negava Per_1 CP_2 altresì la circostanza delle relazioni extraconiugali che la stessa avrebbe intrattenuto e anzi accusava il marito di averne avute a sua volta, come da lui stesso vantato in più occasioni (trattandosi di donne conosciute tramite app di incontri dove lo stesso, come da atti allegati, risultava iscritto). Rispetto all'episodio del novembre 2022, dichiarava che in realtà era stata lei a subire atti di violenza da parte del marito e di essersi allontanata per paura per la sua incolumità, rimanendo infatti in contatto coi figli per tutto quel periodo.
Deduceva, inoltre, che il marito avesse iniziato a porre in essere subdoli comportamenti per creare ostilità tra lei e la sua famiglia d'origine (come parlare con la sorella della resistente e i suoi nipoti della vicenda successoria della moglie, rifiutandosi di parlarle e criticandone il comportamento, senza alcuna forma di supporto).
Chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, con addebito al marito, in virtù delle condotte sopradescritte, stante la violazione degli obblighi di assistenza morale e di fedeltà; l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la stessa e nella casa familiare, di sua proprietà esclusiva, disponendosi congrui momenti di frequentazione della figlia minore con il padre;
il mantenimento dei due figli da parte del padre per una somma pari ad euro 300,00 ciascuno, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
In data 16-03-2023 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, che dava esito negativo, e alla luce di ulteriori deduzioni da parte della difesa del ricorrente (che asseriva che la situazione a casa fosse di nuovo precipitata, avendo la resistente schiaffeggiato il marito, che si era rivolto ad un penalista), il Giudice rinviava all'udienza del 30 marzo per sentire i figli, al fine di prendere provvedimenti provvisori ed urgenti. In data 30-03-
2023, i figli, sentiti separatamente, confermavano che il clima in casa fosse molto conflittuale a causa del comportamento della madre, convinta che ci fosse un complotto di tutta la famiglia contro di lei, e riferivano degli episodi di violenza in termini coincidenti con quanto riportato dal padre.
Con ordinanza del 04-03-2023, a scioglimento della riserva assunta, il giudice delegato dal Presidente, dandosi atto di una certa urgenza a che la convivenza cessasse (essendo emerso che, in data 14-01-
2023, la avrebbe tirato un piatto in testa al marito, fatto per cui lo stesso sporgeva querela e CP_1 produceva i verbali di PS), autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente – sulla base di quanto emerso a CP_2 seguito dell'ascolto dei figli - presso il padre, al quale assegnava la casa familiare, dandosi atto che anche il figlio maggiorenne avrebbe vissuto col padre, avendo egli espresso la sua preferenza in tal senso. Regolamentava, poi, la frequentazione madre - figlia, con previsione di fine settimana alternati, oltre a uno o due pernottamenti infrasettimanali e alternanza per le festività, il tutto nel rispetto della volontà della minore, che aveva ormai compiuto anni 16. Poneva, infine, a carico della madre l'obbligo pagina 3 di 7 di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma pari a 200,00 euro mensili per ciascuno, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. La somma del mantenimento veniva determinata in ragione della situazione economica della resistente, la quale risultava essere assunta come bibliotecaria, nonché proprietaria di alcuni immobili concessi in locazione, con un reddito netto mensile, relativo agli anni d'imposta 2019-2020- 2021 e comprensivo dei canoni di locazione, di circa 3.200,00 euro: la stessa risultava, tuttavia, gravata dalla rata del mutuo, pari ad euro 292,00, sulla casa familiare, di cui è proprietaria esclusiva, nonché dalla cessione del quinto dello stipendio, pari ad euro 273,00, con un residuo al mese di euro 2.633,00.
Rispetto al ricorrente, di professione tassista, i redditi da lui dichiarati (pari ad euro 14599, 00; 14,312,00 e 3173,00 per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020) non risultavano, invece, coerenti con gli impegni economici dallo stesso assunti, avendo questi contratto nel 2012 un mutuo per l'acquisto della licenza dei taxi, con rate mensili pari ad euro 792,00 (mutuo di cui la risultava terzo datore di CP_1 ipoteca e altresì fideiussore di euro 230.000,00).
Con sentenza parziale n. 14527/2022, pubblicata in data 10-10-2023, veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi, in ragione sia del fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale, che dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale. Con separata ordinanza (del 12.10.2023) veniva, poi, rimessa la causa in istruttoria quanto a tutte le ulteriori domande proposte, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 22-02-2024, il Giudice, dato atto dell'entrata in vigore del 127 ter c.p.c., impregiudicata ogni decisione sulle richieste istruttorie, proponeva alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., di conciliare la causa alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale, a spese legali compensate. All'udienza del 12- 03-2024 le difese davano atto del raggiungimento di un accordo (che prevedeva l'affidamento condiviso di , con visite libere, il mantenimento ordinario diretto di entrambi i figli, con spese CP_2 straordinarie al 50%; a tacitazione di tutte le poste di dare e avere fra i coniugi, il trasferimento gratuito da parte della dell'usufrutto della casa familiare al marito e la nuda proprietà al 50% a CP_1 ciascun figlio;
come contropartita, la rinuncia da parte di tutte le pretese creditorie enunciate in Pt_1 atti e la rimessione della querela). In ragione dell'accordo raggiunto, il Giudice nominava, ex art. 68 c.p.c., un esperto ausiliario per il trasferimento immobiliare. All'udienza successiva, del 16-05-2024, si dava atto che la resistente modificava le condizioni dell'accordo appena intercorso, nei termini del solo trasferimento gratuito dell'intera proprietà della casa familiare al 50% a ciascun figlio. La difesa del ricorrente, nel rigettare la nuova proposta, faceva presente che in ragione dell'accordo di cui alla precedente udienza, il aveva rimesso la querela sporta contro alla moglie con conseguente Pt_1 archiviazione del procedimento penale nei suoi riguardi.
Con ordinanza del 27-06-2024, il Giudice non ammetteva le prove orali chieste dal ricorrente perché superflue ed ordinava alle parti ex art. 210 c.p.c. di depositare le dichiarazioni dei redditi mancanti e a nche estratti conto degli ultimi 3 anni, con rinvio all'udienza del 22-10-2024 per la precisazione Pt_1 delle conclusioni (udienza che si sostituiva con il deposito di note scritte). Fatte precisare le conclusioni, in data 22-10-2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Per effetto della sentenza parziale n. 14527/2022, in questa sede vanno dunque prese in esame le ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione, l'affido e il collocamento della figlia minore, l'assegnazione della casa familiare, nonché la disciplina dei rapporti economici. Deve tuttavia darsi atto di come risulti superata ogni questione sull'affidamento dei figli, avendo la figlia raggiunto la maggiore età nelle more del procedimento ed essendo entrambi i figli CP_2 conviventi con il padre per loro decisione.
In ragione della concorde richiesta avanzata da entrambe le parti in sede di conclusioni, risulta altresì superata anche ogni questione attinente all'assegnazione della casa familiare, dovendosi confermare quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale.
pagina 4 di 7 Con riferimento alle domande di addebito della separazione svolte dalle parti, anche queste risultano rinunciate da entrambe le parti. Rispetto alle richieste di contributo al mantenimento dei due figli, si osserva quanto segue in relazione alla situazione reddituale delle parti.
Quanto alle condizioni patrimoniali dei coniugi, si riconferma quanto già emerso in sede di ordinanza presidenziale. In particolare, la sig.ra lavora come bibliotecaria presso il Comune di Bologna CP_1 con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00. Ella è poi proprietaria della casa coniugale - per la quale paga le rate del mutuo ipotecario insistente sulla stessa (con una rata di euro 292,00) - nonché di ulteriori immobili, la maggior parte dei quali concessi in locazione (quali due unità immobiliari adibite a negozio/laboratorio; un casolare con annesso capannone concessi in locazione;
un'unità abitativa a Rapallo non concessa in locazione). Rispetto a quanto dichiarato nell'ordinanza del 4-4-2023, la situazione economica della convenuta non risulta significativamente mutata per gli anni d'imposta 2022-2023, come risultante dai modelli di dichiarazione dei redditi allegati, trattandosi di reddito che si attesta intorno ai 2400 euro netti. Di contro, il di professione tassista, anche per gli anni d'imposta successivi all'ordinanza Pt_1 presidenziale, ha presentato una situazione reddituale che si conferma poco verosimile. I redditi annui, che si attestano intorno ai 10.000 euro (per il periodo d'imposta 2021 euro 8895,00; per il 2022 euro 10181,00; per il 2023 euro 8459,00) risultano irrisori se comparati agli impegni finanziari che egli ha assunto (quali la rata del mutuo per la licenza taxi pari ad euro 792,00 mensili a far data dal 2012) ed essendo inoltre emerso, dall'esame degli estratti conto, un numero elevato di operazioni di spesa e versamento di somme di denaro contante.
Ciononostante, deve darsi atto di come la somma richiesta dal ricorrente alla moglie a titolo di mantenimento per i figli (pari ad euro 400,00 totali) debba ritenersi oltremodo ragionevole, alla luce del fatto che il come la stessa resistente ammetteva nei suoi atti conclusivi, si sta da tempo Pt_1 occupando a titolo esclusivo della gestione dei due figli, che abitano sempre con lui da quasi due anni.
La circostanza della probabile non corrispondenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivi non esime la madre dal contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, secondo una somma di indubbia ragionevolezza e congruità, anche alla luce del reddito della resistente, di significativa entità.
Deve dunque essere rigettata la richiesta della resistente, di versare a titolo di mantenimento una somma inferiore di euro 50,00 per figlio, ritenendosi invece equa la somma di euro 400,00, come richiesta dal ricorrente, anche in ragione dell'età dei figli, già maggiorenni ma non autosufficienti, i quali presentano esigenze di vita tali da richiedere sostanze economiche maggiori (e già valorizzando il contributo indiretto al loro mantenimento da parte della madre, proprietaria della casa familiare in cui i figli vivono, dalla quale attualmente ella non può trarre alcun reddito).
Le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già stabilito in sede di ordinanza presidenziale in data 4-4-2023. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base ai valori medi per ciascuna fase, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 – dà atto che anche la figlia è diventata maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente e che, insieme al fratello vive presso il padre;
Per_1
2 - assegna al ricorrente la casa coniugale, di proprietà di , sita in Zola Predosa (Bo), Controparte_1
Via Risorgimento, 77, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme ai figli e Per_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_3 pagina 5 di 7 3 - fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento ordinario dei figli e , versando entro il giorno 5 di ogni mese al padre collocatario la somma pari Per_1 CP_2
a 400 euro mensili (200 a figlio), su conto corrente intestato al che le verrà tempestivamente Pt_1 comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4 -pone a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
pagina 6 di 7 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 04-02-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 -condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 98 per spese ed euro 7.616 per compensi oltre 15% spese generali e accessori come per legge.