Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO ZI
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 721/2025, promossa con ricorso depositato il 11/2/2025 da:
1) Parte_1 nato/a Milena il 8/2/1978
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
professione insegnante con l'Avv. Maria Grazia Ambrosetti
e
2) Parte_2 nato/a Racalmuto il 18/3/1975
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
professione operaio con gli Avv. Francesca Caldiroli e Laura Sara Mossolani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sant'Angelo Muxaro (AG), in data 18/9/1999
(anno 1999 atto n. 9 parte II serie B)
regime patrimoniale: comunione dei beni
1
, nato il [...] a [...], (CF ), Persona_1 C.F._3
, nata il [...] a [...] ), Parte_3 C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/2/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Parte_3
presso la madre;
2) la casa coniugale, sita in Olgiate Olona (VA), via Pascoli 107, cointestata e gravata da mutuo ipotecario, è stata posta in vendita tramite l'Agenzia Immobiliare Activa di Olgiate Olona (VA) alla quale i coniugi hanno già conferito mandato di vendita accettando una proposta di vendita, condizionata all'ottenimento del mutuo da parte dei promissari acquirenti, al prezzo di € 350.000,00: essa viene comunque assegnata alla sig.a fino alla vendita in quanto convivente con la figlia Pt_1
minorenne;
3) ai fini della vendita della casa coniugale i coniugi si obbligano a sostenere al 50% spese e sanzioni per l'accatastamento del vano adibito a cucina e a conferire entro e non oltre il 7 febbraio 2025
l'incarico al professionista corrispondendo allo stesso quanto necessario per l'avvio della pratica di allineamento urbanistico;
4) il sig. si obbliga a sostenere il 50% delle spese di manodopera che la moglie dovrà affrontare Pt_2
per risanare la parte della cantina che presenta una macchia di muffa, per sistemare alcune piastrelle esterne che vanno incollate e per l'eliminazione delle tubature del gas della cantina nonché ogni altra eventuale spesa che dovesse sopraggiungere per la casa e che sia indispensabile e strumentale alla vendita dell'immobile;
5) fino alla vendita la sig.a anticiperà al 100% le rate del mutuo della casa e il ricavato dalla Pt_1 vendita, al netto del residuo mutuo e della provvigione dell'agente immobiliare, verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno previo rimborso, a favore della sig.a di quanto dalla Pt_1
stessa anticipato per il mutuo a decorrere da dicembre 2024 o per le spese di cui al punto 4 che non fossero rimborsate e ciò mediante richiesta ai compratori di importi differenziati per ciascun venditore;
6) i coniugi concordano sin d'ora la seguente suddivisione dei beni mobili:
- alla NO : camera da letto matrimoniale e dei figli, frigorifero, la cucina della taverna, i Pt_1
mobili della sala e della taverna, il tavolo della cucina (regalo dei propri genitori);
2 al signor cucina (che il sig. intende lasciare agli acquirenti senza chiedere rimborsi alla Pt_2 Pt_2
moglie) , divano, TV Sony del piano terra e una lavatrice;
7) tenuto conto dell'età della figlia, il signor incontrerà liberamente nel rispetto degli Pt_2 Pt_3
impegni della ragazza, entrambi i genitori coopereranno in modo che la minore mantenga con il papà una frequentazione costante e lo incontri almeno per una cena infrasettimanale ed a fine settimana alternati, nonché in occasione delle principali festività annuali, religiose e civili, e dei loro compleanni;
8) inoltre, come ogni anno, potrà trascorrere i mesi estivi a casa dei nonni materni in Sicilia Pt_3
con spese di viaggio, a carico dei genitori al 50% (previa comunicazione e accordo sul costo); quando anche il signor andrà in vacanza in Sicilia potrà accordarsi direttamente con la minore per Pt_2
vedersi e passare del tempo insieme. La NO avrà analogo diritto di trascorrere dei giorni Pt_1
di vacanza con la figlia, per i mesi di permanenza della figlia in Sicilia. I genitori si impegnano a fornire a prima della sua partenza per la Sicilia, una piccola somma (di almeno € 75,00 Pt_3
ciascuno), affinché la minore non debba dipendere dai nonni per piccoli acquisti personali;
9) il sig. contribuirà al mantenimento di versando alla sig.a , entro il giorno 5 Pt_2 Pt_3 Pt_1
di ogni mese, la somma di € 250,00 da rivalutare secondo gli indici Istat;
10) i sigg. e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese per la figlia di Pt_1 Pt_2
carattere straordinario secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 ad eccezione del costo per i mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico di istruzione superiore frequentato da di Persona_2
Gallarate), da considerarsi spesa rientrante nell'assegno ordinario mensile;
11) l'assegno unico per la prole verrà riscosso e percepito per intero dalla NO;
Pt_1
12) l'auto Renault Clio, targata CZ389FH, in uso alla NO , rimarrà nella sua proprietà Pt_1 esclusiva;
quanto all'auto Renault Mégane, targata ET 592 FS, intestata alla NO e in uso Pt_1
al si precisa che in data 27.1.2025 è stata richiesta la rottamazione e le relative spese sono Pt_2
state supportate dal Pt_2
La NO ed il signor si faranno carico, limitatamente al veicolo utilizzato (fino al Pt_1 Pt_2
27.1.2025 per quanto riguarda il sig. , del pagamento delle multe, pregresse e future che Pt_2
saranno eventualmente contestate;
12bis ) quanto al mutuo ipotecario per la casa, in essere con : CP_1
3 - i signori e danno atto che fino al mese di giugno 2022 entrambi hanno concorso al Pt_1 Pt_2
pagamento pro quota al 50% ciascuno delle rate mensili, in relazione alle quali nulla hanno da pretendere reciprocamente;
- il sig. riconosce che, dal mese di luglio 2022 sino al mese di novembre 2023 (fatta eccezione Pt_2
per il solo mese di dicembre 2022) la NO ha pagato per intero la rata mensile del mutuo;
Pt_1
la NO dichiara di nulla avere a pretendere dal marito a titolo di rimborso della quota del Pt_1
50% di sua competenza dalla stessa anticipata per le rate da luglio 2022 a novembre 2023 con esclusione di quella di dicembre 2022;
- i coniugi continueranno comunque a portare in detrazione Irpef gli interessi del mutuo nella misura del 50%;
13) quanto agli importi depositati sui conti correnti intestati a ciascuno dei ricorrenti, i coniugi precisano che gli stessi rimarranno nella disponibilità esclusiva dei rispettivi intestatari;
14) il sig. riconosce: Pt_2
14.1) di essere debitore della moglie dei seguenti importi:
• € 4.129,00 (spese varie già dettagliate compresi i 1.518,00 euro riconosciuti in mediazione e detratti € 137,78 per spese sostenute da per rubinetto, piscina e scontrino spesa) Pt_2
• € 339,00 quale 50% spese Ape (199,00), caldaia (133,00) e Tari 2024 (346,00)
14.2) che sono a suo carico la Tari 2022 e 2023 e l'acqua rateizzata, nonché i pagamenti delle tasse di circolazione scadute da agosto 2022 dell'auto intestata alla sig.a , ma a lui da sempre in Pt_1
uso con suo impegno a far urgentemente avere alla moglie la documentazione attestante gli avvenuti relativi pagamenti;
14.3) di dover rimborsare alla sig.a l'importo di € 288,95 quale 50% delle utenze per luce Pt_1
(dal 1.10 al 30.11.2024) e gas (dal 5.3.24 al 30.11.24) pervenute da dopo la sua uscita da casa;
15) i pagamenti di quanto elencato ai punti 14.1, 14.2, 14.3 dovranno essere regolati con assegni di importi che tengano conto di ciò in occasione del versamento di € 95.000,00 che i promissari acquirenti effettueranno a titolo di integrazione della caparra confirmatoria entro i 20 giorni successivi al rilascio della delibera di mutuo;
16) le parti dichiarano di ritenersi vincolate alle condizioni concordate sin dalla sottoscrizione del ricorso e rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti
4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in data 18/9/1999 in Sant'Angelo Parte_1 Parte_2
Muxaro (AG), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (anno 1999, atto n. 9, parte II, Serie B) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __17.3.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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