Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 605/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 605/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), entrambi rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Pt_2 C.F._1
FRANCESCO BENEDETTO (c.f.: , ) e CROCE' C.F._2 Email_1
CLAUDIO ANTONIO (c.f.: ; C.F._3
), in via disgiunta fra di loro, in virtù di procura Email_2
in calce al ricorso presso i quali domicilia,
- OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_2
in NAPOLI alla VIA SANTA LUCIA n. 81 presso lo studio dell'Avv. SPERANZA
FERNANDA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in C.F._4
atti,
2 - OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di ingiunzione di pagamento n. 239 del 5/12/2023, emesso dalla e ad essa notificato il Controparte_1
21/12/2023 con il quale, accertata la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101
co. 1 e 133 co. 1 del D.lgs. 152/2006, veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad €
3.000,00, aumentata del 20% ad € 3.600,00.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento opposto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, deducendo: - di essere subentrata nella
3 gestione dell'impianto di depurazione di “Foce Regi Lagni”, ubicato nel Comune di Villa
Literno (CE), a partire dal 07/03/2018; - che con decorrenza dal 23/04/2019 sono stati realizzati dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento, necessari per il conseguimento di
performance depurative tali da rendere l'effluente finale pienamente in linea con la normativa vigente;
- che nel verbale di consegna anticipata erano stati riscontrati dati di portata giornaliera in ingresso eccedenti rispetto a quelli indicati nel progetto preliminare posto a basa di gara;
- che l' ha effettuato alcuni sopralluoghi/prelievi, alcuni, prima dell'inizio Pt_3
dei lavori di rifunzionalizzazione, quindi nel periodo in cui vi era stata la presa in consegna anticipata degli impianti da parte di altri poco dopo l'inizio effettivo dei lavori di Pt_1
rifunzionalizzazione e di adeguamento dell'impianto; - che in esito a tali rilevazioni, i delegati della hanno presentato scritti difensivi, sono stati sentiti in audizione ed hanno Pt_1
fornito ulteriori chiarimenti e memorie integrative;
- che, quindi, l'impianto di depurazione di Foce Regi Lagni versava in una situazione di criticità strutturale legata sia alla vetustà delle opere, sia alla loro inadeguatezza progettuale rispetto alla normativa vigente, sia, e soprattutto,
in relazione alle variazioni intervenute negli anni rispetto ai dati di progetto;
- che, in particolare, comunicava alla che, dovendo gestire un impianto Pt_1 Controparte_1
oltre i limiti di progetto, potevano determinarsi squilibri di processo con effetti sull'efficacia del trattamento depurativo;
- che altre criticità erano causate dal pessimo stato di conservazione di molte apparecchiature meccaniche ed elettro-meccaniche, che determinavano frequenti “fuori servizio” e continue manutenzioni straordinarie;
- che tale situazione era quindi ben nota alla la quale ha indotto il gestore a Controparte_1
prevedere, nell'ambito del Grande Progetto Regi Lagni, un adeguamento strutturale dell'impianto; - che infatti nel capitolato di gara, con riguardo alle modalità di controllo e di verifica del servizio di gestione, erano state previste due fasi: una fase transitoria ed una fase
4 di avviamento, proprio in ragione delle enormi criticità riscontrate;
- che i campionamenti da cui sono scaturite le contestazioni sono stati effettuati o prima dell'inizio dei lavori (quindi,
durante il periodo di mera gestione provvisoria) o poco dopo tale inizio, il che significa che,
a quell'epoca, la ricorrente non aveva neanche potuto iniziare le opere per realizzare gli interventi di rifunzionalizzazione che avrebbero in breve stabilizzato il ciclo depurativo;
- che,
infatti, ha avviato i lavori previsti in contratto, risolvendo via via le criticità Pt_1
esistenti, tanto che, ad oggi, il ciclo di depurazione risulta perfettamente in linea con i parametri di legge, che vengono rispettati.
Alla luce di tanto l'opponente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento opposto:
- poiché intempestivo, in quanto notificato a distanza di oltre quattro anni dalla data in cui sono stati effettuati i sopralluoghi;
- in quanto oltretutto illegittimo, atteso che alla data in cui sono stati effettuati i prelievi di cui si discute, i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'impianto alla normativa vigente non erano ancora iniziati, attenendo i campionamenti effettuati ad una fase provvisoria/transitoria in attesa del completamento ed avviamento dell'impianto, durante il quale, sussistendo limiti tecnici strutturali e dimensionali dell'impianto, erano state previste prescrizioni meno stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa vigente;
- che, quindi, “È palese che l'impianto nella sua configurazione all'epoca
dei prelievi non era in una condizione strutturale e dimensionale tale da garantire il pieno e
costante rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. Alla luce di quanto esposto, è
evidente come il superamento dei limiti contestato con il verbale in questione sia da
ricondurre alla conclamata inadeguatezza dell'impianto, con esclusione di qualsivoglia
responsabilità in capo ai ricorrenti”.
L'opponente ha quindi in primo luogo contestato il superamento dei valore limite addebitati, per il verificarsi di una condizione eccezionale e imprevedibile all'epoca dei fatti
5 e, in secondo luogo, ha evidenziato che, anche laddove fosse confermato il superamento,
“all'epoca dei prelievi effettuati dall' , la aveva da poco assunto la gestione Pt_3 Pt_1
dell'impianto ed era in procinto di iniziare i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento
diretti a superare le annose e conclamate criticità che affliggevano l'impianto stesso”,
concludendo nel senso che “nel breve lasso di tempo trascorso tra la consegna anticipata
dell'impianto e le verifiche effettuate dall'Autorità, pur avendo avviato la gestione, la
era oggettivamente impossibilitata ad evitare eventuali sporadici ed occasionali Pt_1
superamenti, la cui eccezionalità è stata finanche riconosciuta dalla Controparte_1
nell'ordinanza opposta”.
Va, quindi, a suo dire, esclusa la responsabilità del trasgressore, per assenza di colpa,
dovendosi riscontrare, nel caso in esame, la sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore, anche in ragione del fatto che il superamento dei limiti contestati è dovuto ad
“eventi occasionali” e dovendosi valutare, in particolare, l'inadeguatezza dell'impianto, che da anni ormai, necessita di un ammodernamento sostanziale. E' poi evidente, sempre a dire della opponente, da un lato, la contraddittorietà e l'irragionevolezza del comportamento della e, dall'altro lato, l'assoluta buona fede dei ricorrenti, i quali al fine di Controparte_1
evitare il superamento dei limiti (causati dalla condizione complessiva dell'impianto, di certo non imputabile al gestore) dell'impianto di depurazione, atteso che l'attività di depurazione e smaltimento dei reflui doveva essere necessariamente esercitata a ciclo continuo.
Si è costituita la che ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, evidenziando come la sanzione amministrativa sia stata legittimamente irrogata, anche nel quantum, ed adottata sulla base del verbale di accertamento redatto dai
Funzionari dell'Ufficio competente, in veste di pubblici ufficiali.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto,
6 la causa è stata rinviata per discussione e decisa con la presente sentenza.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sostiene l'opponente, in estrema sintesi, l'illegittimità del provvedimento opposto: (a)
stante il decorso di un termine irragionevole dall'accertamento dell'infrazione; (b) perché non tiene in debito conto le difese svolte dal trasgressore già in sede di memorie tecniche, che sono state rigettate in maniera immotivata;
(c) attesa l'assenza di colpa in capo ai ricorrenti,
la cui condotta è da intendersi scriminata ai sensi dell'art. 3 e 4 della Legge n. 689 del 1981,
sussistendo le esimenti dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, avendo preso in carico un impianto di depurazione obsoleto e sottodimensionato, per come confermato dalla stessa Controparte_1
I primi due motivi “formali” di opposizione non possono essere accolti.
In ordine al primo motivo di opposizione (sub. a), va evidenziato che la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Pertanto, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981
del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990, art. 2
risultando, invece, applicabile il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28
ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. civ., sez. II, 21/12/2011, n. 28045 nonché Cass. civ., Sez. U.,
7 n. 9591 del 2006).
Più nello specifico, secondo la giurisprudenza – che ha peraltro ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981,
art. 18 nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi della L. n.
241 del 1990, art. 2 o quello stesso termine posto al prefetto sul ricorso di cui all'art. 203
C.d.S. (art. 204 C.d.S.), come requisito di legittimità della fattispecie, per contrasto con gli artt. 3, 97 Cost. e art. 111 Cost., comma 2 (Cass. civ., sez. I, 15/04/2005, n. 7804) – nell'ambito della disciplina dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, circa l'applicazione delle sanzioni amministrative, il co. 2° dell'art. 18 della medesima legge non stabilisce alcun termine specifico per la conclusione del procedimento e per l'emanazione dell'ordinanza-
ingiunzione, onde, una volta contestata o notificata la violazione nei termini indicati dall'art. 14 della già citata legge, è da escludere che, ai fini dell'esaurimento del procedimento con l'emissione dell'anzidetta ordinanza, l'autorità competente, destinataria del rapporto, debba osservare, in assenza di diverso termine espressamente stabilito per legge o per regolamento,
il termine previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione del procedimento amministrativo in generale, dal momento che: a) l'art. 1 di quest'ultima legge rinvia espressamente, così confermandole, “alle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti”; b) il procedimento contenzioso che porta all'adozione dell'ordinanza-
ingiunzione, disciplinato dalla legge n.689/1981 sopra richiamata, impone il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati ed ha, perciò, una durata incompatibile con il termine sopra indicato, trovando ragione l'assenza di un termine per la fase decisoria dell'irrogazione della sanzione nella stessa articolazione di tale fase (art. 14 della legge n.
689/1981), non contenibile entro limiti temporali predeterminati, vuoi con riguardo all'esigenza di assicurare, a seguito della contestazione, il dispiegarsi del diritto di difesa
8 dell'incolpato, il quale, sostanziandosi nella possibilità di essere sentito, se lo chieda,
dall'autorità competente, nonché di presentare scritti difensivi, implica il compimento di attività a volte complesse rispetto al procedimento amministrativo in genere che tale natura non ha ed al quale soltanto si riferisce il richiamato art. 2, vuoi con riguardo all'ipotesi di contestazione non immediata, decorrendo il termine per quest'ultima dall'esito dell'accertamento, di durata non prevedibile;
c) il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è, dunque, quello quinquennale di prescrizione, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, previsto dall'art. 28 della stessa legge n.
689/1981, sia pure con riferimento al termine per la riscossione delle somme dovute per le violazioni medesime;
d) è da escludere, a causa dell'impossibilità di una sua interpretazione analogica, l'applicazione del termine, di cui all'art. 204, comma primo, del codice della strada,
entro il quale il prefetto è tenuto ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei precetti di detto codice.
Anche il secondo motivo di opposizione (sub. b) deve essere rigettato, non risultando in alcun modo leso il diritto di difesa dell'opponente che ha avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni nel presente giudizio di opposizione (v. Cass. civ., Sez. Un., n. 1786/2010
e Cass., sez. II, 23/01/2007, n. 1394) e laddove si consideri il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato (nella fattispecie peraltro avvenuta) che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale
(Cass. civ., Sez. U., 28/01/2010, n. 1786 in Giust. civ. Mass. 2010, 1, 113).
9 D'altra parte si osserva, ad ogni modo, che nello stesso provvedimento opposto si dà
atto che se da un lato “dai documenti difensivi e dalle audizioni non vengono in rilievo
esimenti in favore del sig. ”, dall'altro lato, tuttavia, “sussistono elementi Parte_2
attenuanti in favore del sig. ”, atteso che “lo stato antigiuridico è stato, in Parte_2
seguito a tutte le contestazioni, interamente riparato”.
Passando quindi al terzo ed ultimo motivo di opposizione di merito (sub. c), si osserva,
anzitutto, come devono ritenersi del tutto prive di rilievo le contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla veridicità di quanto accertato in sede ispettiva.
Più nello specifico, dai controlli dello scarico di acque reflue eseguiti dall' Pt_3
(dip. di Caserta) presso l'insediamento Impianto di Depurazione “Foce Regi Lagni”, relativi all'anno 2019, è emerso (a seguito di 1° campionamento su 24h, di cui alla nota prot. Pt_3
4838/2019 del 25/01/2019; 2. 2° campionamento su 3h, di cui alla nota prot. n. 30033/2019
del 31/05/2019; 6° campionamento su 24h, di cui alla nota prot. n. 42219/2019 del
11/07/2019; 8° campionamento su 24h, di cui alla nota prot. n. 55134/2019 del 20/09/2019;
11° campionamento su 24h, di cui alla nota prot. n. 529/2020 del 02/01/2020) il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs 152/06.
Colgono tuttavia nel segno i rilievi mossi da parte opponente, per quanto qui di seguito esposto.
Va detto come stando alla narrazione dell'opponente, a causa della notoria inadeguatezza dell'impianto di depurazione dallo stesso gestito – dal momento che la sequenza di apparecchiature che costituiscono il processo depurativo era stata progettata per rispettare i limiti previsti dalla L. 319/76 (c.d. Legge Merli) che prevedeva, allo scarico, limiti meno restrittivi di quelli imposti dalla Tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n.
152/06 – si è ritenuto necessario procedere all'avvio di lavori di rifunzionalizzazione e
10 adeguamento, necessari per il conseguimento di performance depurative tali da rendere l'effluente finale pienamente in linea con la normativa vigente, era subordinato al completamento.
Tuttavia, solo in data 23/04/2019 era dato avvio definitivo ai lavori, con la sottoscrizione del relativo verbale di consegna (in atti), mentre d'altro canto occorre rilevare che i sopralluoghi eseguiti dall' sono stati effettuati (in parte) prima dell'inizio dei Pt_3
lavori di rifunzionalizzazione e (per la restante parte) poco dopo l'inizio effettivo dei lavori di rifunzionalizzazione e di adeguamento dell'impianto.
Ora, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata, non tanto per (in)sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo al trasgressore ex art. 3 l. 689/1981 o per il ricorrere di un'ipotesi scriminante come contemplata nell'art. 4 l. 689/1981, norme invocate dalla parte opponente, quanto piuttosto per inconfigurabilità in concreto della fattispecie normativa posta a base del provvedimento in questa sede opposto.
L'amministrazione ha infatti contestato al trasgressore, ai sensi degli artt. 14 e 18 L.
689/1981 ed s.m.i., la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133 co. 1 del
D.lgs. 152/2006, per il superamento dei suddetti parametri limite di cui alla Tab. 3 allegato V
del D.lgs. 152/2006, quantificando la relativa sanzione tenuto conto del minimo edittale (euro
3.000,00), anche a seguito di riduzione della sanzione fino ad un terzo, ai sensi dell'art. 140
del D.lgs. 152/2006, con aumento del 20% per reiterazione della condotta antigiuridica,
rilevata soltanto un anno prima (2018) e sanzionata con decreto 123 del 31.08.2022, il tutto per l'ammontare complessivo di € 3.600.00 (Tremilaseicento/00).
Viene dunque in rilievo l'art. 101, co. 1°, del D.lgs. 152/2006 (secondo cui “Tutti gli
scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e
devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del
11 presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti
limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di
guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di
regime”) da leggersi in combinato disposto con la disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 133, co. 1°, del D.lgs. 152/2006 (“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai
casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno
scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma
dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107,
comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila
euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle
aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94,
oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro”), unitamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 140 del medesimo D.lgs. (“Nei confronti di chi, prima del giudizio
penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e
amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi”).
Tali norme sono evidentemente poste a presidio della “tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette”, da qui la competenza funzionale del Tribunale adito in forza del disposto di cui all'art. 6 co. 4° lett. c) del D.lgs. n.
150/2011, tenuto conto della natura della sanzione irrogata al trasgressore.
Ora, come si ricava dallo stesso tenore dell'art. 101, co. 1°, seconda parte, del D.lgs.
152/2006, totalmente pretermesso dalle difese dell'amministrazione, “L'autorizzazione può
in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi
12 di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime”, come avvenuto nella fattispecie in esame.
Ed invero, al netto dei rilievi svolti da parte opponente in ordine alla inadeguatezza cronica dell'impianto al rispetto della normativa vigente, rimasti comunque del tutto incontestati nel corso del giudizio, si evince dagli atti di causa che già con nota prot. n. 12743
del 31.10.2019 il , nel rendere parere favorevole al rilascio Controparte_2
dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della prendeva atto che Parte_1
effettivamente l'impianto di depurazione Foce Regi Lagni presenta(va) criticità dipendenti da aspetti strutturali e dimensionali delle opere esistenti per le quali non può assicurare, anche in relazione alla fase di esecuzione degli interventi di adeguamento detti, il costante rispetto delle Tabelle 1 e 3 di cui all'All. V Parte III del D.lgs. n. 152/2006, il che veniva anche confermato nella successiva nota integrativa n. 13759 del 25.11.2019 al punto n. 1 (ove si prevede il rispetto dei limiti di cui al T.U. ambiente e relativi allegati solo a partire dal
1.07.2020).
A conferma, quindi, della tesi di cui in ricorso, in data 24.12.2019 (prot. n. 15007/19)
veniva rilasciato in favore dell'opponente l'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 co. 1 e
4 commi 5, 6, e 7 per lo scarico di acque reflue urbane trattate dall'impianto di depurazione
Foce Regi Lagni, per le emissioni in atmosfera e per le emissioni sonore, con l'espressa previsione (punto n. 4) che “Si autorizza la deroga temporanea del rispetto dei limiti riportati
alla Tab. 1 e 3 dell'All. V alla parte III del D.lgs. 152/2006” con le modalità ed i limiti ivi previsti, come da parere del 10.10.2019. Pt_3
Sono stati in particolare previsti limiti di emissione dello scarico sino al 30.03.2020
(lett. A), dal 1.04.2020 al 30.06.2020 (lett. B), con programma di monitoraggio e
13 autocontrollo delle acque reflue in uscita a carico del gestore (lett. C) e obbligo del gestore di trasmettere i dati (lett. D), mentre si prevede solo con decorrenza dal 1.07.2020 (punto n. 5)
l'obbligo per il gestore di rispettare, per tutti gli scarichi finali, i valori limite di emissione fissati dalle citate Tabelle 1 e 3 citate.
Ebbene poiché i rilievi dell' oggetto di contestazione sono stati effettuati in un Pt_3
momento precedente al 1.07.2020, era onere dell'amministrazione opposta dimostrare, in concreto, la violazione degli agli artt. 101 e 133 co. 1 del D.lgs. 152/2006, alla luce dell'A.U.A. “in deroga” di cui si è detto, che imponeva il rispetto di limiti meno stringenti.
Va detto, sul punto, che il giudizio di opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 22
(successivamente sostituito dalla D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9) configura un giudizio ordinario di cognizione nel quale “la veste di attore spetta alla Pubblica
Amministrazione che vuol far valere la sua pretesa creditoria, con la conseguenza che detta
Amministrazione ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento
della sua pretesa, tra i quali la tempestiva notificazione all'autore dell'illecito degli estremi
dell'infrazione” (Cass. civ., sez. II, 05/10/2022, n. 28909 in Guida dir., 2023, 12). E' dunque pacifico che nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23, c.6, della l. n. 689/1981, una facoltà, e non un obbligo del giudice, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, c. 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. civ., n. 11698/2014 e Cass., n. 5095/1999).
Per quanto detto, deve ritenersi che la non abbia assolto Controparte_1
14 l'onere della prova sulla medesima gravante e, per l'effetto, l'opposizione deve essere accolta,
con revoca del provvedimento opposto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza Parte_1
del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014
tenuto conto della concreta attività processuale espletata dall'opposta (scaglione sino ad euro
5.200,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 239 del 5/12/2023, emessa dalla in danno a Controparte_1 Parte_1
e ad essa notificato il 21/12/2023;
[...]
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.701,00 per compensi
[...]
professionali ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA come per legge.
Aversa, 20/05/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
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