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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/11/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1147/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] in data [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , cittadina italiana, C.F._1 con l'Avv. Nicoletta Gabardini
e
, nato a [...], in data [...], residente in [...], C.F. Parte_2
, cittadino italiano, C.F._2 con l'Avv. Nicoletta Gabardini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in data 1.10.2001, in Cislago (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cislago - n. 22, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 23.1.2017, omologato con decreto n. 3533/2017 del tribunale di Como
con le seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nata il [...] Persona_1
- , nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 5 maggio 2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in data 01.10.2001, in Cislago, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cislago al n.22, Parte II, Serie A in data
02.10.2001;
• ordinare al Comune di Cislago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1 1) la casa coniugale, sita in Mozzate, alla via Guglielmetti Antonio 19, di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla medesima che l'abiterà con le figlie, e . Parte_1 Persona_1 Persona_2
2) Il IG. , concorrerà al mantenimento figlie e , sino al Parte_2 Persona_1 Persona_2 raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime, con il versamento dell'assegno mensile di
€.900,00 complessivi e, dunque, di €.450,00 per ciascuna figlia, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a mani della IG.ra . Tale somma verrà rivalutata annualmente, secondo gli indici Parte_1
ISTAT, come per legge.
3) Le parti si impegnano a sostenere le spese di carattere straordinario nell'interesse delle figlie, Per_1
e , nella misura del 50% ciascuno (spese mediche straordinarie, quali quelle dentistiche
[...] Persona_2
o oculistiche, spese di istruzione che eccedano i corsi di studio regolari ed usuali etc.) previa comunicazione, documentazione ed accettazione delle stesse.
4) Nulla in punto di esercizio del diritto di visita padre - figlie in ragione della maggiore età delle stesse e, comunque, dell'ottimo rapporto di frequentazione tra loro.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cislago - n. 22, parte Parte_2
II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
2 DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cislago, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] in data [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , cittadina italiana, C.F._1 con l'Avv. Nicoletta Gabardini
e
, nato a [...], in data [...], residente in [...], C.F. Parte_2
, cittadino italiano, C.F._2 con l'Avv. Nicoletta Gabardini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in data 1.10.2001, in Cislago (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cislago - n. 22, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 23.1.2017, omologato con decreto n. 3533/2017 del tribunale di Como
con le seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nata il [...] Persona_1
- , nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 5 maggio 2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in data 01.10.2001, in Cislago, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cislago al n.22, Parte II, Serie A in data
02.10.2001;
• ordinare al Comune di Cislago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1 1) la casa coniugale, sita in Mozzate, alla via Guglielmetti Antonio 19, di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla medesima che l'abiterà con le figlie, e . Parte_1 Persona_1 Persona_2
2) Il IG. , concorrerà al mantenimento figlie e , sino al Parte_2 Persona_1 Persona_2 raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime, con il versamento dell'assegno mensile di
€.900,00 complessivi e, dunque, di €.450,00 per ciascuna figlia, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a mani della IG.ra . Tale somma verrà rivalutata annualmente, secondo gli indici Parte_1
ISTAT, come per legge.
3) Le parti si impegnano a sostenere le spese di carattere straordinario nell'interesse delle figlie, Per_1
e , nella misura del 50% ciascuno (spese mediche straordinarie, quali quelle dentistiche
[...] Persona_2
o oculistiche, spese di istruzione che eccedano i corsi di studio regolari ed usuali etc.) previa comunicazione, documentazione ed accettazione delle stesse.
4) Nulla in punto di esercizio del diritto di visita padre - figlie in ragione della maggiore età delle stesse e, comunque, dell'ottimo rapporto di frequentazione tra loro.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cislago - n. 22, parte Parte_2
II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
2 DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cislago, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
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