TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 7392/24 promossa da
nato il [...] a [...] – Brasile Parte_1
nata il [...] a [...] – Brasile Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Colombino Ricorrente
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della presso il Tribunale Ordinario di Torino Parte_3
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10.4.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 28.4.2024, i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di (anche noto come Persona_1 [...]
, , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il [...] a Persona_6
Fossano (CN) – Italia.
pagina 1 di 5 2) il sig. contraeva matrimonio il 19/02/1888 a Fossano (CN) – Italia con Persona_1
e dalla loro unione nasceva il 01/07/1903 a Arraial de Souzaas - Brasile Controparte_3 il sig. ; Persona_7
3) il sig. contraeva matrimonio il 08/11/!924 a Palmares - Brasile con Persona_7
e dalla loro unione nasceva il 14/11/1931 ad Ubarana - Brasile il sig. Persona_8 [...]
; Per_9
4) il sig. contraeva matrimonio il 27/10/1956 a Dourados – Brasile con Persona_9
e della loro ivi unione nasceva il 15/06/1960 il sig. Controparte_4 [...]
; Persona_10
5) dall'unione del sig. con nasceva il Persona_10 Persona_11
12/12/1983 a Campo Grande – Brasile il sig. , odierno Parte_1 ricorrente;
6) dall'unione del sig. con Parte_1 Persona_12
nasceva il 20/09/2004 a Campo Grande – Brasile la sig.ra
[...] Parte_2
, anch'ella odierna ricorrente.
[...]
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_5 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 10.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna , cittadino italiano, nato il [...] a [...] Persona_1 vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il figlio del medesimo, bisnonno dei ricorrenti, il quale Persona_7
l'ha trasmessa al figlio , che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio Persona_9 [...]
che l'ha trasmessa al figlio il quale, da Persona_10 Parte_1 ultimo, l'ha trasmessa alla figlia . Parte_2
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori pagina 2 di 5 costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai doc. 1, 2 e 3 depositati relativo al sito del a Parte_4
San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a San Paolo aveva ancora in corso la evasione di Parte_4 richieste formulate nel 2013 e 2014; dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la Parte_4 condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] nell'anno 1858 coniugatosi in Fossano e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , bisnonno/trisnonno dei Persona_7 ricorrenti nato il [...] e che la discendenza è proseguita tramite il figlio del medesimo, a sua volta, nonno/bisnonno dei ricorrenti, poi è proseguita tramite il padre/nonno dei medesimi che l'ha trasmessa al figlio Persona_10 [...]
il quale, da ultimo, l'ha trasmessa alla figlia Parte_1 Parte_2
.
[...]
pagina 3 di 5 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 5 si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il Persona_7
01/07/1903 a Arraial de Souzaas – Brasile. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio come già detto nasceva infatti il 1.7.1903. Persona_7
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al Persona_1 proprio figlio e così alla discendenza successiva. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 24.4.2025 Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 7392/24 promossa da
nato il [...] a [...] – Brasile Parte_1
nata il [...] a [...] – Brasile Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Colombino Ricorrente
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della presso il Tribunale Ordinario di Torino Parte_3
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10.4.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 28.4.2024, i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di (anche noto come Persona_1 [...]
, , , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il [...] a Persona_6
Fossano (CN) – Italia.
pagina 1 di 5 2) il sig. contraeva matrimonio il 19/02/1888 a Fossano (CN) – Italia con Persona_1
e dalla loro unione nasceva il 01/07/1903 a Arraial de Souzaas - Brasile Controparte_3 il sig. ; Persona_7
3) il sig. contraeva matrimonio il 08/11/!924 a Palmares - Brasile con Persona_7
e dalla loro unione nasceva il 14/11/1931 ad Ubarana - Brasile il sig. Persona_8 [...]
; Per_9
4) il sig. contraeva matrimonio il 27/10/1956 a Dourados – Brasile con Persona_9
e della loro ivi unione nasceva il 15/06/1960 il sig. Controparte_4 [...]
; Persona_10
5) dall'unione del sig. con nasceva il Persona_10 Persona_11
12/12/1983 a Campo Grande – Brasile il sig. , odierno Parte_1 ricorrente;
6) dall'unione del sig. con Parte_1 Persona_12
nasceva il 20/09/2004 a Campo Grande – Brasile la sig.ra
[...] Parte_2
, anch'ella odierna ricorrente.
[...]
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_5 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 10.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna , cittadino italiano, nato il [...] a [...] Persona_1 vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il figlio del medesimo, bisnonno dei ricorrenti, il quale Persona_7
l'ha trasmessa al figlio , che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio Persona_9 [...]
che l'ha trasmessa al figlio il quale, da Persona_10 Parte_1 ultimo, l'ha trasmessa alla figlia . Parte_2
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori pagina 2 di 5 costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai doc. 1, 2 e 3 depositati relativo al sito del a Parte_4
San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a San Paolo aveva ancora in corso la evasione di Parte_4 richieste formulate nel 2013 e 2014; dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la Parte_4 condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] nell'anno 1858 coniugatosi in Fossano e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , bisnonno/trisnonno dei Persona_7 ricorrenti nato il [...] e che la discendenza è proseguita tramite il figlio del medesimo, a sua volta, nonno/bisnonno dei ricorrenti, poi è proseguita tramite il padre/nonno dei medesimi che l'ha trasmessa al figlio Persona_10 [...]
il quale, da ultimo, l'ha trasmessa alla figlia Parte_1 Parte_2
.
[...]
pagina 3 di 5 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 5 si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il Persona_7
01/07/1903 a Arraial de Souzaas – Brasile. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio come già detto nasceva infatti il 1.7.1903. Persona_7
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al Persona_1 proprio figlio e così alla discendenza successiva. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 24.4.2025 Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 5 di 5