Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1350
Articolo 3Articolo 5
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14 gennaio 1956
Art. 4.

L' art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , e l' art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , sono sostituiti dal seguente:
"Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all' art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , modificato con l' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 , e con l' art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , e ferme altresi' restando, le disposizioni dell' art. 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33 , e', per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.
La liquidazione della rendita per inabilita' permanente e' fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000.
Quando pero' l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.
Il compenso per lavoro straordinario e' computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindi giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilita' temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilita' permanente".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1956