Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 15/04/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 53/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Donata CABRAS Presidente Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott.ssa Valeria MISTRETTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26342 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro IE AN RA, nato a [...] il [...] ([...]), rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabio NIEDDU ARRICA ([...]), presso il cui studio sito in Cagliari, P.zza della Repubblica, nr. 4, ha eletto domicilio (P.E.C. fabioniedduarrica@pec.it), e contro ER ER, nato a [...] l’[...] ([...]), rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabio PILI ([...]), presso il cui studio ubicato in Cagliari, Via Cimarosa, nr. 32, ha eletto domicilio (P.E.C. fabio.pili@pec.it);
Uditi, nella pubblica Udienza del 19 febbraio 2026, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, e gli Avvocati Fabio PILI e Fabio NIEDDU ARRICA, legali dei convenuti;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
A seguito di una circostanziata segnalazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, circa l’eventuale sussistenza di un danno erariale desumibile dalla documentazione acquisita nell’ambito del procedimento penale nr. 8655/2020, concernente il pagamento di compensi da parte della società Abbanoa s.p.a. per incarichi di consulenza esterna conferiti in violazione di quanto disposto dagli articoli 4 e 17, lettera d), del Decreto Legislativo nr. 50 del 2016, dall’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e dalle Linee guida nr. 12, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera nr. 907 del 24.10.2018, la Procura Regionale attrice ha avviato la relativa istruttoria.
Acquisiti l’intero fascicolo penale e la documentazione amministrativa richiesta alla menzionata società “in house”, l’Ufficio Requirente ha accertato, secondo l’ipotesi accusatoria prospettata nell’atto introduttivo del giudizio, che la predetta Abbanoa s.p.a. ha affidato nell’anno 2020 tre consulenze esterne in aperto contrasto con gli ineludibili requisiti di legittimità sanciti dall’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, che devono ricorrere tutti contestualmente nel momento del conferimento del mandato e devono essere puntualmente esplicitati nel relativo provvedimento, e senza avere preliminarmente acclarato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; in particolare, il primo incarico riguarda la consulenza affidata ad uno Studio legale per l’assistenza stragiudiziale attinente alla nomina di Direttore Generale (di seguito anche DG) in seno alla citata società, con un corrispettivo di Euro 15.744,00. L’incarico è stato attribuito con due distinti atti, una lettera-contratto del 22.07.2020 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche CdA) “pro tempore”, l’odierno convenuto RA, ed una successiva determinazione sempre adottata da quest’ultimo in data 07.10.2020, nella quale veniva precisato il contenuto della consulenza e rappresentate le pertinenti motivazioni. L’affidamento dell’incarico in rassegna, ad avviso della Procura Regionale, è connotato dal dolo penalistico, quale precisa volontà dell’evento dannoso, in virtù del conclamato accordo tacito intercorso tra il Presidente del CdA ed il Consigliere ER, odierno convenuto, dimostrato dalle dichiarazioni rese dal componente del Collegio sindacale Francesco Salaris nel contesto del procedimento penale, il quale ha evidenziato che i due soggetti sopra indicati, di comune intesa, avrebbero tentato in un primo tempo di imporre la nomina del prefato ER, già individuato quale Amministratore delegato (di seguito anche AD) della società “in house”, anche a Direttore Generale della medesima compagine con una investitura diretta e senza lo svolgimento di alcuna procedura selettiva, ma tale ipotesi, avversata con decisione non solo dal Collegio sindacale ma anche dal terzo componente del CdA, Franco Piga, è definitivamente tramontata per cui i due convenuti, che identificavano una vera e propria diarchia decisionale secondo l’eloquente espressione utilizzata da parte pubblica in citazione, avrebbero deciso di procedere, avvalendosi dell’attività dello Studio legale quale consulente esterno, mediante un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, tuttavia abilmente confezionato, per riprendere le affermazioni del Collegio sindacale, proprio sulla figura del nominato ER e del tutto coerente con il suo curriculum, con il precipitato che il medesimo è poi risultato vincitore al termine delle operazioni esperite dalla Commissione giudicatrice, presieduta dal suddetto RA. Alla luce di quanto esposto in narrativa, la Procura Regionale ha osservato che, se è vero che la firma in calce alla lettera-contratto ed al successivo atto appartiene al Presidente del CdA, il beneficiario effettivo dell’attribuzione della consulenza affidata allo Studio legale e dell’attività svolta dallo stesso, che ben avrebbe potuto e dovuto essere demandata alla struttura amministrativa di Abbanoa s.p.a. non presentando alcuna difficoltà gestionale, è il Consigliere ER, AD ed aspirante anche alla carica di DG, con il relativo cumulo dei compensi, tenendo conto che l’attività devoluta al consulente si è concretizzata nell’organizzazione di una procedura selettiva meramente apparente, alla quale hanno partecipato, in virtù dei requisiti professionali richiesti estremamente ed ingiustificatamente rigidi e restrittivi, soltanto due concorrenti, di cui uno è lo stesso convenuto. Di conseguenza, l’Ufficio Requirente ha dedotto che il danno erariale contestato a fronte di una consulenza assolutamente inutile, a titolo di dolo, deve essere ascritto in via solidale tanto al Presidente del CdA RA quanto all’AD ER, in relazione all’accordo ed alla evidente concertazione tra i medesimi che traspare dai plurimi elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento penale.
Il secondo incarico di consulenza attiene alla richiesta di pareri legali in merito alla possibilità di erogare i compensi al Presidente del CdA RA, già collocato in quiescenza, a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 1.373,01; in dettaglio, è stato accertato che l’Assemblea dei soci di Abbanoa s.p.a., con atto del 16.06.2020, deliberò la nomina dei tre membri del nuovo CdA, tra cui il suddetto RA, in qualità di Presidente, ed il menzionato ER, quest’ultimo successivamente chiamato a svolgere anche il ruolo di AD del suddetto Ente a partire dal 05.08.2020, stabilendo un compenso complessivo annuo pari ad Euro 128.000,00. I tre partecipanti al CdA, disattendendo il dettato normativo e la prassi precedentemente seguita in seno alla prefata Società, in occasione della prima riunione dell’Organo collegiale tenutasi il 29.06.2020, in assenza del Collegio sindacale, decisero di ripartire tale compenso cumulativo tra loro, assegnando a ciascuno le rispettive somme annuali da versare ai beneficiari con cadenza mensile; a tale seduta fece seguito una nota scritta del Collegio sindacale, acquisita agli atti della successiva riunione del 15.07.2020, in cui l’Organo di controllo sottolineava che la ripartizione dei compensi decisa dal CdA violava apertamente il contenuto dell’articolo 5, comma 9, del D.L. nr. 95 del 2012, tenuto conto che il Presidente risultava in pensione; nonostante la presenza di alcuni univoci pareri interni ed esterni di segno contrario, concernenti il divieto di una remunerazione per i soggetti collocati in quiescenza, tra cui quello della responsabile Affari Societari e Regolazione del SII di Abbanoa s.p.a. in data 06.06.2020, nonché quello della locale Sezione Regionale di controllo di questa Corte, di cui alla delibera nr. 90/2020 del 15.10.2020, il predetto ER decise di richiedere, al fine di dirimere, a suo avviso, i dubbi interpretativi sorti in materia, due pareri concatenati al medesimo legale, resi rispettivamente il 25.09.2020 ed il 04.11.2020, che attestarono la piena compatibilità dei menzionati pagamenti a favore del Presidente ormai in quiescenza, ritenendo non pertinente e non vincolante anche l’avversa indicazione esplicitata dalla citata Sezione Regionale. Dopo ulteriori e serrati scambi di e-mail tra l’Autorità di vertice ed il dirigente competente della società Abbanoa s.p.a., nelle quali la figura apicale rivendicava pervicacemente la legittimità dei propri compensi poiché, pur essendo stato collocato in quiescenza, svolgeva comunque attività libero-professionale di Avvocato con titolarità del relativo studio ed iscrizione nell’Albo di Cagliari, sollecitando di conseguenza in modo perentorio il tempestivo versamento degli emolumenti spettanti, solamente in data 30.12.2020 il convenuto ER, nella veste di Amministratore delegato della società, preso atto della direttiva cogente espressa dal Comitato Istituzionale d’Ambito in seno all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (di seguito anche EGAS), esercente il controllo analogo, nella delibera nr. 46 del 22.12.2020, previa acquisizione del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiese alla specifica articolazione interna della struttura di sospendere la corresponsione dei relativi importi a favore del suddetto RA. L’incarico sopra descritto è stato attribuito con atto dell’AD in data 14.09.2020 e successiva lettera-contratto sempre a firma del convenuto ER, reputato dalla Procura Regionale assolutamente superfluo e fonte di nocumento erariale attesa la presenza di pareri interni alla Società, nonché orientamenti univoci e consolidati in seno alla Magistratura contabile, circa il divieto di corrispondere emolumenti a soggetti collocati in pensione. In conclusione, il Pubblico Ministero contabile anche in questo caso intende imputare il danno a titolo di dolo, in via solidale, ad entrambi i convenuti, posto che appare evidente la scelta concertata tra Presidente del CdA e AD, al solo ed unico scopo di procurarsi, addossando al bilancio della Società la correlata ed inutile spesa, un parere favorevole che potesse disattendere e superare sia il suddetto avviso interno, sia la chiara conferma della Sezione Regionale di controllo di questa Corte in relazione all’evidente applicazione del divieto ed alla necessaria gratuità delle funzioni di Presidente, nell’interesse esclusivo del suddetto RA, il quale ha operato ostinatamente al fine di percepire l’indebito vantaggio patrimoniale, attivandosi, sotto vari profili in virtù delle proprie prerogative di Organo apicale, per eludere ed aggirare l’evidente portata ostativa della predetta disposizione normativa introdotta dal legislatore. Nell’ambito della descritta vicenda i nominati RA e ER sono stati condannati, a diverso titolo, con la Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 105 del 2025, a risarcire il danno cagionato alla società Abbanoa s.p.a. per gli emolumenti percepiti dal Presidente trovandosi il medesimo già in quiescenza.
Il terzo incarico, infine, si riferisce alla consulenza legale richiesta per la valutazione circa l’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi in capo al suddetto ER, chiamato a partecipare, in qualità di Consigliere del CdA ed Amministratore delegato di Abbanoa s.p.a., ai lavori consiliari ed alle conseguenti delibere, con espressione del relativo diritto di voto, aventi ad oggetto l’esito dell’avviso pubblicato per raccogliere le manifestazioni di interesse ai fini della copertura del ruolo di Direttore Generale della compagine in parola, considerato che alla descritta procedura selettiva aveva avanzato la propria candidatura anche il medesimo convenuto; l’incarico è stato attribuito con atto del predetto RA in data 19.11.2020, cui è seguita la lettera-contratto del 20.11.2020 sempre sottoscritta dal Presidente del CdA, con un compenso pattuito, comprensivo degli accessori, di Euro 10.688,85. Il parere conclude sostenendo che l’Amministratore delegato nel caso specifico può indubbiamente esercitare il proprio diritto di voto, richiamando al riguardo il contenuto dell’articolo 2391 del C.C., dal quale è stata espunta l’originaria disposizione che prevedeva espressamente l’obbligo di astensione; in tale visuale, il Pubblico Ministero contabile deduce, con riferimento alla corretta interpretazione della prefata norma, per un verso, che un appunto trasmesso al citato ER dalla responsabile della competente articolazione interna di Abbanoa s.p.a. in data 24.11.2020 giunge sostanzialmente allo stesso approdo del consulente esterno, per altro verso, che la tesi sostenuta da quest’ultimo non appare affatto persuasiva e condivisibile, atteso che la questione in rassegna, risolta in senso favorevole alla scelta dell’Amministratore delegato, è stata esaminata unicamente in virtù della disciplina del C.C. mentre la prefata compagine è una società “in house” per cui l’Amministratore assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio e come tale ha l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio, come del resto avevano fatto i nuovi componenti del CdA, tra cui gli odierni convenuti, in occasione della votazione circa l’entità del compenso da riconoscere a ciascuno nella riunione del 29.06.2020. Risulta apertamente violato, ad avviso dell’Ufficio Requirente, sia l’articolo 6 del Codice di condotta che Abbanoa s.p.a. ha adottato a mente dell’articolo 12, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013, che riguarda in modo specifico la tematica del conflitto di interesse, sia l’indirizzo ostativo manifestato con nettezza dal Collegio sindacale nella memoria presentata in occasione della riunione del CdA in data 22.09.2020, in cui l’Organo di controllo, chiamato ad esaminare la questione delle deleghe da affidare all’Amministratore delegato ER, aveva richiamato proprio la suddetta disposizione del Codice di condotta quale parametro in funzione del quale valutare il conflitto di interesse. In definitiva, posto che secondo l’Ufficio Requirente la situazione di conflitto di interesse in cui versava il convenuto era palese ed incontestabile, e che la struttura amministrativa in seno alla società “in house” aveva comunque già espresso una propria posizione al riguardo, la richiesta di parere legale ad un consulente esterno rappresenta una spesa del tutto inutile ed improduttiva, intenzionalmente disposta dal Presidente del CdA a carico della Società nel tentativo di procurarsi un documento da utilizzare come scudo nella più complessiva partita, giocata in coppia dalla diarchia RA e ER, che avrebbe dovuto condurre quest’ultimo, effettivo beneficiario dell’esito della consulenza, a cumulare le cariche ed i compensi di Amministratore delegato e Direttore Generale di Abbanoa s.p.a..
Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei predetti convenuti, per il danno patrimoniale cagionato di comune accordo, a titolo di dolo, con la propria condotta antigiuridica alla società Abbanoa s.p.a., riveniente dall’affidamento di consulenze meramente strumentali, volte unicamente a precostituirsi pareri giuridici favorevoli quali elementi di riscontro delle proprie tesi chiaramente fallaci, quindi assolutamente inutili ed attribuite in palese assenza degli imprescindibili requisiti di legittimità contemplati dalla normativa di riferimento, poiché disposte a fronte di questioni già vagliate dalla struttura amministrativa o che la stessa avrebbe potuto agevolmente esaminare in quanto non connotate da elevata complessità, e, comunque, oggetto di motivati rilievi critici da parte del Collegio dei Sindaci, del Consigliere Piga e dell’EGAS, ovvero di un autorevole parere ostativo reso dalla locale Sezione di controllo di questa Corte, ha emesso nei loro confronti l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Con riferimento alla contestazione di danno il solo convenuto RA ha depositato deduzioni scritte, chiedendo che venisse disposta anche l’audizione personale, ritualmente esperita, mentre il menzionato ER non ha inteso fornire controdeduzioni; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 01.04.2025, con cui veniva contestato ai predetti convenuti, a titolo di dolo ed in solido tra loro, la cifra complessiva di Euro 27.805,86, pari alla somma dei compensi erogati ai tre consulenti esterni, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
In previsione dell’Udienza di discussione il convenuto RA si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28.01.2026, conferendo la rappresentanza all’Avvocato Fabio NIEDDU ARRICA. Nel libello difensivo il patrocinatore, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, e dopo avere preliminarmente evidenziato che un dipendente pubblico può svolgere le mansioni riferibili all’attività legale soltanto se sia formalmente assegnato ad un Ufficio legale conforme alle previsioni di cui all’articolo 23 della Legge nr. 247 del 2012, e che all’epoca dei fatti contestati Abbanoa s.p.a. non disponeva di un proprio Ufficio legale, ha eccepito che nell’affidamento dei tre suddetti incarichi ricorrono pacificamente tutti i requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, che la prima consulenza comprendeva anche la valutazione sulla possibilità di nominare il Direttore Generale, oltre che la predisposizione degli atti relativi alla manifestazione d’interesse e l’analisi delle problematiche che sarebbero potute insorgere nel corso della procedura selettiva, che, relativamente al secondo incarico, la prefata Delibera della Sezione di controllo di questa Corte, in disparte la sua natura non vincolante, in ragione della sua data di pubblicazione risente del mancato scrutinio della giurisprudenza successiva, tra cui la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 135 del 2025, che la terza consulenza appare assolutamente legittima, utile e motivata, anche perché sottintende una previa valutazione discrezionale rimessa unicamente agli Organi direttivi della menzionata società “in house”, che difetta apertamente la condotta antigiuridica addebitata dalla Procura Regionale, e che, infine, risulta assolutamente carente la prova attinente al requisito soggettivo del dolo teorizzato dall’Ufficio Requirente, considerato che al massimo potrebbe essere ravvisato l’elemento della colpa grave, comunque scriminato dal cosiddetto “scudo erariale” trattandosi di condotte attive, poiché negli anni antecedenti al 2020, e pure in quelli successivi, l’uso delle consulenze esterne, legali e non, da parte di Abbanoa s.p.a., era molto frequente per cui il proprio assistito si è semplicemente uniformato ad una prassi da lungo tempo consolidata in presenza di esigenze del tutto giustificate dalla complessità delle materie.
Il convenuto ER si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 30.01.2026, affidando il mandato all’Avvocato Fabio PILI. Nel libello difensivo il legale, nell’avversare integralmente i presupposti della contestazione mossa dalla Procura Regionale, e dopo avere preliminarmente evidenziato che un dipendente pubblico può svolgere le mansioni riferibili all’attività legale soltanto se sia formalmente assegnato ad un Ufficio legale conforme alle previsioni di cui all’articolo 23 della Legge nr. 247 del 2012, e che all’epoca dei fatti contestati Abbanoa s.p.a. non disponeva di un proprio Ufficio legale, ha precisato che nell’affidamento dei tre suddetti incarichi ricorrono pacificamente tutti i requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, che la prima consulenza comprendeva anche la valutazione sulla possibilità di nominare il Direttore Generale, oltre che la predisposizione degli atti relativi alla manifestazione d’interesse e l’analisi delle problematiche che sarebbero potute insorgere nel corso della procedura selettiva, che, relativamente al secondo incarico, la prefata Delibera della Sezione di controllo di questa Corte non era vincolante e comunque sussistevano dubbi rilevanti in ordine alla corretta esegesi della norma di riferimento, che la terza consulenza appare assolutamente legittima, utile e motivata, anche perché sottintende una previa valutazione discrezionale rimessa unicamente agli Organi direttivi della menzionata società “in house”, che difetta apertamente la condotta antigiuridica addossata dal Pubblico Ministero contabile, e che, infine, risulta assolutamente carente la prova attinente al requisito soggettivo del dolo teorizzato dall’Ufficio Requirente, considerato che al massimo potrebbe essere ravvisato l’elemento della colpa grave, comunque scriminato dal cosiddetto “scudo erariale” trattandosi di condotte attive, in quanto il proprio assistito, da un lato, è stato condannato da questa stessa Sezione Giurisdizionale per la vicenda afferente al pagamento dell’emolumento al Presidente RA nonostante quest’ultimo fosse stato già collocato in quiescenza, ma in via sussidiaria a titolo di colpa grave, dall’altro, ha comunque provveduto alla sospensione del compenso erogato a favore dell’Autorità di vertice dopo qualche mese, per cui l’addebito del dolo nella presente fattispecie si rivela contraddittoria, illogica e, comunque, non dimostrata.
Nel corso del suo intervento il Procuratore Regionale ha richiamato integralmente la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando che i funzionari presenti nell’organico di Abbanoa s.p.a. non avrebbero dovuto assumere il patrocinio della società in parola o svolgere una consulenza legale a favore della stessa, ma avrebbero dovuto semplicemente applicare delle norme giuridiche, che i tre incarichi sono manifestamente illegittimi sia perché inutili e sia perché le relative attività avrebbero potuto essere svolte senza difficoltà dalla struttura amministrativa, che sussiste il requisito soggettivo del dolo per entrambi i convenuti, come emerge dagli elementi probatori rivenienti dal procedimento penale, e che, infine, la censura sollevata dalla difesa del nominato ER ed incentrata su quest’ultimo punto non ha pregio, in quanto la presente fattispecie è del tutto diversa da quella oggetto della citata Sentenza di condanna nr. 105 del 2025.
L’Avvocato PILI, una volta esplicitata la conferma di tutte le censure formulate nella memoria di costituzione, ha insistito sull’eccezione afferente al carattere contraddittorio ed illogico della contestazione del requisito soggettivo del dolo, attesa la condanna a titolo di colpa grave nell’altro giudizio, sottolineando, per un verso, che difettano nell’istruttoria dell’Ufficio Requirente elementi di prova idonei a suffragare la colpevolezza del proprio assistito, per altro verso, che la condotta del medesimo potrebbe integrare, al massimo, l’istituto della colpa grave.
L’Avvocato NIEDDU ARRICA, dopo avere richiamato le molteplici censure sollevate nel libello difensivo, ha precisato che l’approfondimento giuridico esterno era assolutamente necessitato ed utile con riferimento ai descritti tre incarichi, che la terza consulenza è stata affidata ad un esperto di caratura nazionale, che tutti gli affidamenti rispondevano perfettamente ai requisiti di legittimità fissati dall’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, e che, infine, non ricorre il requisito soggettivo del dolo per carenza di elementi di riscontro in tale direzione.
Considerato in
DIRITTO
La domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti alla società Abbanoa s.p.a., in solido tra loro, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, con riferimento ai corrispettivi delle tre consulenze affidate dalla menzionata compagine a professionisti esterni, a fronte delle diverse questioni giuridiche esplicitate in rassegna.
In ordine all’esame del merito della causa, non essendo state sollevate dalle due difese questioni pregiudiziali e preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle argomentazioni poste a fondamento dell’azione di responsabilità da parte dell’Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dai legali dei convenuti con acribia espositiva, anticipando sin d’ora che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, il Giudice non è tenuto ad esaminare punto per punto tutte le deduzioni formulate dalle parti, al fine di confutarle o di condividerle, ma deve esporre nell’ambito della pronuncia il ragionamento logico e giuridico che sostiene la decisione assunta, da cui si possa desumere l’implicito superamento delle eccezioni sollevate dai patrocinatori o delle contestazioni mosse da parte pubblica, in quanto incompatibili con il percorso della motivazione; in altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, è sufficiente che il Giudice indichi in maniera lineare le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni delle parti logicamente contrastanti con esse (ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, nnrr. 7014 e 18536 del 2024, Sez. III, nnrr. 4815 del 2012 e 19944 del 2023, Sez. VI, nr. 5088 del 2012).
Venendo quindi alla disamina della contestazione formulata a carico dei due convenuti, nella veste, rispettivamente, RA di Presidente del CdA e ER di AD, questi Giudici ritengono completamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai capisaldi strutturali della condotta antigiuridica e del requisito soggettivo del dolo, alla luce del compendio probatorio fondato su molteplici, solidi e concordanti elementi dedotti nel menzionato atto introduttivo e negli allegati nello stesso richiamati, alcuni dei quali rivenienti dal procedimento penale evocato in premessa. Su tale versante, la Sezione stima utile evidenziare che l’intero materiale documentale riveniente da altro giudizio ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, per essere posto a base dell’emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa del soggetto interessato; nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, peraltro, non sono invocabili dal convenuto tutte quelle eventuali preclusioni legate all’assenza del contraddittorio che riguardano gli atti formati nell’ambito del procedimento penale, sul rilievo assorbente che i limiti in questione sono vincolanti esclusivamente nel processo penale ma non possono minimamente intaccare l’autonoma delibazione del Giudice contabile in ordine agli elementi di prova ritualmente introdotti dalle parti. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull’esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 22020 del 2007, Sezione III, nr. 6502 del 2001, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 7 del 2006, 209 del 2008, 544 del 2009, 188 del 2010, 516 del 2011, 809 del 2012 e 253 del 2014, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 285 del 2003 e 354 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 371 del 2005, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 160 del 2011). In conclusione, preme sottolineare che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; deriva da quanto precede, pertanto, che il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nnrr. 5965 del 2004 e 12577 del 2014).
Ciò chiarito, preme sottolineare che occorre individuare preliminarmente la normativa vigente nel momento in cui gli atti di affidamento sono divenuti efficaci, al fine di confrontare la condotta serbata dai presunti responsabili del nocumento con il quadro complessivo delle disposizioni applicabili; su tale versante, giova rammentare che tutte le tre consulenze sono state attribuite nel corso del 2020.
In tale ottica, merita evidenziare, nell’alveo di una puntuale ed utile ricognizione storica in merito all’evoluzione della normativa di riferimento, che per quanto concerne il danno connesso all’affidamento di consulenze, relative all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e redazione di pareri a soggetti esterni all’Amministrazione conferente, consistente nello spreco di risorse e nella svalutazione delle professionalità interne all’Ente pubblico, dopo gli interventi restrittivi del legislatore previsti, unitamente all’individuazione di specifici tetti di spesa, dall’articolo 1, commi 11 e 42, della Legge nr. 311 del 2004 e dall’articolo 1, comma 173, della Legge nr. 266 del 2005, l’articolo 32 del D.L. nr. 223 del 2006, convertito dalla Legge nr. 248 del 2006, riproduttivo del testo contenuto nell’articolo 13 del D.L. nr. 4 del 2006, poi soppresso in sede di conversione, ha formalizzato, modificando il comma 6 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, le condizioni già elaborate in precedenza dalla Corte dei Conti in sede di controllo (Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione nr. 6 del 2005) ed in sede giurisdizionale (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1544 del 2000, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 447 del 2005, Sezione Giurisdizionale Puglia, Sentenza nr. 387 del 2005), che devono essere riscontrate cumulativamente affinché la scelta di stipulare siffatti contratti, i quali rappresentano, insieme ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di lavoro a tempo determinato, espressione tipica del fenomeno dell’esternalizzazione del rapporto di lavoro, possa essere considerata pienamente legittima e, quindi, risultare immune da censure sotto l’aspetto dell’azione di responsabilità per il pregiudizio erariale.
Al riguardo, giova rammentare i citati requisiti da vagliare in concreto che, per effetto della descritta modifica normativa del 2006, riguardano attualmente sia le consulenze di tipo occasionale, sia i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istituti da considerare assolutamente distinti sebbene entrambi riconducibili alla forma del lavoro autonomo: rispondenza dell’incarico agli scopi ed all’utilità dell’Ente; eccezionalità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare; inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico, o per insufficienza numerica del personale in dotazione o per mancanza della necessaria professionalità del personale disponibile, da accertare per mezzo di una reale ed approfondita ricognizione; elevata qualificazione del soggetto prescelto che deve essere dotato di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; temporaneità dell’incarico con la preventiva fissazione della sua durata, tenendo conto che l’eventuale rinnovo deve risultare sempre limitato nel tempo ed ampiamente giustificato; adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di conferimento dell’incarico, al fine di consentire il rigoroso accertamento di tutte le condizioni in parola. In tale prospettiva, merita richiamare una ulteriore condizione di conio pretorio, avallata anche dalle pronunce della Corte di legittimità (ex multis SS.UU. nr. 14488 del 2003 e 7024 del 2006): la sussistenza di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Il predetto comma 6 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, come modificato dal suddetto articolo 32 del D.L. nr. 223 del 2006, e successivamente dall’articolo 3, comma 76, della Legge nr. 244 del 2007, è stato sostituito dall’articolo 46, comma 1, del D.L. nr. 112 del 2008, convertito dalla Legge nr. 133 del 2008; in particolare, la novella ha previsto, quali elementi di novità rispetto alla precedente formulazione, da una parte, che l’oggetto della prestazione, oltre a dover corrispondere indubbiamente alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati, deve risultare in ogni caso coerente con le esigenze di funzionalità dell’Ente conferente, dall’altra, che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nell’ipotesi di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, rimanendo integra la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. L’articolo 22 della Legge nr. 69 del 2009 ha successivamente modificato il prefato comma 6 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001; in particolare, le parole “di contratti d’opera” e quelle “o dei mestieri artigianali” sono state sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa” e “, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo nr. 276 del 2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. L’articolo 17, comma 27, del D.L. nr. 78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del 2009, ha aggiunto dopo l’ultimo periodo del suddetto comma 6 il richiamo all’applicabilità in materia dell’articolo 36, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001. In seguito, l’articolo 1, comma 147, della Legge nr. 228 del 2012 ha inserito nel citato articolo 7, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 ulteriori parole rispetto al testo previgente, secondo le quali non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento. Da ultimo, l’articolo 4, comma 2, del D.L. nr. 101 del 2013, convertito dalla Legge nr. 125 del 2013, ha stabilito che le parole “si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente Decreto” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente Decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”. Il prefato comma 6 e l’articolo 1, comma 11, della suddetta Legge nr. 311 del 2004, infine, con formulazione chiara ed inequivocabile, stabiliscono, rispettivamente, che il ricorso ai contratti della specie per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti, e che l’affidamento di incarichi esterni deve essere adeguatamente motivato ed è possibile solo nei casi previsti dalla Legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari, con il precipitato che in assenza dei descritti presupposi l’attribuzione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Dalla disamina del descritto quadro normativo in materia di affidamento di incarichi, così come si è sviluppato nel corso degli anni, appare chiaro che le disposizioni applicabili nel 2020, quindi nel momento in cui sono stati adottati i predetti atti di attribuzione delle consulenze, oggetto della pretesa risarcitoria poiché ritenute illegittime dalla Procura Regionale, sono quelli in precedenza lumeggiati, quale risultato finale di un costante processo di sedimentazione normativa protrattasi per un arco pluriennale; emerge, in definitiva, un filo conduttore comune rappresentato dall’obbligo imprescindibile di verificare in concreto la sussistenza di circostanze eccezionali e straordinarie che, in presenza di tutte le altre condizioni legittimanti sopra indicate, possono giustificare il ricorso allo strumento della consulenza, oltre alle ipotesi residuali contemplate espressamente dalla Legge.
In difetto di circostanze eccezionali e straordinarie, ovvero di anche una soltanto delle molteplici condizioni da riscontrare in modo cumulativo, le quali esprimono principi e criteri di stretta interpretazione (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 363 del 2008, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 577 del 2011, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza 154 del 2024), il provvedimento di affidamento di consulenze individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relative all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e redazione di pareri a soggetti esterni all’Amministrazione conferente, configura evidentemente un danno erariale, consistente nello spreco di risorse e nella contemporanea svalutazione delle professionalità interne all’Ente pubblico, considerato che il legislatore ha inteso contrastare efficacemente con una normativa complessiva alquanto rigida, il diffuso fenomeno delle consulenze esterne prive di congrue e reali motivazioni ovvero esclusivamente strumentali, per intuibili esigenze di doveroso contenimento dei costi a tutela della finanza pubblica allargata.
Muovendo dall’esame sistematico e teleologico del quadro positivo afferente all’attribuzione di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione, da interpretare in modo assolutamente rigoroso secondo le indicazioni fornite dallo stesso legislatore e dalla giurisprudenza pacifica, il Collegio ritiene che i predetti convenuti, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, hanno concorso nell’assegnazione a diversi professionisti delle consulenze contestate dalla Procura Regionale in assenza di alcune delle specifiche condizioni legittimanti delineate dalla cornice delle disposizioni applicabili, con l’effetto che i provvedimenti di affidamento in questione si appalesano illegittimi, in quanto non conformi alla normativa di riferimento in materia vigente all’epoca dei prefati conferimenti, e si rivelano pertanto forieri di danno erariale secondo la stessa ed espressa previsione del legislatore.
Prescindendo sia dalla valutazione dell’importo del compenso corrisposto alle figure esterne, ai fini del ragionevole rapporto tra costi e benefici, ma non trascurando di considerare che si tratta comunque di somme non certo modeste, sia dall’apprezzamento in ordine all’elevata qualificazione vantata dai citati professionisti, data per scontata, la Sezione intende mettere in risalto la circostanza che nella fattispecie in esame sono manifestamente carenti almeno due delle richiamate condizioni legittimanti: 1) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico, o per insufficienza numerica del personale in dotazione o per mancanza della necessaria professionalità del personale disponibile, da accertare per mezzo di una reale ed approfondita ricognizione, che non può certo basarsi su vuote e generiche clausole di stile ma richiede una motivazione pregnante, puntuale, concreta e specifica (ex multis Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, nr. 180 del 2015, Sezione Regionale di controllo Veneto, nr. 114 del 2019); 2) necessità di svolgere compiti connessi ad esigenze dell’Amministrazione di carattere oggettivamente eccezionale e straordinario, sia nell’ottica quantitativa che qualitativa.
La condotta antigiuridica realizzata dai suddetti Organi di direzione della società Abbanoa s.p.a., in particolare, è integrata non solo dalla palese violazione del quadro normativo di riferimento, chiaro e lineare, per difetto evidente delle due condizioni legittimanti in precedenza enucleate, ma anche dalla sostanziale inutilità dei vari incarichi affidati, posto che le consulenze sono state attribuite in modo strumentale dai due convenuti, avvalendosi delle proprie prerogative di vertice e del dominio esercitato all’interno del CdA, al fine di precostituire a proprio esclusivo vantaggio personale pareri giuridici favorevoli, atti a contenuto determinato frutto di servizi professionali, dati e riscontri in grado di avallare e giustificare le decisioni assunte, in realtà assolutamente fallaci ed improvvide, come sarà ulteriormente evidenziato nel prosieguo dell’ordito motivazionale, utilizzando indebitamente e senza alcuna valida ragione ingenti fondi pubblici che appartengono alla collettività dei cittadini; preme ribadire, infatti, che il principio cardine in materia, cui dovrebbe sempre ispirarsi il corretto esercizio dell’attività amministrativa nell’ottica della sana e virtuosa gestione finanziaria, è quello secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche devono svolgere le proprie missioni istituzionali avvalendosi in linea di massima dell’opera del personale interno. Tale fondamentale canone di gestione è strettamente connesso non solo ai criteri di legalità sostanziale ed imparzialità, ma anche a quelli di efficienza, economicità e produttività dell’azione amministrativa che sono presidiati e tutelati dall’articolo 97 della Costituzione, di cui rappresentano la puntuale e concreta specificazione dopo l’entrata in vigore della Legge nr. 241 del 1990.
Passando in rassegna partitamente le singole consulenze, che, è bene ricordarlo, sono state tutte assegnate dai convenuti nel breve volgere di qualche mese nel corso dell’anno 2020, non appena gli stessi si sono insediati nelle rispettive cariche, merita sottolineare che per quanto riguarda la prima, concernente l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse all’assegnazione della carica di DG, figura istituita dal CdA con il solo voto favorevole dei due convenuti e quello contrario del terzo componente, come risulta dal verbale della riunione in data 15.07.2020, deve escludersi che le medesime funzioni demandate allo Studio legale non potessero essere svolte ricorrendo al qualificato personale interno, tenendo conto, per un verso, che certamente non si trattava di attività eccezionale e straordinaria sotto il profilo qualitativo e quantitativo, non essendo necessaria né una elevatissima e peculiare specializzazione in materia e né un numero elevato di dipendenti per la gestione della selezione, per altro verso, che il Pubblico Ministero contabile ha dimostrato, attraverso l’organigramma della compagine all’epoca vigente ed i CV dei responsabili dei principali Settori Operativi che, per diretta competenza, si sarebbero dovuti occupare della procedura di nomina del DG, nonché, più in generale, dell’ampia disponibilità in organico di funzionari esperti in possesso di specifica formazione giuridica ed iscritti, all’attualità o in passato, all’Albo degli Avvocati, che la preventiva ed ineludibile ricognizione interna avrebbe sicuramente offerto, se fosse stata effettivamente esperita, un esito indubbiamente positivo; l’incarico in parola, inoltre, è stato affidato unicamente per predisporre una procedura che consentisse una limitatissima partecipazione e garantisse con ragionevole certezza, alla fine, la nomina dell’unico soggetto sin dall’inizio predestinato, ossia il citato ER, che reiteratamente aveva chiesto un compenso complessivo, frutto del cumulo delle due posizioni, adeguato al suo ruolo. Su tale versante, la doglianza sollevata in parallelo dai patrocinatori dei convenuti RA e ER, secondo cui i funzionari di Abbanoa s.p.a. indicati dall’Ufficio Requirente non sono mai stati iscritti nella Sezione speciale dell’Albo riservata agli Avvocati dipendenti della Pubblica Amministrazione, o lo sono stati soltanto in seguito ai fatti in contestazione, per cui, non essendo stati assunti come legali, i medesimi non avrebbero potuto svolgere attività di consulenza in favore dell’Ente di appartenenza, poiché si trattava di un servizio non previsto dal loro contratto di lavoro e, quindi, la Società avrebbe corso il rischio di azioni giudiziarie per il riconoscimento economico delle mansioni superiori, non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere respinta; la tesi delle difese, infatti, si attaglia unicamente al patrocinio dell’Amministrazione in giudizio, ma il Pubblico Ministero contabile ha correttamente evidenziato che molteplici funzionari erano in possesso di elevata qualificazione e specializzazione, con il precipitato che gli stessi avrebbero potuto agevolmente organizzare e gestire una procedura selettiva pubblica per la nomina del DG, che sicuramente non presentava alcuna complessità giuridica o difficoltà interpretativa, anche perché i requisiti di partecipazione sono stati cristallizzati dalla Commissione di valutazione presieduta dal citato RA, fermo restando che i menzionati dipendenti non avrebbero dovuto svolgere propriamente una consulenza legale ma avrebbero dovuto semplicemente esercitare la propria funzione giuridico-amministrativa, di carattere concettuale, esecutivo e tipico, allo scopo di pianificare e predisporre gli atti per giungere all’individuazione del suddetto DG, fermo restando che la scelta di istituire siffatta figura era stata già preventivamente decisa insieme dai due convenuti per assecondare le richieste economiche del citato ER e, pertanto, non ricorreva alcuna incertezza interpretativa.
In relazione alla seconda consulenza, articolata su due connessi pareri legali, è sufficiente rimarcare che la stessa era sostanzialmente inutile e meramente strumentale, come precisato nella suddetta Sentenza di condanna nr. 105 del 2025, alle cui articolate e connesse motivazioni, fondate, tra l’altro, sul parere autorevole e risolutivo della Sezione Regionale di controllo per la Regione Sardegna di questa Corte, nr. 90 del 2020, si formula espresso ed integrale rinvio, a tenore dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C. e dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Codice di giustizia contabile. Del tutto inconferente ed ininfluente, peraltro, appare l’arresto contenuto nella Sentenza della Corte Costituzionale nr. 135 del 2025, richiamata dalla difesa del convenuto RA, atteso che la pronuncia in parola, peraltro successiva ai fatti di causa, si riferisce al diverso istituto del tetto retributivo che non presenta alcuna attinenza con la normativa che dispone il divieto di erogare emolumenti al personale collocato in quiescenza.
Quanto al terzo incarico, affidato per dirimere la questione legata al conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato il suddetto ER nel votare la delibera del CdA attinente all’esito della procedura selettiva per la nomina di DG, cui lo stesso aveva partecipato, possono essere richiamate le medesime osservazioni esplicitate da questi Giudici in ordine alla prima consulenza, quale sfondo di carattere generale in tema di imprescindibile obbligo a svolgere la preventiva ricognizione interna, in realtà assolutamente aggirato, non trascurando di considerare, inoltre, che nel caso specifico, da un lato, risulta apertamente violato, come efficacemente dedotto dall’Ufficio Requirente in citazione, sia l’articolo 6 del Codice di condotta che Abbanoa s.p.a. ha adottato a mente dell’articolo 12, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013, che riguarda in modo specifico la materia del conflitto di interessi, sia l’indirizzo ostativo manifestato con nettezza dal Collegio sindacale nella memoria presentata in occasione della riunione del CdA in data 22.09.2020, dall’altro, che il richiesto parere identifica una spesa del tutto inutile e superflua, intenzionalmente disposta dal Presidente del CdA a carico della società nel tentativo di procurarsi un documento ulteriore da utilizzare come scudo nella più complessiva partita, giocata in coppia per la comunanza di interessi patrimoniali dalla diarchia RA e ER, che avrebbe dovuto condurre quest’ultimo, effettivo beneficiario dell’esito della consulenza, a cumulare le cariche ed i compensi di Amministratore delegato e Direttore Generale di Abbanoa s.p.a..
Per quanto concerne la valutazione in merito alla sussistenza del requisito soggettivo nel comportamento serbato dai due convenuti, questi Giudici ravvisano nella condotta antigiuridica realizzata dai medesimi una chiara, precisa ed inequivocabile volontà dell’evento dannoso, nella forma del dolo diretto o intenzionale, di particolare intensità e che sconfina nella premeditazione in presenza sia del fattore cronologico che di quello psicologico, atteso che dagli atti di causa emerge con preclare evidenza una indiscutibile coscienza e consapevolezza del nocumento erariale arrecato alla società Abbanoa s.p.a. e derivante dal corrispettivo versato ai diversi professionisti di volta in volta incaricati, sul rilievo che i due suddetti Organi direttivi della compagine in parola, potendo sempre contare, in virtù della solida intesa raggiunta, almeno nei mesi interessati dall’attribuzione degli incarichi, sulla maggioranza dei voti nel CdA che paralizzava qualsiasi voce dissenziente o semplicemente critica, hanno concertato di comune accordo, in virtù del loro saldo sodalizio, in qualità di Organo decisionale o di effettivo beneficiario a seconda dei casi, convergendo su obiettivi economici individuali di comune interesse ma giuridicamente fallaci, in un sinergico esercizio di mutua assistenza “non iure”, l’affidamento delle descritte consulenze per ottenere in via strumentale pareri, atti e riscontri che potessero supportare ed apparentemente avvalorare le loro rispettive rivendicazioni illegittime, di natura personale e patrimoniale, RA in relazione al pagamento del proprio compenso di Presidente nonostante il palese divieto normativo, mentre ER per assicurarsi a tutti i costi la nomina anche a DG, con il cumulo dei relativi emolumenti, pari a circa Euro 220.000 lordi annui, attraverso una procedura contaminata ed alterata in profondità che fissava dei requisiti a sua immagine e somiglianza, esprimendo persino il proprio voto sull’esito della selezione alla quale lui stesso aveva partecipato, risultando il prescelto. Con riferimento alla prima consulenza, è sufficiente richiamare il contenuto eloquente ed univoco delle dichiarazioni rese dal citato componente del Collegio sindacale nell’ambito del procedimento penale, con le sue articolate e puntuali memorie, complete della relativa documentazione probatoria, acquisite dalla Sezione di P.G. presso il Tribunale di Cagliari e trasmesse ai Pubblici Ministeri penali procedenti con le informative del 23.07.2020, del 16.09.2020 e del 09.10.2020, richiamate dalla Procura Regionale nell’atto di citazione ed alle quali si formula espresso ed integrale rinvio (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), dalle quali emerge il nitido disegno architettato sin dal principio dai due convenuti per assegnare in ogni caso e senza tentennamenti la carica di DG al menzionato ER; emblematica ed eloquente appare l’affermazione del suddetto Salaris contenuta nella memoria del 16.09.2020, nella quale, tra l’altro, si legge: “Sull’anomalo funzionamento del CdA sono indicativi i rilievi e le richieste di trasparenza avanzate dal Consigliere Piga, si allega ad esempio una recente richiesta di convocazione urgente del CdA, al quale è seguita una mail del sottoscritto e della collega, ancora rimasta priva di riscontro da parte del Presidente del CdA. Io stesso ho assistito in CdA a pressioni esercitate dal Presidente nei confronti del Consigliere Piga affinché assumesse decisioni e votasse conseguentemente seduta stante senza alcuna precedente attività istruttoria in merito alle decisioni da assumere. Il Presidente del CdA ha indetto una manifestazione di interesse per la scelta di un Direttore Generale. I requisiti di partecipazione, particolarmente esclusivi e riferibili allo stesso profilo professionale dell’Amministratore Delegato (con esclusione di altri), sono stati da lui stesso decisi. La Commissione giudicatrice della manifestazione di interesse è composta dal Presidente Racugno e da due componenti esterni (da nominare). La Commissione procederà alla valutazione dei CV pervenuti ed alla nomina, ma non si capisce chi l’abbia deciso e sulla base di quali criteri. Il responsabile unico del procedimento nell’avviso è indicato nella persona del Dott. Pierluigi Cocco che tuttavia parrebbe non avere mai avuto conoscenza della nomina e della procedura…Sull’opacità di cui alla manifestazione d’interesse per la nomina del Direttore Generale sono indicative le mail inviate dal Consigliere Franco Piga al Presidente del CdA ed al Collegio sindacale che si allegano alla presente”.
In ordine alla seconda consulenza, la prima richiesta di parere legale si presentava assolutamente superflua, essendo stato già manifestato l’indirizzo negativo sul punto dal Collegio sindacale e dalla responsabile Affari Societari e Regolazione del SII della compagine “in house”, con argomentazioni precise e circostanziate anche in funzione della prassi costantemente seguita in precedenza dalla Società, ma l’AD si determinava a chiedere un secondo parere, al solo scopo di assecondare e sostenere la tesi ostinatamente rappresentata dal Presidente che non intendeva rinunciare all’emolumento, addirittura dopo la pubblicazione della suddetta delibera nr. 90/2020, la quale, confermando un orientamento tralatizio e del tutto consolidato da diversi anni nell’ambito delle altre Sezioni di controllo presso questa Corte, aveva escluso in modo netto e perentorio, in una fattispecie del tutto analoga, la possibilità che un soggetto collocato in pensione potesse essere destinatario del compenso di Presidente del CdA; anche la terza consulenza si rivela del tutto inutile e prodromica, talmente manifesta è sia la violazione dell’articolo 6 del Codice di condotta di Abbanoa s.p.a., peraltro formalmente esplicitata dal Collegio sindacale, sia la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che qualifica l’AD di una società “in house” come incaricato di pubblico servizio, da cui discende l’obbligo ineludibile di astensione, non trascurando di considerare che qualsiasi persona di buon senso, laddove evidentemente non vi fosse stato un secondo fine recondito, avrebbe ravvisato l’opportunità di astenersi anche in assenza di uno specifico obbligo, ma l’Organo apicale decideva di richiedere un parere legale per corroborare la ferma e determinata volontà dell’AD, nel senso di partecipare comunque alla votazione concernente il risultato della procedura selettiva nella quale lui stesso era risultato vincitore per evitare qualsiasi sorpresa nel deliberato, qualora fosse stato sostituito, potendo contare sulla solida alleanza con il Presidente del CdA. Quanto alle diverse censure formulate sullo specifico punto dalle difese dei due convenuti, le stesse non meritano l’adesione di questi Giudici e devono essere rigettate: l’utilizzo frequente di consulenze esterne negli anni precedenti al 2020, circostanza enfatizzata dal patrocinatore del nominato RA, rappresenta un elemento di giudizio del tutto ininfluente ed irrilevante, posto che, per un verso, ogni caso di affidamento di incarico esterno deve essere esaminato e scrutinato in concreto ed in modo autonomo, per altro verso, l’eventuale consuetudine “contra legem” non può certo trasformare una situazione di mero fatto in una posizione di diritto legittima, atteso che il rigoroso rispetto della Legge pone il criterio legale al di sopra di ogni altra considerazione giuridica, specie quanto vengono in rilievo risorse pubbliche che appartengono in ultima analisi alla collettività dei cittadini; in tale ottica, sicuramente eloquente ed efficace si rivela l’acuta affermazione del Pubblico Ministero contabile durante il dibattimento, nel senso che l’affidamento di un incarico esterno non è vietato, bensì risulta subordinato al rigoroso e tassativo rispetto dei requisiti di legittimità consacrati in maniera analitica dal legislatore. La condanna in via sussidiaria a titolo di colpa grave dedotta dal difensore del convenuto ER con riferimento all’altro giudizio, dove il nominato RA è stato condannato in via principale a titolo di dolo, infine, non è certo incompatibile con il requisito soggettivo del dolo accertato nella presente fattispecie in capo al primo e non determina alcuna contraddittorietà di valutazione, considerato che, in primo luogo, la decisione del Collegio in ogni causa non può che fondarsi evidentemente sul corredo probatorio riversato dalle parti in ciascuna controversia, il quale naturalmente non è speculare e sovrapponibile, in secondo luogo, le condotte contestate dalla Procura Regionale nei due giudizi in parola comunque si rivelano assolutamente diverse ed indipendenti l’una dall’altra, sul rilievo che nel primo l’Ufficio Requirente ha imputato all’AD la mancata tempestiva sospensione in via cautelativa dell’emolumento corrisposto al Presidente RA, in realtà non dovuto, mentre in questa controversia il Pubblico Ministero contabile ha addebitato l’affidamento intenzionale e consapevole di una consulenza del tutto inutile e strumentale, richiesta al solo scopo di tentare di supportare la tesi fallace pervicacemente sostenuta dall’Autorità di vertice, tenendo conto, da un lato, che erano già intervenuti i circostanziati pareri negativi dell’Ufficio interno e del Collegio sindacale, ma soprattutto il contenuto illuminante e chiarissimo della Delibera della Sezione di controllo nr. 90 del 2020, dall’altro, che il predetto ER ha deciso di bloccare il pagamento del compenso al Presidente solo in seguito ad una direttiva cogente dell’EGAS, quando in definitiva non aveva più alcuna via di uscita.
Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dai convenuti. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili afferenti ai pagamenti effettuati a beneficio dei professionisti assegnatari delle consulenze da parte della società Abbanoa s.p.a.; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui devono rispondere i due convenuti, in solido tra loro a mente dell’articolo 1, comma 1 quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, ammonta complessivamente ad Euro 27.805,86.
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore della società Abbanoa s.p.a., a titolo di dolo, in solido tra loro, IE AN RA e ER ER per l’importo di Euro 27.805,86, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella data del 20.11.2020 (in cui sono cessate le condotte illecite), sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come al dispositivo, per la quota di 1/2 a carico di ciascuno di essi.
P.Q.M
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
NA
al pagamento in favore della società Abbanoa s.p.a., a titolo di dolo, in solido tra loro, IE AN RA e ER ER per l’importo di Euro 27.805,86, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 594,04, seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente T. PARISI) (f.to digitalmente D. CABRAS)
Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)