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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 911/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente ad Parte_1 C.F._1
Asti, rappresentato e difeso dell'avv. BIANCO SILVIA come da procura in atti e
, (C.F. , nata ad [...], l'[...], residente Parte_2 C.F._2 in Asti, rappresentata e difesa dall'avv. DEMETRIO DOMENICA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in ASTI, il 12/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 105 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato ad [...] il [...]) e (nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 24/06/2007).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 26.06.2023 (R.G. 707/2023).
1 Con ricorso depositato il 19/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, tenuto conto che la figlia raggiungerà la maggiore età il 24/6/25, e Per_2 pertanto il suo ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , in ASTI il 10/09/2005, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2005, parte II, serie A, n. 105 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Affidamento della figlia minore secondo quanto stabilito in fase di separazione;
Per_2
Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra a titolo di contribuzione Pt_1 Pt_2 al mantenimento dei figli (maggiorenne) e (minorenne) l'importo di € 300,00 Per_1 Per_2
(trecento/00) ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Le spese straordinarie per i figli rimarranno da concordare preventivamente, dovranno essere sostenute in misura pari al 50% ciascuno da parte dei ricorrenti e saranno regolamentate come da protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Asti e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti;
Disponibilità, a week end alternati, a gestire gli spostamenti della figlia minorenne
PRENDE ATTO CHE:
Il Sig. cede la propria quota dell'assegno unico alla SI.ra ; Pt_1 Pt_2
Il SI. provvederà a trasferire alla SI.ra la propria quota di ½ della casa coniugale Pt_1 Pt_2 sita in Asti (AT), in Via Canuto Borelli, n. 4 (Comune di Asti (AT), Foglio 81, particella 111, sub.
2 33, cat. A/2, classe 1; Comune di Asti (AT), Foglio 81, particella 111, sub. 102, cat. C/6, classe 3) entro sei mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Tale accordo patrimoniale rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della controversia coniugale secondo quanto disposto dalla circolare AE n. 27/E 21.06.2012 e pertanto in sede di atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà immobiliare i coniugi chiederanno l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19, L. 74/1987;
La SI.ra si impegna a sostenere le spese notarili per il passaggio di proprietà dell'immobile Pt_2 sito in Asti (AT), in Via Canuto Borelli, n. 4;
Spese legali compensate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Pasquale Perfetti Giudice dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 911/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente ad Parte_1 C.F._1
Asti, rappresentato e difeso dell'avv. BIANCO SILVIA come da procura in atti e
, (C.F. , nata ad [...], l'[...], residente Parte_2 C.F._2 in Asti, rappresentata e difesa dall'avv. DEMETRIO DOMENICA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in ASTI, il 12/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 105 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato ad [...] il [...]) e (nata Persona_1 Persona_2
a Torino il 24/06/2007).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 26.06.2023 (R.G. 707/2023).
1 Con ricorso depositato il 19/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, tenuto conto che la figlia raggiungerà la maggiore età il 24/6/25, e Per_2 pertanto il suo ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , in ASTI il 10/09/2005, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2005, parte II, serie A, n. 105 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Affidamento della figlia minore secondo quanto stabilito in fase di separazione;
Per_2
Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra a titolo di contribuzione Pt_1 Pt_2 al mantenimento dei figli (maggiorenne) e (minorenne) l'importo di € 300,00 Per_1 Per_2
(trecento/00) ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Le spese straordinarie per i figli rimarranno da concordare preventivamente, dovranno essere sostenute in misura pari al 50% ciascuno da parte dei ricorrenti e saranno regolamentate come da protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Asti e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti;
Disponibilità, a week end alternati, a gestire gli spostamenti della figlia minorenne
PRENDE ATTO CHE:
Il Sig. cede la propria quota dell'assegno unico alla SI.ra ; Pt_1 Pt_2
Il SI. provvederà a trasferire alla SI.ra la propria quota di ½ della casa coniugale Pt_1 Pt_2 sita in Asti (AT), in Via Canuto Borelli, n. 4 (Comune di Asti (AT), Foglio 81, particella 111, sub.
2 33, cat. A/2, classe 1; Comune di Asti (AT), Foglio 81, particella 111, sub. 102, cat. C/6, classe 3) entro sei mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Tale accordo patrimoniale rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della controversia coniugale secondo quanto disposto dalla circolare AE n. 27/E 21.06.2012 e pertanto in sede di atto notarile di trasferimento della quota di comproprietà immobiliare i coniugi chiederanno l'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 19, L. 74/1987;
La SI.ra si impegna a sostenere le spese notarili per il passaggio di proprietà dell'immobile Pt_2 sito in Asti (AT), in Via Canuto Borelli, n. 4;
Spese legali compensate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 04/06/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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