Articolo 140 del Codice ambientale
Articolo 114Articolo 121
Versione
29 aprile 2006
Art. 140. (circostanza attenuante) 1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla meta' a due terzi.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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