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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.9720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.9720/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO NENNI 6/B MANTOVA, presso lo studio Parte_2 dell'avv. SILOCCHI CLAUDIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._1 allegata alla comparsa di riassunzione, unitamente all'avv. ZIVELONGHI PIETRO
( ) VIA P. NENNI, 6/B MANTOVA C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
-già -(C.F. ), in persona del legale rappresentante in CP_1 CP_2 P.IVA_2
carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA 5, MILANO, presso lo Controparte_3 studio dell'avv. PADOVANO TOMMASO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvedere: In via principale di merito -dirsi tenuta e condannarsi (già al pagamento in CP_1 CP_2
favore di della somma capitale di euro 233.966,60, per prestazioni di servizi di Parte_1
pagina 1 di 7 trasporto, consegna e ritiro merci su strada effettuate nelle mensilità di febbraio e marzo dell'anno 2021 in virtù del contratto di sub-appalto stipulato inter partes in data 01/11/2019, oltre interessi moratori sull'importo capitale ex d.lgs. n.231/02 dalla data di scadenza delle fatture sino al saldo. In via subordinata di merito: -dirsi tenuta e condannarsi (già al pagamento in CP_1 CP_2
favore di per i titoli di cui sopra, della maggiore o minore somma che verrà ritenuta Parte_1
di giustizia. In ogni caso: -accertata la responsabilità aggravata di (già ai CP_1 CP_2 sensi dell'art.96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare CP_1
oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio e in via equitativa
[...]
nella sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre a spese generali al 15% ed
IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione di spese e onorari in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari ex art.93 c.p.c. In via istruttoria: si reitera l'ammissione dei seguenti mezzi di prova disattesi nell'ordinanza istruttoria depositata telematicamente dal Giudice in data 18/01/2024. A) ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, in data 01/11/2019, You Log S.r.l. stipulava con un contratto di sub-appalto avente ad oggetto i servizi di ritiro, Parte_1
trasporto e consegna di cose su strada, come da contratto prodotto in giudizio (doc. all.14) che si mostra al teste?”; 2) “Vero che, come previsto all'articolo 2 del contratto stipulato in data 01/11/2019,
l'appaltatrice You Log S.r.l. affidava alla sub-appaltatrice lo svolgimento dei Parte_1
servizi: -di trasporto e consegna delle cose che quotidianamente pervengono ai magazzini dell'appaltante per essere consegnate ai destinatari domiciliati nelle zone della provincia di Mantova;
- ritiro e trasporto ai magazzini dell'appaltante delle cose che vengono affidate a quest'ultima per il trasporto da mittenti domiciliati all'interno delle medesime zone della provincia di Mantova?”; 3)
“Vero che il rapporto contrattuale tra You Log S.r.l. e traeva origine dall'originario Parte_1
contratto per servizi di trasporto di merci su strada stipulato in data 16/04/2013 tra la società committente General Logistic System Enterprise S.r.l. (meglio conosciuta come e CP_4
l'appaltatrice You Log S.r.l., come da contratto prodotto in giudizio (doc. all.13) che si mostra al teste?” 7) “Vero che, in data 31/03/2021, la committente e l'appaltatrice You Log S.r.l. Parte_3
pattuivano tramite scrittura privata: -di risolvere consensualmente il contratto per la fornitura dei servizi di trasporto e distribuzione di pacchi e plichi nelle zone di competenza della sede di Mantova stipulato in data 16/04/2013 che, pertanto, avrebbe avuto effetto sino al 31 marzo 2021 compreso;
-che sarebbero rimaste a carico delle parti le obbligazioni tutte sorte in virtù del contratto sino alla data del
31 marzo 2021 compreso, come da contratto prodotto in giudizio (doc. all.43) che si mostra?”; 8)
“Vero che anche il contratto di sub-appalto stipulato tra e in data Parte_1 CP_2
1/11/2019 ha avuto piena efficacia ed esecuzioni sino al 31 marzo dell'anno 2021?”; 13) “Vero che, per pagina 2 di 7 i servizi di trasporto effettuati da in favore di You Log e relativi alle mensilità di Parte_1 febbraio e marzo dell'anno 2021, ha emesso le fatture n.4/001 del 28/02/2021 di Parte_1
€114.265,77 e n.6/001 del 31/03/2021 di €134.187,86, come da fatture prodotte in giudizio (doc. all.3-
4), che si mostrano al teste?”; 15) “Vero che il sig. all'epoca capo area di Testimone_1 CP_2
in più occasioni ha dichiarato, per conto di al sig. , legale
[...] CP_2 Parte_2
rappresentante di che se VSL S.n.c. e/o avessero provveduto a Parte_1 Controparte_5
definire i contenziosi instaurati con i lavoratori, You Log avrebbe provveduto a pagare le fatture sospese n.4/001 del 28/02/2021 di €114.265,77 e n.6/001 del 31/03/2021 di €134.187,86?”; Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova: -Sig. all'epoca dei fatti capo area di Testimone_1 [...]
residente in [...]; -Sig. , all'epoca dei fatti CP_2 Testimone_2
responsabile del magazzino di Mantova per conto di residente in [...]
Mincio n.55; -Sig. all'epoca dei fatti responsabile operativo di Testimone_3 CP_2 residente in [...]; -Sig. all'epoca dei fatti responsabile Testimone_4
operativo di residente in [...]; -Sig. CP_2 [...]
, dipendente di residente in [...] Parte_1
Resistenza n. 37; -Sig.ra all'epoca dei fatti responsabile della sede di Mantova e Persona_2
dipendente di residente in [...]; -Sig. attuale Depot Manager della sede di CP_4 Tes_5
Mantova e dipendente di residente in [...]; -Sig. in qualità di direttore CP_4 Testimone_6
generale di presso -Sig. in qualità di responsabile operativo di CP_4 CP_4 Controparte_6
residente in [...]. C) Si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art.210 c.p.c., voglia ordinare: - CP_4
a l'esibizione in giudizio dell'estratto del libro giornale e del registro IVA acquisti CP_2
relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile dell'anno 2021 e, in ogni caso, ai sensi dell'art.2711, secondo comma, cc, voglia ordinare, anche d'ufficio, a l'esibizione dei libri, delle CP_2
[... scritture contabili e delle fatture per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso;
e a l'esibizione in giudizio delle fatture emesse da a CP_7 Parte_3 CP_2
relative ai servizi di trasporto eseguiti da nella zona di Mantova e Parte_3 CP_2
Provincia nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2021. Si chiede che il Giudice, in ossequio all'art.118
c.p.c., voglia ordinare rispettivamente: -a e/o a di consentire le ispezioni CP_2 Parte_3
dei rispettivi libri giornale e dei registri IVA acquisti, -a di consentire l'ispezione del CP_2
registro IVA vendite, limitatamente al periodo febbraio-aprile 2023, in quanto indispensabili per conoscere i fatti di causa. D) In subordine, qualora l'adito Giudice ritenga che, ai sensi dell'art.1657 cc,
e non abbiano determinato la misura del corrispettivo per i servizi di Parte_1 CP_2 trasporto effettuati da in favore dell'appaltante nei mesi di febbraio e marzo Parte_1
pagina 3 di 7 dell'anno 2021, né che le Parti abbiano stabilito il modo di determinarla, voglia ammettere Consulenza
Tecnica d'ufficio al fine di determinare il corrispettivo dovuto a facendo riferimento Parte_1
alle tariffe esistenti o agli usi e, in estremo subordine, venga determinata giudizialmente.
Per il convenuto:
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare e accogliere le seguenti CONCLUSIONI: rigettare integralmente le domande della convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni Parte_1 esposte in atti e all'esito dell'istruttoria espletata, e/o per la migliore motivazione controparte, nonché per avere omesso controparte di provare le asserite prestazioni rese in favore di You Log e, dunque, il proprio asserito credito nei confronti di quest'ultima, nel periodo febbraio-marzo 2021. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali come da vigente D.M. 55/2014, CPA e
IVA come per legge, del presente giudizio, da pagare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si chiede, infine, la condanna di al pagamento delle spese e compensi Parte_1
professionali, spese generali come da vigente D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge, inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Tribunale di NZ (RG n.4553/2022), dichiaratosi incompetente ai sensi di legge e nel quale ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto come da provvedimento in atti, da pagare in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvi e impregiudicati ogni diritto e/o azione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa notificata a controparte in data 24.02.2023, la ha qui riassunto il Parte_1
giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti al Tribunale di NZ in data
14.03.22 -decreto n.1191/2022, del 13.04.2022, dichiarato nullo alla prima udienza del giudizio d'opposizione, come da verbale n. cron.4878/2022 del 22.12.22, avendo l'opposta aderito all'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio -deducendo di avere effettuato, in favore di
You Log, nel corso dell'anno 2021, le prestazioni di servizi di trasporto, consegna e ritiro merci su strada nella zona di Mantova e provincia meglio descritte nelle fatture n.4/001 del 28/02/2021, di
€114.265,77 e n.6/001 del 31/03/2021, di €134.187,86; altresì, di avere maturato, per i servizi svolti nei mesi di Febbraio e Marzo dell'anno 2021, un credito nei confronti di You Log pari ad euro 248.453,63; ancora, che, effettuate le compensazioni tra le reciproche poste di dare/avere, il residuo credito maturato da ammontava ad euro 233.966,60. Parte_1
Allega, altresì, l'attore che le parti qui in lite hanno stipulato, in data 01.06.17, contratto di subappalto avente ad oggetto servizi di ritiro, trasporto e consegna di cose su strada, per destinatari domiciliati pagina 4 di 7 nelle zone di Sesto Ulteriano e Tribiano, in provincia di Milano, correlato al contratto di servizi di trasporto merci su strada stipulato in data 16.04.13 tra la committente e You Log;
a tale contratto CP_4
ha fatto seguito, nel novembre 2019, un altro contratto, stipulato tra le medesime parti, avente ad oggetto le anzidette prestazioni, per destinatari domiciliati nel territorio della provincia di Mantova.
Le parti hanno pattuito, a tal proposito, un meccanismo di pagamento per cui la subappaltatrice, a fine mese, riceveva da You Log un prospetto riassuntivo dei servizi svolti e dei corrispettivi dovuti ed emetteva conforme fattura per i servizi prestati, che You Log saldava nei tempi concordati.
Tanto premesso, lamenta l'attore che controparte ha pagato la fattura n.2/001 del gennaio 2021, dopo numerosi solleciti di pagamento, mentre ha lasciato insolute le fatture emesse nel febbraio e nel marzo
2021, oggetto della presente causa;
quindi, a fine marzo 2021, sono stati risolti sia il contratto d'appalto tra e You Log, sia quello di subappalto tra You Log e CP_4 Parte_1
Agisce, perciò, per la condanna di controparte al pagamento dell'importo di cui alle due Parte_1
fatture rimaste insolute.
Costituitasi, la convenuta eccepito l'avversa pretesa creditoria, sul rilievo per Controparte_8
cui “nei mesi di febbraio e marzo (e seguenti) nessuna delle prestazioni ivi indicate è stata eseguita in favore di You Log, né è dato sapere la tipologia e quantità delle stesse e come siano state determinate le singole somme pretese” (comparsa, pag.5); né l'attore ha fornito alcuna “prova e/o documentazione a supporto”, cioè “la documentazione attestante l'esecuzione delle asserite prestazioni, l'ammontare delle stesse e i criteri di determinazione del prezzo” (ivi, pag.6). Quanto ai prospetti prodotti da controparte, il convenuto allega di non averli mai trasmessi all'attore e li ha, altresì, disconosciuti (ivi, pag.7); ancora, contesta che le prestazioni fatturate siano state effettuate e afferma che non risultano CP_1
indicati da controparte i parametri sui quali è stato calcolato l'importo fatturato (ivi, pagg.7,8).
Osserva, per contro, l'attore che, a norma dell'art.13 del secondo contratto tra le parti, è CP_1
decaduto dal diritto di contestare gli importi fatturati, non avendo inviato missiva di contestazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle due fatture in questione;
inoltre, gli importi fatturati per febbraio e marzo 2021 seguono gli stessi criteri adottati per le precedenti fatture, pagate dal convenuto.
Ciò posto, reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
In esito alla prova orale esperita -verbali delle udienze 15 aprile e 17 giugno, del 2024 -è emerso che
You Log inviava a prospetto mensile riassuntivo dei servizi svolti e dei corrispettivi Parte_1
dovuti (capitoli 4,5 memoria istruttoria attorea 13.11.23) ed emetteva, perciò, fatture che erano
Part regolarmente pagate da You Log (ivi, cap.6); e, altresì, che, anche per le due fatture in questione pagina 5 di 7 ha effettuato i servizi indicati nei detti documenti ed ha fatturato importi concordati con Parte_1
controparte (ivi, capitoli 9-12).
Ciò è risultato confermato -all'udienza 15.04.24 -dai testi dipendente del convenuto da Testimone_1
febbraio 2019 a settembre 2022, in veste di responsabile operativo -per i capitoli 4,5,9 , Testimone_2
responsabile della distribuzione per You Log, da giugno/luglio 2021 ad ottobre 2022 -per i capitoli 5,9
dipendente You Log dal 2015 al 2022 sul cantiere di Mantova e Verona -per i capitoli Testimone_3
5,6,9; e, altresì -udienza 17.06.2024 che ha lavorato per You Log per diversi anni, Testimone_4
fino al 2021 -per i capitoli 4-6 e 9-12.
I detti testi hanno, dunque, confermato i documenti prodotti dall'attore, che sono stati loro mostrati, mentre, quanto agli altri testi, pure escussi, nessuno degli stessi ha contraddetto i documenti in parola, limitandosi, piuttosto, a dichiarare di non essere a conoscenza delle circostanze capitolate.
All'accoglimento della domanda attorea segue la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, ex art.91 cpc, come in dispositivo, per il giudizio di riassunzione, secondo vigente tabella forense, compensate interamente quelle della precedente fase monitoria e d'opposizione, tenuto conto dell'esito, che ha portato a revoca del decreto ingiuntivo n.1191/2022 emesso dal Tribunale di NZ e definito all'udienza del 22.12.2022 per adesione del convenuto opposto all'avversa eccezione d'incompetenza per territorio, rispetto alla quale l'allora opposto risulta, perciò, soccombente meramente in rito e, tuttavia, non anche nel merito, avuto riguardo all'esito del presente giudizio.
Non si configurano, infine, i requisiti legali per la condanna del convenuto ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta -già -al pagamento, in favore dell'attore CP_1 CP_2 [...]
dell'importo di euro 233.966,60, oltre interessi moratori secondo decreto Parte_1
legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio di riassunzione, liquidate in €786,00 per spese ed €12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 cpc in favore dei Difensori che hanno reso la relativa dichiarazione, compensate per intero tra le parti quelle del giudizio avanti al Tribunale di NZ.
pagina 6 di 7 Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.9720/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO NENNI 6/B MANTOVA, presso lo studio Parte_2 dell'avv. SILOCCHI CLAUDIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura C.F._1 allegata alla comparsa di riassunzione, unitamente all'avv. ZIVELONGHI PIETRO
( ) VIA P. NENNI, 6/B MANTOVA C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
-già -(C.F. ), in persona del legale rappresentante in CP_1 CP_2 P.IVA_2
carica, sig. elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA 5, MILANO, presso lo Controparte_3 studio dell'avv. PADOVANO TOMMASO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvedere: In via principale di merito -dirsi tenuta e condannarsi (già al pagamento in CP_1 CP_2
favore di della somma capitale di euro 233.966,60, per prestazioni di servizi di Parte_1
pagina 1 di 7 trasporto, consegna e ritiro merci su strada effettuate nelle mensilità di febbraio e marzo dell'anno 2021 in virtù del contratto di sub-appalto stipulato inter partes in data 01/11/2019, oltre interessi moratori sull'importo capitale ex d.lgs. n.231/02 dalla data di scadenza delle fatture sino al saldo. In via subordinata di merito: -dirsi tenuta e condannarsi (già al pagamento in CP_1 CP_2
favore di per i titoli di cui sopra, della maggiore o minore somma che verrà ritenuta Parte_1
di giustizia. In ogni caso: -accertata la responsabilità aggravata di (già ai CP_1 CP_2 sensi dell'art.96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare CP_1
oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio e in via equitativa
[...]
nella sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre a spese generali al 15% ed
IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione di spese e onorari in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari ex art.93 c.p.c. In via istruttoria: si reitera l'ammissione dei seguenti mezzi di prova disattesi nell'ordinanza istruttoria depositata telematicamente dal Giudice in data 18/01/2024. A) ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, in data 01/11/2019, You Log S.r.l. stipulava con un contratto di sub-appalto avente ad oggetto i servizi di ritiro, Parte_1
trasporto e consegna di cose su strada, come da contratto prodotto in giudizio (doc. all.14) che si mostra al teste?”; 2) “Vero che, come previsto all'articolo 2 del contratto stipulato in data 01/11/2019,
l'appaltatrice You Log S.r.l. affidava alla sub-appaltatrice lo svolgimento dei Parte_1
servizi: -di trasporto e consegna delle cose che quotidianamente pervengono ai magazzini dell'appaltante per essere consegnate ai destinatari domiciliati nelle zone della provincia di Mantova;
- ritiro e trasporto ai magazzini dell'appaltante delle cose che vengono affidate a quest'ultima per il trasporto da mittenti domiciliati all'interno delle medesime zone della provincia di Mantova?”; 3)
“Vero che il rapporto contrattuale tra You Log S.r.l. e traeva origine dall'originario Parte_1
contratto per servizi di trasporto di merci su strada stipulato in data 16/04/2013 tra la società committente General Logistic System Enterprise S.r.l. (meglio conosciuta come e CP_4
l'appaltatrice You Log S.r.l., come da contratto prodotto in giudizio (doc. all.13) che si mostra al teste?” 7) “Vero che, in data 31/03/2021, la committente e l'appaltatrice You Log S.r.l. Parte_3
pattuivano tramite scrittura privata: -di risolvere consensualmente il contratto per la fornitura dei servizi di trasporto e distribuzione di pacchi e plichi nelle zone di competenza della sede di Mantova stipulato in data 16/04/2013 che, pertanto, avrebbe avuto effetto sino al 31 marzo 2021 compreso;
-che sarebbero rimaste a carico delle parti le obbligazioni tutte sorte in virtù del contratto sino alla data del
31 marzo 2021 compreso, come da contratto prodotto in giudizio (doc. all.43) che si mostra?”; 8)
“Vero che anche il contratto di sub-appalto stipulato tra e in data Parte_1 CP_2
1/11/2019 ha avuto piena efficacia ed esecuzioni sino al 31 marzo dell'anno 2021?”; 13) “Vero che, per pagina 2 di 7 i servizi di trasporto effettuati da in favore di You Log e relativi alle mensilità di Parte_1 febbraio e marzo dell'anno 2021, ha emesso le fatture n.4/001 del 28/02/2021 di Parte_1
€114.265,77 e n.6/001 del 31/03/2021 di €134.187,86, come da fatture prodotte in giudizio (doc. all.3-
4), che si mostrano al teste?”; 15) “Vero che il sig. all'epoca capo area di Testimone_1 CP_2
in più occasioni ha dichiarato, per conto di al sig. , legale
[...] CP_2 Parte_2
rappresentante di che se VSL S.n.c. e/o avessero provveduto a Parte_1 Controparte_5
definire i contenziosi instaurati con i lavoratori, You Log avrebbe provveduto a pagare le fatture sospese n.4/001 del 28/02/2021 di €114.265,77 e n.6/001 del 31/03/2021 di €134.187,86?”; Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova: -Sig. all'epoca dei fatti capo area di Testimone_1 [...]
residente in [...]; -Sig. , all'epoca dei fatti CP_2 Testimone_2
responsabile del magazzino di Mantova per conto di residente in [...]
Mincio n.55; -Sig. all'epoca dei fatti responsabile operativo di Testimone_3 CP_2 residente in [...]; -Sig. all'epoca dei fatti responsabile Testimone_4
operativo di residente in [...]; -Sig. CP_2 [...]
, dipendente di residente in [...] Parte_1
Resistenza n. 37; -Sig.ra all'epoca dei fatti responsabile della sede di Mantova e Persona_2
dipendente di residente in [...]; -Sig. attuale Depot Manager della sede di CP_4 Tes_5
Mantova e dipendente di residente in [...]; -Sig. in qualità di direttore CP_4 Testimone_6
generale di presso -Sig. in qualità di responsabile operativo di CP_4 CP_4 Controparte_6
residente in [...]. C) Si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art.210 c.p.c., voglia ordinare: - CP_4
a l'esibizione in giudizio dell'estratto del libro giornale e del registro IVA acquisti CP_2
relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile dell'anno 2021 e, in ogni caso, ai sensi dell'art.2711, secondo comma, cc, voglia ordinare, anche d'ufficio, a l'esibizione dei libri, delle CP_2
[... scritture contabili e delle fatture per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso;
e a l'esibizione in giudizio delle fatture emesse da a CP_7 Parte_3 CP_2
relative ai servizi di trasporto eseguiti da nella zona di Mantova e Parte_3 CP_2
Provincia nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2021. Si chiede che il Giudice, in ossequio all'art.118
c.p.c., voglia ordinare rispettivamente: -a e/o a di consentire le ispezioni CP_2 Parte_3
dei rispettivi libri giornale e dei registri IVA acquisti, -a di consentire l'ispezione del CP_2
registro IVA vendite, limitatamente al periodo febbraio-aprile 2023, in quanto indispensabili per conoscere i fatti di causa. D) In subordine, qualora l'adito Giudice ritenga che, ai sensi dell'art.1657 cc,
e non abbiano determinato la misura del corrispettivo per i servizi di Parte_1 CP_2 trasporto effettuati da in favore dell'appaltante nei mesi di febbraio e marzo Parte_1
pagina 3 di 7 dell'anno 2021, né che le Parti abbiano stabilito il modo di determinarla, voglia ammettere Consulenza
Tecnica d'ufficio al fine di determinare il corrispettivo dovuto a facendo riferimento Parte_1
alle tariffe esistenti o agli usi e, in estremo subordine, venga determinata giudizialmente.
Per il convenuto:
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare e accogliere le seguenti CONCLUSIONI: rigettare integralmente le domande della convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni Parte_1 esposte in atti e all'esito dell'istruttoria espletata, e/o per la migliore motivazione controparte, nonché per avere omesso controparte di provare le asserite prestazioni rese in favore di You Log e, dunque, il proprio asserito credito nei confronti di quest'ultima, nel periodo febbraio-marzo 2021. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali come da vigente D.M. 55/2014, CPA e
IVA come per legge, del presente giudizio, da pagare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si chiede, infine, la condanna di al pagamento delle spese e compensi Parte_1
professionali, spese generali come da vigente D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge, inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Tribunale di NZ (RG n.4553/2022), dichiaratosi incompetente ai sensi di legge e nel quale ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto come da provvedimento in atti, da pagare in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvi e impregiudicati ogni diritto e/o azione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa notificata a controparte in data 24.02.2023, la ha qui riassunto il Parte_1
giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti al Tribunale di NZ in data
14.03.22 -decreto n.1191/2022, del 13.04.2022, dichiarato nullo alla prima udienza del giudizio d'opposizione, come da verbale n. cron.4878/2022 del 22.12.22, avendo l'opposta aderito all'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio -deducendo di avere effettuato, in favore di
You Log, nel corso dell'anno 2021, le prestazioni di servizi di trasporto, consegna e ritiro merci su strada nella zona di Mantova e provincia meglio descritte nelle fatture n.4/001 del 28/02/2021, di
€114.265,77 e n.6/001 del 31/03/2021, di €134.187,86; altresì, di avere maturato, per i servizi svolti nei mesi di Febbraio e Marzo dell'anno 2021, un credito nei confronti di You Log pari ad euro 248.453,63; ancora, che, effettuate le compensazioni tra le reciproche poste di dare/avere, il residuo credito maturato da ammontava ad euro 233.966,60. Parte_1
Allega, altresì, l'attore che le parti qui in lite hanno stipulato, in data 01.06.17, contratto di subappalto avente ad oggetto servizi di ritiro, trasporto e consegna di cose su strada, per destinatari domiciliati pagina 4 di 7 nelle zone di Sesto Ulteriano e Tribiano, in provincia di Milano, correlato al contratto di servizi di trasporto merci su strada stipulato in data 16.04.13 tra la committente e You Log;
a tale contratto CP_4
ha fatto seguito, nel novembre 2019, un altro contratto, stipulato tra le medesime parti, avente ad oggetto le anzidette prestazioni, per destinatari domiciliati nel territorio della provincia di Mantova.
Le parti hanno pattuito, a tal proposito, un meccanismo di pagamento per cui la subappaltatrice, a fine mese, riceveva da You Log un prospetto riassuntivo dei servizi svolti e dei corrispettivi dovuti ed emetteva conforme fattura per i servizi prestati, che You Log saldava nei tempi concordati.
Tanto premesso, lamenta l'attore che controparte ha pagato la fattura n.2/001 del gennaio 2021, dopo numerosi solleciti di pagamento, mentre ha lasciato insolute le fatture emesse nel febbraio e nel marzo
2021, oggetto della presente causa;
quindi, a fine marzo 2021, sono stati risolti sia il contratto d'appalto tra e You Log, sia quello di subappalto tra You Log e CP_4 Parte_1
Agisce, perciò, per la condanna di controparte al pagamento dell'importo di cui alle due Parte_1
fatture rimaste insolute.
Costituitasi, la convenuta eccepito l'avversa pretesa creditoria, sul rilievo per Controparte_8
cui “nei mesi di febbraio e marzo (e seguenti) nessuna delle prestazioni ivi indicate è stata eseguita in favore di You Log, né è dato sapere la tipologia e quantità delle stesse e come siano state determinate le singole somme pretese” (comparsa, pag.5); né l'attore ha fornito alcuna “prova e/o documentazione a supporto”, cioè “la documentazione attestante l'esecuzione delle asserite prestazioni, l'ammontare delle stesse e i criteri di determinazione del prezzo” (ivi, pag.6). Quanto ai prospetti prodotti da controparte, il convenuto allega di non averli mai trasmessi all'attore e li ha, altresì, disconosciuti (ivi, pag.7); ancora, contesta che le prestazioni fatturate siano state effettuate e afferma che non risultano CP_1
indicati da controparte i parametri sui quali è stato calcolato l'importo fatturato (ivi, pagg.7,8).
Osserva, per contro, l'attore che, a norma dell'art.13 del secondo contratto tra le parti, è CP_1
decaduto dal diritto di contestare gli importi fatturati, non avendo inviato missiva di contestazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle due fatture in questione;
inoltre, gli importi fatturati per febbraio e marzo 2021 seguono gli stessi criteri adottati per le precedenti fatture, pagate dal convenuto.
Ciò posto, reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
In esito alla prova orale esperita -verbali delle udienze 15 aprile e 17 giugno, del 2024 -è emerso che
You Log inviava a prospetto mensile riassuntivo dei servizi svolti e dei corrispettivi Parte_1
dovuti (capitoli 4,5 memoria istruttoria attorea 13.11.23) ed emetteva, perciò, fatture che erano
Part regolarmente pagate da You Log (ivi, cap.6); e, altresì, che, anche per le due fatture in questione pagina 5 di 7 ha effettuato i servizi indicati nei detti documenti ed ha fatturato importi concordati con Parte_1
controparte (ivi, capitoli 9-12).
Ciò è risultato confermato -all'udienza 15.04.24 -dai testi dipendente del convenuto da Testimone_1
febbraio 2019 a settembre 2022, in veste di responsabile operativo -per i capitoli 4,5,9 , Testimone_2
responsabile della distribuzione per You Log, da giugno/luglio 2021 ad ottobre 2022 -per i capitoli 5,9
dipendente You Log dal 2015 al 2022 sul cantiere di Mantova e Verona -per i capitoli Testimone_3
5,6,9; e, altresì -udienza 17.06.2024 che ha lavorato per You Log per diversi anni, Testimone_4
fino al 2021 -per i capitoli 4-6 e 9-12.
I detti testi hanno, dunque, confermato i documenti prodotti dall'attore, che sono stati loro mostrati, mentre, quanto agli altri testi, pure escussi, nessuno degli stessi ha contraddetto i documenti in parola, limitandosi, piuttosto, a dichiarare di non essere a conoscenza delle circostanze capitolate.
All'accoglimento della domanda attorea segue la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, ex art.91 cpc, come in dispositivo, per il giudizio di riassunzione, secondo vigente tabella forense, compensate interamente quelle della precedente fase monitoria e d'opposizione, tenuto conto dell'esito, che ha portato a revoca del decreto ingiuntivo n.1191/2022 emesso dal Tribunale di NZ e definito all'udienza del 22.12.2022 per adesione del convenuto opposto all'avversa eccezione d'incompetenza per territorio, rispetto alla quale l'allora opposto risulta, perciò, soccombente meramente in rito e, tuttavia, non anche nel merito, avuto riguardo all'esito del presente giudizio.
Non si configurano, infine, i requisiti legali per la condanna del convenuto ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta -già -al pagamento, in favore dell'attore CP_1 CP_2 [...]
dell'importo di euro 233.966,60, oltre interessi moratori secondo decreto Parte_1
legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio di riassunzione, liquidate in €786,00 per spese ed €12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 cpc in favore dei Difensori che hanno reso la relativa dichiarazione, compensate per intero tra le parti quelle del giudizio avanti al Tribunale di NZ.
pagina 6 di 7 Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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