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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.3273/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ANGELI LUIGI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 09/07/2025 ad ore 10.17 innanzi al giudice AN CO RC, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ANGELI LUIGI per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE all'Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia, ogni altra istanza reietta e disattesa: a) accertare e dichiarare che il resistente nato a [...] il [...] residente a Controparte_1
Corsico (MI) via Privata A. Moro n. 3/C cod. fisc: occupa senza titolo C.F._3
l'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Abbiategrasso (MI) in via Fratelli Cervi n. 8 Parte_1 fg. 2 part. 356 sub. 34 piano T-4, scala F, int. 63, cat. A/3, classe 3, vani 4; b) ordinare al resistente di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di restituirla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte ricorrente;
c) condannare la parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, come per legge. Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN CO RC ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3273/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ANGELI LUIGI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando le conclusioni Parte_1 Controparte_1 dianzi evidenziate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non si è costituito in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha documentato:
- di aver acquistato in data 16 aprile 2024 l'appartamento ubicato ad Abbiategrasso (MI) in via
Fratelli Cervi n. 8 fg. 2 part. 356 sub. 34 piano T-4, scala F, int. 63 (cf.r doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- che l'immobile era all'epoca della compravendita condotto in locazione dal resistente in forza di contratto di locazione stipulato con la precedente proprietaria (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente); - che il conduttore aveva comunicato in data 1° febbraio 2024 il recesso dal contratto con l'impegno a restituire l'immobile entro e non oltre il 30 luglio 2024 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente è subentrata nel contratto di locazione (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente)
Quanto all'onere della prova va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il creditore che agisce in giudizio deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debi- tore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso Cass. Sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Parte ricorrente ha dunque assolto al proprio onere della prova circa il rapporto giuridico dedotto a fondamento delle proprie pretese.
Come detto, il resistente è rimasto contumace, omettendo di assolvere all'onere della prova circa l'avvenuta riconsegna dell'immobile.
In definitiva, la domanda deve essere accolta, con la precisazione che la liberazione del bene deve avvenire immediatamente atteso il notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza del termine.
Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, esclusa quella istruttoria, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente a rilasciare Controparte_1 immediatamente in favore della ricorrente l'immobile sito in Abbiategrasso (MI) alla Parte_1 via Fratelli Cervi n. 8 fg. 2 part. 356 sub. 34 piano T-4, scala F, int. 63, cat. A/3, classe 3, vani 4 libero da persone e/o cose di sua pertinenza;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 122,86 per spese, € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al
15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 9 luglio 2025
Il Giudice
AN CO RC
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ANGELI LUIGI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 09/07/2025 ad ore 10.17 innanzi al giudice AN CO RC, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ANGELI LUIGI per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE all'Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia, ogni altra istanza reietta e disattesa: a) accertare e dichiarare che il resistente nato a [...] il [...] residente a Controparte_1
Corsico (MI) via Privata A. Moro n. 3/C cod. fisc: occupa senza titolo C.F._3
l'immobile di proprietà della Sig.ra sito in Abbiategrasso (MI) in via Fratelli Cervi n. 8 Parte_1 fg. 2 part. 356 sub. 34 piano T-4, scala F, int. 63, cat. A/3, classe 3, vani 4; b) ordinare al resistente di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di restituirla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte ricorrente;
c) condannare la parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, come per legge. Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN CO RC ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3273/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ANGELI LUIGI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando le conclusioni Parte_1 Controparte_1 dianzi evidenziate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non si è costituito in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha documentato:
- di aver acquistato in data 16 aprile 2024 l'appartamento ubicato ad Abbiategrasso (MI) in via
Fratelli Cervi n. 8 fg. 2 part. 356 sub. 34 piano T-4, scala F, int. 63 (cf.r doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente);
- che l'immobile era all'epoca della compravendita condotto in locazione dal resistente in forza di contratto di locazione stipulato con la precedente proprietaria (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente); - che il conduttore aveva comunicato in data 1° febbraio 2024 il recesso dal contratto con l'impegno a restituire l'immobile entro e non oltre il 30 luglio 2024 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che la ricorrente è subentrata nel contratto di locazione (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente)
Quanto all'onere della prova va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il creditore che agisce in giudizio deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debi- tore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso Cass. Sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Parte ricorrente ha dunque assolto al proprio onere della prova circa il rapporto giuridico dedotto a fondamento delle proprie pretese.
Come detto, il resistente è rimasto contumace, omettendo di assolvere all'onere della prova circa l'avvenuta riconsegna dell'immobile.
In definitiva, la domanda deve essere accolta, con la precisazione che la liberazione del bene deve avvenire immediatamente atteso il notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza del termine.
Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, esclusa quella istruttoria, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente a rilasciare Controparte_1 immediatamente in favore della ricorrente l'immobile sito in Abbiategrasso (MI) alla Parte_1 via Fratelli Cervi n. 8 fg. 2 part. 356 sub. 34 piano T-4, scala F, int. 63, cat. A/3, classe 3, vani 4 libero da persone e/o cose di sua pertinenza;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 122,86 per spese, € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al
15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 9 luglio 2025
Il Giudice
AN CO RC