TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Ennio RICCI Presidente dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dott.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4791 R.G. dell'anno 2019 riservata in decisione all'udienza del 16 settembre 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Flavio De AR C.F._1
Nicolais, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
( c.f. ) nella qualità di genitore esercente la potestà ON C.F._2
genitoriale sui figli minori (nato a [...] l'[...]- c.f. RS
e (nata a [...] il [...]-c.f. C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Forgione, in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti con riconvenzionale
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Flavio De Nicolais, in CP_3 C.F._5
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata in causa
Conclusioni: le parti hanno concluso all'udienza del 16 settembre 2024 come da atti e verbali di causa da intendersi come qui riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 con atto di citazione ritualmente notificato a (coniuge del AR ON
proprio fratello deceduto il 17.11.2017) anche nella qualità di genitore esercente la Parte_2 potestà genitoriale sui figli, all'epoca entrambi minorenni, (nato in data [...]) RS
e (nata il [...]), chiedeva l'apertura della successione della propria Controparte_2
madre deceduta in data 30.1.2018. SO
L'attore deduceva che alla de cuius erano succeduti ai sensi dell'art. 456 c.c. il figlio
[...]
(attore) e i nipoti e in rappresentazione ex Pt_1 RS Controparte_2
art. 468 c.c. quali discendenti del defunto padre figlio premorto della de cuius. Parte_2
L'attore sosteneva che la madre era stata proprietaria, pro quota, delle unità SO
immobiliari site in Benevento identificate in N.C.E.U. al f. 82 p.lla 95-98 sub 1 e p.lla 98 sub 2 – 99
(ex foglio 39 part. 85), foglio 82 part. 331 sub 5 (ex foglio 39 part. 92 sub 9) e al foglio 82 part. 331 sub 1 (ex foglio 39 part. 92 sub 4) e che le restanti quote sui medesimi beni, originariamente in titolarità del padre (deceduto in data 14.1.2002), erano state devolute per RS
successione legale mortis causa alla stessa coniuge superstite, e ai due figli R_ [...]
(attore) e poi deceduto in data 17.11.2017, al quale erano succeduti la Pt_1 Parte_2 [...]
e i figli. CP_1
L'attore specificava che con “contratto atipico (DO UT DES ET FACIAS)” del 17.1.2006 per
Notaio la madre gli aveva trasferito la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, sulla quota ER
di 667/1000 in sua titolarità, del fabbricato in N.C.E.U. al f. 82 p.lla 95-98 sub 1 e p.lla 98 sub 2 –
99 (ex foglio 39 part. 85).
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio quale genitore AR ON esercente la potestà genitoriale sui figli all'epoca minori e RS Controparte_2
per sentire accoglier le seguenti conclusioni:
[...]
“-in via preliminare ex art. 456 c.c. accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima della de cuius , deceduta il 30.1.2018, nonché l'inefficacia della denuncia di SO
successione n. 78 vol. 9990 del 24.1.2018 riferita al decesso del fratello poiché Parte_2
errata e procedere alla sua modifica secondo diritto;
-accertare e dichiarare ex art. 536 c.c. e i minori e AR RS [...]
, questi ultimi in rappresentazione del padre defunto eredi di Controparte_2 Parte_2
, con conseguente diritto alla divisione in quote uguali delle unità immobiliari SO
identificate in N.C.E.U. del Comune di Benevento foglio 82 p.lla 95-98 sub 1 e p.lla 98 sub 2 – 99, costituenti il compendio immobiliare, e successiva attribuzione della quota legittima determinata a seguito di CTU;
2 -accertare e dichiarare il valore dell'intera massa ereditaria della de cuius e SO procedere alla divisione della comunione tra le parti in causa”; con vittoria di spese processuali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta (coniuge del defunto ON
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_2 [...]
e Per_1 Controparte_2
nella comparsa di costituzione evidenziava, in primo luogo, che con atto del ON
17.1.2006 aveva trasferito al figlio (attore) la quasi totalità SO AR del suo patrimonio, così ledendo in maniera evidente la quota di legittima spettante all'altro figlio ed oggi spettante ai discendenti e Parte_2 RS Controparte_2
eredi per rappresentazione ex art. 467 e 468 c.c.
In merito la convenuta evidenziava che la modesta parte residua del patrimonio di R_
era costituita da beni di consistenza marginale rispetto a quelli di cui la de cuius aveva
[...] disposto con l'atto di donazione/vendita in favore del figlio ragione per cui tale AR
atto era lesiva della quota di legittima di e dei suoi eredi. La convenuta asseriva che Parte_2
l'atto di disposizione in favore di fosse nullo per simulazione assoluta o fosse una AR
donazione dissimulata.
Di DE ES rilevava che, alla data della stipula del contratto atipico per Notaio del ER
17.1.2006, l'attore era in regime di comunione dei beni con la propria coniuge AR
. Pertanto, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di CP_3 [...]
avendo interesse a proporre nel presente giudizio azione di simulazione e riduzione per CP_3
lesione di legittima del predetto atto.
La convenuta, inoltre, deduceva che l'unità immobile sita in Benevento, in via Ruggiero da
Benevento n. 3, in catasto urbano al foglio 82 part. 331 sub 1, non facesse parte della massa ereditaria di in quanto la proprietà di tale bene era stata usucapita dal proprio SO marito il quale l'aveva posseduta uti dominus per oltre 20 anni e aveva provveduto Parte_2
a sue spese alla sua manutenzione nella totale indifferenza degli altri familiari.
Tanto premesso la convenuta preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata ON
alla chiamata in causa di , moglie in comunione dei beni di e CP_3 AR chiedeva nel merito di dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del Notaio del ER
17.1.2006, dissimulante una donazione, e di conseguenza conferire nella massa ereditaria i beni interessati dalla simulazione oppure per effetto, in via gradata, la nullità o l'annullamento dello stesso per inadempimento delle condizioni contrattuali;
in via ulteriormente gradata dichiarare la
3 nullità dell'atto per violazione del divieto dei patti successori;
in ogni caso chiedeva la riduzione della donazione/compravendita dell'atto del 17.1.2006.
inoltre, proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento e declaratoria ON dell'acquisto per usucapione in favore della parte convenuta della proprietà dell'immobile sito in
Benevento, in via Ruggiero da Benevento n. 3, in catasto urbano al foglio 82 part. 331 sub 1; chiedeva altresì la ricostruzione anche del patrimonio mobiliare di e lo SO
scioglimento e divisione della comunione ereditaria della de cuius, con vittoria di spese processuali.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva la quale contestava quanto dedotto CP_3
dalla parte convenuta e chiedeva il rigetto delle domande dalla stessa avanzate.
Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa era istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Si procedeva all'espletamento di una CTU per la valutazione del valore di mercato delle unità immobiliari oggetto del contratto atipico per Notaio del 17.1.2006 alla data di stipula ER dell'atto.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa era riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2023 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 223/2024, pubblicata il 30.1.2024, ha preliminarmente ricostruito in motivazione le vicende successorie che hanno riguardato i beni facenti parte della massa ereditaria della de cuius al fine della esatta individuazione delle quote SO
di cui sono titolari le parti in causa e ha così statuito:
“-dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta il SO
31.1.2028;
-accerta l'erroneità della denuncia di successione n. 78 vol. 9990 del 24.1.2018 riferita al decesso di e dichiara che le unità immobiliari site in Benevento identificate in N.C.E.U. al Parte_2
foglio 82 particelle 95-98 sub 1 e 98 sub 2-99, alla data della morte di , erano SO
in proprietà di: per la quota di 833/1000 AR
per la quota di 55/1000 ON
, nato in data [...], per la quota di 56/1000 RS
, nata in data [...] per la quota di 56/1000 Pt_1 Controparte_2
-dichiara che gli immobili in N.C.E.U. di Benevento foglio 82 part. 331 sub 5 (ex foglio 39 part. 92 sub 9) e foglio 82 part.331 sub 1 (ex foglio 39 part. 92 sub 1) alla data della morte di R_
, erano in proprietà di:
[...]
4 per la quota di 167,50/336 (quota di 64/336 ricevuta per eredità paterna+quota AR
di 103,50/336 per eredità materna);
, nato in data [...], per la quota di 73,33/336 ( quota 21,33/336 per eredità RS
del padre +quota di 52/336 per eredità di ) SO
, nata in data [...], per la quota di 73,33/336 (quota 21,33/336 per Controparte_2
eredità del padre +quota di 52/336 per eredità di ). SO
per la quota di 21,33/336 ricevuta quale erede del coniuge . ON Parte_2
-accoglie la domanda di simulazione avanzata dalla parte convenuta e dichiara che l'atto per
Notaio del 17.1.2006 denominato “contratto atipico (DO UT DES ET FACIAS) ER
(registrato in Benevento in data 8.2.2006 al n. 586 serie 1T e trascritto in Benevento il 9.2.2006 al
n. 2066 R.G. e n. 1251 R.P.) è simulato perché dissimulante una donazione in favore di
[...]
Pt_1
-respinge la domanda di usucapione avanzata dalla parte convenuta;
spese al definitivo.
Con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'attività istruttoria finalizzata alla stima del relictum e del donatum della de cuius e, previa SO
riunione fittizia, per valutare se la donazione dissimulata in favore di posta in AR
essere con atto per Notaio del 17.1.2006 avesse leso i diritti di legittimario di ER Pt_2
[...]
E' stato affidato al CTU ing. l'incarico: Persona_4
- di valutare, previa riunione fittizia del relictum e del donatum della de cuius TE
, se la donazione dissimulata per Notaio del 17.1.2006, denominato “contratto
[...] ER
atipico (DO UT DES ET FACIAS), in favore di avesse leso la quota di legittima AR spettante all'altro figlio Parte_2
-in caso di accertata lesione della legittima, di individuare il bene in natura o l'importo in denaro necessario per la reintegra della quota di legittima lesa;
-predisporre un comodo progetto divisionale degli immobili in comunione, per le quote indicate nella sentenza non definitiva.
Espletata la CTU, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione all'udienza del 16.9.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva che al Tribunale spetta di pronunciarsi ancora sulla domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da quale genitore esercente sui figli minori, e sulla ON
domanda di divisione degli immobili in comunione tra le parti in causa.
5 -la domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima avanzata da
[...]
. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si assume che per effetto del“contratto atipico (DO UT DES ET FACIAS), Parte_2
disposto dalla de cuius in favore di sarebbe stato leso nella quota di AR legittima a lui spettante sull'eredità dalla madre . SO
Si osserva, in via preliminare, che la legittimazione attiva a proporre tale domanda spetta ai sensi dell'art. 467 c.c., in rappresentazione dell'erede legittimario (premorto Parte_2 alla “donante” , ai suoi figli e SO RS Controparte_2
[...]
Si osserva, infatti che, a norma dell'art 536 ultimo comma c.c., a favore dei discendenti dei figli i quali vengono alla successione in luogo di questi la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.
La domanda di riduzione della donazione è stata proposta in riconvenzionale, in nome e per conto di e dalla loro madre RS Controparte_2 [...]
quale genitore esercente su di loro la responsabilità genitoriale. CP_1
Deve precisarsi che (nato in data [...]) è divenuto maggiorenne in corso RS
di causa (in data 8.2.2022) ma tale evento non è stato dichiarato né notificato alle altre parti processuali dal procuratore della convenuta (la quale ha agito quale legale ON
rappresentante del figlio minore), ragione per cui il processo è regolarmente proseguito.
In merito si rileva che come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile n. 15323/2003) il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, con il conseguente acquisto della capacità processuale e la conseguente cessazione della rappresentanza legale dei genitori o del tutore, rientra tra le cause interruttive del processo indicate nell'art. 300 c.p.c.
Ciò premesso, si ritiene che la sostituzione processuale del minore da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza, come nel caso di specie, non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art. 300, primo comma, cod. proc. civ.) e quindi permane la rappresentanza processuale del rappresentante legale.
Procedendo all'esame del merito, si evidenzia che alla data della morte della de cuius
(deceduta il 30.1.2018), suoi legittimari ex art. 537 comma 2 c.c. e 536 SO
6 comma 3 c.c. erano il figlio nonchè i nipoti e AR RS [...]
quali discendenti di (nato il [...] e deceduto in data Controparte_2 Parte_2
17.11.2017), figlio premorto della de cuius.
Il valore della massa ereditaria della de cuius effettuata l'operazione SO della riunione fittizia tra il relictum e il donatum ai sensi dell'art. 556 c.c., è stato stimato dal
CTU ing. secondo il valore che i beni avevano al momento dell'apertura della Persona_4 successione, come prescritto dagli artt. 747 e 750 c.c. e quindi all'anno 2018.
Si osserva che le parti non hanno sollevato alcuna contestazione alla stima del CTU.
Il donatum è costituito dalla quota di 667/1000 della proprietà sugli immobili in N.C.E.U. del
Comune di Benevento foglio 82 p.lla 98 sub 1 e p.lla 98 sub 2
Il relictum è costituito dalla quota di 208/336 della proprietà sugli immobili in N.C.E.U. del
Comune di Benevento foglio 82 part. 331 sub 1 e part. 331 sub 5.
Il valore della massa ereditaria, effettuata la riunione fittizia del relictum +donatum, ammonta secondo la stima del CTU ad € 145.685,00.
Ai sensi dell'art. 537 c.c. avendo la de cuius più figli, la quota disponibile dell'eredità di era pari ad 1/3 della massa ereditaria, mentre i restanti 2/3 del patrimonio SO
ereditario erano riservati, in parti uguali, al e, in rappresentazione del figlio AR
ai discendenti di quest'ultimo. Parte_2
Ne consegue che:
-la quota di legittima spettante all'attore era del valore di € 48.561,66; AR
la quota di legittima spettante ai nipoti e , quali RS Controparte_2
discendenti di figlio premorto della de cuius, era del valore di € 48.561,66; Parte_2
La quota disponibile, pari ad 1/3 del patrimonio, ammontava ad € 48.561,66.
Orbene, sulla base delle risultanze della CTU, è emerso che il valore complessivo dei beni “donati” dalla madre al figlio con l'atto per Notaio del 17.1.2006 (di cui con la AR ER
sentenza non definitiva è stata accertata la natura di donazione sumulata) ammontava ad €
117.208,74.
Il valore del donatum di € 117.208,74 superava la somma del valore della legittima spettante al donatario + il valore della disponibile, pari a complessivi € 97.123,32, per un'eccedenza di €
20.085,42.
In conclusione, la domanda di riduzione della donazione avanzata in riconvenzionale dalla convenuta in nome e per conto dei propri figli e ON RS [...]
eredi legittimari della de cuius ex art. 536 comma 3 c.c., deve essere accolta in Controparte_2
7 quanto è emerso che la donazione dissimulata, disposta dalla madre in favore del figlio
[...]
ha leso la quota di legittima oggi spettante ai nipoti della de cuius e Pt_1 RS
Controparte_2
Tanto premesso, occorre ricordare che la riduzione delle donazioni rende inefficace le attribuzioni nei limiti in cui è necessario a reintegrare il diritto di legittima leso.
La riduzione priva in tutto o in parte il donatario del titolo del suo acquisto con la conseguenza che il donatario è tenuto a restituire all'erede pretermesso o leso il bene in natura o l'importo del valore che esso aveva al tempo dell'apertura della successione.
Si osserva che, se la riduzione della donazione interessa un bene immobile, la legge stabilisce all'art. 560 c.c. che la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Si osserva che gli immobili oggetto di donazione sono due unità abitative site in Benevento con relative pertinenze, identificate in catasto Foglio 82 part. 98 sub 15 e Foglio 82 part. 98 Sub 2, dalle quali, per loro conformazione, non è possibile separare una porzione autonoma del valore di €
20.085,42 necessaria per reintegrare la quota di riserva lesa.
Pertanto, la quota di legittima spettante a e deve RS Controparte_2 essere reintegrata in denaro, considerato tra l'altro che con la domanda di riduzione della donazione e di reintegra della quota di legittima non è stata chiesta l'attribuzione di beni immobili in favore dei legittimari.
Ciò premesso, si rileva che nel presente giudizio sia l'attore sia la convenuta hanno chiesto la divisione dei beni immobili in comunione tra le parti.
Il Tribunale con la sentenza non definitiva ha ricostruito le vicende successorie mortis causa e traslative per atto inter vivos che hanno riguardato gli immobili in comunione tra le parti.
Il CTU ha proceduto alla stima di tali immobili.
Ciò premesso le parti in causa sono comproprietari dei seguenti beni immobili siti in Benevento secondo le seguenti quote:
1) unità immobiliari in N.C.E.U. al foglio 82 particelle 98 sub 1 (valore € 90.167,75) e 98 sub 2
(valore € 85.557,50) in proprietà di: per la quota di 833/1000 del valore di € 146.466,91 AR
per la quota di 55/1000 del valore di € 9.752,75 ON
, nato in data [...], per la quota di 56/1000 del valore di € 9.752,75 RS
nata in data [...], per la quota di 56/1000 del valore di € 9.752,75. Pt_1 Controparte_2
8 2) immobili in N.C.E.U. foglio 82 part. 331 sub 1 (valore € 34.000,00) e foglio 82 part.331 sub 5
(valore € 12.000,00) in proprietà di: per la quota di 167,50/336 del valore di € 23.000,00 AR
, nato in data [...], per la quota di 73,33/336 del valore di € 10.039,00 RS
-Bianco nata in data [...], per la quota di 73,33/336 del valore di € Controparte_2
10.039,00
-Di per la quota di 21,33/336 del valore di € 2.920,00. ON
Il valore complessivo dei beni in comunione è di € 221.725,25 di cui:
- la quota in titolarità di è pari ad € 169.466,91; AR
-la quota in titolarità di è pari ad € 12.672,74; ON
-la quota in titolarità di è pari ad € 19.791,75; RS
-la quota in titolarità di è pari ad € 19.791,75. Controparte_2
Dovendo procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione giudiziale del compendio immobiliare ereditario, si osserva che l'art. 718 c.c. riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi art. 726 e
727 c.c. e, quindi, con la formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi e comprendendo in ognuna di esse una quantità di beni in proporzione dell'entità di ciascuna quota ideale, con eventuale compensazione se necessario mediante conguaglio in danaro.
Come in precedenza detto, per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione avanzata dalla parte convenuta, l'attore è debitore di € 20.085,42, a titolo di reintegra della quota AR di legittima, nei confronti di e ciascuno per l'importo RS Controparte_2 di € 10.039,00, quali discendenti del legittimario leso Parte_2
Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, non vi sono nella comunione immobili sufficienti a formare tante porzioni in natura del compendio ereditario di valore uguale alle singole quote ideali dei coeredi. Pertanto, deve procedersi necessariamente ai conguagli come prescritto dall'art. 728
c.c..
Il Tribunale ritiene che, proprio al fine di ridurre i conguagli in denaro, è opportuno imputare alla quota ideale spettante a l'importo di € 20.085,42 di cui quest'ultimo è debitore nei AR
confronti degli altri coeredi e a titolo di reintegra RS Controparte_2
della quota di legittima.
Si osserva, infatti, che a norma dell'art. 724 c.c. ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui è debitore versi i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
La quota ideale di deve essere, quindi, rideterminata in € 149.381,49. AR
9 Corrispettivamente l'importo di € 20.085,42, spettante a titolo di reintegra della legittima di
[...]
e deve essere imputato al valore della quota ideale di Per_1 Pt_1 Controparte_2 ciascuno di questi, ad ognuno per l'importo di € 10.039,00, cosicché il valore della singola quota è rideterminato in € 29.834,00.
In conclusione, i valori delle quote ideali così rideterminati sono i seguenti:
- la quota in titolarità di è pari ad € 149.381,49; AR
-la quota in titolarità di è pari ad € 12.672,74; ON
-la quota in titolarità di è pari ad € 29.834,00; RS
-la quota in titolarità di è pari ad € 29.834,00. Controparte_2
Il Tribunale osserva, inoltre, che nel caso di specie si è in presenza di quote diseguali, per cui non può procedersi all'estrazione a sorte e l'assegnazione delle porzioni deve essere fatta mediante attribuzione.
Orbene, riportandosi al progetto divisionale del CTU, l'appartamento di maggiore valore identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 1 va attribuito in proprietà esclusiva a
[...]
titolare della quota maggiore sugli immobili in comunione, mentre l'altro appartamento, Pt_1
identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 2, va attribuito in comunione in parti uguali a
[...]
e in rappresentazione del padre Per_1 Controparte_2 Parte_2
Si osserva che le parti non hanno sollevato contestazioni a tali attribuzioni.
Nella formazione delle porzioni in natura il Tribunale non ritiene di recepire integralmente il progetto divisionale del CTU perché quest'ultimo non prevede l'attribuzione di beni in proprietà esclusiva alla coerede . ON
Pertanto, il Tribunale ritiene di procede alla divisione degli immobili in comunione con le seguenti attribuzioni:
-a la proprietà esclusiva degli immobili identificati in catasto al foglio 82 part. 98 AR sub 1 e foglio 82 part. 331 sub 1, per un valore di € 124.167,75, con conguaglio in avere di €
25.213,74;
- a la proprietà esclusiva dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. ON
331 sub 5, per un valore di € 12.000,00, con conguaglio in avere di € 672,75;
- a e in comunione tra loro in parti uguali, la RS Controparte_2 proprietà per l'intero dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 2, per un valore di € 85.557,50, con un conguaglio a debito di € 25.888,58, dovuto in parti uguali tra loro (ciascuno per l'importo di € 12.944,29), di cui € 25.213,74 da versare in favore di ed € AR
672,75 da versare in favore di ON
10 In considerazione della reciproca soccombenza tra le parti nonché della natura del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in causa ciascuna in proporzione alla propria quota sui beni della comunione.
Ai sensi dell'art. 2646 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata nei confronti dell'attore dalla convenuta nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli ON
e RS Controparte_2
-dichiara sciolta la comunione tra le parti in causa sugli immobili siti in Benevento identificati in
N.C.E.U. al foglio 82 particelle 98 sub 1 e 98 sub 2 e al foglio 82 part. 331 sub 1 e foglio 82 part.331 sub 5 e attribuisce gli immobili oggetto della domanda di divisione come segue:
-a la proprietà esclusiva degli immobili identificati in catasto al foglio 82 part. 98 AR sub 1 e foglio 82 part. 331 sub 1, per un valore di € 124.167,75, con conguaglio in avere di €
25.213,74;
- a la proprietà esclusiva dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. ON
331 sub 5, per un valore di € 12.000,00, con conguaglio in avere di € 672,75;
- a e in comunione tra loro in parti uguali, la RS Controparte_2 proprietà per l'intero dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 2, per un valore di € 85.557,50, con un conguaglio a debito di € 25.888,58 (ciascuno per l'importo di € 12.944,29), di cui € 25.213,74 da versare in favore di ed € 672,75 da versare in favore di AR [...]
ON
compensa le spese processuali.
Benevento 30 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Ennio RICCI Presidente dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dott.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4791 R.G. dell'anno 2019 riservata in decisione all'udienza del 16 settembre 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Flavio De AR C.F._1
Nicolais, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
( c.f. ) nella qualità di genitore esercente la potestà ON C.F._2
genitoriale sui figli minori (nato a [...] l'[...]- c.f. RS
e (nata a [...] il [...]-c.f. C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Forgione, in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti con riconvenzionale
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Flavio De Nicolais, in CP_3 C.F._5
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata in causa
Conclusioni: le parti hanno concluso all'udienza del 16 settembre 2024 come da atti e verbali di causa da intendersi come qui riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 con atto di citazione ritualmente notificato a (coniuge del AR ON
proprio fratello deceduto il 17.11.2017) anche nella qualità di genitore esercente la Parte_2 potestà genitoriale sui figli, all'epoca entrambi minorenni, (nato in data [...]) RS
e (nata il [...]), chiedeva l'apertura della successione della propria Controparte_2
madre deceduta in data 30.1.2018. SO
L'attore deduceva che alla de cuius erano succeduti ai sensi dell'art. 456 c.c. il figlio
[...]
(attore) e i nipoti e in rappresentazione ex Pt_1 RS Controparte_2
art. 468 c.c. quali discendenti del defunto padre figlio premorto della de cuius. Parte_2
L'attore sosteneva che la madre era stata proprietaria, pro quota, delle unità SO
immobiliari site in Benevento identificate in N.C.E.U. al f. 82 p.lla 95-98 sub 1 e p.lla 98 sub 2 – 99
(ex foglio 39 part. 85), foglio 82 part. 331 sub 5 (ex foglio 39 part. 92 sub 9) e al foglio 82 part. 331 sub 1 (ex foglio 39 part. 92 sub 4) e che le restanti quote sui medesimi beni, originariamente in titolarità del padre (deceduto in data 14.1.2002), erano state devolute per RS
successione legale mortis causa alla stessa coniuge superstite, e ai due figli R_ [...]
(attore) e poi deceduto in data 17.11.2017, al quale erano succeduti la Pt_1 Parte_2 [...]
e i figli. CP_1
L'attore specificava che con “contratto atipico (DO UT DES ET FACIAS)” del 17.1.2006 per
Notaio la madre gli aveva trasferito la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, sulla quota ER
di 667/1000 in sua titolarità, del fabbricato in N.C.E.U. al f. 82 p.lla 95-98 sub 1 e p.lla 98 sub 2 –
99 (ex foglio 39 part. 85).
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio quale genitore AR ON esercente la potestà genitoriale sui figli all'epoca minori e RS Controparte_2
per sentire accoglier le seguenti conclusioni:
[...]
“-in via preliminare ex art. 456 c.c. accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima della de cuius , deceduta il 30.1.2018, nonché l'inefficacia della denuncia di SO
successione n. 78 vol. 9990 del 24.1.2018 riferita al decesso del fratello poiché Parte_2
errata e procedere alla sua modifica secondo diritto;
-accertare e dichiarare ex art. 536 c.c. e i minori e AR RS [...]
, questi ultimi in rappresentazione del padre defunto eredi di Controparte_2 Parte_2
, con conseguente diritto alla divisione in quote uguali delle unità immobiliari SO
identificate in N.C.E.U. del Comune di Benevento foglio 82 p.lla 95-98 sub 1 e p.lla 98 sub 2 – 99, costituenti il compendio immobiliare, e successiva attribuzione della quota legittima determinata a seguito di CTU;
2 -accertare e dichiarare il valore dell'intera massa ereditaria della de cuius e SO procedere alla divisione della comunione tra le parti in causa”; con vittoria di spese processuali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta (coniuge del defunto ON
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_2 [...]
e Per_1 Controparte_2
nella comparsa di costituzione evidenziava, in primo luogo, che con atto del ON
17.1.2006 aveva trasferito al figlio (attore) la quasi totalità SO AR del suo patrimonio, così ledendo in maniera evidente la quota di legittima spettante all'altro figlio ed oggi spettante ai discendenti e Parte_2 RS Controparte_2
eredi per rappresentazione ex art. 467 e 468 c.c.
In merito la convenuta evidenziava che la modesta parte residua del patrimonio di R_
era costituita da beni di consistenza marginale rispetto a quelli di cui la de cuius aveva
[...] disposto con l'atto di donazione/vendita in favore del figlio ragione per cui tale AR
atto era lesiva della quota di legittima di e dei suoi eredi. La convenuta asseriva che Parte_2
l'atto di disposizione in favore di fosse nullo per simulazione assoluta o fosse una AR
donazione dissimulata.
Di DE ES rilevava che, alla data della stipula del contratto atipico per Notaio del ER
17.1.2006, l'attore era in regime di comunione dei beni con la propria coniuge AR
. Pertanto, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di CP_3 [...]
avendo interesse a proporre nel presente giudizio azione di simulazione e riduzione per CP_3
lesione di legittima del predetto atto.
La convenuta, inoltre, deduceva che l'unità immobile sita in Benevento, in via Ruggiero da
Benevento n. 3, in catasto urbano al foglio 82 part. 331 sub 1, non facesse parte della massa ereditaria di in quanto la proprietà di tale bene era stata usucapita dal proprio SO marito il quale l'aveva posseduta uti dominus per oltre 20 anni e aveva provveduto Parte_2
a sue spese alla sua manutenzione nella totale indifferenza degli altri familiari.
Tanto premesso la convenuta preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata ON
alla chiamata in causa di , moglie in comunione dei beni di e CP_3 AR chiedeva nel merito di dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita del Notaio del ER
17.1.2006, dissimulante una donazione, e di conseguenza conferire nella massa ereditaria i beni interessati dalla simulazione oppure per effetto, in via gradata, la nullità o l'annullamento dello stesso per inadempimento delle condizioni contrattuali;
in via ulteriormente gradata dichiarare la
3 nullità dell'atto per violazione del divieto dei patti successori;
in ogni caso chiedeva la riduzione della donazione/compravendita dell'atto del 17.1.2006.
inoltre, proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento e declaratoria ON dell'acquisto per usucapione in favore della parte convenuta della proprietà dell'immobile sito in
Benevento, in via Ruggiero da Benevento n. 3, in catasto urbano al foglio 82 part. 331 sub 1; chiedeva altresì la ricostruzione anche del patrimonio mobiliare di e lo SO
scioglimento e divisione della comunione ereditaria della de cuius, con vittoria di spese processuali.
A seguito della chiamata in causa, si costituiva la quale contestava quanto dedotto CP_3
dalla parte convenuta e chiedeva il rigetto delle domande dalla stessa avanzate.
Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa era istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Si procedeva all'espletamento di una CTU per la valutazione del valore di mercato delle unità immobiliari oggetto del contratto atipico per Notaio del 17.1.2006 alla data di stipula ER dell'atto.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa era riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2023 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 223/2024, pubblicata il 30.1.2024, ha preliminarmente ricostruito in motivazione le vicende successorie che hanno riguardato i beni facenti parte della massa ereditaria della de cuius al fine della esatta individuazione delle quote SO
di cui sono titolari le parti in causa e ha così statuito:
“-dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta il SO
31.1.2028;
-accerta l'erroneità della denuncia di successione n. 78 vol. 9990 del 24.1.2018 riferita al decesso di e dichiara che le unità immobiliari site in Benevento identificate in N.C.E.U. al Parte_2
foglio 82 particelle 95-98 sub 1 e 98 sub 2-99, alla data della morte di , erano SO
in proprietà di: per la quota di 833/1000 AR
per la quota di 55/1000 ON
, nato in data [...], per la quota di 56/1000 RS
, nata in data [...] per la quota di 56/1000 Pt_1 Controparte_2
-dichiara che gli immobili in N.C.E.U. di Benevento foglio 82 part. 331 sub 5 (ex foglio 39 part. 92 sub 9) e foglio 82 part.331 sub 1 (ex foglio 39 part. 92 sub 1) alla data della morte di R_
, erano in proprietà di:
[...]
4 per la quota di 167,50/336 (quota di 64/336 ricevuta per eredità paterna+quota AR
di 103,50/336 per eredità materna);
, nato in data [...], per la quota di 73,33/336 ( quota 21,33/336 per eredità RS
del padre +quota di 52/336 per eredità di ) SO
, nata in data [...], per la quota di 73,33/336 (quota 21,33/336 per Controparte_2
eredità del padre +quota di 52/336 per eredità di ). SO
per la quota di 21,33/336 ricevuta quale erede del coniuge . ON Parte_2
-accoglie la domanda di simulazione avanzata dalla parte convenuta e dichiara che l'atto per
Notaio del 17.1.2006 denominato “contratto atipico (DO UT DES ET FACIAS) ER
(registrato in Benevento in data 8.2.2006 al n. 586 serie 1T e trascritto in Benevento il 9.2.2006 al
n. 2066 R.G. e n. 1251 R.P.) è simulato perché dissimulante una donazione in favore di
[...]
Pt_1
-respinge la domanda di usucapione avanzata dalla parte convenuta;
spese al definitivo.
Con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'attività istruttoria finalizzata alla stima del relictum e del donatum della de cuius e, previa SO
riunione fittizia, per valutare se la donazione dissimulata in favore di posta in AR
essere con atto per Notaio del 17.1.2006 avesse leso i diritti di legittimario di ER Pt_2
[...]
E' stato affidato al CTU ing. l'incarico: Persona_4
- di valutare, previa riunione fittizia del relictum e del donatum della de cuius TE
, se la donazione dissimulata per Notaio del 17.1.2006, denominato “contratto
[...] ER
atipico (DO UT DES ET FACIAS), in favore di avesse leso la quota di legittima AR spettante all'altro figlio Parte_2
-in caso di accertata lesione della legittima, di individuare il bene in natura o l'importo in denaro necessario per la reintegra della quota di legittima lesa;
-predisporre un comodo progetto divisionale degli immobili in comunione, per le quote indicate nella sentenza non definitiva.
Espletata la CTU, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione all'udienza del 16.9.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva che al Tribunale spetta di pronunciarsi ancora sulla domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da quale genitore esercente sui figli minori, e sulla ON
domanda di divisione degli immobili in comunione tra le parti in causa.
5 -la domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima avanzata da
[...]
. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si assume che per effetto del“contratto atipico (DO UT DES ET FACIAS), Parte_2
disposto dalla de cuius in favore di sarebbe stato leso nella quota di AR legittima a lui spettante sull'eredità dalla madre . SO
Si osserva, in via preliminare, che la legittimazione attiva a proporre tale domanda spetta ai sensi dell'art. 467 c.c., in rappresentazione dell'erede legittimario (premorto Parte_2 alla “donante” , ai suoi figli e SO RS Controparte_2
[...]
Si osserva, infatti che, a norma dell'art 536 ultimo comma c.c., a favore dei discendenti dei figli i quali vengono alla successione in luogo di questi la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.
La domanda di riduzione della donazione è stata proposta in riconvenzionale, in nome e per conto di e dalla loro madre RS Controparte_2 [...]
quale genitore esercente su di loro la responsabilità genitoriale. CP_1
Deve precisarsi che (nato in data [...]) è divenuto maggiorenne in corso RS
di causa (in data 8.2.2022) ma tale evento non è stato dichiarato né notificato alle altre parti processuali dal procuratore della convenuta (la quale ha agito quale legale ON
rappresentante del figlio minore), ragione per cui il processo è regolarmente proseguito.
In merito si rileva che come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile n. 15323/2003) il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, con il conseguente acquisto della capacità processuale e la conseguente cessazione della rappresentanza legale dei genitori o del tutore, rientra tra le cause interruttive del processo indicate nell'art. 300 c.p.c.
Ciò premesso, si ritiene che la sostituzione processuale del minore da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza, come nel caso di specie, non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art. 300, primo comma, cod. proc. civ.) e quindi permane la rappresentanza processuale del rappresentante legale.
Procedendo all'esame del merito, si evidenzia che alla data della morte della de cuius
(deceduta il 30.1.2018), suoi legittimari ex art. 537 comma 2 c.c. e 536 SO
6 comma 3 c.c. erano il figlio nonchè i nipoti e AR RS [...]
quali discendenti di (nato il [...] e deceduto in data Controparte_2 Parte_2
17.11.2017), figlio premorto della de cuius.
Il valore della massa ereditaria della de cuius effettuata l'operazione SO della riunione fittizia tra il relictum e il donatum ai sensi dell'art. 556 c.c., è stato stimato dal
CTU ing. secondo il valore che i beni avevano al momento dell'apertura della Persona_4 successione, come prescritto dagli artt. 747 e 750 c.c. e quindi all'anno 2018.
Si osserva che le parti non hanno sollevato alcuna contestazione alla stima del CTU.
Il donatum è costituito dalla quota di 667/1000 della proprietà sugli immobili in N.C.E.U. del
Comune di Benevento foglio 82 p.lla 98 sub 1 e p.lla 98 sub 2
Il relictum è costituito dalla quota di 208/336 della proprietà sugli immobili in N.C.E.U. del
Comune di Benevento foglio 82 part. 331 sub 1 e part. 331 sub 5.
Il valore della massa ereditaria, effettuata la riunione fittizia del relictum +donatum, ammonta secondo la stima del CTU ad € 145.685,00.
Ai sensi dell'art. 537 c.c. avendo la de cuius più figli, la quota disponibile dell'eredità di era pari ad 1/3 della massa ereditaria, mentre i restanti 2/3 del patrimonio SO
ereditario erano riservati, in parti uguali, al e, in rappresentazione del figlio AR
ai discendenti di quest'ultimo. Parte_2
Ne consegue che:
-la quota di legittima spettante all'attore era del valore di € 48.561,66; AR
la quota di legittima spettante ai nipoti e , quali RS Controparte_2
discendenti di figlio premorto della de cuius, era del valore di € 48.561,66; Parte_2
La quota disponibile, pari ad 1/3 del patrimonio, ammontava ad € 48.561,66.
Orbene, sulla base delle risultanze della CTU, è emerso che il valore complessivo dei beni “donati” dalla madre al figlio con l'atto per Notaio del 17.1.2006 (di cui con la AR ER
sentenza non definitiva è stata accertata la natura di donazione sumulata) ammontava ad €
117.208,74.
Il valore del donatum di € 117.208,74 superava la somma del valore della legittima spettante al donatario + il valore della disponibile, pari a complessivi € 97.123,32, per un'eccedenza di €
20.085,42.
In conclusione, la domanda di riduzione della donazione avanzata in riconvenzionale dalla convenuta in nome e per conto dei propri figli e ON RS [...]
eredi legittimari della de cuius ex art. 536 comma 3 c.c., deve essere accolta in Controparte_2
7 quanto è emerso che la donazione dissimulata, disposta dalla madre in favore del figlio
[...]
ha leso la quota di legittima oggi spettante ai nipoti della de cuius e Pt_1 RS
Controparte_2
Tanto premesso, occorre ricordare che la riduzione delle donazioni rende inefficace le attribuzioni nei limiti in cui è necessario a reintegrare il diritto di legittima leso.
La riduzione priva in tutto o in parte il donatario del titolo del suo acquisto con la conseguenza che il donatario è tenuto a restituire all'erede pretermesso o leso il bene in natura o l'importo del valore che esso aveva al tempo dell'apertura della successione.
Si osserva che, se la riduzione della donazione interessa un bene immobile, la legge stabilisce all'art. 560 c.c. che la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Si osserva che gli immobili oggetto di donazione sono due unità abitative site in Benevento con relative pertinenze, identificate in catasto Foglio 82 part. 98 sub 15 e Foglio 82 part. 98 Sub 2, dalle quali, per loro conformazione, non è possibile separare una porzione autonoma del valore di €
20.085,42 necessaria per reintegrare la quota di riserva lesa.
Pertanto, la quota di legittima spettante a e deve RS Controparte_2 essere reintegrata in denaro, considerato tra l'altro che con la domanda di riduzione della donazione e di reintegra della quota di legittima non è stata chiesta l'attribuzione di beni immobili in favore dei legittimari.
Ciò premesso, si rileva che nel presente giudizio sia l'attore sia la convenuta hanno chiesto la divisione dei beni immobili in comunione tra le parti.
Il Tribunale con la sentenza non definitiva ha ricostruito le vicende successorie mortis causa e traslative per atto inter vivos che hanno riguardato gli immobili in comunione tra le parti.
Il CTU ha proceduto alla stima di tali immobili.
Ciò premesso le parti in causa sono comproprietari dei seguenti beni immobili siti in Benevento secondo le seguenti quote:
1) unità immobiliari in N.C.E.U. al foglio 82 particelle 98 sub 1 (valore € 90.167,75) e 98 sub 2
(valore € 85.557,50) in proprietà di: per la quota di 833/1000 del valore di € 146.466,91 AR
per la quota di 55/1000 del valore di € 9.752,75 ON
, nato in data [...], per la quota di 56/1000 del valore di € 9.752,75 RS
nata in data [...], per la quota di 56/1000 del valore di € 9.752,75. Pt_1 Controparte_2
8 2) immobili in N.C.E.U. foglio 82 part. 331 sub 1 (valore € 34.000,00) e foglio 82 part.331 sub 5
(valore € 12.000,00) in proprietà di: per la quota di 167,50/336 del valore di € 23.000,00 AR
, nato in data [...], per la quota di 73,33/336 del valore di € 10.039,00 RS
-Bianco nata in data [...], per la quota di 73,33/336 del valore di € Controparte_2
10.039,00
-Di per la quota di 21,33/336 del valore di € 2.920,00. ON
Il valore complessivo dei beni in comunione è di € 221.725,25 di cui:
- la quota in titolarità di è pari ad € 169.466,91; AR
-la quota in titolarità di è pari ad € 12.672,74; ON
-la quota in titolarità di è pari ad € 19.791,75; RS
-la quota in titolarità di è pari ad € 19.791,75. Controparte_2
Dovendo procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione giudiziale del compendio immobiliare ereditario, si osserva che l'art. 718 c.c. riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi art. 726 e
727 c.c. e, quindi, con la formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi e comprendendo in ognuna di esse una quantità di beni in proporzione dell'entità di ciascuna quota ideale, con eventuale compensazione se necessario mediante conguaglio in danaro.
Come in precedenza detto, per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione avanzata dalla parte convenuta, l'attore è debitore di € 20.085,42, a titolo di reintegra della quota AR di legittima, nei confronti di e ciascuno per l'importo RS Controparte_2 di € 10.039,00, quali discendenti del legittimario leso Parte_2
Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, non vi sono nella comunione immobili sufficienti a formare tante porzioni in natura del compendio ereditario di valore uguale alle singole quote ideali dei coeredi. Pertanto, deve procedersi necessariamente ai conguagli come prescritto dall'art. 728
c.c..
Il Tribunale ritiene che, proprio al fine di ridurre i conguagli in denaro, è opportuno imputare alla quota ideale spettante a l'importo di € 20.085,42 di cui quest'ultimo è debitore nei AR
confronti degli altri coeredi e a titolo di reintegra RS Controparte_2
della quota di legittima.
Si osserva, infatti, che a norma dell'art. 724 c.c. ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui è debitore versi i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
La quota ideale di deve essere, quindi, rideterminata in € 149.381,49. AR
9 Corrispettivamente l'importo di € 20.085,42, spettante a titolo di reintegra della legittima di
[...]
e deve essere imputato al valore della quota ideale di Per_1 Pt_1 Controparte_2 ciascuno di questi, ad ognuno per l'importo di € 10.039,00, cosicché il valore della singola quota è rideterminato in € 29.834,00.
In conclusione, i valori delle quote ideali così rideterminati sono i seguenti:
- la quota in titolarità di è pari ad € 149.381,49; AR
-la quota in titolarità di è pari ad € 12.672,74; ON
-la quota in titolarità di è pari ad € 29.834,00; RS
-la quota in titolarità di è pari ad € 29.834,00. Controparte_2
Il Tribunale osserva, inoltre, che nel caso di specie si è in presenza di quote diseguali, per cui non può procedersi all'estrazione a sorte e l'assegnazione delle porzioni deve essere fatta mediante attribuzione.
Orbene, riportandosi al progetto divisionale del CTU, l'appartamento di maggiore valore identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 1 va attribuito in proprietà esclusiva a
[...]
titolare della quota maggiore sugli immobili in comunione, mentre l'altro appartamento, Pt_1
identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 2, va attribuito in comunione in parti uguali a
[...]
e in rappresentazione del padre Per_1 Controparte_2 Parte_2
Si osserva che le parti non hanno sollevato contestazioni a tali attribuzioni.
Nella formazione delle porzioni in natura il Tribunale non ritiene di recepire integralmente il progetto divisionale del CTU perché quest'ultimo non prevede l'attribuzione di beni in proprietà esclusiva alla coerede . ON
Pertanto, il Tribunale ritiene di procede alla divisione degli immobili in comunione con le seguenti attribuzioni:
-a la proprietà esclusiva degli immobili identificati in catasto al foglio 82 part. 98 AR sub 1 e foglio 82 part. 331 sub 1, per un valore di € 124.167,75, con conguaglio in avere di €
25.213,74;
- a la proprietà esclusiva dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. ON
331 sub 5, per un valore di € 12.000,00, con conguaglio in avere di € 672,75;
- a e in comunione tra loro in parti uguali, la RS Controparte_2 proprietà per l'intero dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 2, per un valore di € 85.557,50, con un conguaglio a debito di € 25.888,58, dovuto in parti uguali tra loro (ciascuno per l'importo di € 12.944,29), di cui € 25.213,74 da versare in favore di ed € AR
672,75 da versare in favore di ON
10 In considerazione della reciproca soccombenza tra le parti nonché della natura del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in causa ciascuna in proporzione alla propria quota sui beni della comunione.
Ai sensi dell'art. 2646 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata nei confronti dell'attore dalla convenuta nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli ON
e RS Controparte_2
-dichiara sciolta la comunione tra le parti in causa sugli immobili siti in Benevento identificati in
N.C.E.U. al foglio 82 particelle 98 sub 1 e 98 sub 2 e al foglio 82 part. 331 sub 1 e foglio 82 part.331 sub 5 e attribuisce gli immobili oggetto della domanda di divisione come segue:
-a la proprietà esclusiva degli immobili identificati in catasto al foglio 82 part. 98 AR sub 1 e foglio 82 part. 331 sub 1, per un valore di € 124.167,75, con conguaglio in avere di €
25.213,74;
- a la proprietà esclusiva dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. ON
331 sub 5, per un valore di € 12.000,00, con conguaglio in avere di € 672,75;
- a e in comunione tra loro in parti uguali, la RS Controparte_2 proprietà per l'intero dell'immobile identificato in catasto al foglio 82 part. 98 sub 2, per un valore di € 85.557,50, con un conguaglio a debito di € 25.888,58 (ciascuno per l'importo di € 12.944,29), di cui € 25.213,74 da versare in favore di ed € 672,75 da versare in favore di AR [...]
ON
compensa le spese processuali.
Benevento 30 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
11 12