Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
19 aprile 2016
1 luglio 2023
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
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- 1. APPALTI: Proposizione dell’appello (Art.120 c.6 bis c.p.a. introdotto dall’art.204 d.lgs. n.50Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
[…] Va anzitutto disattesa l'eccezione di tardività sollevata da Rizzani con riferimento al disposto dell'art. 120, comma 6-bis, del cod. proc. amm., introdotto dall'art. 204 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che prevede, per la proposizione dell'appello nei casi considerati dal comma 2-bis (impugnazioni delle esclusioni o delle ammissioni alla procedura di affidamento, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi), un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. […]
Leggi di più… - 2. Il codice dei contratti pubblici commentatohttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. La velocità nemica del diritto? La CGUE sul rito superacceleratoFederica Gatta · https://www.iusinitinere.it/
Il T.A.R. Piemonte, Sez. I, con l'ordinanza n. 88/2018 rimetteva due quesiti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea inerenti la legittimità del c.d. rito superaccelerato con il quadro normativo europeo1: <> Il c.d. rito superaccelerato, introdotto dall'art. 204 del D.lgs 50/2016 e disciplinato al comma 2-bis dell'art. 120 del c.p.a, si pone come un “rito nel rito” ovverosia come un sub-procedimento destinato ad operare solo in relazione alla controversie relative agli atti di ammissione ed ai provvedimento di esclusione adottati dalla stazione appaltante <>: in questo modo il Legislatore ha delineato una struttura bifasica poiché restano soggetti all'ordinario rito appalti tutte le …
Leggi di più… - 4. Federica Gatta - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
COVID-19: il quadro dell'ordinamento d'emergenza L'architettura dell'ordinamento italiano sta affrontando e sopportando una notevole tensione a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dichiarata ufficialmente con delibera dello stato d'emergenza del 31 Gennaio 2020 da parte del Governo.1 La rapida escalation dei contagi ha comportato una varia ed ampia pioggia di provvedimenti d'urgenza culminati nell'adozione del D.l. n. 6 del 23 febbraio […] C.T.U. e Verificazione nel processo amministrativo Il processo amministrativo è un giudizio caratterizzato da una “lotta impari” poiché solitamente avviene tra una parte pubblica che ha piena disponibilità di tutto quanto possa essere utile ai …
Leggi di più… - 5. QUOTIDIANO LEGALEhttps://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 13/12/2019, n. 271Provvedimento: […] In esecuzione di tale dettagliato criterio di delega, l'art. 204 del codice dei contratti pubblici aveva interpolato l'art. 120 cod. proc. amm., introducendo ai commi 2-bis, 6-bis e 9 un nuovo rito, variamente denominato “super accelerato”, “super veloce”, “super speciale”, speciale “di terzo grado”.Leggi di più...
- motivazione non implausibile sulla rilevanza.·
- prospettazione della questione incidentale·
- applicabilità ratione temporis della norma censurata nel giudizio a quo
- 2. TAR Palermo, sez. I, sentenza 04/12/2018, n. 2561Provvedimento: […] Come noto, tale norma, la quale dispone che, nel caso di presentazione di offerte per più lotti, può aversi il ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi, è stata inserita nel codice amministrativo dall'art. 204, comma 1, lett. i), del codice dei contratti pubblici, ma ha codificato un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/10/2016, n. 4528Provvedimento: […] 16. Va anzitutto disattesa l'eccezione di tardività sollevata da NI con riferimento al disposto dell'art. 120, comma 6-bis, del cod. proc. amm., introdotto dall'art. 204 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che prevede, per la proposizione dell'appello nei casi considerati dal comma 2-bis (impugnazioni delle esclusioni o delle ammissioni alla procedura di affidamento, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi), un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.Leggi di più...
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- 4. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 30/03/2021, n. 112Provvedimento: […]Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- nullità atto di citazione·
- danno erariale·
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- 5. Trib. Roma, sentenza 14/11/2024, n. 17464Provvedimento: N. R.G. 63858/2022 TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 63858/2022 All'udienza del 14/11/2024 è presente personalmente l'avv. FORLINI MASSIMILIANO il quale si riporta ai propri scritti difensivi e al deposito della documentazione effettuato l'8/11/2024 e chiede la decisione della causa. Il Giudice Preso atto si ritira in camera di consiglio. IL GIUDICE ISTRUTTORE dott.ssa Lucia De Bernardin All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.30, assente l'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Il Giudice (Lucia De …Leggi di più...
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