TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1767 /2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
CUCCHIARELLI FRANCESCA
e nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CUCCHIARELLI CP_1
FRANCESCA;
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.02.2024, e , Parte_1 CP_1 premesso che dalla convivenza more uxorio è nato il figlio (il 26.12.2019), hanno chiesto disporsi Per_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di seguito riportate:
“disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
disporre che il padre, con preavviso di 48 ore alla madre, possa vedere il piccolo almeno due giorni durante la settimana, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, riportando il minore a casa al più tardi alle 19,00, attesa la tenera età del piccolo;
disporre che il padre possa veder il figlio minore a w.e. alterni dal sabato mattina al sabato pomeriggio e così per la domenica, salvo diverso accordo delle parti, al momento senza pernotto, attesa la tenera età del piccolo;
disporre che il padre potrà trascorrere le vacanze estive organizzandoci con la madre del piccolo;
disporre che il padre potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali con il figlio ad anni alterni;
disporre che il padre versi all'istante a titolo di mantenimento a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso entro il 5 di ogni mese per il figlio la somma di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT sul conto corrente della madre, allo stesso già noto;
disporre che il padre contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50%, previo accordo, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Roma;
disporre che il padre rimborserà comunque alla madre le spese straordinarie entro e non oltre 7 giorni dall'invio del giustificativo di spesa;
disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese per la baby sitter, ove vi fossero problematiche e la madre fosse impossibilitata ad occuparsi del piccolo;
in caso di scioperi scolastici o malattia del piccolo, il padre potrà occuparsi del figlio ove possibile, recandosi presso il domicilio della madre in tempo perché la stessa si rechi al lavoro sino al rientro della stessa, diversamente rimborserà una quota parte pari al 50% della 3 retribuzione giornaliera alla sig.ra ; ciò in quanto per il contratto di Parte_1 lavoro sottoscritto dalla madre del minore, la stessa non può usufruire di permessi o benefici legati anche alla malattia del figlio e la decurtazione economica è tale da non consentire alla stessa di fare fronte alle minime esigenze della vita quotidiana;
disporre che i genitori siano tenuti a comunicare qualunque mutamento nel proprio indirizzo di residenza;
disporre che in caso di allontanamento per ferie o per qualunque necessità, la madre comunichi al resistente l'indirizzo e il recapito telefonico di riferimento.”
Il GD, come da separata ordinanza, ha rimesso la decisione al Collegio.
Ritenuto che
nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte così come concordate all'interesse del minore, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- regolamenta l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento del figlio nato Per_1 in Roma (il 26.12.2019), come da condizioni concordate e riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 16/9/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi