Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Con l'opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art.23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, dodicesimo comma, l'opposizione deve essere accolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - - Presidente -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
UDINESE CALCIO SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2800/96 della Pretura di ROMA, depositata il 30/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 La Guardia di Finanza di Udine, in data 29 settembre 1988, nell'ambito di una verifica fiscale a carico della "Udinese Calcio s.p.a." reperiva documentazione dalla quale sarebbe risultato che quest'ultima, in occasione dell' "acquisto" del giocatore AT da SI da parte della "Società sportiva Lazio", aveva costituito all'estero, con l'interposizione fittizia della "Sociedade Esportiva Palmeiras", disponibilità valutarie in dolari USA, per un importo pari a lire 759.380.000. Essendo stato inviato rapporto all'autorità giudiziaria, in data 29 giugno 1989 il giudice istruttore emanava sentenza di non doversi procedere, per non essere il fatto più previsto come reato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1988 n. 455. Il Ministero del Tesoro successivamente, a seguito di verbale di accertamento dell'Ufficio italiano cambi del 20 novembre 1989 a carico di AZ TO, presidente della "Udinese Calcio s.p.a." e di quest'ultima, emetteva nei confronti di entrambi ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di lire 50.000.000, per violazione dell'art 1 della legge n. 159 del 1976. Avverso l'ordinanza-ingiunzione proponeva opposizione la "Udinese Calcio s.p.a.", deducendo che essa non aveva mai acquisito diritti in relazione al giocatore AT da SI e che i documenti posti a fondamento dell'ingiunzione non dimostravano affatto il proprio coinvolgimento nella acquisizione dei su detti diritti da parte della "Società sportiva Lazio". Il Ministero del Tesoro non si costituiva, ma trasmetteva documentazione relativa all'ingiunzione opposta.
Il RE, con sentenza depositata il 30 aprile 1996, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione, con una decisione fondata su una duplice ratio decidendi: a) il Ministero del Tesoro, sul quale gravava il relativo onere, non ha dato la prova dei fatti costitutivi dell'illecito valutario, non essendo stati "prodotti gli allegati al rapporto del Nucleo di polizia tributaria e non essendo stata articolata prova testimoniale volta a confermare e sviluppare le affermazioni e argomentazioni ivi contenute, le quali peraltro, in se stesse, appaiono costituire indizi non gravi e non univoci, così da non offrire nesso di rigorosa conseguenzialità tra i rilievi documentali e l'ipotesi di illecito formulata"; b) a seguito dell'emanazione del decreto 27 aprile 1990 la costituzione di disponibilità valutarie all'estero non costituisce più illecito valutario, cosicché in applicazione del principio della retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli, la condotta in questione non sarebbe sanzionabile. Avverso tale sentenza il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla "Udinese Calcio s.p.a." il 30 aprile 1997, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, errore nella motivazione su punti decisivi della controversia, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce al riguardo l'erroneità dell'affermazione posta a base della decisione, secondo la quale non sarebbero stati prodotti gli allegati al rapporto del Nucleo di polizia tributaria, ne' formulata prova per testi sui fatti ivi riportati, i quali comunque non costituirebbero indizi tali da dimostrare l'illecito valutario, cosicché l'Amministrazione, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non lo avrebbe assolto. Si afferma che il "RE era già a conoscenza del contenuto degli allegati al rapporto" avendoli citati nel fatto della sentenza e comunque gli allegati A), B), C), e gli allegati 1-18 "erano già acquisiti al processo", salvo i fogli n. 3, n. 9 dell'allegato n. 2 e l'allegato n. 7, che tuttavia non erano rilevanti ai fini della decisione. Inoltre sarebbe errata l'affermazione secondo la quale l'onere probatorio dei fatti costitutivi dell'illecito gravava sull'Amministrazione, poiché l'art. 23, comma 6, della legge n. 689 del 1981 prevede che il RE disponga anche di ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981 e del d.P.R. n. 148 del 1988 e ulteriori vizi motivazionali, per avere la sentenza impugnata affermato che l'avvenuta liberalizzazione del mercato dei capitali, con la eliminazione della illiceità amministrativa della costituzione non autorizzata di capitali all'estero, ha fatto cessare la illiceità anche dei fatti in precedenza compiuti, mentre tale liberalizzazione opera solo per il futuro e in materia di illeciti amministrativi, secondo l'interpretazione della legislazione al riguardo data da un orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, non si applica il principio della retroattività della legge più favorevole al reo.
2 Va premesso che la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione sulla base di due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere da sola la decisione. Con la prima il RE ha affermato che il Ministero del Tesoro, sul quale gravava il relativo onere, non ha dato la prova dei fatti costitutivi dell'illecito valutario, non essendo stati "prodotti gli allegati al rapporto del Nucleo di polizia tributaria e non essendo stata articolata prova testimoniale volta a confermare e sviluppare le affermazioni e argomentazioni ivi contenute, le quali peraltro, in se stesse, appaiono costituire indizi non gravi e non univoci, così da non offrire nesso di rigorosa conseguenzialità tra i rilievi documentali e l'ipotesi di illecito formulata". Con la seconda ha affermato che, a seguito dell'emanazione del decreto 27 aprile 1990 la costituzione di disponibilità valutarie all'estero non costituisce più illecito valutario, cosicché in applicazione del principio della retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli, la condotta in questione non sarebbe sanzionabile.
Con il ricorso si censurano entrambe tali rationes decidendi: con il primo motivo quella relativa al mancato assolvimento dell'onere, che si afferma gravante sull'Amministrazione, di dare la prova dei fatti costitutivi dell'illecito; con il secondo quella relativa alla retroattività dell'abolizione del carattere di illecito amministrativo della costituzione non autorizzata di disponibilità valutarie all'estero. Peraltro la idoneità di ciascuna di tali rationes decidendi a sorreggere la decisione, comporta che il rigetto di un solo motivo è idoneo a rendere privo di interesse l'esame dell'altro.
3 Venendo all'esame del primo motivo va osservato che con esso si deduce innanzitutto una violazione di legge, contestandosi il principio di diritto posto a base della decisione impugnata, secondo il quale l'onere della prova del fatto costitutivo dell'illecito gravava sull'Amministrazione.
Tale profilo del motivo è infondato. Infatti, secondo un l'orientamento interpretativo consolidato dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente (Cass. 25 agosto 1997, n. 7951; 21 agosto 1997, n. 7815; 20 agosto 1997, n. 7779;), restando l'assunzione di prove di ufficio, prevista dall'art. 23, comma 6, una facoltà e non un obbligo del RE, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità (Cass.11 aprile 1996, n. 3367), cosicché ove l'Amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta.
Parimenti infondato è il profilo attinente ai vizi motivazionali dedotti, sostanziantisi in concreto nell'allegazione del mancato esame di documenti decisivi, costituiti dagli allegati al rapporto del Nucleo di polizia giudiziaria, che contrariamente a quanto affermato nella sentenza sarebbero stati acquisiti tra gli atti di causa nella quasi totalità, con esclusione solo di alcuni che erano irrilevanti.
L'allegazione del vizio in questione implica da un lato la indicazione da parte del ricorrente degli atti non esaminati, che nel ricorso è stata compiuta, e dall'altro, sostanziandosi il vizio in un errore procedimentale, il riscontro da parte di questa Corte dell'avvenuto effettivo deposito di tali atti e del carattere di decisività del loro mancato esame, nel senso della loro astratta idoneità, in seguito al loro esame da parte del giudice del merito, a condurre ad una diversa decisione della causa. Dall'esame degli atti, viceversa, non risulta che i documenti in questione siano stati trasmessi dall'Autorità amministrativa - non costituitasi nel giudizio di opposizione - al RE, ne' prodotti dall'opponente, ne' risulta dalla stessa formulazione della censura il loro carattere decisivo, tenuto conto che il RE ha ritenuto i fatti enunciati nel rapporto, ancorché non provati, di per sè inidonei a costituire indizi gravi, precisi e concordanti dell'illecito valutario, senza che avverso tale affermazione con il ricorso sia stata proposta alcuna censura.
Ne deriva la infondatezza del motivo, con il conseguente venir meno, per le ragioni sopra indicate, dell'interesse all'esame del secondo. Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 marzo 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.