Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2005, n. 7804
CASS
Sentenza 15 aprile 2005

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Panebianco, con relatore il Dott. Giuliani. Il ricorrente contestava un'ordinanza-ingiunzione del Comune di Terracina, che gli imponeva il pagamento di una sanzione per scarico idrico non autorizzato. Le richieste del ricorrente si fondavano su presunti vizi procedurali, in particolare l'asserita violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo e l'erronea identificazione della provenienza dello scarico. Il Comune, al contrario, sosteneva la legittimità del provvedimento.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 non si applica in assenza di un termine specifico per la conclusione del procedimento di sanzione amministrativa, come previsto dalla legge n. 689 del 1981. Inoltre, ha ritenuto che il ricorrente avesse ricevuto notizia della contestazione nei termini di legge, garantendo così il suo diritto di difesa. La Corte ha anche sottolineato che l'assenza di contestazione immediata non estingue l'obbligazione di pagamento della sanzione, a meno che non impedisca di far valere elementi di prova a favore del trasgressore, circostanza non dimostrata dal ricorrente. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme procedurali e sulla necessità di garantire l'efficacia delle sanzioni amministrative.

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n 689 del 1981 nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, o quello stesso termine posto al prefetto sul ricorso di cui all'art. 203 del codice della strada (art. 204 dello stesso codice), come requisito di legittimità della fattispecie, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost.: infatti il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia comminata esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, a differenza dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo, sempre ed in ogni caso, intervenire al riguardo una ordinanza ingiunzione (o, diversamente, una ordinanza di archiviazione) e, una volta intervenuto l'atto lesivo mediante l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, i vizi di quest'ultima e del relativo procedimento possono esser fatti valere liberamente con l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, rinvenendosi in tale sede piena tutela senza alcuna sottrazione al giudice naturale, onde non è ravvisabile alcuna compressione né dei principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, né del principio di ragionevole durata del processo, facendo quest'ultimo, peraltro, chiaro riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale e non consentendo, quindi, di tenere conto anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la medesima pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2005, n. 7804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7804
    Data del deposito : 15 aprile 2005

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