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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/09/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1306/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 7 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, corso Butera n. 513 presso lo studio dell'avv. Alessandro La Tona dal quale è rappresentato e difeso,unitamente e disgiuntamente all'avv. Fernardo Petrivelli, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui P.IVA_1
Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 20/01/2022 , il Tribunale di Palermo così disponeva:
“ Rigetta il ricorso proposto da avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 48571 del 10 Parte_1
agosto 2020, emessa dalla Controparte_1
Compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite ”.
Esponeva il primo giudice che lo aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 48571 del 10 agosto 2020, emessa dalla con la Controparte_1
quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 22.000,00, per la violazione delle disposizioni dell'art. 110, comma 6, 7 e 9, lettera f – quarter TULPS, oltre le spese del procedimento.
La normativa richiamata dall'ordinanza di ingiunzione mirava a scongiurare il gioco d'azzardo effettuato attraverso apparecchiature non conformi e tale da creare dipendenza, siano essi pc o altra tipologia di apparecchi.
Gli accertatori, nella specie, avevano appurato nel verbale di contestazione che non si trattava di semplici postazioni telematiche destinate all' e-commerce, ma di veri e propri apparecchi di intrattenimento, carenti delle caratteristiche di liceità previste dalla normativa.
Emergeva dagli atti allegati, infatti, che, al momento dell'accesso degli agenti presso il locale commerciale del ricorrente, vi erano quattro postazioni pc accese e funzionanti, sulle quali gli agenti verbalizzanti avevano constatato che era consentito l'accesso libero alle piattaforme di gioco d'azzardo e che al momento del sopralluogo erano collegati alle piattaforme “LY.it”,
“ME.it” e “Casinò. Peoples.it”, e che erano utilizzate da due avventori.
Dall'analisi della cronologia dei pc inoltre, era emerso che erano stati effettuati altri collegamenti a piattaforme di gioco d'azzardo da casinò.
Conseguiva che era del tutto irrilevante la circostanza che i computers, nella specie, si trovassero presso il locale per consentire l'accesso alla rete internet e quindi venissero utilizzati anche come
“internet point”, a fronte di quanto accertato dagli agenti verbalizzanti, ovvero che le dette postazione, seppure indirettamente, consentivano il gioco on line e non erano conformi alla normativa di settore.
Era emerso, altresì, che tali apparecchiature non contenevano all'interno il software di gioco, che invece risiedeva all'esterno nel server delle società estere e che l'accesso ai detti giochi da casinò era consentito attraverso l'identificazione dell'utente giocatore mediante i suoi dati personali
( ); inoltre, l'attivazione dei detti giochi da casinò era resa possibile grazie ad un Email_1 4
sistema di elaborazione dati da remoto caratterizzato da una piattaforma di raccolta gioco a distanza resa disponibile da un concessionario.
Non si trattava nella specie di computers utilizzati per navigare liberamente sulla rete (come sostenuto dal ricorrente), ma di apparecchi predisposti per il gioco d'azzardo.
Conseguiva che, mentre l'amministrazione aveva assolto al suo onere probatorio, al contrario l'opponente non aveva dimostrato la denunciata illegittimità dell'ordinanza impugnata.
Era troppo restrittiva la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale la condotta contestata non rientrerebbe nella normativa invocata dall'amministrazione, non potendosi a suo dire assimilare i personal computer agli apparecchi da intrattenimento non conformi a legge.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che, contrariamente a Parte_1
quanto sostenevano sia l'amministrazione resistente che la sentenza impugnata, la disposizione legislativa contestatagli e la correlata sanzione amministrativa pecuniaria comminata, alla luce dei principi di diritto esistenti non si poteva legittimamente applicare al caso di specie.
La Suprema Corte di Cassazione aveva affermato il principio di diritto in base al quale: “Agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 -
TULPS, costituisce apparecchio videoterminale l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b, TULPS, da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”, fissando anche l'ambito di operatività della successiva disposizione sanzionatoria di cui alla lett. f-quater del medesimo comma 9 dell'art. 110 TULPS.
La Suprema Corte aveva infatti, definito le caratteristiche tecniche dell'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b (ma il ragionamento era perfettamente valido anche per gli apparecchi di cui al comma 6, lett. a ed al comma 7), rispetto al quale andavano verificate in concreto le difformità degli apparecchi messi a disposizione degli avventori di un internet point, ed aveva affermato che la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-ter non poteva essere legittimamente applicata ad apparecchiature, laddove le stesse non erano neppure lontanamente provviste quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte allo scopo di potersene ipotizzare o verificare in concreto i profili di “difformità” dalle apparecchiature di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. 5
Il principio di diritto sopra riportato, benché riferito alla disposizione di cui al comma 9, lett. f-ter, era pienamente applicabile anche alla successiva fattispecie sanzionatoria di cui alla lett. f-quater.
Anche quest'ultima, infatti, richiedeva, al fine di potere essere applicata, che gli apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco fossero suscettibili di essere considerati non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7.
Recitava, infatti, la norma comma 9, lett. f-quater); chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6
e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
La disposizione sanzionatoria prevista dall'art. 110, comma 9, lettera f-quater del TULPS poteva trovare applicazione solo ove si fosse in presenza di un uso consentito di "apparecchi ….. non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6".
Tale disposizione legislativa non poteva, dunque, essere nella specie applicata.
Non emergeva, infatti, in alcun modo dagli atti di accertamento dell'illecito da parte dell'amministrazione resistente che i personal computer rinvenuti all'interno del locale dell'appellante presentassero, anche solo lontanamente, caratteristiche tali (strumenti di accettazione di gioco ad opera dell'utente o periferiche per il pagamento con denaro o carte) da potersene ipotizzare o verificare in concreto i profili di “difformità” dalle apparecchiature di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. In altri termini ed alla luce degli arresti di legittimità, in mancanza di “periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”, i personal computer rinvenuti nell'internet point del sig. non potevano neppure astrattamente essere Pt_1
considerati “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” dell'art. 110 TULPS e, conseguentemente, essere sanzionati in forza del disposto di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater
TULPS.
Poichè le “apparecchiature” per cui è causa rappresentavano semplici terminali per la libera navigazione nella rete internet da parte degli avventori, si doveva concludere che, oltre a non potersi configurare la violazione della norma di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-ter del TULPS, non poteva ritenersi applicabile neppure la sanzione comminata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS 6
in quanto anche tale ultima fattispecie sanzionatoria richiedeva che, in concreto, le apparecchiature messe a disposizione del pubblico presentassero quegli elementi strutturali minimi elencati dalle pronuncia della Suprema Corte che ne rendevano possibile e praticabile una verifica comparativa differenziale con le caratteristiche tecniche e funzionali definite per gli apparecchi di cui ai commi 6
e 7 dell'art. 110 del TULPS.
Era evidente che tali precetti legislativi non potevano, senza violare il principio di tassatività di cui all'art. 1, della legge n. 689/81, essere estesi (per via interpretativa) fino a ricomprendervi la ben diversa ed estranea condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non aveva impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet in un locale adibito anche ad Internet Point.
L'analogia tra la fattispecie concreta oggetto del giudizio approdato dinanzi al Giudice di legittimità
e deciso con l'applicazione del principio di diritto sopra riportato e quella oggetto del presente giudizio era rappresentata dalla circostanza per cui sia la disposizione legislativa di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-ter del sia quella di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS, CP_2
contestatagli, sanzionavano la condotta di “messa a disposizione in locali pubblici di apparecchi destinati (sia pure con le differenze sopra indicate) a permettere il gioco ma che presentavano elementi strutturali e funzionali “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”.
Perché tale difformità di caratteristiche poteva, però, essere in concreto validamente ed oggettivamente definita ed apprezzata (sia in sede di accertamento e contestazione dell'infrazione, sia nella successiva fase di controllo giurisdizionale dell'operato dei pubblici ufficiali verbalizzanti) occorreva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, che si fosse in presenza di apparecchi provvisti
“delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”.
Al di fuori di tale oggettivo contesto di riferimento, pertanto, non poteva trovare applicazione il precetto di cui al comma 9 f-quater dell'art. 110 TULPS il quale non era riferibile a chi installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un Internet point) di computer che comunque avevano una connessione internet, mediante la quale i clienti potevano accedere al gioco online, sulla base di login e conti personali, ove non si trattava di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte. 7
In conclusione, quindi, poiché i semplici personal computer rinvenuti all'interno del locale di proprietà del ricorrente non presentavano alcuna peculiare e specifica caratteristica strutturale e funzionale diversa da quelle di semplici personal computer utilizzabili per la libera navigazione su internet, mentre erano assolutamente sprovvisti di periferiche e di dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket e non risultavano bloccati su un sito internet di gioco, se ne deve ragionevolmente e correttamente escludere l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS. ( primo motivo ).
La sentenza impugnata meritava censura anche con riferimento alla affermazione secondo cui sarebbe
Contr rimasto provato, sulla base degli accertamenti eseguiti dal personale di e riportati nel verbale di accertamento e contestazione dell'illecito, che i personal computer de quibus sarebbero stati messi a disposizione del pubblico dell'internet point con la finalità esplicita di consentirne l'utilizzazione per attività di gioco online.
La prova di tale finalità sarebbe evincibile dalla circostanza, accertata dai verbalizzanti a seguito di interrogazione della cronologia di navigazione internet dei PC in questione, per cui sarebbero emersi collegamenti a siti di gioco online effettuati dai predetti computer.
Siffatta conclusione era errata ed infondata in quanto era evidente che qualsiasi computer connesso ad internet consentiva l'accesso a siti web di gioco, ma non per questo poteva dirsi “destinato” al gioco e ciò sotto un duplice, decisivo rilievo: in primo luogo perché qualsiasi “cliente” che aveva accesso all'uso di un Personal Computer, liberamente connesso ad Internet, per poter “giocare su una piattaforma di gioco di un ” doveva essere in possesso di credenziali personali di CP_4
accesso al proprio “account” o “conto di gioco” che poteva essere attivato dal solo a CP_4
seguito della sottoscrizione da parte del “cliente” di un apposito contratto di conto di gioco;
in secondo luogo, perché non era il Personal Computer a navigazione libera, messo a disposizione della clientela all'interno del locale di Internet Point gestito dal ricorrente, a indirizzare l'utilizzatore verso un sito online di gioco, ma era la libera scelta e la determinazione personale di quest'ultimo a decidere quale uso fare in concreto del PC, senza che il gestore dell'Internet Point possa impedirgli di accedere ad un sito web di gioco, piuttosto che ad uno di prenotazione di biglietti aerei o al proprio conto bancario online. 8
Dalle interrogazioni delle cronologie era emerso che alcuni utenti dei pc si erano connessi a siti di gioco e cioè avevano aperto la pagina principale di uno o più siti, ma non provava in alcun modo che i suddetti utenti avevano effettuato attività di gioco online.
Tali risultanze, pertanto, confermavano soltanto che i computers in questione erano stati utilizzati, da uno o più utenti, per informarsi circa i prodotti di gioco offerti da uno o più concessionari italiani di gioco online e/o per registrarsi (attraverso la sottoscrizione di un contratto di gioco) sul sito del concessionario: esattamente l'oggetto del contratto di promozione da egli stipulato con il concessionario GA (già . attività commerciale pienamente lecita e non sanzionata CP_5
in alcun modo dalle disposizioni di legge richiamate ed applicate da (secondo motivo CP_6
).
Rilevava la complessiva irragionevolezza ed erroneità dell'opzione interpretativa della norma dettata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater, del T.U.L.P.S. così come propugnata dall' Controparte_7
di Palermo e posta a fondamento dell'Ordinanza ingiunzione impugnata.
[...]
Riproponeva la verifica di ragionevolezza, quale autonomo parametro di costituzionalità della disposizione normativa in contestazione (per tutte, Corte Cost. Sent. n. 1130/1988 e la recente Sent.
n. 85/2013), essendo chiaro che ove interpretata ed applicata alla lettera, si prestava a serie censure di sproporzione, illogicità, non necessarietà e iniquità, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
In particolare, i caratteri di irragionevolezza che connotavano la scelta interpretativa suddetta erano chiaramente individuabili negli effetti applicativi che ne derivano in concreto i quali, valutati alla stregua delle finalità perseguite dal Legislatore, si rivelano incongrui, sproporzionati, non necessari e iniqui.
Se la finalità espressamente perseguita dalla disposizione legislativa in contestazione era quella di sanzionare la “produzione, distribuzione e messa a disposizione” di apparecchi “destinati, anche indirettamente, a qualsiasi forma di gioco” che presentano caratteristiche difformi da quelli descritti e disciplinati dai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, estenderne l'applicazione a “qualsiasi apparecchio che consentiva di giocare” ne denunciava un esito applicativo, in primo luogo, sproporzionato rispetto al perseguimento dello scopo indicato dal Legislatore.
La sproporzione era insita nell'evidente arbitraria estensione della portata del precetto legislativo a qualsiasi “apparecchio destinato a qualsiasi tipo di gioco”, ben oltre, quindi, quanto ragionevolmente necessario per raggiungere l'obiettivo di un contrasto alla diffusione di apparecchiature attraverso le quali veniva consumata una “concorrenza sleale” nell'offerta di giochi a danno dei concessionari 9
dello Stato autorizzati alla raccolta del gioco con vincita in denaro mediante gli “apparecchi da intrattenimento” di cui ai più volte richiamati commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS che costituiva la finalità e la ratio della norma.
In tal modo, si perveniva ad un'applicazione aberrante della norma incentrata su un'interpretazione del dato letterale (oltre che dello scopo e dell'intenzione del legislatore) del tutto irragionevole.
Infatti, l'applicazione letterale della richiamata disposizione legislativa, propugnata dall' CP_1
resistente, rendeva di per sé “fuori legge” (soggetta, cioè, ad una sanzione amministrativa pecuniaria molto onerosa) ogni postazione di libero accesso ad Internet posta all'interno di un qualsiasi
“pubblico esercizio adibito ad Internet Point” a disposizione dei clienti, sacrificando in modo non necessario e sproporzionato il diritto di tutti i titolari di “pubblici esercizi” di mettere a disposizione dei propri clienti e avventori (anche occasionali) del locale uno o più Personal Computer (ovvero un notebook o un device mobile) quale servizio accessorio o complementare a quello offerto in via principale, a titolo oneroso o gratuito.
La sovrapposizione arbitraria del concetto normativo di “apparecchio destinato, anche indirettamente,
a qualsiasi forma di gioco” con quello di “postazione pubblica di accesso ad Internet”, spinta al punto di ritenere che il semplice Personal Computer messo a disposizione degli avventori di un internet point per la libera navigazione su Internet violava il divieto sanzionato dalla norma richiamata, postulava una opzione interpretativa che conduceva ad esiti applicativi in netto contrasto con il canone generale di ragionevolezza, il quale richiedeva un ponderato bilanciamento degli interessi (e dei diritti) coinvolti nell'operazione interpretativa (ed applicativa) della norma.
In conclusione, qualora si ritenesse di dover interpretare ed applicare il disposto legislativo dell'art.110, comma 9. lett. f-quater TULPS nel senso indicato dall' di Palermo e fatto CP_7
proprio dalla sentenza impugnata, detto disposto non poteva che essere sottoposto ad vaglio di ragionevolezza alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale, rimettendo al Giudice delle
Leggi la questione di legittimità costituzionale, in assenza di residue opzioni interpretative che consentivano di pervenire ad esiti applicativi scevri dalle censure sopra illustrate ( terzo motivo ).
L si costituiva in giudizio esponendo che l'appellante cercava surrettiziamente Controparte_1
di assimilare la fattispecie di cui all'art. 110 comma 9 lettera f-quater del T.U.L.P.S. a quella dell'art. 110 comma 9 lettera f-ter) del CP_2
Si trattava di due fattispecie profondamente diverse. Ed, infatti, la lettera f-ter) era applicabile solo al caso in cui erano messi a disposizione videoterminali, ossia apparecchi da gioco, non conformi ai 10
requisiti di liceità di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) Si trattava, quindi, di meri terminali CP_2
che – con l'ausilio dell'apposita strumentazione – consentivano il gioco anche online tramite l'inserimento e l'erogazione diretta di denaro, carte o ticket. Al contrario, la lettera f-quater) colpiva la messa a disposizione di apparecchiature di qualunque genere che consentivano, anche indirettamente (e quindi anche tramite connessione a internet), qualunque forma di gioco, a meno che dette apparecchi non possedessero le caratteristiche di liceità di cui ai commi 6 e 7. In altri termini, la fattispecie di cui alla lettera f-quater) non richiedeva la presenza di apparecchi strutturalmente configurati per ricevere e/o dare denaro, essendo sufficiente che detti apparecchi fossero in grado di connettere l'utente con qualunque gioco.
Si trattava, quindi, di due norme del tutto differenti, che non potevano essere sovrapposte. Era la medesima sentenza citata dall'appellante a chiarire che il principio di diritto ivi espresso era limitato alla sola lettera f-ter) e non anche alla lettera f-quater). In tale sentenza, infatti, la Cassazione aveva precisato che la contestazione oggetto della lite era relativa all'art. 110, comma 9, lett. f-ter) TULPS
e che la successiva lettera f-quater) non era applicabile, in ossequio al principio di legalità, in quanto si trattava di fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di detta seconda norma (cfr. Cass. Civ., cit.).
Nel caso in esame, invece, i fatti contestati risalivano al 2 gennaio 2020, e, pertanto risultava pienamente applicabile la sanzione di cu alla lettera f-quater), entrata in vigore il 30 marzo 2019.
Infatti, le circostanze di fatto appurate dai funzionari dell' rientravano perfettamente nella CP_1
fattispecie di cui alla lettera f-quater), in quanto nel corso dell'ispezione erano stati rinvenuti quattro apparecchi a disposizione del pubblico (tant'è che gli stessi erano usati da avventori del locale per il gioco online proprio mentre l'ispezione aveva luogo), connessi a siti per i giochi di casinò. Una volta appurato nel corso dell'ispezione che detti apparecchi erano privi dei requisiti di liceità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 TULPS, la fattispecie sanzionatoria della lettera f-quater) si è perfezionata.
Pertanto, l'applicazione di tale norma da parte dell' era del tutto corretta, così come sul punto CP_1
era corretta la sentenza gravata dall'odierno appello.
Veniva sollecitato un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater)
TULPS per violazione del canone di ragionevolezza e comunque per contrasto con l'art. 3 Cost.. A dire dell'appellante, la norma non sarebbe equilibrata in quanto sarebbe astrattamente applicabile a qualunque apparecchio collocato in qualunque esercizio pubblico.
La prospettazione di incostituzionalità era manifestamente infondata e, come tale, doveva essere rigettata. Invero, la norma censurata era chiara nel valorizzare la destinazione al gioco degli 11
apparecchi, ponendosi quale norma di chiusura nel senso che tale destinazione – da accertarsi in concreto – poteva essere conseguita con qualsiasi tipo di apparecchio, anche se privo delle caratteristiche tecniche di cui alle altre fattispecie previste dall'art. 110 TULPS. Ne conseguiva che la norma era del tutto ragionevole e si sottraeva alle applicazioni distorte prospettate dall'appellante.
Nel caso in esame, la destinazione al gioco degli apparecchi era stata verificata come risultava dalle operazioni verbalizzate nel corso del sopralluogo.
All'odierna udienza del 14 maggio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Stante la connessine i primi due motivi di appello vanno trattati congiuntamente.
Si osserva, in punto di fatto, che dal verbale di constatazione in atti in data 5 novembre 2019 si rileva che all'accesso nei locali adibiti a sala scommesse e internet point dello venivano identificati Pt_1
dai funzionari del Commissariato San Lorenzo n. 4 avventori di cui 2 identificati e 2, al momento del controllo sedicenti. Il PC n. 1 collegato alla piattaforma di gioco “ LY “”. I PC n. 2,3 e 4 collegati alla piattaforma di gioco di azzardo “ ME ET ” ( piattaforma Casinò Peoples.it ). Con separato atto si procedeva al sequestro amministrativo.
Afferma l'appellante che la disposizione sanzionatoria prevista dall'art. 110, comma 9, lettera f- quater del TULPS poteva trovare applicazione solo ove si sia in presenza di un uso consentito di
"apparecchi ….. non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6".
Tale disposizione legislativa non poteva, dunque, essere nella specie applicata in quanto non emergeva in alcun modo dagli atti di accertamento dell'illecito da parte dell'amministrazione resistente che i personal computer rinvenuti all'interno del suo locale presentassero caratteristiche tali (strumenti di accettazione di gioco ad opera dell'utente o periferiche per il pagamento con denaro o carte) da potersene ipotizzare o verificare in concreto i profili di “difformità” dalle apparecchiature di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. In altri termini ed alla luce degli arresti di legittimità, i personal computer rinvenuti nel suo internet point non potevano neppure astrattamente essere considerati “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” dell'art. 110 TULPS e, in mancanza di “periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket” e, conseguentemente, essere sanzionati in forza del disposto di cui all'art. 110, comma
9, lett. f-quater TULPS. 12
Poichè le “apparecchiature” per cui è causa rappresentavano semplici terminali per la libera navigazione nella rete internet da parte degli avventori, occorreva ritenere che, oltre a non potersi configurare la violazione della norma di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-ter del TULPS, non poteva ritenersi applicabile neppure la sanzione comminata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS in quanto anche tale ultima fattispecie sanzionatoria richiedeva che, in concreto, le apparecchiature messe a disposizione del pubblico presentassero quegli elementi strutturali minimi elencati dalle pronuncia della Suprema Corte che ne rendevano possibile e praticabile una verifica comparativa differenziale con le caratteristiche tecniche e funzionali definite per gli apparecchi di cui ai commi 6
e 7 dell'art. 110 del TULPS.
Poiché i semplici personal computer rinvenuti all'interno del locale di sua proprietà non presentavano alcuna peculiare e specifica caratteristica strutturale e funzionale diversa da quelle di semplici personal computer utilizzabili per la libera navigazione su internet, mentre erano assolutamente sprovvisti di periferiche e di dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket e non risultavano bloccati su un sito internet di gioco, se ne doveva escludere l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise,
Invero l'art. 110, comma 9, lett f-ter) del TULPS prevede che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
L'art. 110, comma 9, lett f-quater) del TULPS prevede che chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente,
a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Invero l'art. 110, comma 9, lettera f-ter) è applicabile solo al caso in cui sono messi a disposizione videoterminali, ossia apparecchi da gioco, non conformi ai requisiti di liceità di cui all'art. 110, 13
comma 6, lett. b) TULPS. Deve trattarsi, quindi, di meri terminali che – con l'ausilio dell'apposita strumentazione – consentono il gioco anche online tramite l'inserimento e l'erogazione diretta di denaro, carte o ticket.
L'art. 110, comma 9 lettera f-quater) prevede invece la messa a disposizione di apparecchiature di qualunque genere che consentano, anche indirettamente (e quindi anche tramite connessione a internet), qualunque forma di gioco, a meno che detti apparecchi non possiedano le caratteristiche di liceità di cui ai commi 6 e 7.
In altri termini, la fattispecie di cui alla lettera f-quater) non richiede la presenza di apparecchi strutturalmente configurati per ricevere e/o dare denaro, essendo sufficiente che detti apparecchi siano in grado di connettere l'utente con qualunque gioco on-line .
Ne consegue che non potendosi in alcun modo assimilare le due fattispecie di illecito la circostanza che la Suprema Corte abbia escluso con le decisioni n. 29646 del 28/12/2020 e n. 4537 del
19/02/2021 che il precetto di cui all'art. 110 , comma 9 f-ter TULPS non è riferibile a chi installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte, è assolutamente ininfluente in ordine alla configurabilità della diversa violazione di cui all'art. 110 , comma 9 f-tquater TULPS che è integrata anche se il dispositivo sia sprovvisto dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte.
Appare evidente che l'art. 110, comma 9 lettera f-quater), prevedendo il divieto della messa a disposizione di apparecchiature di qualunque genere che consentano, anche indirettamente (e quindi anche tramite connessione a internet), qualunque forma di gioco (a meno che detti apparecchi non possiedano le caratteristiche di liceità di cui ai commi 6 e 7, circostanza nella specie esclusa ) ricomprende anche la condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non ha impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet.
Infatti, essendo prevedibile che il cliente possa utilizzare il computer messo a disposizione per attività di gioco vietata in un internet point è quantomeno colposa l'attività del gestore che non adotta i 14
necessari accorgimenti per evitare l'uso vietato del computer, rimanendo quindi irrilevante la circostanza che detto uso – per scopi diversi dal gioco d'azzardo – sia lecito.
Ne conseguiva che l'appellata avrebbe dovuto esclusivamente mettere il computer a disposizione dei clienti solo per la libera navigazione sul web, inibendo tutte le altre attività diverse da quest'ultima.
In definitiva limitare il divieto alle sole “apparecchiature collegate in modo permanente con una piattaforma di gioco online dei concessionari ” appare del tutto in contrasto sia con la lettera che con la ratio della disposizione legislativa in oggetto , diretta ad impedire che il fenomeno delle ludopatia possa essere incrementata in esercizi pubblici.
Quindi la condotta vietata può pure ricomprendere anche i semplici Personal Computer a navigazione libera - e non può limitarsi soltanto ai c.d. Totem , e cioè a quelle apparecchiature destinate esclusivamente al gioco d'azzardo- sebbene la loro detenzione ed uso sia lecita.
Le apparecchiature, installate all'interno dell'esercizio dello erano state infatti trovate con Pt_1
clienti collegati a piattaforme di gioco d'azzardo, in violazione del divieto di legge.
E' quindi pure irrilevante che le apparecchiature non contenessero, al loro interno, il software di gioco in quanto lo stesso risiedeva all'esterno dell'apparecchio.
Pertanto, l'odierno appellante, al fine di evitare tali collegamenti, avrebbe dovuto predisporre le necessarie inibizioni sui siti di gioco, oscurandoli, mediante la predisposizione di una procedura di blocco da installare sul p.c. in oggetto attraverso un software, scaricabile dal sito della
[...]
www.adm.gov.it. Tale procedura di blocco, relativa ai “siti soggetti ad Controparte_1
inibizione”, doveva essere predisposta con riferimento ai PC messi a disposizione degli utenti in pubblici esercizi, tramite l'installazione sullo stesso della stringa, scaricabile dal sito della
[...]
contenente il file di controllo Controparte_1
“b2bedb6a0d307300914be7f82141bece02c0444e05dd6c5b8791ca36c1a380f4”, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale 2 gennaio 2007 di “inibizione dei siti di gioco non CP_8
autorizzati”.
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare i primi due motivi di appello.
Nè appare fondato il terzo motivo di appello con il quale si afferma che la norma per cui è causa – secondo l'interpretazione fornita dall' ,-sarebbe del tutto irragionevole e in Controparte_9
contrasto con l'art. 3 Cost..
Invero non si rileva in alcun modo la pretesa irragionevolezza della norma, con conseguente necessità di sottoporla al vaglio della Corte Costituzionale. 15
E' da escludere . infatti, che la norma in oggetto possa ritenersi viziata da incostituzionalità in considerazione del fatto che risulta applicabile sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti quali, ad esempio, i c.d. totem, nei quali non vi e' facolta' di scelta dell'utente in ordine al sito al quale collegarsi, essendo tali strumenti caratterizzati da una preimpostazione di schermata che indirizza direttamente l'utente al sito di gioco concessionario (che peraltro nella prassi fornisce all'esercente anche lo strumento fisico), sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti a navigazione libera, nei quali e' l'utente che sceglie l'indirizzo internet al quale collegarsi, potendo quindi collegarsi anche, ma non solo, ai siti di gioco on-line con le proprie credenziali e con un proprio conto di gioco.
E' innanzitutto da escludere che la tutela del diritto alla salute che sottende la predetta norma possa subire un bilanciamento con il diritto di liberta' di impresa nonche' con il diritto alla privacy degli utenti. E' da escludere anche che la norma possa ritenersi incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso.
Invero l'esistenza di un obbligo di vigilanza da parte del proprietario o gestore di una apparecchiatura internet posta a disposizione del pubblico deriva dal contenuto dalla stessa attività svolta che esige che essa sia svolta in conformità a legge. In altri termini il diritto alla libertà di impresa non può spingersi fino al punto di giustificare determinate omissioni ( nella specie vigilanza sulle apparecchiature ) dalla quali possa sorgere un pericolo per la salute degli utenti e neppure può invocarsi in proposto il rispetto della privacy dell'utente che, indubbiamente, deve trovare una limitazione al fine di evitare che l'apparecchiature possa essere utilizzata per giochi d'azzardo.
E' poi da rilevare rilevato che la circostanza che uno degli strumenti attraverso cui l'esercente potrebbe evitare di incorrere nella sanzione de qua , costituito dalla impostazione di filtri di accesso a determinati siti internet all'interno delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti, non sia previsto da alcuna disposizione normativa è del tutto irrilevante, in considerazione del fatto che l'esercente ha indubbiamente l'obbligo di impedire l'illegittimo uso del computer, con conseguente dovere di attivarsi in proposito.
Ne' rileva l'eventuale sussistenza di autorizzazioni di cui potrebbe essere dotato l'esercente all'esercizio di giochi a distanza, punendo, la norma, in conformità a valori costituzionali che essa esprime ( tutela della salute ), la mera messa a disposizione del mezzo anche da parte di esercenti concessionari o dotati di autorizzazione. 16
Va pertanto rigettato il terzo motivo di appello.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza resa in data 20 gennaio 2022 Controparte_10 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese del grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1306/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 7 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, corso Butera n. 513 presso lo studio dell'avv. Alessandro La Tona dal quale è rappresentato e difeso,unitamente e disgiuntamente all'avv. Fernardo Petrivelli, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui P.IVA_1
Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 20/01/2022 , il Tribunale di Palermo così disponeva:
“ Rigetta il ricorso proposto da avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 48571 del 10 Parte_1
agosto 2020, emessa dalla Controparte_1
Compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite ”.
Esponeva il primo giudice che lo aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 48571 del 10 agosto 2020, emessa dalla con la Controparte_1
quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 22.000,00, per la violazione delle disposizioni dell'art. 110, comma 6, 7 e 9, lettera f – quarter TULPS, oltre le spese del procedimento.
La normativa richiamata dall'ordinanza di ingiunzione mirava a scongiurare il gioco d'azzardo effettuato attraverso apparecchiature non conformi e tale da creare dipendenza, siano essi pc o altra tipologia di apparecchi.
Gli accertatori, nella specie, avevano appurato nel verbale di contestazione che non si trattava di semplici postazioni telematiche destinate all' e-commerce, ma di veri e propri apparecchi di intrattenimento, carenti delle caratteristiche di liceità previste dalla normativa.
Emergeva dagli atti allegati, infatti, che, al momento dell'accesso degli agenti presso il locale commerciale del ricorrente, vi erano quattro postazioni pc accese e funzionanti, sulle quali gli agenti verbalizzanti avevano constatato che era consentito l'accesso libero alle piattaforme di gioco d'azzardo e che al momento del sopralluogo erano collegati alle piattaforme “LY.it”,
“ME.it” e “Casinò. Peoples.it”, e che erano utilizzate da due avventori.
Dall'analisi della cronologia dei pc inoltre, era emerso che erano stati effettuati altri collegamenti a piattaforme di gioco d'azzardo da casinò.
Conseguiva che era del tutto irrilevante la circostanza che i computers, nella specie, si trovassero presso il locale per consentire l'accesso alla rete internet e quindi venissero utilizzati anche come
“internet point”, a fronte di quanto accertato dagli agenti verbalizzanti, ovvero che le dette postazione, seppure indirettamente, consentivano il gioco on line e non erano conformi alla normativa di settore.
Era emerso, altresì, che tali apparecchiature non contenevano all'interno il software di gioco, che invece risiedeva all'esterno nel server delle società estere e che l'accesso ai detti giochi da casinò era consentito attraverso l'identificazione dell'utente giocatore mediante i suoi dati personali
( ); inoltre, l'attivazione dei detti giochi da casinò era resa possibile grazie ad un Email_1 4
sistema di elaborazione dati da remoto caratterizzato da una piattaforma di raccolta gioco a distanza resa disponibile da un concessionario.
Non si trattava nella specie di computers utilizzati per navigare liberamente sulla rete (come sostenuto dal ricorrente), ma di apparecchi predisposti per il gioco d'azzardo.
Conseguiva che, mentre l'amministrazione aveva assolto al suo onere probatorio, al contrario l'opponente non aveva dimostrato la denunciata illegittimità dell'ordinanza impugnata.
Era troppo restrittiva la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale la condotta contestata non rientrerebbe nella normativa invocata dall'amministrazione, non potendosi a suo dire assimilare i personal computer agli apparecchi da intrattenimento non conformi a legge.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che, contrariamente a Parte_1
quanto sostenevano sia l'amministrazione resistente che la sentenza impugnata, la disposizione legislativa contestatagli e la correlata sanzione amministrativa pecuniaria comminata, alla luce dei principi di diritto esistenti non si poteva legittimamente applicare al caso di specie.
La Suprema Corte di Cassazione aveva affermato il principio di diritto in base al quale: “Agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 -
TULPS, costituisce apparecchio videoterminale l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b, TULPS, da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”, fissando anche l'ambito di operatività della successiva disposizione sanzionatoria di cui alla lett. f-quater del medesimo comma 9 dell'art. 110 TULPS.
La Suprema Corte aveva infatti, definito le caratteristiche tecniche dell'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b (ma il ragionamento era perfettamente valido anche per gli apparecchi di cui al comma 6, lett. a ed al comma 7), rispetto al quale andavano verificate in concreto le difformità degli apparecchi messi a disposizione degli avventori di un internet point, ed aveva affermato che la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-ter non poteva essere legittimamente applicata ad apparecchiature, laddove le stesse non erano neppure lontanamente provviste quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte allo scopo di potersene ipotizzare o verificare in concreto i profili di “difformità” dalle apparecchiature di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. 5
Il principio di diritto sopra riportato, benché riferito alla disposizione di cui al comma 9, lett. f-ter, era pienamente applicabile anche alla successiva fattispecie sanzionatoria di cui alla lett. f-quater.
Anche quest'ultima, infatti, richiedeva, al fine di potere essere applicata, che gli apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco fossero suscettibili di essere considerati non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7.
Recitava, infatti, la norma comma 9, lett. f-quater); chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6
e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
La disposizione sanzionatoria prevista dall'art. 110, comma 9, lettera f-quater del TULPS poteva trovare applicazione solo ove si fosse in presenza di un uso consentito di "apparecchi ….. non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6".
Tale disposizione legislativa non poteva, dunque, essere nella specie applicata.
Non emergeva, infatti, in alcun modo dagli atti di accertamento dell'illecito da parte dell'amministrazione resistente che i personal computer rinvenuti all'interno del locale dell'appellante presentassero, anche solo lontanamente, caratteristiche tali (strumenti di accettazione di gioco ad opera dell'utente o periferiche per il pagamento con denaro o carte) da potersene ipotizzare o verificare in concreto i profili di “difformità” dalle apparecchiature di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. In altri termini ed alla luce degli arresti di legittimità, in mancanza di “periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”, i personal computer rinvenuti nell'internet point del sig. non potevano neppure astrattamente essere Pt_1
considerati “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” dell'art. 110 TULPS e, conseguentemente, essere sanzionati in forza del disposto di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater
TULPS.
Poichè le “apparecchiature” per cui è causa rappresentavano semplici terminali per la libera navigazione nella rete internet da parte degli avventori, si doveva concludere che, oltre a non potersi configurare la violazione della norma di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-ter del TULPS, non poteva ritenersi applicabile neppure la sanzione comminata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS 6
in quanto anche tale ultima fattispecie sanzionatoria richiedeva che, in concreto, le apparecchiature messe a disposizione del pubblico presentassero quegli elementi strutturali minimi elencati dalle pronuncia della Suprema Corte che ne rendevano possibile e praticabile una verifica comparativa differenziale con le caratteristiche tecniche e funzionali definite per gli apparecchi di cui ai commi 6
e 7 dell'art. 110 del TULPS.
Era evidente che tali precetti legislativi non potevano, senza violare il principio di tassatività di cui all'art. 1, della legge n. 689/81, essere estesi (per via interpretativa) fino a ricomprendervi la ben diversa ed estranea condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non aveva impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet in un locale adibito anche ad Internet Point.
L'analogia tra la fattispecie concreta oggetto del giudizio approdato dinanzi al Giudice di legittimità
e deciso con l'applicazione del principio di diritto sopra riportato e quella oggetto del presente giudizio era rappresentata dalla circostanza per cui sia la disposizione legislativa di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-ter del sia quella di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS, CP_2
contestatagli, sanzionavano la condotta di “messa a disposizione in locali pubblici di apparecchi destinati (sia pure con le differenze sopra indicate) a permettere il gioco ma che presentavano elementi strutturali e funzionali “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”.
Perché tale difformità di caratteristiche poteva, però, essere in concreto validamente ed oggettivamente definita ed apprezzata (sia in sede di accertamento e contestazione dell'infrazione, sia nella successiva fase di controllo giurisdizionale dell'operato dei pubblici ufficiali verbalizzanti) occorreva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, che si fosse in presenza di apparecchi provvisti
“delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket”.
Al di fuori di tale oggettivo contesto di riferimento, pertanto, non poteva trovare applicazione il precetto di cui al comma 9 f-quater dell'art. 110 TULPS il quale non era riferibile a chi installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un Internet point) di computer che comunque avevano una connessione internet, mediante la quale i clienti potevano accedere al gioco online, sulla base di login e conti personali, ove non si trattava di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte. 7
In conclusione, quindi, poiché i semplici personal computer rinvenuti all'interno del locale di proprietà del ricorrente non presentavano alcuna peculiare e specifica caratteristica strutturale e funzionale diversa da quelle di semplici personal computer utilizzabili per la libera navigazione su internet, mentre erano assolutamente sprovvisti di periferiche e di dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket e non risultavano bloccati su un sito internet di gioco, se ne deve ragionevolmente e correttamente escludere l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS. ( primo motivo ).
La sentenza impugnata meritava censura anche con riferimento alla affermazione secondo cui sarebbe
Contr rimasto provato, sulla base degli accertamenti eseguiti dal personale di e riportati nel verbale di accertamento e contestazione dell'illecito, che i personal computer de quibus sarebbero stati messi a disposizione del pubblico dell'internet point con la finalità esplicita di consentirne l'utilizzazione per attività di gioco online.
La prova di tale finalità sarebbe evincibile dalla circostanza, accertata dai verbalizzanti a seguito di interrogazione della cronologia di navigazione internet dei PC in questione, per cui sarebbero emersi collegamenti a siti di gioco online effettuati dai predetti computer.
Siffatta conclusione era errata ed infondata in quanto era evidente che qualsiasi computer connesso ad internet consentiva l'accesso a siti web di gioco, ma non per questo poteva dirsi “destinato” al gioco e ciò sotto un duplice, decisivo rilievo: in primo luogo perché qualsiasi “cliente” che aveva accesso all'uso di un Personal Computer, liberamente connesso ad Internet, per poter “giocare su una piattaforma di gioco di un ” doveva essere in possesso di credenziali personali di CP_4
accesso al proprio “account” o “conto di gioco” che poteva essere attivato dal solo a CP_4
seguito della sottoscrizione da parte del “cliente” di un apposito contratto di conto di gioco;
in secondo luogo, perché non era il Personal Computer a navigazione libera, messo a disposizione della clientela all'interno del locale di Internet Point gestito dal ricorrente, a indirizzare l'utilizzatore verso un sito online di gioco, ma era la libera scelta e la determinazione personale di quest'ultimo a decidere quale uso fare in concreto del PC, senza che il gestore dell'Internet Point possa impedirgli di accedere ad un sito web di gioco, piuttosto che ad uno di prenotazione di biglietti aerei o al proprio conto bancario online. 8
Dalle interrogazioni delle cronologie era emerso che alcuni utenti dei pc si erano connessi a siti di gioco e cioè avevano aperto la pagina principale di uno o più siti, ma non provava in alcun modo che i suddetti utenti avevano effettuato attività di gioco online.
Tali risultanze, pertanto, confermavano soltanto che i computers in questione erano stati utilizzati, da uno o più utenti, per informarsi circa i prodotti di gioco offerti da uno o più concessionari italiani di gioco online e/o per registrarsi (attraverso la sottoscrizione di un contratto di gioco) sul sito del concessionario: esattamente l'oggetto del contratto di promozione da egli stipulato con il concessionario GA (già . attività commerciale pienamente lecita e non sanzionata CP_5
in alcun modo dalle disposizioni di legge richiamate ed applicate da (secondo motivo CP_6
).
Rilevava la complessiva irragionevolezza ed erroneità dell'opzione interpretativa della norma dettata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater, del T.U.L.P.S. così come propugnata dall' Controparte_7
di Palermo e posta a fondamento dell'Ordinanza ingiunzione impugnata.
[...]
Riproponeva la verifica di ragionevolezza, quale autonomo parametro di costituzionalità della disposizione normativa in contestazione (per tutte, Corte Cost. Sent. n. 1130/1988 e la recente Sent.
n. 85/2013), essendo chiaro che ove interpretata ed applicata alla lettera, si prestava a serie censure di sproporzione, illogicità, non necessarietà e iniquità, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
In particolare, i caratteri di irragionevolezza che connotavano la scelta interpretativa suddetta erano chiaramente individuabili negli effetti applicativi che ne derivano in concreto i quali, valutati alla stregua delle finalità perseguite dal Legislatore, si rivelano incongrui, sproporzionati, non necessari e iniqui.
Se la finalità espressamente perseguita dalla disposizione legislativa in contestazione era quella di sanzionare la “produzione, distribuzione e messa a disposizione” di apparecchi “destinati, anche indirettamente, a qualsiasi forma di gioco” che presentano caratteristiche difformi da quelli descritti e disciplinati dai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, estenderne l'applicazione a “qualsiasi apparecchio che consentiva di giocare” ne denunciava un esito applicativo, in primo luogo, sproporzionato rispetto al perseguimento dello scopo indicato dal Legislatore.
La sproporzione era insita nell'evidente arbitraria estensione della portata del precetto legislativo a qualsiasi “apparecchio destinato a qualsiasi tipo di gioco”, ben oltre, quindi, quanto ragionevolmente necessario per raggiungere l'obiettivo di un contrasto alla diffusione di apparecchiature attraverso le quali veniva consumata una “concorrenza sleale” nell'offerta di giochi a danno dei concessionari 9
dello Stato autorizzati alla raccolta del gioco con vincita in denaro mediante gli “apparecchi da intrattenimento” di cui ai più volte richiamati commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS che costituiva la finalità e la ratio della norma.
In tal modo, si perveniva ad un'applicazione aberrante della norma incentrata su un'interpretazione del dato letterale (oltre che dello scopo e dell'intenzione del legislatore) del tutto irragionevole.
Infatti, l'applicazione letterale della richiamata disposizione legislativa, propugnata dall' CP_1
resistente, rendeva di per sé “fuori legge” (soggetta, cioè, ad una sanzione amministrativa pecuniaria molto onerosa) ogni postazione di libero accesso ad Internet posta all'interno di un qualsiasi
“pubblico esercizio adibito ad Internet Point” a disposizione dei clienti, sacrificando in modo non necessario e sproporzionato il diritto di tutti i titolari di “pubblici esercizi” di mettere a disposizione dei propri clienti e avventori (anche occasionali) del locale uno o più Personal Computer (ovvero un notebook o un device mobile) quale servizio accessorio o complementare a quello offerto in via principale, a titolo oneroso o gratuito.
La sovrapposizione arbitraria del concetto normativo di “apparecchio destinato, anche indirettamente,
a qualsiasi forma di gioco” con quello di “postazione pubblica di accesso ad Internet”, spinta al punto di ritenere che il semplice Personal Computer messo a disposizione degli avventori di un internet point per la libera navigazione su Internet violava il divieto sanzionato dalla norma richiamata, postulava una opzione interpretativa che conduceva ad esiti applicativi in netto contrasto con il canone generale di ragionevolezza, il quale richiedeva un ponderato bilanciamento degli interessi (e dei diritti) coinvolti nell'operazione interpretativa (ed applicativa) della norma.
In conclusione, qualora si ritenesse di dover interpretare ed applicare il disposto legislativo dell'art.110, comma 9. lett. f-quater TULPS nel senso indicato dall' di Palermo e fatto CP_7
proprio dalla sentenza impugnata, detto disposto non poteva che essere sottoposto ad vaglio di ragionevolezza alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale, rimettendo al Giudice delle
Leggi la questione di legittimità costituzionale, in assenza di residue opzioni interpretative che consentivano di pervenire ad esiti applicativi scevri dalle censure sopra illustrate ( terzo motivo ).
L si costituiva in giudizio esponendo che l'appellante cercava surrettiziamente Controparte_1
di assimilare la fattispecie di cui all'art. 110 comma 9 lettera f-quater del T.U.L.P.S. a quella dell'art. 110 comma 9 lettera f-ter) del CP_2
Si trattava di due fattispecie profondamente diverse. Ed, infatti, la lettera f-ter) era applicabile solo al caso in cui erano messi a disposizione videoterminali, ossia apparecchi da gioco, non conformi ai 10
requisiti di liceità di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) Si trattava, quindi, di meri terminali CP_2
che – con l'ausilio dell'apposita strumentazione – consentivano il gioco anche online tramite l'inserimento e l'erogazione diretta di denaro, carte o ticket. Al contrario, la lettera f-quater) colpiva la messa a disposizione di apparecchiature di qualunque genere che consentivano, anche indirettamente (e quindi anche tramite connessione a internet), qualunque forma di gioco, a meno che dette apparecchi non possedessero le caratteristiche di liceità di cui ai commi 6 e 7. In altri termini, la fattispecie di cui alla lettera f-quater) non richiedeva la presenza di apparecchi strutturalmente configurati per ricevere e/o dare denaro, essendo sufficiente che detti apparecchi fossero in grado di connettere l'utente con qualunque gioco.
Si trattava, quindi, di due norme del tutto differenti, che non potevano essere sovrapposte. Era la medesima sentenza citata dall'appellante a chiarire che il principio di diritto ivi espresso era limitato alla sola lettera f-ter) e non anche alla lettera f-quater). In tale sentenza, infatti, la Cassazione aveva precisato che la contestazione oggetto della lite era relativa all'art. 110, comma 9, lett. f-ter) TULPS
e che la successiva lettera f-quater) non era applicabile, in ossequio al principio di legalità, in quanto si trattava di fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di detta seconda norma (cfr. Cass. Civ., cit.).
Nel caso in esame, invece, i fatti contestati risalivano al 2 gennaio 2020, e, pertanto risultava pienamente applicabile la sanzione di cu alla lettera f-quater), entrata in vigore il 30 marzo 2019.
Infatti, le circostanze di fatto appurate dai funzionari dell' rientravano perfettamente nella CP_1
fattispecie di cui alla lettera f-quater), in quanto nel corso dell'ispezione erano stati rinvenuti quattro apparecchi a disposizione del pubblico (tant'è che gli stessi erano usati da avventori del locale per il gioco online proprio mentre l'ispezione aveva luogo), connessi a siti per i giochi di casinò. Una volta appurato nel corso dell'ispezione che detti apparecchi erano privi dei requisiti di liceità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 TULPS, la fattispecie sanzionatoria della lettera f-quater) si è perfezionata.
Pertanto, l'applicazione di tale norma da parte dell' era del tutto corretta, così come sul punto CP_1
era corretta la sentenza gravata dall'odierno appello.
Veniva sollecitato un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater)
TULPS per violazione del canone di ragionevolezza e comunque per contrasto con l'art. 3 Cost.. A dire dell'appellante, la norma non sarebbe equilibrata in quanto sarebbe astrattamente applicabile a qualunque apparecchio collocato in qualunque esercizio pubblico.
La prospettazione di incostituzionalità era manifestamente infondata e, come tale, doveva essere rigettata. Invero, la norma censurata era chiara nel valorizzare la destinazione al gioco degli 11
apparecchi, ponendosi quale norma di chiusura nel senso che tale destinazione – da accertarsi in concreto – poteva essere conseguita con qualsiasi tipo di apparecchio, anche se privo delle caratteristiche tecniche di cui alle altre fattispecie previste dall'art. 110 TULPS. Ne conseguiva che la norma era del tutto ragionevole e si sottraeva alle applicazioni distorte prospettate dall'appellante.
Nel caso in esame, la destinazione al gioco degli apparecchi era stata verificata come risultava dalle operazioni verbalizzate nel corso del sopralluogo.
All'odierna udienza del 14 maggio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Stante la connessine i primi due motivi di appello vanno trattati congiuntamente.
Si osserva, in punto di fatto, che dal verbale di constatazione in atti in data 5 novembre 2019 si rileva che all'accesso nei locali adibiti a sala scommesse e internet point dello venivano identificati Pt_1
dai funzionari del Commissariato San Lorenzo n. 4 avventori di cui 2 identificati e 2, al momento del controllo sedicenti. Il PC n. 1 collegato alla piattaforma di gioco “ LY “”. I PC n. 2,3 e 4 collegati alla piattaforma di gioco di azzardo “ ME ET ” ( piattaforma Casinò Peoples.it ). Con separato atto si procedeva al sequestro amministrativo.
Afferma l'appellante che la disposizione sanzionatoria prevista dall'art. 110, comma 9, lettera f- quater del TULPS poteva trovare applicazione solo ove si sia in presenza di un uso consentito di
"apparecchi ….. non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6".
Tale disposizione legislativa non poteva, dunque, essere nella specie applicata in quanto non emergeva in alcun modo dagli atti di accertamento dell'illecito da parte dell'amministrazione resistente che i personal computer rinvenuti all'interno del suo locale presentassero caratteristiche tali (strumenti di accettazione di gioco ad opera dell'utente o periferiche per il pagamento con denaro o carte) da potersene ipotizzare o verificare in concreto i profili di “difformità” dalle apparecchiature di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS. In altri termini ed alla luce degli arresti di legittimità, i personal computer rinvenuti nel suo internet point non potevano neppure astrattamente essere considerati “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” dell'art. 110 TULPS e, in mancanza di “periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket” e, conseguentemente, essere sanzionati in forza del disposto di cui all'art. 110, comma
9, lett. f-quater TULPS. 12
Poichè le “apparecchiature” per cui è causa rappresentavano semplici terminali per la libera navigazione nella rete internet da parte degli avventori, occorreva ritenere che, oltre a non potersi configurare la violazione della norma di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-ter del TULPS, non poteva ritenersi applicabile neppure la sanzione comminata dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS in quanto anche tale ultima fattispecie sanzionatoria richiedeva che, in concreto, le apparecchiature messe a disposizione del pubblico presentassero quegli elementi strutturali minimi elencati dalle pronuncia della Suprema Corte che ne rendevano possibile e praticabile una verifica comparativa differenziale con le caratteristiche tecniche e funzionali definite per gli apparecchi di cui ai commi 6
e 7 dell'art. 110 del TULPS.
Poiché i semplici personal computer rinvenuti all'interno del locale di sua proprietà non presentavano alcuna peculiare e specifica caratteristica strutturale e funzionale diversa da quelle di semplici personal computer utilizzabili per la libera navigazione su internet, mentre erano assolutamente sprovvisti di periferiche e di dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket e non risultavano bloccati su un sito internet di gioco, se ne doveva escludere l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise,
Invero l'art. 110, comma 9, lett f-ter) del TULPS prevede che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
L'art. 110, comma 9, lett f-quater) del TULPS prevede che chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente,
a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
Invero l'art. 110, comma 9, lettera f-ter) è applicabile solo al caso in cui sono messi a disposizione videoterminali, ossia apparecchi da gioco, non conformi ai requisiti di liceità di cui all'art. 110, 13
comma 6, lett. b) TULPS. Deve trattarsi, quindi, di meri terminali che – con l'ausilio dell'apposita strumentazione – consentono il gioco anche online tramite l'inserimento e l'erogazione diretta di denaro, carte o ticket.
L'art. 110, comma 9 lettera f-quater) prevede invece la messa a disposizione di apparecchiature di qualunque genere che consentano, anche indirettamente (e quindi anche tramite connessione a internet), qualunque forma di gioco, a meno che detti apparecchi non possiedano le caratteristiche di liceità di cui ai commi 6 e 7.
In altri termini, la fattispecie di cui alla lettera f-quater) non richiede la presenza di apparecchi strutturalmente configurati per ricevere e/o dare denaro, essendo sufficiente che detti apparecchi siano in grado di connettere l'utente con qualunque gioco on-line .
Ne consegue che non potendosi in alcun modo assimilare le due fattispecie di illecito la circostanza che la Suprema Corte abbia escluso con le decisioni n. 29646 del 28/12/2020 e n. 4537 del
19/02/2021 che il precetto di cui all'art. 110 , comma 9 f-ter TULPS non è riferibile a chi installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte, è assolutamente ininfluente in ordine alla configurabilità della diversa violazione di cui all'art. 110 , comma 9 f-tquater TULPS che è integrata anche se il dispositivo sia sprovvisto dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte.
Appare evidente che l'art. 110, comma 9 lettera f-quater), prevedendo il divieto della messa a disposizione di apparecchiature di qualunque genere che consentano, anche indirettamente (e quindi anche tramite connessione a internet), qualunque forma di gioco (a meno che detti apparecchi non possiedano le caratteristiche di liceità di cui ai commi 6 e 7, circostanza nella specie esclusa ) ricomprende anche la condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non ha impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet.
Infatti, essendo prevedibile che il cliente possa utilizzare il computer messo a disposizione per attività di gioco vietata in un internet point è quantomeno colposa l'attività del gestore che non adotta i 14
necessari accorgimenti per evitare l'uso vietato del computer, rimanendo quindi irrilevante la circostanza che detto uso – per scopi diversi dal gioco d'azzardo – sia lecito.
Ne conseguiva che l'appellata avrebbe dovuto esclusivamente mettere il computer a disposizione dei clienti solo per la libera navigazione sul web, inibendo tutte le altre attività diverse da quest'ultima.
In definitiva limitare il divieto alle sole “apparecchiature collegate in modo permanente con una piattaforma di gioco online dei concessionari ” appare del tutto in contrasto sia con la lettera che con la ratio della disposizione legislativa in oggetto , diretta ad impedire che il fenomeno delle ludopatia possa essere incrementata in esercizi pubblici.
Quindi la condotta vietata può pure ricomprendere anche i semplici Personal Computer a navigazione libera - e non può limitarsi soltanto ai c.d. Totem , e cioè a quelle apparecchiature destinate esclusivamente al gioco d'azzardo- sebbene la loro detenzione ed uso sia lecita.
Le apparecchiature, installate all'interno dell'esercizio dello erano state infatti trovate con Pt_1
clienti collegati a piattaforme di gioco d'azzardo, in violazione del divieto di legge.
E' quindi pure irrilevante che le apparecchiature non contenessero, al loro interno, il software di gioco in quanto lo stesso risiedeva all'esterno dell'apparecchio.
Pertanto, l'odierno appellante, al fine di evitare tali collegamenti, avrebbe dovuto predisporre le necessarie inibizioni sui siti di gioco, oscurandoli, mediante la predisposizione di una procedura di blocco da installare sul p.c. in oggetto attraverso un software, scaricabile dal sito della
[...]
www.adm.gov.it. Tale procedura di blocco, relativa ai “siti soggetti ad Controparte_1
inibizione”, doveva essere predisposta con riferimento ai PC messi a disposizione degli utenti in pubblici esercizi, tramite l'installazione sullo stesso della stringa, scaricabile dal sito della
[...]
contenente il file di controllo Controparte_1
“b2bedb6a0d307300914be7f82141bece02c0444e05dd6c5b8791ca36c1a380f4”, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale 2 gennaio 2007 di “inibizione dei siti di gioco non CP_8
autorizzati”.
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare i primi due motivi di appello.
Nè appare fondato il terzo motivo di appello con il quale si afferma che la norma per cui è causa – secondo l'interpretazione fornita dall' ,-sarebbe del tutto irragionevole e in Controparte_9
contrasto con l'art. 3 Cost..
Invero non si rileva in alcun modo la pretesa irragionevolezza della norma, con conseguente necessità di sottoporla al vaglio della Corte Costituzionale. 15
E' da escludere . infatti, che la norma in oggetto possa ritenersi viziata da incostituzionalità in considerazione del fatto che risulta applicabile sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti quali, ad esempio, i c.d. totem, nei quali non vi e' facolta' di scelta dell'utente in ordine al sito al quale collegarsi, essendo tali strumenti caratterizzati da una preimpostazione di schermata che indirizza direttamente l'utente al sito di gioco concessionario (che peraltro nella prassi fornisce all'esercente anche lo strumento fisico), sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti a navigazione libera, nei quali e' l'utente che sceglie l'indirizzo internet al quale collegarsi, potendo quindi collegarsi anche, ma non solo, ai siti di gioco on-line con le proprie credenziali e con un proprio conto di gioco.
E' innanzitutto da escludere che la tutela del diritto alla salute che sottende la predetta norma possa subire un bilanciamento con il diritto di liberta' di impresa nonche' con il diritto alla privacy degli utenti. E' da escludere anche che la norma possa ritenersi incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso.
Invero l'esistenza di un obbligo di vigilanza da parte del proprietario o gestore di una apparecchiatura internet posta a disposizione del pubblico deriva dal contenuto dalla stessa attività svolta che esige che essa sia svolta in conformità a legge. In altri termini il diritto alla libertà di impresa non può spingersi fino al punto di giustificare determinate omissioni ( nella specie vigilanza sulle apparecchiature ) dalla quali possa sorgere un pericolo per la salute degli utenti e neppure può invocarsi in proposto il rispetto della privacy dell'utente che, indubbiamente, deve trovare una limitazione al fine di evitare che l'apparecchiature possa essere utilizzata per giochi d'azzardo.
E' poi da rilevare rilevato che la circostanza che uno degli strumenti attraverso cui l'esercente potrebbe evitare di incorrere nella sanzione de qua , costituito dalla impostazione di filtri di accesso a determinati siti internet all'interno delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti, non sia previsto da alcuna disposizione normativa è del tutto irrilevante, in considerazione del fatto che l'esercente ha indubbiamente l'obbligo di impedire l'illegittimo uso del computer, con conseguente dovere di attivarsi in proposito.
Ne' rileva l'eventuale sussistenza di autorizzazioni di cui potrebbe essere dotato l'esercente all'esercizio di giochi a distanza, punendo, la norma, in conformità a valori costituzionali che essa esprime ( tutela della salute ), la mera messa a disposizione del mezzo anche da parte di esercenti concessionari o dotati di autorizzazione. 16
Va pertanto rigettato il terzo motivo di appello.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza resa in data 20 gennaio 2022 Controparte_10 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese del grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE