Articolo 62 del Codice della navigazione
Articolo 61Articolo 63
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21 aprile 1942
Art. 62.
(Movimento delle navi nel porto).

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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