Decreto presidenziale 9 aprile 2021
Sentenza breve 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/04/2021, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 01249/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2021, proposto da
SI DEAN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Tusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, PERSOMIL, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, Via Vecchia Ognina 149;
nei confronti
MARIPERS, MARISTAT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 marzo 2021, n. M_DGMIL REG2021 0098570 02-03-2021, con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente di aspettativa senza assegni formulata, ai sensi dell’art 756 del decreto legislativo n. 66/2010, in data 20 gennaio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 marzo 2021, n. M_DGMIL REG2021 0098570 02-03-2021, con cui è stata respinta la sua richiesta di aspettativa senza assegni formulata, ai sensi dell’art 756 del decreto legislativo n. 66/2010, in data 20 gennaio 2021.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta, in fatto e in diritto, quanto segue: a) l’interessato, in servizio presso COMFORPAT di Augusta, ha vinto una borsa di studio per un corso regionale di formazione specifica in Medicina Generale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Napoli con inizio in data 25 gennaio 2021; b) il ricorrente ha, quindi, presentato domanda di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 756 del decreto legislativo n. 66/2010; c) l’Amministrazione, tuttavia, ha rigettato l’istanza, osservando che l’art 756 consente la fruizione del beneficio compatibilmente con le esigenze di servizio, senza peraltro specificare quali fossero tali esigenze, e affermando, inoltre, che: - la formazione specifica in Medicina Generale non è ricompresa nei corsi di specializzazione di cui alla riserva dei posti per le esigenze di formazione specialistica della Sanità Militare di cui all’art 757 del decreto legislativo n. 66/2010; - la Medicina Generale è perimetrata nell’ambito della attività libero professionale e non costituisce una specializzazione di rilevanza e di utilità per la Forza Armata; - l’attuale consistenza dei Sottotenenti e dei Guardiamarina in servizio non consentirebbe un ripianamento della posizione ricoperta dall’interessato; - il ricorrente è un ufficiale in servizio permanente effettivo presso il Corpo Sanitario e non in ferma prefissata; d) tra le competenze del medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo rientrano, invece, anche quelle proprie del medico di medicina generale (sul punto, cfr. gli art. 122 e 183, n. 2, del decreto legislativo n. 66/2010 e 26 del decreto legislativo n. 368/1999); e) come per l’ipotesi del medico in formazione specialistica ai sensi dell’art. 1506 del decreto legislativo n. 66/2010, l’unica ragione ostativa al riconoscimento del beneficio può essere costituita da particolari esigenze dell’Amministrazione collegate alla professionalità e peculiarità di impiego del richiedente; f) a nulla rileva la quantificazione di Sottotenenti di Vascello e dei Guardiamarina facenti parte del Corpo di Sanità Miliare, anche perché tutti gli ufficiali medici di qualunque grado (superiore o inferiore) svolgono le medesime mansioni; g) l’odierno ricorrente, peraltro, già dal mese di maggio 2021 riceverà il grado di Tenente di Vascello, sicché il riferimento alla la consistenza numerica perde di qualsiasi rilievo; g) il provvedimento impugnato risulta sprovvisto di adeguata motivazione.
Con memoria in data 10 aprile 2021 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame e ha depositato documentazione relativi ai fatti di causa.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente infondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
L’Amministrazione ha fondato il proprio diniego sui seguenti argomenti: a) l’istituto dell’aspettativa senza assegni di cui all’articolo 756 del decreto legislativo n. 66/2010 consente la fruizione del beneficio compatibilmente con le esigenze del servizio; b) la formazione specifica in Medicina Generale non è ricompresa nei corsi di specializzazione di cui alla riserva di posti per le esigenze di formazione specialistica della Sanità Militare (art. 757 del citato decreto legislativo n. 66/2010; c) la Medicina Generale, perimetrata nell’ambito dell’attività libero professionale del medico, non costituisce una specializzazione di rilevante utilità per la Forza Armata; d) l’attuale quadro di impiego degli ufficiali non consente un ripianamento contestuale della posizione organica ricoperta dall’interessato, come ritenuto necessario da parte del Comando di Appartenenza; e) l’attuale consistenza dei Sottotenenti di Vascello e Guardiamarina dei ruoli normali del Corpo è di 33 unità fronte di un organico previsto di 47 posizioni.
L’art. 756, primo comma, del decreto legislativo n. 66/2010 stabilisce quanto segue:
Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Come risulta dal tenore testuale della disposizione, la posizione di aspettativa deve risultare compatibile con le esigenze del servizio.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha rappresentato che l’attuale consistenza dei Sottotenenti di Vascello e Guardiamarina dei ruoli normali del Corpo è di 33 tre unità a fronte di un organico previsto di 47 posizioni (la circostanza non è stata specificamente contestata dall’interessato).
Appare evidente che la assai rilevante scopertura organica non consentiva l’accoglimento dell’istanza senza compromissione delle esigenze di servizio dell’Amministrazione.
Tale argomentazione risulta sufficiente per sostenere adeguatamente il provvedimento impugnato.
A nulla rileva che il ricorrente sia in procinto di transitare nella qualifica di Tenente di Vascello, poiché la legittimità del provvedimento va apprezzata facendo riferimento alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento in cui la decisione viene adottata.
Né può condividersi la – tra l'altro generica - affermazione del ricorrente secondo cui tutti gli ufficiali medici di qualunque grado (superiore o inferiore) svolgerebbero le medesime mansioni, posto che, se così fosse, non avrebbe alcun senso la distribuzione gerarchica fra i vari gradi.
Né - può incidentalmente aggiungersi - l’Amministrazione avrebbe potuto far riferimento nel caso di specie alla previsione di cui all’art. 757 del decreto legislativo n. 66/20101, poiché tale disposizione si riferisce espressamente alle esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e alla indicazione, d'intesa con il Ministero della Difesa, di una riserva di posti complessivamente non superiore al 5%.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto della materia trattata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO