Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 17/2026
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN OR Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere BE ME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 62239 del registro di segreteria, promosso da I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21 - in persona della Dott.ssa IA Sciarrino, Dirigente generale della Direzione Centrale “Ammortizzatori Sociali”, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 03 novembre 2022 n. 178, rappresentato e difeso nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati:
- IA AR (codice fiscale [...], (P.e.c.
avv.maria.passarelli@postacert.inps.gov.it),
- AU ER (codice fiscale [...]– P.e.c.
avv.mauro.sferrazza@postacert.inps.gov.it),
- IN ST (codice fiscale [...], P.e.c.
avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo
- appellante -
contro OMISSIS, nata a [...], il omissis, CF OMISSIS, elettivamente domiciliata in Taranto, al Viale Virgilio n.101/b presso lo studio dell’avv.
Francesco Murianni, CF [...], tel/fax 099 7328774, indirizzo di posta elettronica murianni.francesco@oravta.legalmail.it, che la rappresenta e difende
- appellata –
per la riforma della sentenza n. 95/2025 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 14 aprile 2025, non notificata;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nell’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita IA Dina Cerroni, la relatrice Consigliere BE NI e l’Avv. Giuseppina Giannico, in delega dell’Avv.
IA AR, per l’INPS. Nessuno è comparso per la parte appellata.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia di questa Corte, ha accolto il ricorso presentato dalla IS la quale, ritenendo illegittima la liquidazione operata dall’INPS sotto il profilo del quantum erogato a titolo di assegni per il nucleo familiare, aveva investito della questione il giudice contabile, ritenuto munito di giurisdizione dal giudice del lavoro precedentemente adito, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento dovuto a titolo di assegno nucleo familiare (ANF) dal 08/2015 sino al 02/2022, nella misura pari ad €. 3.313,03.
Il giudice di prime cure, dopo aver rigettato l’eccezione preliminare di decadenza annuale sollevata dall’INPS, ha accolto il ricorso “con conseguente riconoscimento in favore della IS dell’assegno corrispondente alla Tab. n.15 con decorrenza dal 08/2015.
La ricorrente ha diritto agli arretrati da tale data, corrispondenti alla differenza tra quanto già percepito ad oggi dalla stessa e dalla figlia a titolo di A.N.F..”
2. Con atto di appello, notificato in data 29 maggio 2025, l’INPS ha censurato la sentenza affidandosi al seguente motivo di doglianza:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo integrato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, con riferimento all’art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, per avere la Corte regionale ritenuto di poter decidere la causa nel merito –
nonostante l’intervenuta decadenza sostanziale della sig.ra IS alla riliquidazione dell’assegno nucleo familiare, con correlata estinzione del relativo diritto” .
Secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l’eccezione formulata dall’INPS di intervenuta decadenza annuale dal diritto alla riliquidazione dell’assegno per il nucleo familiare, richiamando un precedente ritenuto non conferente per il caso di specie.
Secondo l’appellante, il beneficio richiesto, ovvero l’assegno per il nucleo familiare, erogabile in base alla normativa di riferimento sia ai titolari di pensioni pubbliche che di pensioni private, avrebbe carattere previdenziale autonomo rispetto al trattamento pensionistico (essendo riconosciuto solo in presenza degli “specifici” e “diversi requisiti di legge” attinenti alla “consistenza del nucleo familiare” ed alla
“situazione reddituale del nucleo stesso”).
Pertanto, sarebbe sottoposto alla specifica disciplina decadenziale contenuta nell’art. 47, comma 6, del DPR n. 639/1970, introdotto dall’art.
38, comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. n. 98/2011, per cui: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”,
letto in combinato disposto con il precedente comma 3 dell’art. 47, per cui: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, [n.d.r. Gestione Prestazioni temporanee per i Lavoratori dipendenti (tra le quali, per l’INPS, rientrerebbe anche l’assegno per il nucleo familiare)] l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Per l’appellante, in buona sostanza, il ristretto termine di un anno sarebbe trascorso in quanto la IS (che ha ricevuto la liquidazione dell’assegno dall’INPS nel novembre 2021, sebbene non nella misura desiderata) avrebbe atteso l’anno 2023 per richiederne il maggior importo dinanzi al giudice del lavoro di Taranto (ricorso del 19 giugno 2023, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2130/2024 che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile), con conseguente superamento del citato termine annuale di decadenza.
L’INPS ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge, anche in punto di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Con memoria, depositata in data 18 dicembre 2025, si è costituita in giudizio la IS contestando l’appello avversario, ritenuto inammissibile per assoluta genericità ed indeterminatezza, ex art. 434 c.p.c.
Nel merito, ha rilevato l’infondatezza del gravame in quanto la materia sarebbe disciplinata dalla diversa normativa contenuta nel d.p.r. n.
1092/1973, privo di disposizioni che sottopongono a termini di decadenza l’esercizio dell’azione giudiziaria, e, pertanto, i titolari di pensioni attratte nella sfera della previdenza pubblica, potrebbero proporre ricorso per il ricalcolo della provvidenza senza incorrere nella suddetta limitazione temporale.
Ha dunque concluso per la dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilità dell’appello, con conferma della sentenza impugnata.
Nel merito ha chiesto di rigettare l’appello perché infondato in fatto e in diritto, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4. All’odierna udienza, il difensore dell’INPS si è riportato alle conclusioni rassegnate negli scritti depositati in atti. Nessuno si è presentato per la parte appellata.
Motivi della decisione 5. Preliminarmente il Collegio è tenuto alla disamina dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, per assoluta genericità ed indeterminatezza, sollevata dalla difesa della IS, ai sensi dell’art.
434 c.p.c.
La censura non è fondata.
Il Collegio osserva che la norma di riferimento è contenuta nell’art. 190 del codice di giustizia contabile, il quale, richiamandosi al precedente art.
86, indica il contenuto che, a pena di inammissibilità, deve presentare l’atto di appello, con specifico riguardo alle ragioni in fatto e diritto sulle quali si fonda il gravame.
L’appello deve, in particolare, indicare i capi della decisione impugnati e le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, oltreché le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ebbene, l’atto di appello proposto dall’INPS risulta conforme agli indicati precetti normativi, specificando il capo di sentenza gravato (solo quello afferente al rigetto dell’eccezione di decadenza), le norme ritenute applicabili al caso di specie e i motivi specifici di censura, e dunque le ragioni in fatto e diritto a sostegno della tesi prospettata.
Da quanto detto consegue dunque il rigetto dell’eccezione di genericità ed indeterminatezza dell’atto di appello, per contrasto con l’art. 434 del c.p.c., inapplicabile al caso di specie.
6. Viene dunque in esame l’unico motivo di appello sollevato dall’INPS, attinente all’eccezione di decadenza annuale che, secondo l’Istituto previdenziale, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato, richiamando un precedente non conferente al caso di cui trattasi.
Per l’INPS la materia che ci occupa, ovvero la richiesta da parte dell’interessata di un maggior importo degli assegni per il nucleo familiare, riconosciuti dall’INPS solo in minor misura nel novembre 2021, sarebbe sottoposta al rigoroso termine decadenziale di un anno previsto - per le richiamate prestazioni economiche, da ritenere autonome rispetto al trattamento pensionistico pubblico o privato, al quale si cumulano - dall’art. 47, comma 6, del DPR n. 639/1970 e s.m.i.,
letto in combinato disposto con il precedente comma 3 della richiamata norma.
La richiesta del maggior emolumento sarebbe stata infatti inoltrata dall’istante tardivamente, rispetto al riconoscimento parziale dell’INPS del 2021, ovvero nell’anno 2023 (la prima richiesta sarebbe infatti contenuta nel ricorso presentato dinanzi al giudice del lavoro, ritenuto competente in materia, in data 19.6.20023).
Secondo la difesa dell’interessata il citato art. 47 del DPR n. 639/1970 non sarebbe invece applicabile ai giudizi pensionistici che si svolgono dinanzi al giudice contabile, in quanto disciplinati dalla diversa e più specifica normativa contenuta nel DPR n. 1092/1973, che alcun termine di decadenza prevede per la materia in esame.
Il Collegio, ai fini della soluzione da fornire al caso in esame, ritiene necessarie alcune premesse.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato la propria giurisdizione in materia di riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare
(ANF), quale assegno accessorio al trattamento pensionistico diretto a carico del bilancio dello Stato.
La Corte di cassazione ha precisato che la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di riversibilità erogata dall’ INPDAP spetta alla Corte dei conti per il carattere accessorio ed integrativo di questo assegno rispetto alla pensione pubblica per cui, quando sul trattamento pensionistico la giurisdizione è del giudice contabile, perché esso è a carico, in tutto o in parte, del bilancio dello Stato, tale giurisdizione attrae anche le controversie sui relativi trattamenti accessori e sulle relative trattenute fiscali in quanto sono tutte controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass., SS.UU., sent. n. 7755/2017, e Cass., SS.UU., ord. n. 6179/2008, Corte conti, Sez. Siciliana, set. n.
281/2025).
La materia in esame è ora disciplinata dall’articolo 2, primo comma, del d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153, che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare, in sostituzione di precedenti analoghi trattamenti, quale beneficio per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ad esclusione dei lavoratori autonomi, spettante, in misura differenziata, in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto, aggiornata annualmente.
Dalle richiamate previsioni di legge si è desunto in giurisprudenza che l’assegno in esame si configuri quindi come una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno (cfr. Corte cost., sent.
67/2022).
In dettaglio la Corte di cassazione ha precisato che “…l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2 convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - ha natura assistenziale…”
(Corte di cassazione, ord. n. 24606/2020 e sent. n. 6351/2015).
La natura assistenziale, ovvero di prestazione economica erogata per garantire sostegno a quanti si trovino in particolari condizioni socioeconomiche, si evidenzia anche nel caso in esame, ove la provvidenza economica risulta essere stata erogata in favore dell’istante, inabile a proficuo lavoro e della figlia, essa stessa inabile, in presenza dei presupposti reddituali e di consistenza del nucleo familiare previsti dalla sopra richiamata normativa, sebbene non nell’importo sperato.
La tesi dell’INPS, per cui dovrebbe applicarsi il temine decadenziale di un anno alla richiesta del maggior importo dell’anzidetta prestazione assistenziale, non trova tuttavia riscontro positivo.
Infatti la norma decadenziale invocata dall’INPS (comma 6, dell’art. 47 del DPR 639/1970, letto in combinato disposto con il precedente comma 3), oltre ad essere entrata in vigore prima della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare di cui si discute (risalente, come detto, al decreto legge n. 69 del 1988, pur sulla scia di analoghi precedenti provvidenze), nulla prevede in merito alle specifiche provvidenze di natura assistenziale di cui si discute, neanche per quelle analoghe, con diversa denominazione, previgenti a quelle in esame.
Trattandosi di norma che impone un regime decadenziale, e dunque dal carattere eccezionale, ne deve essere esclusa l’applicazione al di fuori dei casi espressamente considerati (art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Peraltro, la giurisprudenza contabile, è costante nell’affermare l’inapplicabilità del richiamato articolo 47 del DPR 639/1970 nei giudizi pensionistici davanti al giudice contabile (“Deve, inoltre, essere respinta anche l’eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970. La giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata nel senso di ritenere che la norma sopra richiamata si riferisca all’ordinamento previdenziale relativo all’assicurazione generale obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti
(cfr.: Sez. giur. Basilicata n. 15/2018/C, n. 19/2020/C, 58/2021/C, n. 5/2022/M;
Sez. Giur. Marche n. 183/2021; Sez. giur. Lazio n. 427/2020; Sez. giur.
Piemonte n. 102/2018; Sez. giur. Trentino-Alto Adige, Trento, n. 44/2017).”
(Corte conti, Sez. giur. Basilicata, sent. ord. n. 18/2022).
Ad abundantiam si osserva che la Corte di cassazione ha chiarito che la decadenza di cui si discute non può applicarsi alle domande tese ad ottenere il mero adeguamento di una prestazione “previdenziale” già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto.
E’ stato infatti precisato che “deve rimanere applicabile alla fattispecie il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui ( cfr. SU n.
12720 del 29/5/2009): “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art.
47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate intercettazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale“. (Corte di cass.,
sent. n. 14087/2020).
Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell’INPS e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nel giudizio iscritto al n. 62239 del registro di segreteria dall’INPS
- Rigetta l’appello;
- Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali in favore del difensore della parte appellata, dichiaratosi anticipatario, nell’importo di euro 1.500,00 oltre spese, IVA, e cpa, se dovuti.
- Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to BE ME F.to EN OR DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/01/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo BIAGI