Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43946 Ruolo Generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2024, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...], Parte_1 C.F._1
in via Cammillo Alfano n. 65),
(c.f. ; residente a [...] C.F._2
Dante Alighieri n. 64) e
(c.f. ; residente a [...]Controparte_2 C.F._3
(SA), in via Dante Alighieri n. 64) tutti in qualità di eredi di Persona_1
elettivamente domiciliati a Roma, in via Vittorio Colonna n. 40, presso lo studio dell'avv.to
Jacopo Polidori, rappresentati e difesi dall'avv.to Angelo Mastrandrea in forza di procure speciali allegate all'atto di citazione,
ATTORI
E
(c.f. ), _3 C.F._4
elettivamente domiciliato a Senigallia, in viale Bonopera n. 8, presso lo studio dell'avv.to
Paola Diamantini, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
E
(c.f. ) e P_ C.F._5
1
entrambe nella qualità di eredi di ed elettivamente domiciliate a Senigallia, in Persona_2 viale Bonopera n. 8, presso lo studio dell'avv.to Luigi Simoncioni, da cui sono rappresentate e difese in forza di procure speciali allegate alla comparsa di risposta,
CONVENUTI
OGGETTO: domanda di restituzione per l'equivalente della prestazione, a seguito di risoluzione di contratto di compravendita.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… L'avv.to Savorelli si riporta agli atti e ai verbali e chiede l'accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. …”; per il convenuto (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Bianchi per il _3
convenuto si riporta alle conclusioni formulate in comparsa di risposta e _3
comunque nel foglio di p.c., depositato in data di ieri, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande o nuove eccezioni …”; per le convenute e (verbale dell'udienza di p.c.): “… P_ _5
l'avv.to Bianchi per le convenute e si riporta alle conclusioni P_ _5
formulate in comparsa di risposta e comunque nel foglio di p.c., depositato in data di ieri, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande o nuove eccezioni …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti , _3 P_
e in qualità di pretesi eredi di gli attori
[...] _5 Persona_2 Parte_1
, e in qualità di eredi di
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_1
allegavano che con scrittura privata del 3/4/2000, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Salerno il 30/7/2001 al n. 20320, proprietario di un appartamento sito a Persona_2
Matelica, in via Umberto I n. 16, aveva venduto il 50% dell'immobile al di loro dante causa titolare dell'omonima impresa di costruzioni;
che quale prezzo della Persona_1 cessione l'acquirente si era impegnato a ristrutturare l'appartamento (all'epoca inagibile), accollandosi tutte le spese e realizzando presso detto fabbricato un appartamento di tre (o quattro) vani, ingresso, cucina, corridoio, due bagni, soffitta;
che le parti avevano inoltre convenuto che l'appartamento, una volta ristrutturato, sarebbe stato venduto e che il ricavato sarebbe stato diviso a metà; che nel termine convenuto per l'ultimazione dei lavori (quattro mesi) le opere erano state sostanzialmente completate, ma nonostante ciò il venditore, con atto
2 di citazione del 15/2/2003, aveva agito, davanti al Tribunale di Camerino, per la risoluzione del contratto, contestando la mancata ultimazione dei lavori e quindi il grave inadempimento dell'acquirente; che il de cuius si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuto passaggio del
50% della proprietà dell'immobile in questione, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa dell'omessa consegna del fabbricato;
che nel corso dell'istruttoria era stata disposta una ctu anche al fine di verificare lo stato dell'immobile nel suo complesso e in particolare le opere di ristrutturazione;
che il Ctu aveva accertato la pressoché totale ultimazione dei lavori, fatta eccezione per alcune opere, di rilievo marginale, consistenti nella tinteggiatura interna, nell'allaccio degli scarichi, nelle rifiniture delle finestre, nella messa in opera di nove mattonelle, nella collocazione delle placche di rivestimento degli interruttori, il tutto come meglio riportato in citazione e nell'allegata ctu;
che con sentenza n. 98/2006, pronunciata all'udienza del 19/4/2006 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Camerino aveva dichiarato risolto, per inadempimento del convenuto il contratto del Persona_1
3/4/2000, con condanna di costui a riconsegnare sia l'immobile oggetto del suddetto contratto sia gli altri immobili (appartamento al secondo piano, garage e retro garage al piano terra) già occupati dal convenuto, liberi da persone e cose che non fossero di proprietà di parte attrice, con rigetto della domanda di risarcimento di parte attrice e di entrambe le domande riconvenzionali, il tutto come meglio riportato in citazione e nell'allegata sentenza del
Tribunale di Camerino;
che detta sentenza era stata impugnata dal de cuius dinanzi alla Corte di Appello di Ancona con atto notificato il 24/5/2007, con richiesta di rigetto delle domande del e, previo accertamento dell'adempimento di ogni obbligazione assunta, di Per_2
accertamento e dichiarazione dell'avvenuto passaggio del 50% della proprietà in favore di esso appellante in forza della scrittura privata del 3/4/2000; che si era costituito in giudizio l'appellato il quale aveva spiegato appello incidentale in relazione al rigetto della Per_2
propria domanda risarcitoria;
che con sentenza n. 295/2014, depositata in data 28/4/2014, la
Corte di Appello di Ancona aveva rigettato tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale, confermando in tal modo la sentenza n. 98/2006 del Tribunale di Camerino;
che nel termine lungo di impugnazione non era stato proposto ricorso in Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sulla risoluzione del contratto del 3/4/2000; che in data 6/10/2013 era deceduto il quale, con testamento olografo Persona_2
pubblicato per atto del notaio di Matelica (rep. n. 39034; racc. n. 11307), Persona_3
aveva istituiva propri eredi universali , e ; che in _3 P_ _5
3 data 7/8/2018 era deceduto anche che, per effetto dell'accertata Persona_1
definitiva risoluzione del contratto di compravendita del 3/4/2000, essi attori, succeduti al de cuius, avevano diritto di richiedere la restituzione della prestazione già eseguita dal de cuius stesso e più precisamente l'equivalente in denaro della prestazione resa, come pure acclarato dalla sentenza del Tribunale di Camerino;
che il diritto di essi attori derivava dall'art. 1458
c.c. e dal tipico effetto restitutorio, invocabile anche dalla parte non adempiente e conseguente al venir meno della causa giustificatrice della prestazione effettuata;
che pertanto, essendo stato risolto il contratto del 3/4/2000 con sentenza passata in giudicato il 28/5/2015, la prestazione effettuata dal de cuius in favore del era rimasta priva di causa, con Per_2
conseguente diritto di essi attori, eredi del , di vedersi restituire l'equivalente Per_1
pecuniario della prestazione già eseguita dal contraente ovvero dei lavori di ristrutturazione, che il de cuius si era impegnato a realizzare e che -come pure rilevato dal Tribunale di
Camerino- erano stati effettuati quasi integralmente;
che al diritto di essi attori corrispondeva l'obbligo del contraente adempiente e attualmente i di lui eredi) di Persona_2
corrispondere l'equivalente pecuniario dei lavori effettuati dall'acquirente -a titolo di prezzo di cessione- nell'immobile venduto;
che, alla luce della svolta ctu e come del resto emergeva dalla citata sentenza del Tribunale di Camerino, non era dubitabile che, malgrado la mancata ultimazione di tutte le opere ai fini del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, il de cuius avesse comunque portato a termine la quasi totalità delle opere concordate, salvo alcune lavorazioni di modesta entità; che le opere realizzate, come da computo metrico allegato, ammontavano a £ 145.280.995, pari ad € 75.031,37; che al riguardo assumevano rilievo anche le numerose fatture versate in atti, costituenti spese di cantiere;
che alla sorte andavano aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria, a far data dal momento della corresponsione del corrispettivo di compravendita;
che nel caso di specie il Tribunale di Camerino aveva determinato nel mese di luglio 2000 la data di abbandono del cantiere da parte de cuius ed era pertanto a tale data che andava rapportato l'avvenuto pagamento del corrispettivo ai fini del decorso degli interessi e della rivalutazione monetaria. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in citazione, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare, per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita del 3 aprile 2000, il diritto degli attori di vedersi restituire l'equivalente dei lavori effettuati dal sig. nell'immobile sito in Matelica, via Umberto I Persona_1
n. 16, a titolo di corrispettivo e prezzo di cessione;
2) per l'effetto, condannare gli odierni
4 convenuti, in solido tra loro, a versare agli eredi del sig. l'importo di € Persona_1
75.031,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 31 luglio 2000, o la diversa somma ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Tribunale;
3) condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa”.
Con decreto del 5/8/2021 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto rinvio dell'udienza indicata in citazione (29/11/2021) al 7/12/2021.
In data 12/11/2021 si costituiva in giudizio il convenuto , il quale, _3
sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta: “… chiede che il Tribunale di Roma, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva con riguardo al Sig. per avere il medesimo convenuto _3 rinunciato all'eredità del Dott. e, per l'effetto, estrometterlo dal presente Persona_2 processo, fissando all'uopo udienza di precisazione delle conclusioni, con vittoria di spese e compensi di causa;
nel merito ed in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori;
sempre nel merito ed in via principale, respingere la richiesta attorea, così come proposta, perché del tutto infondata in fatto e in diritto;
ancora nel merito ed in via estremamente subordinata, dichiarare la compensazione tra il sempre denegato credito richiesto dagli attori con il danno subito dal Dott. in dipendenza Persona_2 dell'accertato inadempimento da parte della nell'esecuzione della Controparte_6
Scrittura Privata del 3/4/2000. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Al riguardo il convenuto eccepiva che, avendo rinunciato all'eredità del proprio _3
padre, difettava di legittimazione passiva, con conseguente diritto all'estromissione dal giudizio. In ogni caso eccepiva che la pretesa creditoria era estinta per prescrizione e comunque era infondata per i motivi meglio indicati in comparsa di risposta.
Sempre in data 12/11/2021 si costituivano in giudizio le convenute e P_
le quali, sollevata eccezione di incompetenza territoriale a seguito _5 dell'eccezione del convenuto , unico residente a [...], instavano per _3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta: “… chiede che il Tribunale di Roma, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, vista ictu oculi l'assoluta carenza di legittimazione passiva del Sig. per avere il _3 medesimo convenuto rinunciato all'eredità del Dott. dichiarare che il processo Persona_2
debba proseguire avanti il Tribunale di Ancona, territorialmente competente, quale foro delle convenute Sigg.re e fissando all'uopo immediata udienza di P_ _5
5 precisazione delle conclusioni;
nel merito ed in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori;
sempre nel merito ed in via principale, respingere la richiesta attorea, così come proposta, perché del tutto infondata in fatto e in diritto;
ancora nel merito ed in via estremamente subordinata, dichiarare la compensazione tra il sempre denegato credito richiesto dagli attori con il danno subito dal Dott. in Persona_2 dipendenza dell'accertato inadempimento da parte della Controparte_6 nell'esecuzione della Scrittura Privata del 3/4/2000. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Al riguardo le convenute e alla luce P_ _5 dell'eccepito difetto di legittimazione passiva da parte del convenuto , unico _3
residente a [...], eccepivano il conseguente difetto di competenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Ancona, luogo di residenza di esse convenute. In ogni caso eccepivano che la pretesa creditoria era estinta per prescrizione e comunque era infondata per i motivi meglio indicati in comparsa di risposta.
All'udienza del 7/12/2021 comparivano i procuratori delle parti che si riportavano alle rispettive difese e richieste. Su richiesta delle parti era disposto rinvio all'udienza del
15/3/2022 sempre per trattazione e con salvezza dei diritti di prima udienza, con assegnazione dei richiesti termini per deposito di note e repliche solo sulle sollevate eccezioni preliminari e pregiudiziali.
Con decreto del 3/2/2022 ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020 e successive modificazioni e integrazioni, era disposto che la predetta udienza del 15/3/2022 si svolgesse con modalità cartolare;
era assegnato il termine di legge fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte.
All'udienza del 15/3/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato le note di trattazione cartolare, con cui avevano insistito nelle rispettive domande ed eccezioni e avevano chiesto i termini ex art. 183/6 c.p.c., era disposto in particolare che “… l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto , vada decisa all'esito delle memorie ex art. _3
183/6 c.p.c. …” e che “… l'eccezione di difetto di competenza territoriale, sollevata dalle altre parti convenute, possa essere decisa con il merito …”. Era pertanto disposto rinvio all'udienza del 20/9/2022, da svolgere sempre con modalità cartolare, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. e di termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per deposito di note scritte.
6 All'udienza del 20/9/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato le rispettive note di trattazione cartolare, era evidenziato in particolare che la causa era matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, con rinvio all'udienza del 29/5/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 27/5/2024 il convenuto depositava foglio di precisazione delle _3
conclusioni, poi richiamato all'udienza di p.c.: “… La sottoscritta Avv. Paola Diamantini, nell'interesse del proprio assistito Sig. contesta tutto quanto ex adverso _3
dedotto, prodotto e concluso, e richiamate tutte le proprie deduzioni e produzioni, insiste nell'accoglimento delle eccezioni e conclusioni già esplicate, precisando le proprie conclusioni come alla comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Sempre in data 27/5/2024 le convenute e depositavano P_ _5 foglio di precisazione delle conclusioni, poi richiamato all'udienza di p.c.: “… L'Avv. Luigi
Simoncioni, difensore delle Sigg.re e nel riportarsi a tutti i P_ _5
propri scritti difensivi e documentazione allegata, insiste nelle domande, istanze, eccezioni e conclusioni, già formulate in atti nell'interesse delle medesime convenute, contestando nel contempo ogni deduzione, conclusione e produzione degli attori. Riguardo la richiesta ctu evidenzia come detto incombente possa essere disposto all'esito delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate. Conclude riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta. Nella deprecata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, indica nuovamente quale teste a riprova il Dott. Ing. con studio in Matelica, Via Orto, n°18; con riserva di Testimone_1
indicare eventuali Ctp nel caso di ammissione della peraltro superflua e defatigatoria ctu richiesta da controparte. Con vittoria in ogni caso di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 29/5/2024, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precedentemente indicate, con assegnazione dei richiesti termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto _3
, è fondata, in quanto è documentalmente emerso che lo stesso ha rinunciato
[...] all'eredità del padre deceduto in data 6/10/2013, con atto del 29/9/2014, registrato a Per_2
Roma in data 30/9/2014 n. 0024905 serie IT (cfr. doc. 1: rinuncia alla qualità di erede: atto del
29/9/2014 del notaio rep. 078947; racc. 015620). Persona_4
7 1.1 Sul punto non vi è stata alcuna contestazione da parte degli attori, che nella nota autorizzata, depositata in data 13/1/2022, nel contestare l'eccezione di difetto di competenza territoriale, sollevata dalle altre due convenute, e nel richiamare la tematica del c.d. convenuto
'fittizio', hanno dedotto, per quanto qui di interesse, che “… hanno in perfetta buona fede individuato il foro di uno dei coeredi, sulla scorta della copia conforme rilasciata il 17 ottobre
2017 di un testamento olografo pubblicato in data 18 ottobre 2013. Dinanzi a tale documentazione ufficiale, non può certo dirsi che gli attori si siano voluti indebitamente giovare della deroga agli ordinari criteri di competenza, ma solo che per ragioni di connessione abbiano legittimamente individuato uno dei fori competenti territorialmente quale foro delle cause connesse. Non è assolutamente dato evincere un atteggiamento artificioso e preordinato al mero spostamento di competenza. …” (cfr. memoria autorizzata di parte attrice, depositata il 13/1/2022).
1.2 Dunque è pacifico che il convenuto ha rinunciato all'eredità paterna _3 ben prima dell'introduzione del presente giudizio e che conseguentemente lo stesso non può rispondere di eventuali debiti del padre, con conseguente fondatezza della sollevata eccezione.
12.1 Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto _3
.
[...]
1.3 In base alla documentazione prodotta e verificato il rispetto delle formalità di legge da parte del rinunciante, con conseguente pubblicità della rinuncia all'eredità, non è possibile procedere ad alcuna compensazione delle spese di lite.
1.3.1 Al riguardo va ricordato che la disciplina in tema di spese è regolata dal principio di causalità e dal principio della soccombenza e che la compensazione, ormai prevista solo in caso di reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU 32061/2022) o “… nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti …”
(art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis in base alle modifiche ex art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito con modificazione nella L. 162/2014) ovvero ancora nel caso di “… altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni …” (cfr. Corte Cost. 77/2018), deve essere oggetto di adeguata motivazione solo se viene disposta, ma non anche se non viene disposta (cfr. Cass. 26912/2020, in motivazione: “… Il ricorso, inoltre, omette di considerare adeguatamente che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale ...”), con la precisazione che la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non possono
8 essere illogiche o erronee (cfr. Cass. 14036/2024) e che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, qualora appunto la disponga (cfr. Cass.
1950/2022).
1.4 Nel caso di specie, tenuto a mente il richiamato riscontro documentale e temporale, non è possibile alcuna compensazione, con la conseguenza che per la soccombenza le spese di lite, relative al rapporto processuale fra gli attori e il convenuto , vanno poste _3
in solido a carico degli attori stessi, stante la comunanza di interesse (art. 97 c.p.c.).
1.4.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo.
1.4.2 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al minimo relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '52.001-260.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 75.031,37), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa, in presenza di istruzione solo documentale e senza alcuna decisione nel merito.
1.4.2.1 Trattandosi di decisione adottata in sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto, va disposta la riduzione del 30%.
1.4.2.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda attrice, in quanto, diversamente opinando, essendo stata la domanda rigettata nei confronti del convenuto _3
, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non
[...]
sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
2. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio, sollevata dalle convenute e in conseguenza della sollevata eccezione del convenuto P_ _5
, l'unico residente a [...]e la cui citazione aveva giustificato la modifica _3
della competenza territoriale per connessione (art. 33 c.p.c.), è inammissibile, come eccepito dagli attori.
2.1 Al riguardo si rammenta che le convenute hanno sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Ancona, invocando unicamente il foro di residenza quale appunto foro generale delle persone fisiche (art. 18
c.p.c.).
2.2 Nulla invece è stato dedotto ed eccepito in relazione agli altri fori concorrenti ex art. 20 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'eccezione in parola per incompletezza dell'eccezione stessa.
2.2.1 Al riguardo è orientamento assolutamente consolidato che l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal convenuto, deve sostanziarsi nella contestazione
9 dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite;
in difetto di detta completa contestazione, l'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi come non proposta, in quanto appunto incompleta, con conseguente radicamento della controversia davanti al
Giudice adito (cfr. Cass. 13202/2011).
2.2.2 In conclusione l'eccezione, già per questa ragione e assorbito ogni altro profilo, va rigettata.
3. Passando al merito, osserva il Giudice che la domanda degli attori nei confronti delle convenute e nella qualità di eredi di , è in parte P_ _5 Persona_2
fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
4. Per ragioni espositive si farà riferimento a , con sottesa la precisazione Persona_2
che ogni riferimento al de cuius vale come riferito alle odierne convenute, salvo diversa indicazione.
4.1 Lo stesso discorso vale per gli attori e per il riferimento al de cuius Persona_1
.
[...]
4.2 Non vi sono contestazioni sul fatto che gli attori siano appunto gli eredi di e che le convenute siano eredi di . Persona_1 Persona_2
5. Richiamato quanto esposto, va schematicamente ricordato che oggetto di causa sono gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto di compravendita immobiliare del
3/4/2000 fra i danti causa delle odierne parti.
6. E' documentalmente emerso (cfr. doc. 1 di parte attrice: scrittura privata del 3/4/2000, registrata in data 30/7/2011) che il predetto contratto aveva ad oggetto la cessione del 50% dell'immobile, sito a Matelica, in via Umberto I n. 16, piano 2 e 3, di proprietà di Per_2
a con previsione, quale corrispettivo della compravendita,
[...] Persona_1 dell'impegno dell'acquirente ad effettuare tutti i lavori di ristrutturazione, come indicati nel contratto stesso.
6.1 In particolare, per quanto di interesse, era previsto che “… a) il sig. Persona_2 cede e vende il 50 per cento dell'immobile descritto in premessa così come si trova …”; che
“… b) il prezzo della cessione non viene quantificato in quanto l'acquirente, a fronte del valore odierno dell'immobile, si impegna a realizzare, accollandosi forfettariamente tutte le spese, nessuna esclusa, un'opera finita (chiavi in mano) consistente in appartamento di vani tre o quattro (a discrezione dell'acquirente) + ingresso + cucina + corridoio + due bagni + soffitta (parte della quale in comunione con altri) …” e che “… c) L'appartamento, una volta
10 ristrutturato, sarà destinato alla vendita e il realizzo verrà suddiviso a metà fra le parti …”
(cfr. citato doc. 1 di parte attrice).
7. Dunque le parti avevano concluso un contratto di vendita della metà dell'immobile di via Umberto I n. 16, a Matelica, prevedendo, come corrispettivo, non una somma di denaro, ma l'effettuazione, da parte dell'acquirente, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, come indicato nel contratto stesso.
7.1 Al riguardo, come detto, le parti non avevano provveduto alla quantificazione in denaro del prezzo della cessione, ma avevano stabilito, come corrispettivo, che “…
l'acquirente, a fronte del valore odierno dell'immobile, si impegna a realizzare … un'opera finita (chiavi in mano) …” (cfr. citato contratto alla lettera b).
8. E' pacifica, alla luce delle richiamate sentenze, la natura del contratto come compravendita immobiliare, così come è ormai incontrovertibile la validità del contratto stesso: la disposta risoluzione implica il riconoscimento della validità del contratto, così come concluso dalle parti.
8.1 Altrettanto pacifica, alla luce dell'accertamento coperto da giudicato, è la risoluzione del contratto per accertato inadempimento del . Per_1
8.2 Gli attori hanno allegato che, a seguito della sentenza della Corte di appello di rigetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado, non era stato proposto ricorso in
Cassazione, con la conseguenza che in data 28/5/2015, decorso il termine luogo per l'impugnazione (art. 327 c.p.c.), la decisione sulla risoluzione era coperta da giudicato.
8.3 Alla luce di quanto poi si dirà in tema di prescrizione, non rileva se fosse da applicare, in relazione alla richiamata decadenza dall'impugnazione (art. 327 c.p.c.), il
'vecchio' termine di un anno, più il termine di sospensione feriale, ovvero il 'nuovo' termine di sei mesi, più il termine di sospensione feriale.
9. In relazione a detto fatto della disposta risoluzione contrattuale, pacifico fra le parti e coperto da giudicato, gli attori hanno agito per far valere gli effetti restitutori, derivanti appunto dalla risoluzione del predetto contratto di vendita.
10. Al riguardo va ribadito che, dichiarata la risoluzione del contratto sinallagmatico
(nel caso di sentenza dichiarativa) ovvero comunque risolto il contratto (nel caso di sentenza costitutiva), si pone il problema degli effetti di una tale pronuncia.
11. In ordine agli effetti della risoluzione, va ricordato che l'art. 1458, comma 1, c.c. prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della
11 risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti restitutori, conseguenti alla pronuncia di risoluzione del contratto e al venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, siano subordinati ad un'espressa domanda di parte, domanda peraltro svincolata dall'eventuale responsabilità nella risoluzione del contratto stesso (cfr. Cass. 7829/2003; Cass. 2439/2006; Cass. 2562/2009;
Cass. 2075/2013; Cass. 3578/2018).
11.1 Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio trova la sua giustificazione non nella colpa, ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto e impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti;
pertanto gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti e a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate (cfr. Cass. 4442/2014).
11.2 Gli effetti restitutori si distinguono dunque dagli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni), che conseguono infatti esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando invero titolo nella sua responsabilità (contrattuale).
11.2.1 Al riguardo è principio consolidato che l'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria e che si tratta di domande del tutto distinte e non sovrapponibili (cfr. Cass.
7083/2006).
12. Chiusa questa parentesi di inquadramento e tornando al caso di specie, valgono le seguenti osservazioni.
13. Gli attori, dopo aver richiamato la particolarità del contratto di compravendita, in cui il corrispettivo per l'acquisto della metà dell'immobile era costituito dall'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, indicati nella ricordata scrittura privata del 3/4/2000,
e dopo aver allegato, alla luce della documentazione prodotta, l'esecuzione -da parte del de cuius- di lavori in adempimento dell'obbligazione assunta, hanno appunto instato per la condanna delle convenute alla restituzione dell'equivalente pecuniario.
14. Si tratta di domanda che non era stata proposta dal in via Per_1
riconvenzionale nel giudizio davanti al Tribunale di Camerino, definito con la sentenza n.
98/2006.
12 14.1 Dall'esame dell'atto di citazione di (cfr. doc. 2 di parte attrice), della Persona_2
comparsa di risposta di (cfr. doc. 3 di parte attrice) e della sentenza del Persona_1
Tribunale di Camerino (cfr. doc. 5 di parte attrice: citata sentenza n. 98/2006 a definizione del giudizio di primo grado n. 109/2003 R.G.) emerge che effettivamente non era stata proposta dal convenuto , in ipotesi in via subordinata condizionata, alcuna domanda Per_1
restitutoria, che presupponesse la risoluzione del contratto di compravendita.
14.2 Risulta spiegata duplice domanda riconvenzionale dal , ma la prima Per_1 riguardava l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà del 50% dell'immobile, mentre la seconda riguardava il risarcimento dei danni derivanti dall'omessa consegna dell'immobile.
14.2.1 Si trattava pertanto di domande connesse alla -ritenuta dal Persona_1
persistente efficacia del contratto di compravendita, di cui invece è stata poi dichiarata la risoluzione, all'esito del processo, stante l'emerso grave inadempimento del predetto.
15. In mancanza di specifica domanda riconvenzionale, in ipotesi condizionata all'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, la domanda restitutoria ben poteva essere proposta -come è stata proposta- in un separato giudizio, non essendovi alcuna preclusione in termini di giudicato (cfr. Cass. 24915/2022: “In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa”).
15.1 Dunque il giudicato, pacificamente formatosi in ordine alla risoluzione del contratto di compravendita del 3/4/2000, non riguarda gli effetti restitutori, invero non fatti valere dal in quel giudizio e ben si poteva agire in separato giudizio per la Per_1
ripetizione del corrispettivo versato ossia, nel caso di specie, per la ripetizione dell'equivalente pecuniario dei lavori eseguiti come forma di pagamento del prezzo, essendo venuta meno la causa giustificatrice della prestazione comunque eseguita dal . Per_1
15.2 Del resto di tanto dà atto lo stesso Tribunale di Camerino;
infatti nella sentenza n.
98/2006, a margine del rigetto della domanda risarcitoria dell'attore che invero, Persona_2
13 per effetto della risoluzione del contratto, “… più che un danno ha ottenuto un arricchimento, avendo ora la proprietà di un appartamento che (con il compimento di marginali lavori) acquisterà sul mercato il cospicuo valore indicato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio
…”, è dato leggere che “… si deve con maggior completezza puntualizzare che in effetti quel danno potrà emergere e realizzarsi nelle sue esatte dimensioni solamente in futuro, qualora la parte convenuta agisse in giudizio per ottenere la reintegrazione della situazione giuridica esistente al momento della conclusione del contratto di compravendita, facendo così valere
l'effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento …” (cfr. citato doc. 5 di parte attrice).
15.3 Dunque il Giudice, che aveva proceduto a qualificare l'eventuale futura domanda pur riconoscendo che non gli era stato richiesto (cfr. citata sentenza: “… Si tratterà di un'azione probabilmente qualificabile sotto il profilo della ripetizione dell'indebito oggettivo, con conseguente eventuale applicazione dell'articolo 2040 del codice civile … . Ciò peraltro si è detto solo per completezza, e senza pretesa di dare a tale questione (della reintegrazione della situazione esistente al momento del contratto di compravendita, secondo l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento) una soluzione esaustiva, che non compete a questo giudicante in questa sede …”), aveva escluso che dal convenuto fosse Per_1
stata introdotta una qualche domanda finalizzata appunto a far valere gli effetti restitutori della risoluzione contrattuale.
15.4 Benché non oggetto di causa, come riconosciuto dallo stesso Giudice, nella citata sentenza è dato ulteriormente leggere che “… Ciò che invece compete a questo giudicante è rilevare che un danno per la parte attrice potrà eventualmente emerge solo in quella diversa sede, qualora la parte convenuta dovesse successivamente agire per far valere l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento (dato che in questa sede una tale domanda non è stata proposta, e quindi il giudice non si può pronunciare su tale materia) …” e che
“… E' evidente quindi che, ove parte attrice dovesse essere chiamata ad eseguire pagamenti in relazione ai lavori effettuati, allora il giudice dovrà valutare comparativamente la situazione delle parti già contraenti e pronunciarsi su di essa in modo tale da reintegrare da un lato la situazione esistente al momento del contratto, e dall'altro assicurare il risarcimento del danno alla parte adempiente, se e nella misura in cui questo danno dovesse emergere nella sistemazione definitiva del rapporto fra le parti …” (cfr. citato doc. 5 di parte attrice).
14 16. A seguito dell'appello del e dell'appello incidentale del la Per_1 Per_2
Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 295/2014 (n. 580/2007 R.G.) aveva rigettato tanto l'appello principale del , con conseguente conferma della risoluzione del Per_1 contratto per inadempimento di costui, quanto l'appello incidentale del con Per_2
conseguente conferma del rigetto della domanda risarcitoria di costui.
17. E' pacifico fra le parti che sia passata in giudicato, per quanto qui di interesse, la sentenza con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di compravendita del 3/4/2000.
18. In conseguenza di detta situazione, ormai processualmente incontrovertibile, gli attori, nella qualità di eredi del , hanno appunto chiesto la condanna delle Per_1
convenute, eredi del venditore, alla restituzione, in termini di equivalente pecuniario, del prezzo corrisposto mediante l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione.
19. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dalla parte convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio.
20. Le convenute hanno dedotto che “… la prescrizione abbia decorrenza dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, ovvero, nella fattispecie, con richieste scritte dal termine dei lavori (luglio 2000) o mediante domanda riconvenzionale, anche subordinata, nella causa di primo grado avanti il Tribunale di Camerino: nessuno di tali atti interruttivi risulta essere stato espletato a distanza di circa venti/sedici anni …” (cfr. comparsa di risposta).
21. Da parte loro gli attori nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. hanno dedotto che “…
In merito all'eccepita prescrizione del diritto alla restituzione, la prescrizione decorre dal perfezionamento della fattispecie caducatoria e dunque in caso di risoluzione giudiziale dal passaggio in giudicato della sentenza. Si deve pertanto assumere che il dies a quo di decorrenza della prescrizione si identifichi con il giorno della definitività dell'accertamento giudiziale in caso di risoluzione verificata giudizialmente con sentenza costitutiva ex art. 1453
c.c., ossia -nel nostro caso- con la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata il 28 aprile 2014 …”.
22. Così precisate le posizioni delle parti, in primo luogo osserva il Giudice che nel caso di specie va applicato il termine ordinario decennale di prescrizione.
22.1 Non rileva, in senso ostativo all'esame della relativa eccezione, che la parte eccipiente non indichi specificamente la durata del termine di prescrizione in relazione alla natura dei crediti azionati dalla parte attrice ovvero indichi una durata non corretta o non condivisibile, in quanto è sufficiente che venga sollevata la relativa eccezione, fondata
15 sull'inerzia del titolare del diritto e sulla manifestazione di volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dalla legge, essendo poi rimesso al Giudice ogni ulteriore qualificazione (cfr.
Cass. 1064/2014; Cass. 15337/2016; Cass. 30303/2021).
22.1.1 Dunque è irrilevante la mancata indicazione, da parte dell'eccipiente, della durata del termine in parola.
22.2 Fondamentale poi per la corretta applicazione della normativa sulla prescrizione, in base ai principi generali, è la precisa individuazione del giorno di decorrenza del termine di prescrizione, che per legge inizia a decorrere dal giorno in cui il creditore può far valere il suo diritto (art. 2935 c.c.).
22.3 Approfondendo il discorso, va precisato che la disposizione dell'art. 2935 c.c. deve essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali -ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge- non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass. 10828/2015;
Cass. 21026/2014).
24. Nel caso che qui ci occupa, nel ricordare che la pretesa restitutoria della prestazione eseguita è stata ricollegata alla disposta risoluzione del contratto di compravendita immobiliare del 3/4/2000, va ribadito che il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, che abbia fatto venir meno la causa giustificatrice della prestazione eseguita.
24.1 Al riguardo la giurisprudenza è nel senso di distinguere, a proposito della individuazione del dies a quo, a seconda che gli effetti restitutori, conseguenti alla mancanza della causa solvendi, derivino da una sentenza di nullità ovvero di risoluzione.
24.2 Nel primo caso (sentenza di nullità) il termine di prescrizione ordinaria decennale decorre dall'effettuato versamento del corrispettivo (cfr. Cass. 7749/2016: “In caso di nullità di un contratto per impossibilità giuridica originaria del suo oggetto, l'azione di ripetizione dell'indebito, esperibile in relazione all'avvenuto versamento del corrispettivo, deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento, non ostando al decorso della prescrizione l'assenza di un giudicato in ordine alla nullità contrattuale”;
Cass. 15669/2011).
24.2.1 Nel secondo caso (sentenza di risoluzione) il termine di prescrizione ordinaria decennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione (cfr. Cass.
24653/2016: “In tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito,
16 occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della
'causa solvendi', in cui il 'dies a quo' comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della 'causa solvendi' sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo”; Cass. 24628/2015).
24.2.2 Al riguardo nella motivazione di Cass. 25954/2021 è dato leggere, a conforto di quanto detto, che “… (l'attore)… ha agito in giudizio per esercitare un'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non già per far valere l'adempimento di un obbligo contrattuale ovvero la risoluzione del contratto preliminare, il cui venir meno era già definitivo, prima dell'introduzione del presente giudizio …” e che “… secondo il prevalente orientamento di questa Corte, in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto) …”.
24.3 Il caso che qui ci occupa rientra proprio in questa seconda fattispecie, atteso che la ripetizione dell'indebito, necessariamente oggetto di specifica domanda, trova fondamento non già in un difetto originario e invalidante di causa negoziale, ma nella mancata corretta esecuzione di un contratto valido e, per ciò stesso, nel successivo venir meno della ragione giustificativa della prestazione eseguita (cfr. Cass. 20427/2024 in motivazione: “… questa
S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui «in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi … di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo» (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628; Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653;
Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603) …”).
25. Tanto premesso, osserva il Giudice, con specifico riferimento alla domanda restitutoria che qui ci occupa, che l'accertamento definitivo sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. -ossia la risoluzione del contratto di compravendita, che aveva determinato il difetto della causa solvendi- è da fissare al momento
17 della mancata impugnazione con ricorso in Cassazione della sentenza di secondo grado, che appunto, avendo respinto il gravame proposto dal , aveva confermato la sentenza Per_1
di primo grado di risoluzione del contratto di compravendita.
26. E' pacifico fra le parti che la sentenza di appello non sia stata fatta oggetto di ricorso in Cassazione.
26.1 Non risulta anche solo allegato che si sia provveduto alla notificazione della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in
Cassazione (artt. 325 e 326 c.p.c.).
26.2 Del resto -come detto- parte attrice ha fatto riferimento alla fattispecie della decadenza dall'impugnazione per decorso del termine di un anno (più il periodo feriale) dalla pubblicazione della sentenza di appello.
26.3 Al riguardo, senza necessità di approfondire il discorso sull'applicabilità del termine di decadenza semestrale (art. 327 c.p.c. nuovo testo) ovvero annuale (art. 327 c.p.c. vecchio testo), osserva il Giudice che, con riferimento alla data di notificazione dell'atto di citazione, introduttivo dell'odierno giudizio, in ogni caso il termine di prescrizione decennale non risulterebbe decorso sia se si prendesse in considerazione il termine di decadenza semestrale (art. 327 c.p.c. nuovo testo) sia se si prendesse in considerazione quello annuale
(art. 327 c.p.c. vecchio testo), decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di appello
(28/4/2014).
26.4 Dalla copia dell'atto di citazione, prodotta dalle convenute, risulta che la notificazione in proprio a mezzo posta dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, è avvenuta con spedizione del 28/6/2021, per cui, pur non avendo parte attrice depositato le cartoline avviso di ricevimento unitamente alle ricevute di accettazione del
28/6/2021, si può ritenere che la notificazione dell'atto di citazione si sia necessariamente perfezionata comunque prima del 12/11/2021, data di costituzione in giudizio delle convenute.
26.5 In conclusione la notificazione dell'atto di citazione, efficace atto di interruzione della prescrizione (art. 2943, comma 1, c.c.), è in ogni caso avvenuta prima del decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
27. Dunque l'eccezione è infondata.
28. Passando al merito e ricordata la peculiare natura del corrispettivo della compravendita, come pattuito dalle parti nel contratto del 3/4/2000, si rammenta che gli attori, proprio per effetto della richiamata risoluzione del contratto e quindi del venir meno della
18 giustificazione causale della prestazione eseguita, hanno chiesto, come equivalente pecuniario della prestazione eseguita dal de cuius, la condanna in solido delle convenute al pagamento della somma di “… € 75.031,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 31 luglio 2000 …” (cfr. conclusioni di parte attrice).
28.1 In particolare gli attori hanno richiamato, oltre alla sentenza del Tribunale di
Camerino in cui si era dato conto dei lavori comunque eseguiti dal in esecuzione Per_1
del contratto (cfr. citato doc. 5 di parte attrice) e alla ctu svolta nel corso di quel giudizio (cfr. doc. 4 di parte attrice), anche il relativo computo metrico (cfr. doc. 9 di parte attrice) e le fatture giustificative delle spese (cfr. doc. 10 di parte attrice).
29. Da parte loro le convenute hanno contestato la pretesa nell'an e nel quantum.
29.1 Al riguardo in comparsa di risposta è dato leggere, per quanto di specifico interesse, che “…Infine si contesta l'importo dei lavori quantificato dai Sigg.ri e Per_1
(o) perché del tutto indimostrato ed indimostrabile, proveniente esclusivamente da Pt_2
fatture di parte mai riconosciute dal Dott. del tutto sproporzionato ed antieconomico Per_2
in relazione al valore degli immobili in quel di Matelica, oltreché non riferibile al caso di specie nel quale la richiesta avrebbe dovuto tutt'al più essere contenuta nel ristretto limite di aumento di valore dell'appartamento de quo …” e che “… In ogni caso nessun diritto al pagamento di qualsivoglia somma può sussistere in capo agli attori, sulla base delle motivazioni della Sentenza di primo grado del Tribunale di Camerino, confermata dalla Corte di Appello di Ancona, le quali, si ribadisce, hanno ritenuto compensate le migliorie con i danni riportati dal Dott. …”. Per_2
30. Con riferimento a quest'ultima deduzione è sufficiente ricordare che nella sentenza del Tribunale di Camerino il Giudice, pur avendo premesso che non era oggetto di causa e che quanto argomentato si riferiva a possibili future azioni e/o difese delle parti, ha ipotizzato la possibilità di portare in compensazione non meglio -peraltro- indicati danni del ma è Per_2
evidente, a prescindere da ogni altra questione anche in ordine al giudicato in ipotesi formatosi sul risarcimento dei danni, che le odierne convenute avrebbero dovuto provare, in base a conferente allegazione, l'effettiva esistenza di pretesi danni da portare in compensazione.
30.1 Sul punto, pur ribadendo che lo stesso Giudice aveva evidenziato che la questione non rientrava nel thema decidendum in difetto di domanda restitutoria da parte del convenuto
, si osserva che il Giudice del Tribunale di Camerino si era limitato a prospettare Per_1
possibili scenari processuali futuri e ad immaginare che “… allora il giudice dovrà valutare
19 comparativamente la situazione delle parti già contraenti e pronunciarsi su di essa in modo tale da reintegrare da un lato la situazione esistente al momento del contratto, e dall'altro assicurare il risarcimento del danno alla parte adempiente, se e nella misura in cui questo danno dovesse emergere nella sistemazione definitiva del rapporto fra le parti …” (cfr. citata sentenza n. 98/2006).
30.2 Dunque il Tribunale di Camerino, contrariamente a quanto dedotto dalle convenute, non aveva ritenuto compensate le migliorie con i danni sofferti dal si era Per_2
limitato ad ipotizzare, pur in mancanza di domanda e meramente come possibile scenario processuale futuro, la possibilità di una ipotetica compensazione “… se e nella misura in cui questo danno dovesse emergere nella sistemazione definitiva del rapporto fra le parti …”.
30.2.1 Al riguardo, va ricordato che, anche nel caso di risarcimento da inadempimento contrattuale, il richiamo al principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass.
7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019) non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
30.2.2 Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218
c.c., il creditore deve invero allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
30.2.3 In adesione al consolidato principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, si ribadisce che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
20 31. Pertanto, anche a prescindere da ogni questione sulla possibilità di far valere nuove ipotetiche voci di danno dopo che la domanda risarcitoria del era stata rigettata in Per_2
primo e in secondo grado con sentenza passata in giudicato, osserva il Giudice che non vi è alcuna prova, in base a conferente allegazione, di ipotetici danni in ipotesi da porre in compensazione.
31.1 Inoltre non va dimenticato che nel giudizio che qui ci occupa gli attori, nella qualifica, non hanno agito per il rimborso delle migliorie in ipotesi apportate all'immobile, ma hanno agito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione per equivalente pecuniario della prestazione eseguita dal de cuius in conto versamento del corrispettivo, come pattuito nel contratto di compravendita del 3/4/2000.
32. La prima deduzione delle convenute sul fatto che “… la richiesta avrebbe dovuto tutt'al più essere contenuta nel ristretto limite di aumento di valore dell'appartamento de quo
…” (cfr. comparsa di risposta) non è condivisibile in quanto, pur essendo pacifico l'incremento di valore dell'immobile per effetto dei lavori comunque eseguiti dal Per_1
(cfr. sentenza del Tribunale di Camerino, al paragrafo 'e'), è sufficiente osservare che gli attori non stanno agendo ex art. 2041 c.c., ma hanno inteso chiedere, proprio per effetto della risoluzione del contratto di compravendita del 3/4/2020, richiesta e ottenuta dal dante causa delle convenute, e come effetto tipico della risoluzione, la restituzione della prestazione eseguita dal , ossia l'equivalente monetario dei lavori eseguiti, attività che, in base Per_1
alla volontà negoziale dei paciscenti, costituiva il corrispettivo della vendita della metà dell'immobile.
33. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalle convenute, i lavori eseguiti dal
, pur non essendo stati conformi nei tempi (quattro mesi) e nella quantità (chiavi Per_1
in mano) agli accordi contrattuali, non sono stati comunque di poca consistenza, tanto è vero che il Giudice nella ricordata sentenza n. 98/2006 al richiamato paragrafo 'e', nel premettere che “… parte attrice diventa nuovamente, in virtù della pronuncia costituiva di risoluzione, proprietaria dell'intero immobile …”, ha precisato che “… occorre considerare che
l'appartamento del secondo piano, pur non essendo completamente finito, è stato comunque realizzato con la mera esclusione di lavori che lo stesso consulente tecnico ha considerato sostanzialmente marginali …” e che conseguentemente “… parte attrice, in virtù della pronuncia costitutiva di risoluzione, più che un danno ha ottenuto un arricchimento, avendo ora la proprietà di un appartamento che (con il compimento di marginali lavori) acquisterà
21 sul mercato il cospicuo valore indicato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio …” (cfr. citato doc. 5 di parte attrice: sentenza n. 98/2006 del Tribunale di Camerino).
33.1 Dunque era stato accertato che i lavori, pur non completamente terminati dal
, avevano un'oggettiva rilevanza e consistenza e necessitavano sostanzialmente di Per_1
piccoli interventi conclusivi, definiti invero marginali.
34. In base alla ctu, svolta nel corso di quel giudizio e richiamata nella predetta sentenza nonché pienamente utilizzabile fra le odierne parti, il Ctu, con riferimento ai lavori di ristrutturazione al piano secondo dello stabile di via Umberto I n. 16, aveva individuato delle lavorazioni mancanti (cfr. citato doc. 4 di parte attrice, a pag. 5 e 6), precisando che “… Il resto delle opere previsto nelle autorizzazione presentate sono state realizzate …” e, in risposta al quesito n. 1 (“verifichi il C.T.U. lo stato dell'immobile nel suo complesso in cui si trovano gli appartamenti oggetto di ristrutturazione (2° e 3° piano dell'edificio di via Umberto
I n. 16 di Matelica) ed in particolar modo se detta unità immobiliare sia stata oggetto di ristrutturazione e se tale ristrutturazione sia stata o meno interrotta”), che “… pare palese, dalla documentazione raccolta presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Matelica, e dalla visita di sopralluogo effettuata in data 7.04.05, che vi sia stata “ristrutturazione edilizia”, seppur riguardante in maniera completa l'appartamento esclusivamente al 2° piano, mentre solo parzialmente il solaio di calpestio del 3° piano …” e che “… Ne sono controprova le
Autorizzazioni rilasciate dal Comune ed il progetto presentato a loro suffragio. Pare anche evidente, a giudizio del sottoscritto, che tale ristrutturazione sia stata interrotta, ne sono prova una serie di lavorazioni, seppur di marginale entità, ancora da realizzare all'interno dell'appartamento, che di fatto non ne consentono né la vendita né tanto meno l'utilizzo o il pieno godimento …” (cfr. citata ctu).
35. Dunque il ha eseguito, come peculiare 'pagamento' del prezzo della Per_1
compravendita, una prestazione oggettivamente non irrilevante, sia pure non perfettamente coincidente con quanto concordato in contratto, e comunque risultata utile, in termini di incremento di valore dell'immobile, ritornato in piena ed esclusiva proprietà del Per_2
36. La richiamata sentenza e la richiamata ctu corroborano detta conclusione.
37. Approfondendo il discorso sulla tipologia di lavori eseguiti, va ricordato che in base al contratto il corrispettivo della compravendita doveva consistere nell'effettuazione dei lavori di ristrutturazione, indicati nella stessa scrittura privata del 3/4/2000 e precisamente “… avendo cura di provvedere: al rifacimento di tutti gli intonaci interni, tutte le pavimentazioni, i tramezzi, impianto idrico, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, sostituzione infissi
22 esterni e interni, pitturazione ed eventuale demolizione e sostituzione di quella parte che necessita del soffitto, comunque tutto ciò che può essere utile per una buona presentazione dell'immobile destinato ad un mercato esigente …” (cfr. citato doc. 1 di parte attrice).
38. Al riguardo il Ctu, all'esito della verifica dello stato dei luoghi e della documentazione acquisita, aveva accertato, con riferimento all'appartamento al secondo piano, che sostanzialmente le opere erano state realizzate, ad eccezione di alcune mancanti;
infatti nella ctu è dato leggere che “… l'appartamento in essere si presenta allo stato attuale, come da sopralluogo del 7/4/2005: privo di rasatura e tinteggiatura interna;
il portone di ingresso è una porta da cantiere, con rivestimento in compensato;
il solaio del terzo piano è stato completamente demolito e ricostruito con struttura lignea, successivamente rivestita di cartongesso;
gli scarichi della cucina non risultano collegati a nessuna conduttura principale, come l'alloggio del gas alla caldaia;
lo scarico dei fumi della predetta caldaia è stato realizzato sul muro perimetrale esterno e non è stato 'portato a tetto' come da prescrizione
ASL e Autorizzazione Edilizia n. 72; n. 2 porte interne risultano smontate con i relativi architravi e poggiate sulle pareti interne;
n. 2 porte risultano fissate al controtelaio in maniera non definitiva;
mancano tutte le mostre di porte e finestre;
le soglie esterne delle finestre non risultano rifinite con malta, ma lasciate grezze;
n. 4 mattonelle da rivestimento nel WC e n. 5 mattonelle da rivestimento del bagno con la finestra sono ancora da mettere in opera;
non vi è traccia dell'infisso interno che separa i due bagni;
nel bagno non risulta rifinito il rivestimento sotto il piatto doccia;
non sono presenti le 'placche di rivestimento' degli interruttori …” e che
“… Il resto delle opere previsto nelle autorizzazioni presentate sono state realizzate …” (cfr. doc. 4 di parte attrice: ctu svolta davanti al Tribunale di Camerino).
39. Dunque si ha conferma, trattandosi di accertamenti eseguiti dal Ctu e poi in concreto fatti propri dal Giudice, che invero aveva parlato di marginali opere residue, che il aveva comunque eseguito, sia pure non per intero e nei tempi previsti, una Per_1
consistente parte della prestazione concordata come pagamento del prezzo.
40. Se queste premesse sono esatte e lo sono alla luce delle risultanze di causa -è pacifico che possa assurgere a prova anche la ctu svolta in altro processo nel contraddittorio fra le parti e che possa assumere rilievo l'accertamento effettuato da altra sentenza passata in giudicato-, gli attori, eredi del , hanno diritto di ottenere, in accoglimento della Per_1 domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., l'equivalente pecuniario dell'accertata prestazione a suo tempo eseguita dal de cuius in esecuzione del contratto di compravendita immobiliare, come convenuta forma di pagamento del prezzo.
23 41. Passando alla relativa quantificazione, osserva il Giudice che si può fare riferimento, come punto di partenza, al computo metrico prodotto dagli attori come proprio doc. 9.
42. La contestazione sul punto delle convenute non è condivisibile, atteso che la stessa è basata solo sul rilievo dell'asserita non conciliabilità dell'ammontare dei lavori con il valore di un immobile sito a Matelica, ma non è stata presa in considerazione la complessiva argomentazione del Giudice del Tribunale di Camerino, alla luce della svolta ctu, né è stato analiticamente contestato il predetto computo metrico.
42.1 Osserva peraltro il Giudice, portando a sintesi le superiori premesse in fatto e in diritto, che la domanda può essere accolta, ma non nei termini indicati dagli attori, ossia per la somma di € 75.031,37 (corrispondenti a £ 145.280.995), in quanto nel computo metrico allegato risultano indicate alcune voci che, in base alle risultanze della richiamata ctu, non sono riconoscibili.
43. In particolare, per esempio, è stata richiesta la somma di £ 160.700 per
'predisposizione di allaccio idrico e di scarico di lavastoviglie e cucina' ovvero la somma di £
226.600 per 'predisposizione di allaccio idrico e scarico lavello e cucina', ma il Ctu aveva accertato il mancato collegamento degli scarichi della cucina ad alcuna colonna di scarico;
analogamente è stata richiesta la somma di £ 5.093.920 per 'piastrelle a colori sfumati per rivestimento bagno, bagno e cucina', ma il Ctu aveva rilevato il mancato posizionamento di nove mattonelle di rivestimento;
così è stata richiesta la complessiva somma di £ 14.164.880 per l'intonaco delle pareti dell'appartamento al secondo piano, ma il Ctu aveva rilevato che l'appartamento era privo di rasatura e tinteggiatura interna;
analogamente è stata richiesta la somma di £ 5.000.000 per 'lavori vari eseguiti al piano terzo sottotetto', ma al riguardo, a parte la genericità dell'assunto riportato in questa voce, non va dimenticato che il Ctu aveva accertato che i lavori avevano interessato “… solo parzialmente il solaio di calpestio del 3° piano …” (cfr. citato doc. 4 di parte attrice).
44. Alla luce delle risultanze di causa e vista l'impossibilità, stante il tempo trascorso e il verosimile mutamento dei luoghi, di disporre nuova ctu, appare equo, tenuto conto delle lavorazioni non eseguite rispetto a quelle indicate nel computo metrico, ridurre l'importo richiesto di un 25%.
44.1 La prova documentale (cfr. doc. 10 di parte attrice: spese di cantiere) non è invece idonea a consentire di pervenire ad un risultato diverso da quello individuato in via equitativa, anche in considerazione del fatto che molta documentazione si riferisce a conteggi vergati a penna su fogli bianchi, senza alcuna certezza di collegamento ai lavori che qui ci occupano.
24 45. In conclusione gli attori hanno diritto, a titolo di ripetizione di indebito, al pagamento della somma di € 56.273,50 da parte delle convenute.
46. Passando agli accessori, si ricorda che gli attori hanno chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi dal 31/7/2020 al saldo.
47. La domanda non può essere accolta nei termini richiesti.
48. Invero, vertendosi in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., va ribadito che, trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. 15708/2018), lo stesso non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., e sempre che ne sia offerta la prova, in base a conferente allegazione, da parte del preteso danneggiato (cfr. Cass. 5639/2014; Cass.
14289/2018; Cass. 15708/2018): nel caso di specie gli attori nulla hanno allegato in tema di maggior danno.
48.1 In conclusione la domanda per il riconoscimento della rivalutazione monetaria va rigettata.
49. Sono invece dovuti gli interessi al tasso di legge, così come previsto dall'art. 1284
c.c.: nel caso di specie è applicabile anche il quarto comma, aggiunto dall'art. 17, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, ed entrato in vigore prima dell'introduzione del presente giudizio.
49.1 Al riguardo, ricordata l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr.
Cass. 61/2023), è innegabile che nel caso di specie l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. derivi e trovi la propria causa nel contratto di compravendita intercorso fra le parti e pacificamente risolto (cfr. citata Cass. 61/2023 in motivazione;
Corte Appello di Milano sentenza n.1838/2023 del 29/5-6/6/2023).
50. Come discorso di carattere generale, si ribadisce che il creditore ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora fino alla data di introduzione del giudizio e poi alla liquidazione degli interessi commerciali (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs 231/2002) dalla data di notificazione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
51. Dunque, ricordata la necessità della specifica indicazione della natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024), è necessario verificare di volta in volta la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento degli interessi maggiorati.
52. Il dies a quo per il calcolo degli interessi legali va individuato, non risultando superata la presunzione di buona fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c., con riferimento alla
25 data della domanda che, alla luce di recente e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass. SU
15895/2019), va individuato con riferimento al primo atto di messa in mora (cfr. Cass.
8988/2005; Cass. 15714/2018).
52.1 Nel caso di specie peraltro, in difetto di prova di precedente atto di messa in mora, il dies a quo va individuato con riferimento alla data di notificazione dell'atto di citazione, che contiene la domanda restitutoria e, in quanto atto recettizio contenente appunto la domanda di condanna alla restituzione, ben può assolvere alla funzione di atto di messa in mora.
52.2 Dagli atti di causa non emerge quando effettivamente si è perfezionata la notificazione in proprio dell'atto di citazione a mezzo posta;
infatti gli attori hanno prodotto solo le ricevute di accettazione, da cui risulta la spedizione in data 28/6/2021, ma non anche le relative cartoline avviso di ricevimento, per cui -come detto- non si ha contezza di quando effettivamente si è perfezionata la notificazione alle due convenute.
52.3 Neanche dalla produzione documentale di parte convenuta e dalla lettura della comparsa di risposta si hanno elementi per individuare la data di notificazione dell'atto di citazione.
52.4 Peraltro in sede di esecuzione, essendo indicati i parametri di riferimento, si potrà individuare e indicare con esattezza il dies a quo per il calcolo degli interessi a tasso maggiorato.
53. Gli attori hanno chiesto la condanna in solido delle convenute e sul punto valgono le seguenti osservazioni.
54. Come discorso di carattere generale, va esclusa la sussistenza di una solidarietà passiva fra gli eredi (cfr. Cass. 18977/2022) e deve essere ribadito che costoro sono responsabili pro quota del debito accertato, a norma degli artt. 752 e 754 c.c., in relazione alle rispettive quote ereditarie.
54.1 Gli artt. 752 e 754 c.c., regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi e il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e quelli con i creditori del de cuius, dall'altro; in particolare l'art. 754
c.c., in base al quale i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, introduce un'eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c.
(cfr. Cass. 13953/2005).
26 54.2 Peraltro è stato precisato che detta limitazione deve essere fatta valere dall'erede, evocato in giudizio per il pagamento di un debito del de cuius, e che si è in presenza di un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 6431/2015; cfr. Cass. 15592/2007).
54.2.1 Dunque, trattandosi di eccezione in senso stretto, non è possibile alcun rilievo d'ufficio.
55. Nel caso di specie le convenute e evocate in giudizio P_ _5
in qualità di eredi di e con richiesta di condanna in solido, non hanno sollevato Persona_2
alcuna eccezione in ordine alla condizione di coobbligate passive entro i limiti della quota ereditaria di ciascuna, per cui nulla può rilevarsi d'ufficio, con conseguente dichiarazione di responsabilità solidale delle stesse, come richiesto dagli attori, e non limitatamente alla quota ereditaria di ciascuna delle due.
56. Tali essendo le risultanze di causa, in parziale accoglimento della domanda degli attori, le convenute vanno condannate in solido al pagamento, in favore degli attori stessi e a titolo di ripetizione di indebito, della complessiva somma di € 56.273,50, oltre agli interessi commerciali (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs 231/2002) dalla data di notificazione della domanda introduttiva del presente giudizio fino al saldo effettivo.
57. Passando alla regolamentazione delle spese di lite in relazione al rapporto processuale fra gli attori e le predette due convenute, si osserva che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle convenute in solido ex art. 97 c.p.c., stante la comunanza di interesse.
57.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi compresi fra il minimo e il medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione
'52.001-260.000', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte vittoriosa, in presenza di istruzione solo documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
_3
• condanna in solido gli attori , e in Parte_1 CP_1 Controparte_2
qualità di eredi di al pagamento, in favore del predetto convenuto, Persona_1
delle spese di lite, che liquida in € 4.936,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
27 • in parziale accoglimento della domanda degli attori nei confronti delle convenute P_
e condanna in solido queste ultime, in qualità di eredi di
[...] _5 Per_2
al pagamento, in favore degli attori e a titolo di ripetizione di indebito, della
[...] complessiva somma di € 56.273,50, oltre agli interessi commerciali (art. 1284, comma 4,
c.c. in relazione al D.Lgs 231/2002) dalla data di notificazione della domanda introduttiva del presente giudizio fino al saldo effettivo;
• condanna in solido le due convenute al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 9/1/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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