Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/03/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03799/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3799 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Super Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Giovanni Tavernise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carinola, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
Asmel Consortile S.C.A.R.L., in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Isola Verde Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. 154 del 21 giugno 2024 con la quale il Comune di Carinola ha aggiudicato a Isola Verde S.r.l. la procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana nel Comune di Carinola, comunicata alla scrivente il successivo 24 giugno 2024;
- della determina n. 126 del 23 maggio 2024 con la quale il Comune di Carinola ha proposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana nel Comune di Carinola a Isola Verde S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di gara n. 2 della seduta del 14 giugno 2024, nella parte in cui, all’esito della verifica della busta amministrativa, la Isola Verde Ecologia S.r.l. è stata ammessa al prosieguo della gara;
- dei verbali di gara nn. 5, 6, 7 e 8 delle sedute riservate in cui sono state valutate le offerte tecniche dei concorrenti e annotati i relativi punteggi;
- del verbale di gara n. 12;
- in via subordinata, e nei limiti di quanto di seguito indicato, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale, della relazione tecnica illustrativa
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni mediante subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Isola Verde Ecologia s.r.l.:
per l’annullamento
della determina del Responsabile del Settore Tecnico – Area LL.SS.PP. n. 318 del 05/11/2024 avente ad oggetto “presa d'atto parere pro veritate e scorrimento graduatoria con aggiudicazione alla seconda classificata nell’ambito della procedura aperta dell’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana nel Comune di Carinola per il periodo di tre anni - CUP: I61E23000080004 - CIG: 97435339C9”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isola Verde Ecologia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Super Eco s.r.l. ha impugnato la determina n. 154 del 21 giugno 2024 con la quale il Comune di Carinola ha aggiudicato a Isola Verde Ecologia S.r.l. (d’ora in avanti ISVEC o controinteressata) la procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale, deducendo in sintesi:
a) che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b) del d.lg. 50/2016 avendo speso, per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 7, lettera a) del Disciplinare i requisiti dell’affittante ramo di azienda Consorzio RES posta (in corso di gara) in liquidazione giudiziale (sentenza n. 42 del 25 settembre 2023 del Tribunale di Nocera Inferiore) o, comunque, per omessa dichiarazione di tale intervenuta circostanza; b) l’errata attribuzione dei punteggi e, in via subordinata, c) l’illegittimità dell’intera procedura di gara per mancato rispetto della normativa CAM sui rifiuti di cui al DM 13 febbraio 2024, revisionato con il DM 23 giugno 2022.
Si è costituita per resistere la ISVEC mentre non si sono costituiti il Comune di Carinola e la Asmel Consortile s.c.a.r.l.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta ai fini del riesame con l’ordinanza n. 1640 del 5 settembre 2024; segnatamente, la Sezione ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in quanto <<la controinteressata, come dedotto in ricorso, non sembra aver comprovato il possesso in proprio dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti di cui al punto 7.3. dal momento che due dei servizi indicati (necessari per il raggiungimento della quota minima) sono stati svolti dichiaratamente dal consorzio RES, posto in liquidazione giudiziale, mentre del terzo servizio per €1.133.000 non vi è traccia nel DGUE>>.
In esito a tale ordinanza, il Comune, con la determina n. 256 del 17 settembre 2024 ha annullato in autotutela l’aggiudicazione della gara alla controinteressata <<anche al fine del riesame della documentazione amministrativa presentata dalla società ISVEC>>.
Con ricorso rubricato <<per motivi aggiunti>> la ISVEC ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la successiva determina n. 318 del 5 novembre 2024 con la quale il Comune di Carinola, prendendo atto del parere pro veritate acquisito agli atti in data 31 ottobre 2024, ha aggiudicato la gara alla seconda classificata (ossia la ricorrente Super Eco s.r.l.).
Con memoria depositata in data 18 febbraio 2025 la ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dei <<motivi aggiunti>> presentati dalla controinteressata per violazione degli artt. 42, comma 1 e 43 c.p.a. non avendo la ISVEC proposto ricorso incidentale e non avendo gravato la determina di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in suo favore.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al ricorso con il quale la Super Eco s.r.l. ha impugnato la determina di aggiudicazione della gara in favore della ISVEC.
Come sopra esposto, infatti, con provvedimento n. 256 del 17 settembre 2024 (non gravato dalla controinteressata) il Comune di Carinola ha annullato in autotutela l’aggiudicazione in favore della ISVEC sicché il risultato cui mirava il ricorso della Super Eco s.r.l. è stato raggiunto.
In accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa della ricorrente va dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla controinteressata.
Ai sensi dell’art. 43 c.p.a. con il ricorso per motivi aggiunti si possono introdurre ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte.
Nel caso di specie la ISVEC, controinteressata nella presente controversia, non ha proposto ricorso incidentale pertanto i motivi aggiunti non sono connessi ad alcuna domanda giudiziale; peraltro, come evidenziato dalla Super Eco s.r.l. la controinteressata non ha nemmeno impugnato la determina con la quale il Comune ha annullato in autotutela l’aggiudicazione in suo favore con la conseguenza che i “motivi aggiunti” non possono essere qualificati nemmeno come ricorso incidentale (cfr. art. 42 a mente del quale “..i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale”).
In altri termini, l’interesse della ISVEC a coltivare il ricorso per motivi aggiunti non è più nemmeno connesso alla domanda principale rispetto alla quale risulta cessata la materia del contendere.
Da quanto precede il ricorso “per motivi aggiunti” della ISVEC va dichiarato inammissibile.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) in relazione al ricorso presentato da Super Eco s.r.l. dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti presentato da Isola Verde Ecologia s.r.l.;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO