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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 17.06.2025 ;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. D. A. Beretta;
Parte_1
e
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_1 con l'Avv. Serafino e con l'Avv. Rovello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1
ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato quale docente di sostegno nell'anno scolastico 1984/85 e quindi disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera offerto in comunicazione ed ogni atto ad essi connesso e/o consequenziale e per l'effetto condannare il al Controparte_1 riconoscimento ai fini giuridici ed economici del richiamato servizio e ciò mediante emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto del richiamato riconoscimento;
per effetto di quanto sub 1. condannare il al Controparte_1
ricalcolo delle spettanze retributive comprensive in favore della ricorrente;
in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale parziale del credito e chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande del ricorrente meritano l'accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato presso il resistente quale docente di scuola superiore di primo grado con ultima sede di CP_1 servizio presso l'Istituto Comprensivo “Stoppani” di Milano;
che ha prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici dal 1978/79 al 1983/84 in forza di contratti di supplenza brevi e saltuarie;
che nell'anno scolastico 1984/85 ha prestato servizio dal
3.12.84 al 9.09.85 quale insegnante di sostegno presso l'allora Scuola Media “Tosi” di
Legnano e che ha conseguito la laurea in filosofia presso l'Università degli Studi di Milano in data 17.11.80 e che è stata collocata a riposo dal 1.09.23.
La ricorrente lamenta la circostanza che con i decreti di ricostruzione di carriera n. 306 e n. 309 del 26.01.23 non le è stato riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato nell'anno scolastico 1984/85 in quanto servizio prestato senza titolo.
2.Il caso che ci occupa pone la questione se il servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno in mancanza del titolo di specializzazione possa essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera.
La materia è disciplinata dall'art. 7 della Legge 124/99, il cui secondo comma prevede che “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio”.
Pertanto si pone il problema se tale servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno in mancanza del titolo di specializzazione prima dell'entrata in vigore della
Legge 124/99 può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che in modo condivisibile ha osservato: “ 17. Il quadro normativo sopra richiamato, che delinea le peculiarità proprie dell'attività di sostegno nell'ambito della funzione docente, va tenuto presente nella soluzione della questione qui controversa, che verte sulla riconoscibilità del servizio non di ruolo prestato su posti di sostegno da insegnante privo del titolo di specializzazione in anni scolastici antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 124 del 1999.
18. Il legislatore del T.U. del 1994, nel disciplinare il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione già dettata dalla L. n. 370 del
1970, art. 3, ed ha previsto, all'art. 485, che i servizi non di ruolo sono riconosciuti, nei limiti previsti dallo stesso decreto, " purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".
19. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, non contiene, quanto alla ricostruzione della carriera, alcuna normativa specifica per gli insegnanti di sostegno, normativa che, invece, è stata dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, secondo cui "il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del testo unico".
20. Il comma 1 della stessa disposizione disciplina le modalità di partecipazione degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970 del 1975, alla sessione riservata di esami prevista dall'art. 2 della legge ed aggiunge, poi, che "nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato D.P.R. n. 970 del 1975". 21. Nell'interpretare le norme che vengono specificamente qui in rilievo la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti difformi. Da un lato si è sottolineato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, condiziona il riconoscimento del servizio non di ruolo al possesso del solo "titolo di studio", ossia del
"diploma di scuola secondaria o di laurea che esprime la complessiva preparazione culturale richiesta dalla legge per accedere ad una determinata classe docenza" (C.d.S. I parere 11.2.2009 n. 3056/05). Si è fatto leva: sul tenore letterale della disposizione;
sulla natura della specializzazione, che costituisce un titolo di precedenza e non un requisito imprescindibile per la prestazione dell'attività di sostegno;
sul rilievo che il titolo di specializzazione non abilita all'accesso ad alcuna classe di insegnamento, ma si correla alle particolari esigenze di forme di attività didattiche polivalenti (C.d.S. n. 4140/2009; n.
5398/2008; n. 5032/2008; n. 4306/2007; n. 2344/2006; n. 5459/2005). Si è, quindi, evidenziato che la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, non ha natura innovativa, avendo il legislatore recepito, con valenza chiarificatrice, un'interpretazione che già era emersa nella giurisprudenza amministrativa, optando per la tesi più rispettosa del tenore letterale dell'art. 485 (TAR Brescia n. 536/2012).
22. Altro orientamento, invece, ha ritenuto che, seppure in via generale, il titolo di studio,
nella dizione utilizzata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3 e dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, debba essere individuato in quello richiamato dalle disposizioni vigenti per l'abilitazione all'insegnamento, tuttavia per gli insegnanti di sostegno il requisito minimo richiesto dal legislatore ai fini del riconoscimento del servizio deve intendersi comprensivo della specializzazione, perchè solo quest'ultima attesta la presenza di quella specifica preparazione culturale richiesta per l'attività da prestare nell'interesse degli alunni portatori di handicap (C.d.S. n. 13585/2014; n. 5243/2007; n. 3828/2006; n. 1840/2004;
n. 937/2003; n. 3779/2000). Sulla base di detta premessa le pronunce richiamate hanno riconosciuto natura innovativa alla disposizione dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, della quale, valorizzando anche il parere reso dall'adunanza n. 14 del
20.4.2004 del Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego, hanno limitato l'applicazione ai servizi non di ruolo prestati, in assenza del titolo di specializzazione, negli anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa.
23. Questa Corte ritiene non condivisibili gli argomenti posti a fondamento della tesi più
restrittiva, perchè gli stessi, oltre a mortificare il tenore letterale della disposizione normativa, prescindono dalla valutazione complessiva della disciplina dettata per l'insegnamento in posti di sostegno, i cui aspetti salienti sono stati evidenziati al punto
2.1.
24. Il legislatore del T.U. ha ben chiara la distinzione fra titolo di studio e titolo di specializzazione, distinzione sulla quale è fondata la disciplina dettata dagli artt. 402 e 403, in relazione ai requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi banditi per l'assegnazione di cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, mentre l'art. 402, richiede il possesso del solo titolo di studio, l'art. 403 stabilisce che "Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'art. 402 è richiesto il titolo di specializzazione".
25. L'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo come condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa. Quest'ultima, si è detto, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perchè consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza.
26. La valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova la sua ratio anche nella
particolarità della funzione docente affidata all'insegnante di sostegno il quale, si è già rimarcato, assume la contitolarità dell'intera classe e partecipa alle attività didattiche e di
programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicchè si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all'integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l'intera comunità scolastica. E' pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicchè, evidentemente, l'art. 485 esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo
assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati.
27. Non si può, pertanto, riconoscere natura innovativa alla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, perchè la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo
reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo. 28. Al riguardo si deve osservare che non è impedita al legislatore la produzione di una norma che, sia pure senza vincolare per il passato l'interprete e senza fare esplicito riferimento alla esegesi di una data disposizione, "produca fra le sue conseguenze, in virtù dell'unità ed organicità dell'ordinamento giuridico, anche quella di chiarire il significato di detta disposizione". (Cass. n. 2289/1974).
29. L'interprete, quindi, all'esito di una comparazione fra il quadro normativo previgente e quello modificato, ben può escludere il carattere innovativo della disposizione e ritenere che il precetto, reso esplicito, fosse già desumibile dalla precedente disciplina (in tal senso in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014).discendere la riconoscibilità del servizio non di ruolo solo se prestato, in assenza di specializzazione, negli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge, finisce per introdurre una disparità di trattamento fra situazioni che non presentano alcun profilo di diversità quanto all'aspetto che le qualifica, ossia l'essere l'attività resa in difetto del titolo specializzante. Nella scelta fra le due opzioni interpretative deve, allora, essere preferita quella che non espone la norma al sospetto di incostituzionalità perchè l'obbligo del giudice di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione si arresta e cede il passo all'incidente di legittimità solo qualora l'interpretazione stessa "sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca" (Corte Cost. n. 36/2016), evenienze, queste, che certo non ricorrono nella fattispecie.
31. In via conclusiva, deve affermarsi il principio di diritto che segue "il D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo – di specializzazione, perchè la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.". (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 17.06.19 n. 16174).
La Suprema Corte ha ritenuto quindi che il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato su posto di sostegno in assenza del titolo di specializzazione (ma in possesso del titolo di studio) debba essere valutato anche prima dell'entrata in vigore della Legge
124/1999 e ciò in quanto la valutazione in tal senso discende dalla lettura costituzionalmente orientata della disciplina ratione temporis vigente (ovvero il Testo
Unico1 e prima la Legge 370/19702). Nel caso di specie la ricorrente al momento del servizio era in possesso del titolo di studio necessario come richiesto dalla Suprema Corte. Per tali ragioni il servizio deve essere riconosciuto sia in termini giuridici che economici. Dal riconoscimento del servizio prestato nell'anno scolastico 1984/85 deriva una nuova ricostruzione di carriera con conseguenti differenze retributive.
3.Appare fondata la eccezione di prescrizione parziale sollevata dal resistente. CP_1
La ricorrente chiede con la domanda sub 1) delle conclusioni del ricorso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio citato e con la domanda sub 2 la condanna del resistente al ricalcolo delle spettanze retributive. La ricorrente chiede in modo CP_1
esplicito il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione del riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio di insegnamento indicato.
Pertanto non sussistono dubbi sulla ammissibilità della eccezione di prescrizione nel presente giudizio, in quanto la ricorrente chiede espressamente il riconoscimento delle differenze maturate.
Alla luce della fondatezza della eccezione di prescrizione, la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive reclamate a far tempo dal 11.02.2020, dal momento che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal ricorso notificato al resistente in data 11.02.2025. CP_1
In conclusione le domande devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate, stante il mancato accoglimento integrale delle domande.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 19.12.2024, nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato quale docente di sostegno nell'anno scolastico 1984/85 e, per l'effetto, condanna il al riconoscimento in favore dell'istante Controparte_1
delle conseguenti differenze retributive maturate a far tempo dal 11.02.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle CP_1 spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 4.800,00, con la compensazione della residua metà, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. D. A. Beretta dichiaratosi anticipatario.
Milano, 17.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 17.06.2025 ;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. D. A. Beretta;
Parte_1
e
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_1 con l'Avv. Serafino e con l'Avv. Rovello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1
ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato quale docente di sostegno nell'anno scolastico 1984/85 e quindi disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera offerto in comunicazione ed ogni atto ad essi connesso e/o consequenziale e per l'effetto condannare il al Controparte_1 riconoscimento ai fini giuridici ed economici del richiamato servizio e ciò mediante emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto del richiamato riconoscimento;
per effetto di quanto sub 1. condannare il al Controparte_1
ricalcolo delle spettanze retributive comprensive in favore della ricorrente;
in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale parziale del credito e chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande del ricorrente meritano l'accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato presso il resistente quale docente di scuola superiore di primo grado con ultima sede di CP_1 servizio presso l'Istituto Comprensivo “Stoppani” di Milano;
che ha prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici dal 1978/79 al 1983/84 in forza di contratti di supplenza brevi e saltuarie;
che nell'anno scolastico 1984/85 ha prestato servizio dal
3.12.84 al 9.09.85 quale insegnante di sostegno presso l'allora Scuola Media “Tosi” di
Legnano e che ha conseguito la laurea in filosofia presso l'Università degli Studi di Milano in data 17.11.80 e che è stata collocata a riposo dal 1.09.23.
La ricorrente lamenta la circostanza che con i decreti di ricostruzione di carriera n. 306 e n. 309 del 26.01.23 non le è stato riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato nell'anno scolastico 1984/85 in quanto servizio prestato senza titolo.
2.Il caso che ci occupa pone la questione se il servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno in mancanza del titolo di specializzazione possa essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera.
La materia è disciplinata dall'art. 7 della Legge 124/99, il cui secondo comma prevede che “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio”.
Pertanto si pone il problema se tale servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno in mancanza del titolo di specializzazione prima dell'entrata in vigore della
Legge 124/99 può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che in modo condivisibile ha osservato: “ 17. Il quadro normativo sopra richiamato, che delinea le peculiarità proprie dell'attività di sostegno nell'ambito della funzione docente, va tenuto presente nella soluzione della questione qui controversa, che verte sulla riconoscibilità del servizio non di ruolo prestato su posti di sostegno da insegnante privo del titolo di specializzazione in anni scolastici antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 124 del 1999.
18. Il legislatore del T.U. del 1994, nel disciplinare il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione già dettata dalla L. n. 370 del
1970, art. 3, ed ha previsto, all'art. 485, che i servizi non di ruolo sono riconosciuti, nei limiti previsti dallo stesso decreto, " purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".
19. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, non contiene, quanto alla ricostruzione della carriera, alcuna normativa specifica per gli insegnanti di sostegno, normativa che, invece, è stata dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, secondo cui "il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del testo unico".
20. Il comma 1 della stessa disposizione disciplina le modalità di partecipazione degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970 del 1975, alla sessione riservata di esami prevista dall'art. 2 della legge ed aggiunge, poi, che "nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato D.P.R. n. 970 del 1975". 21. Nell'interpretare le norme che vengono specificamente qui in rilievo la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti difformi. Da un lato si è sottolineato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, condiziona il riconoscimento del servizio non di ruolo al possesso del solo "titolo di studio", ossia del
"diploma di scuola secondaria o di laurea che esprime la complessiva preparazione culturale richiesta dalla legge per accedere ad una determinata classe docenza" (C.d.S. I parere 11.2.2009 n. 3056/05). Si è fatto leva: sul tenore letterale della disposizione;
sulla natura della specializzazione, che costituisce un titolo di precedenza e non un requisito imprescindibile per la prestazione dell'attività di sostegno;
sul rilievo che il titolo di specializzazione non abilita all'accesso ad alcuna classe di insegnamento, ma si correla alle particolari esigenze di forme di attività didattiche polivalenti (C.d.S. n. 4140/2009; n.
5398/2008; n. 5032/2008; n. 4306/2007; n. 2344/2006; n. 5459/2005). Si è, quindi, evidenziato che la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, non ha natura innovativa, avendo il legislatore recepito, con valenza chiarificatrice, un'interpretazione che già era emersa nella giurisprudenza amministrativa, optando per la tesi più rispettosa del tenore letterale dell'art. 485 (TAR Brescia n. 536/2012).
22. Altro orientamento, invece, ha ritenuto che, seppure in via generale, il titolo di studio,
nella dizione utilizzata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3 e dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, debba essere individuato in quello richiamato dalle disposizioni vigenti per l'abilitazione all'insegnamento, tuttavia per gli insegnanti di sostegno il requisito minimo richiesto dal legislatore ai fini del riconoscimento del servizio deve intendersi comprensivo della specializzazione, perchè solo quest'ultima attesta la presenza di quella specifica preparazione culturale richiesta per l'attività da prestare nell'interesse degli alunni portatori di handicap (C.d.S. n. 13585/2014; n. 5243/2007; n. 3828/2006; n. 1840/2004;
n. 937/2003; n. 3779/2000). Sulla base di detta premessa le pronunce richiamate hanno riconosciuto natura innovativa alla disposizione dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, della quale, valorizzando anche il parere reso dall'adunanza n. 14 del
20.4.2004 del Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego, hanno limitato l'applicazione ai servizi non di ruolo prestati, in assenza del titolo di specializzazione, negli anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa.
23. Questa Corte ritiene non condivisibili gli argomenti posti a fondamento della tesi più
restrittiva, perchè gli stessi, oltre a mortificare il tenore letterale della disposizione normativa, prescindono dalla valutazione complessiva della disciplina dettata per l'insegnamento in posti di sostegno, i cui aspetti salienti sono stati evidenziati al punto
2.1.
24. Il legislatore del T.U. ha ben chiara la distinzione fra titolo di studio e titolo di specializzazione, distinzione sulla quale è fondata la disciplina dettata dagli artt. 402 e 403, in relazione ai requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi banditi per l'assegnazione di cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, mentre l'art. 402, richiede il possesso del solo titolo di studio, l'art. 403 stabilisce che "Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'art. 402 è richiesto il titolo di specializzazione".
25. L'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo come condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa. Quest'ultima, si è detto, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perchè consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza.
26. La valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova la sua ratio anche nella
particolarità della funzione docente affidata all'insegnante di sostegno il quale, si è già rimarcato, assume la contitolarità dell'intera classe e partecipa alle attività didattiche e di
programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicchè si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all'integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l'intera comunità scolastica. E' pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicchè, evidentemente, l'art. 485 esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo
assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati.
27. Non si può, pertanto, riconoscere natura innovativa alla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, perchè la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo
reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo. 28. Al riguardo si deve osservare che non è impedita al legislatore la produzione di una norma che, sia pure senza vincolare per il passato l'interprete e senza fare esplicito riferimento alla esegesi di una data disposizione, "produca fra le sue conseguenze, in virtù dell'unità ed organicità dell'ordinamento giuridico, anche quella di chiarire il significato di detta disposizione". (Cass. n. 2289/1974).
29. L'interprete, quindi, all'esito di una comparazione fra il quadro normativo previgente e quello modificato, ben può escludere il carattere innovativo della disposizione e ritenere che il precetto, reso esplicito, fosse già desumibile dalla precedente disciplina (in tal senso in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014).discendere la riconoscibilità del servizio non di ruolo solo se prestato, in assenza di specializzazione, negli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge, finisce per introdurre una disparità di trattamento fra situazioni che non presentano alcun profilo di diversità quanto all'aspetto che le qualifica, ossia l'essere l'attività resa in difetto del titolo specializzante. Nella scelta fra le due opzioni interpretative deve, allora, essere preferita quella che non espone la norma al sospetto di incostituzionalità perchè l'obbligo del giudice di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione si arresta e cede il passo all'incidente di legittimità solo qualora l'interpretazione stessa "sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca" (Corte Cost. n. 36/2016), evenienze, queste, che certo non ricorrono nella fattispecie.
31. In via conclusiva, deve affermarsi il principio di diritto che segue "il D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo – di specializzazione, perchè la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U.". (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 17.06.19 n. 16174).
La Suprema Corte ha ritenuto quindi che il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato su posto di sostegno in assenza del titolo di specializzazione (ma in possesso del titolo di studio) debba essere valutato anche prima dell'entrata in vigore della Legge
124/1999 e ciò in quanto la valutazione in tal senso discende dalla lettura costituzionalmente orientata della disciplina ratione temporis vigente (ovvero il Testo
Unico1 e prima la Legge 370/19702). Nel caso di specie la ricorrente al momento del servizio era in possesso del titolo di studio necessario come richiesto dalla Suprema Corte. Per tali ragioni il servizio deve essere riconosciuto sia in termini giuridici che economici. Dal riconoscimento del servizio prestato nell'anno scolastico 1984/85 deriva una nuova ricostruzione di carriera con conseguenti differenze retributive.
3.Appare fondata la eccezione di prescrizione parziale sollevata dal resistente. CP_1
La ricorrente chiede con la domanda sub 1) delle conclusioni del ricorso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio citato e con la domanda sub 2 la condanna del resistente al ricalcolo delle spettanze retributive. La ricorrente chiede in modo CP_1
esplicito il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione del riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio di insegnamento indicato.
Pertanto non sussistono dubbi sulla ammissibilità della eccezione di prescrizione nel presente giudizio, in quanto la ricorrente chiede espressamente il riconoscimento delle differenze maturate.
Alla luce della fondatezza della eccezione di prescrizione, la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive reclamate a far tempo dal 11.02.2020, dal momento che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal ricorso notificato al resistente in data 11.02.2025. CP_1
In conclusione le domande devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate, stante il mancato accoglimento integrale delle domande.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 19.12.2024, nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato quale docente di sostegno nell'anno scolastico 1984/85 e, per l'effetto, condanna il al riconoscimento in favore dell'istante Controparte_1
delle conseguenti differenze retributive maturate a far tempo dal 11.02.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della metà delle CP_1 spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 4.800,00, con la compensazione della residua metà, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. D. A. Beretta dichiaratosi anticipatario.
Milano, 17.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)