Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14426/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Guarino Girolama); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Pellegrini Controparte_1
Salvatore);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili).
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte per l'udienza cartolare del
07/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 2866 del 21/05/2024, passata in giudicato;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- in vista dell'udienza cartolare del 07/02/2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con le dichiarazioni sottoscritte personalmente depositate in vista dell'udienza cartolare del 07/02/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno;
2. le parti hanno previsto un regime di affidamento condiviso della prole minore, fissandone il domicilio prevalente presso la casa coniugale sita in Palermo, nella via Emilio Lavagnino n.47;
3. Per quanto attiene al mantenimento dei figli, i coniugi hanno concordato che il SI. CP_1 provvederà a corrispondere alla SI.ra a titolo di mantenimento per i figli la somma di Pt_1 euro 300,00 e nello specifico euro 150,00 per ed euro 150,00 per da Per_1 Persona_2 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Inoltre, per espresso accordo tra le parti, il SI. rinuncia a percepire il Controparte_1
50% dell'importo dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante per i figli minori e/o di qualsiasi diversa e futura misura a sostegno del reddito per figli a carico dovesse essere adottata, in qualsiasi modo denominata e in luogo di quella attuale.
Pertanto, la SI.ra percepirà dall'INPS l'intera quota di assegno unico per i figli secondo Pt_1 le disposizioni di legge.
4. Per quanto concerne il regime di visite si concorda che i tempi di permanenza dei minori presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi, tenendo conto dei rispettivi impegni;
garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione;
tenuto conto anche del piano genitoriale che si deposita, in cui vengono specificatamente indicati gli orari scolastici e le attività extra scolastiche di entrambi i minori.
Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, i figli minori possano trascorrere con ciascun genitore un periodo di di 7 gg. dalla fine della scuola, per il mese di giugno,e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta.
Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra i figli e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze datrascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con i figli minori e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5. I coniugi dichiarano di provvedere alle spese straordinarie, in conformità al Protocollo
d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di Palermo, di seguito specificato, ripartite in misura del 50%:
1) Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
2) Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
f) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle spese di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, ai fini del rimborso è previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare all'altro coniuge il relativo importo con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'onere, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa.
In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In relazione alle spese straordinarie il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. La SI.ra , proprietaria ed intestataria della vettura Peugeot targata FG585RS, accetta Pt_1 di trasferirne la proprietà al SI. dietro pagamento da parte di quest'ultimo Controparte_1 della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), che verrà corrisposta in n.20 rate mensili di euro
100,00 unitamente al mantenimento entro il 5 di ogni mese e che detto trasferimento, il cui costo sarà esclusivamente a carico del SI. avvenga entro e non oltre il giorno 15 CP_1 dicembre 2023.
Resta inteso che, avendo avuto il SI. il pieno possesso della predetta vettura Peugeot, CP_1 qualsisi onere che riguardi l'utilizzo della stessa ( multe, danni materialiarrecati a terzi, tassa di circolazione ecc) fino alla data del trasferimento di proprietà, sarà esclusivamente a carico dello stesso, il quale, dichiara di manlevare da qualsivoglia responsabilità e/o obbligo di pagamento la SI.ra , attualmente intestataria sia della vettura Peugeot sia del Parte_1 contratto di assicurazione relativo alla stessa.
7. La SI.ra provvederà alla restituzione, nei confornti del SI. degli effetti Pt_1 CP_1 personali che si trovano presso la casa coniugale entro il giorno 15 dicembre 2023. In particolare, ci si riferisce alla seguente lista: fede nuziale, orologio, moneta d'oro, penna con brillante, spilletta d'oro e abbigliamento.
8. Fermi restando gli obblighi di solidarietà reciproca, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9. Le spese del presente procedimento restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
10. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati” (cfr. ricorso).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 08/05/2009, da , nata a [...]
Palermo (PA) il 18/03/1977, e da , nato a [...] il Controparte_1
23/10/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 10/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.