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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SA MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8979 2022 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da con l'Avv. CARONE ANTONIO;
Parte_1
parte attrice – opponente contro
, con l'Avv. FRASCINO ELENA;
Controparte_1
con l'Avv. FRASCINO ELENA;
CP_2
parte convenuta – opposta
La parte opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1718/22 disconoscendo le sottoscrizioni presenti sul contratto di finanziamento oggetto di causa e chiedendo la revoca dello stesso.
La parte opposta costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Veniva richiesta la verificazione delle firme disconosciute e disposta ctu grafologica.
Il ctu concludeva che “Alla luce di quanto riscontrato e precedentemente esposto, in risposta al quesito postomi: “Verifichi la riferibilità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa e i suoi allegati da parte di .” Parte_1 si può concludere che le sottoscrizioni in verifica non sono attribuibili al sig. Pt_1
”.
[...]
La causa veniva discussa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. La parte opposta non ha raggiunto la prova del diritto fatto valere in giudizio pur avendone l'onere ex art. 2697 cc in quanto non ha adeguatamente provato il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio nei confronti dell'odierna opponente.
Le sottoscrizioni apposte dall'opponente sul contratto di finanziamento oggetto di causa sono risultate apocrife e tanto emerge dalla consulenza.
Pertanto, l'opposizione deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che liquida in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di ctu;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 06/10/2025
Il giudice
SA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SA MA, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8979 2022 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da con l'Avv. CARONE ANTONIO;
Parte_1
parte attrice – opponente contro
, con l'Avv. FRASCINO ELENA;
Controparte_1
con l'Avv. FRASCINO ELENA;
CP_2
parte convenuta – opposta
La parte opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1718/22 disconoscendo le sottoscrizioni presenti sul contratto di finanziamento oggetto di causa e chiedendo la revoca dello stesso.
La parte opposta costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Veniva richiesta la verificazione delle firme disconosciute e disposta ctu grafologica.
Il ctu concludeva che “Alla luce di quanto riscontrato e precedentemente esposto, in risposta al quesito postomi: “Verifichi la riferibilità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento oggetto di causa e i suoi allegati da parte di .” Parte_1 si può concludere che le sottoscrizioni in verifica non sono attribuibili al sig. Pt_1
”.
[...]
La causa veniva discussa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. La parte opposta non ha raggiunto la prova del diritto fatto valere in giudizio pur avendone l'onere ex art. 2697 cc in quanto non ha adeguatamente provato il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio nei confronti dell'odierna opponente.
Le sottoscrizioni apposte dall'opponente sul contratto di finanziamento oggetto di causa sono risultate apocrife e tanto emerge dalla consulenza.
Pertanto, l'opposizione deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite che liquida in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di ctu;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 06/10/2025
Il giudice
SA MA