TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6489/2021 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. C.F. 1 ), Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pesce, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte 1 (P. IVA P.IVA 1 ), per essa, quale procuratore, Controparte_2 (P. Iva P.IVA 1 - C.F. P.IVA 2 ),
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati in forza di procura allegata al ricorso monitorio,
domiciliata come in atti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra Parte 1 conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte 1 proponendo opposizione al decreto R.G. n. 7143/2020 emesso dal Tribunale di Nola il 14.12.2020,
con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 50.264,54,
oltre interessi, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 1.300,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In fase monitoria la Controparte_1 aveva dedotto che, sulla base di un contratto sottoscritto il 16.01.2017, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., nella titolarità di Banca Ifiss.p.a.,
dalla stessa precedentemente acquisiti mediante diversi contratti di cessione;
che dall'01.07.2017, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la soc. incorporante Controparte_2 è subentrata con soluzione di continuità in
tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata [...] Controparte_3 e in tutti i rapporti facenti capo a quest'ultima, tra cui vi sono i crediti oggetto del presente giudizio.
In particolare sempre in fase monitoria parte opposta aveva dedotto che la sig.ra aveva stipulato il contratto di finanziamento Parte 1
n. 9070575, rispetto al quale la Controparte 1 risulta titolare esclusiva delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti dell'opponente,
in virtù della menzionata cessione;
che il totale del debito ammontava a euro 50.264,54, importo comprensivo di interessi moratori calcolati al tasso convenzionale del 12,00%, dalla data di decadenza alla data del
31.10.2020, sul debito residuo alla decadenza (debito residuo alla data di decadenza € 26.635,26, interessi moratori € 23.629,28).
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo, considerata la tardività della notifica, disconosceva formalmente i documenti prodotti in copia dalla Controparte 1 e le
sottoscrizioni apposte ed eccepiva la conseguente nullità per mancanza di prova scritta del credito ingiunto.
L'opponente eccepiva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non sarebbe stata fornita prova del credito, nonché la nullità del contratto per la mancanza del documento di sintesi, con conseguente violazione degli artt. 1283 e 1284
c.c. e la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di finanziamento, oltre all'errata indicazione del TAEG.
Parte opponente censurava, infine, la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c.,
delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori. La Controparte_1 costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avversa opposizione, rimandando all'ampia documentazione offerta in fase monitoria, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente, per tardività della notifica.
Va tuttavia evidenziato sin d'ora che la giurisprudenza ha costantemente affermato, sul punto, che “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio"
(Cass. civ., 29.02.2016, n. 3908).
Questo poiché "la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod.
proc. civ.. Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito è
chiamato a decidere il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre (Cass. civ., 29.02.2016, n. 3908)
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato, poiché emesso in data
- prod. opposta) e notificato soltanto in data 14.12.2020 (doc. 2
04.08.2021, ovvero oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c.
Come anticipato, sulla base dell'insegnamento costante della
giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo non può
pregiudicare la decisione nel merito, in quanto il ricorso monitorio va considerato alla stregua di domanda giudiziale e l'opposizione spiegata dalla sig.ra è basata su una serie di eccezioni idonee Parte 1
a fondare il vaglio circa la meritevolezza della pretesa fatta valere dal creditore.
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata in merito al presunto difetto di legittimazione processuale della
Controparte 1 in relazione a eventuali azioni di nullità del rapporto contrattuale fatte valere dall'opponente.
In atti è depositato un estratto della G.U. (parte seconda, n.21 del
18.02.2017), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.
130 e dell'articolo 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la Controparte 1 rendeva noto che,
ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data
16.01.2017, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
del Testo Unico Bancario, nella titolarità di Banca Ifis s.p.a.
Nell'avviso contenuto nella Gazzetta ufficiale è specificato che: "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al
Cessionario tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alla Cedente in relazione ai
Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi,
gli interessi maturati e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario".
Nello stesso avviso è espressamente indicato, dunque, che oggetto della cessione è ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti ceduti, senza bisogno di alcuna formalità.
La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: "La banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile".
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta. A seguito del subingresso nella posizione creditoria vantata da Banca Ifis
s.p.a. nei confronti della sig.ra Parte 1 la Controparte 1
risulta legittimata a far valere in giudizio ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti alla validità del contratto e alla conseguente fondatezza della pretesa creditoria fatta valere in giudizio.
La considerazione dei profili relativi alla validità della pattuizione contrattuale e delle clausole in essa contenute non può essere scissa dal vaglio di meritevolezza del diritto di credito azionato.
D'altronde, il merito della cessione intervenuta tra le parti è chiaramente indicato nell'estratto pubblicato in Gazzetta ufficiale: "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al
Cessionario tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alla Cedente in relazione ai
Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi,
gli interessi maturati e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario".
Ogni prerogativa di natura processuale collegata al diritto di credito azionato può dirsi dunque ricadente nella sfera giuridica dell'opposta.
Nel merito, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni formulate dall'opponente in ordine al disconoscimento della propria firma e della documentazione prodotta in copia da parte opposta.
In omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass.
nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019;
27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la conformità
all'originale delle copie prodotte in giudizio.
Nel caso in esame, l'opponente non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'opposta, né ha indicato elementi presenti in queste ultime (ad es. cancellature, segni particolari ecc...) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento
effettuato dall'opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono in alcun modo essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Per le ragioni sopra esposte, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente per mancanza di prova scritta del contratto di finanziamento e della relativa sottoscrizione.
In atti, è presente valida copia del contratto n. 9070575 a firma
dell'opponente sottoscritto in data 06.12.2010, in base al quale veniva erogato un finanziamento alla sig.ra Pt 1 per la somma di euro
40.000,00 da rimborsare in 48 rate di euro 914,75 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Parte opponente sostiene, inoltre, che l'estratto del saldoconto non costituirebbe prova idonea del credito vantato dall'opposta.
Sul punto, va evidenziato che parte opposta ha depositato in atti l'estratto conto provvisto di certificazione di conformità alle scritture contabili con l'integrale movimentazione del rapporto per cui è causa,
ove è possibile evincere il dettaglio degli importi dovuti dall'opponente (doc. 6 fascicolo monitorio).
Sulla base di quanto disposto all'art. 50 del T.U.B., "La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Nel caso di specie, la produzione dell'estratto conto munito di certificato di conformità alle scritture contabili sottoscritto dal dirigente della banca,
il quale ha dichiarato che il credito "è vero e liquido", ha correttamente fondato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, come stabilito dalla normativa bancaria sopra richiamata.
Quanto alla prova del credito azionato in giudizio, come sopra precisato,
la Banca ha fornito idonea documentazione da cui è possibile evincere l'integrale movimentazione del rapporto (doc. 6 fascicolo monitorio). Sul
punto, parte opponente non ha sollevato contestazioni specifiche, ma si
è limitata a contestare, in maniera del tutto generica, la fondatezza del credito vantato dalla banca.
Sul punto, la Cassazione ha precisato, condivisibilmente, che “la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., affinché sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l'esigenza di formule sacramentali" (Cass. civ., 09.01.2019 n. 279).
Per questo motivo, l'estratto conto depositato in atti va considerato prova idonea a fondare il credito vantato dalla Banca opposta insieme all'intera documentazione versata in atti:
estratto della cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale (doc.1
fascicolo monitorio);
contratto di cessione tra Banca Ifis e Controparte_1 con elenco dei crediti ceduti (doc. 8 fascicolo monitorio);
lista crediti ceduti (doc. 9 fascicolo monitorio);
lettera raccomandata con avviso dell'intervenuta cessione (doc. 7
fascicolo monitorio);
contratto di finanziamento (doc. 5 fascicolo monitorio).
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità del contratto sollevata da parte opponente per mancanza del documento di sintesi.
In atti, come già evidenziato, è presente copia del contratto n.9070575
(doc. 5 fascicolo monitorio), cui sono allegate le relative condizioni generali del finanziamento.
In tale documento sono indicati i costi generali del contratto in maniera dettagliata (costo del bene, acconto, importo da liquidare, commissione,
premi assicurativi, importo finanziato, costo del finanziamento, totale da rimborsare, numero di rate, TAN e TAEG e condizioni generali riferite alla conclusione del contratto), per questo motivo, si ritiene che l'opposta abbia assolto compiutamente il proprio onere informativo, a differenza di quanto eccepito dall'opponente.
Parimenti infondate sono le doglianze formulate dall'opponente circa la mancata indicazione nel contratto di finanziamento dell' Pt 2
Nel contratto di finanziamento depositato in atti, invero, è indicato in maniera espressa il TAEG, nella misura del 7,64%. Come è noto, il
TAEG non è altro che l'ISC ovvero l'Indicatore Sintetico di Costo, cioè
l'indicatore del tasso di interesse di un'operazione di finanziamento,
calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso annuo effettivo globale.
Vanno inoltre considerate infondate le censure formulate dall'opponente in ordine alla presunta scorretta indicazione del TAEG, che non corrisponderebbe a quello realmente praticato, in quanto del tutto generiche e prive di riferimenti di calcolo precisi.
Per lo stesso motivo, è infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla nullità degli interessi compensativi e moratori, considerata la genericità delle doglianze formulate dalla sig.ra Parte 1
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
"Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
L'opponente si è limitato a censurare in via del tutto generica “la nullità
ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di finanziamento n. 9070575", senza alcun riferimento alla misura del tasso applicato nel periodo considerato e agli altri elementi utili all'individuazione della addotta nullità.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata da parte opponente in merito alla riduzione, ex art. 1384 c.c., della clausola penale relativa agli interessi moratori.
L'opponente afferma che nel contratto di finanziamento sarebbero stati pattuiti interessi di mora nella misura “ultrasoglia”. Anche in questo caso va rilevata l'estrema genericità della formulazione delle doglianze sollevate dall'opponente, che risultano, ancora una volta,
prive di qualsivoglia riferimento testuale specifico.
Va parimenti rigettata, in quanto infondata, l'eccezione relativa alla illegittima applicazione degli interessi anatocistici, sollevata da parte opponente, in quanto formulata in modo estremamente generico.
Sul punto, si richiama quanto stabilito in giurisprudenza: "chi eccepisce la nullità delle clausole inerenti al computo degli interessi (per il difetto di anatocismo e difetto di forma scritta della pattuizione degli interessi legali) assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Né l'onere probatorio può ritenersi assolto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuizione contrattuale nulla, posto che l'obbligazione restitutoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi non dovuti e previa dimostrazione del loro ammontare" (cfr., Cass. civ., sez. un., 29.04.2009, n.
9941).
In conclusione, parte opponente si è limitata a formulare doglianze generiche e incomplete, obliterando qualsivogliaestremamente generiche riferimento alle specifiche clausole contrattuali considerate inique e ai parametri da considerare ai fini della formulazione di un giudizio in ordine alla legittimità delle clausole stesse. Al contrario, parte opposta ha fornito piena prova del proprio credito,
producendo in giudizio il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente e l'intera documentazione sopra menzionata.
Parte opponente, infine, sostiene che nel decreto ingiuntivo sarebbe indicata la cifra di euro 50.264,54, mentre la somma restante da
corrispondere da parte dell'opponente, in base agli atti di causa equivarrebbe a euro 27.770,86.
Tali doglianze sono evidentemente prive di pregio, in quanto la cifra complessiva di euro 50.264,54 corrisponde alla somma del residuo da corrispondere maggiorato degli interessi moratori, come da contratto di finanziamento allegato.
Infine, quanto alla contestazione sollevata da parte opponente circa la mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, la stessa si evince chiaramente dalla raccomandata del 15.03.2013 depositata in atti (doc. 7 fascicolo monitorio).
Conclusivamente, l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 50.264,54, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6489/2021, così provvede:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo R.G. n. 7143/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 14.12.2020, per tardività della notifica;
- condanna l'opponente, la sig.ra Parte 1 al pagamento della somma di euro 50.264,54, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dalla domanda al soddisfo, a favore dell'opposta, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
- condanna l'opponente, la sig.ra Parte 1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, Controparte_1 in
persona del legale rappresentante p.t., che liquida, come da motivazione,
in € 3.341,90 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, li 21.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura