TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4424/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 20.02.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronunciando la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 4424/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e Parte_1
difeso in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
01.03.2017 dall'avv. Ferdinando Quagliata presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 711
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Muzio Costantina presso lo studio del quale elettivamente domicilia in palma Campania (NA) alla Via Largo Parrocchia, 1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Nola, la in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per l'effetto Parte_1
condannare la convenuta società al risarcimento dei danni subiti. L'attore, in particolare, lamentava che, in data 17.07.2017, aveva richiesto a l'allaccio di una Controparte_2
nuova condotta su via Mandrile in San Giuseppe Vesuviano al fine di intraprendere, presso gli indicati locali, l'attività commerciale “ ”. La società convenuta aveva CP_1
accolto la richiesta ma, nonostante l'espletamento da parte del richiedente di tutti gli adempimenti di propria spettanza, la non aveva completato Parte_1
l'allacciamento, determinando, così, l'impossibilità per l'attrice di aprire la programmata attività commerciale. Sul presupposto che la condotta della integrasse Parte_1
pagina 2 di 9 gli estremi dell'inadempimento contrattuale -dal momento che la predetta società si era impegnata alla conclusione dei lavori nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'adempimento degli oneri di allacciamento - l'istante conveniva in giudizio quest'ultima, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva dichiarando, preliminarmente, l'improcedibilità della Parte_1
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo integrato Conciliazione TICO e, nel merito, l'infondatezza della domanda. la convenuta, in particolare, deduceva che, in base alle condizioni contrattuali accettate dalle parti, l'attivazione della fornitura elettrica era stata subordinata al completamento di tutte le opere poste a carico di parte richiedente, non adempiute totalmente.
Evidenziava infatti la mancanza di uno sportellino di sicurezza nel vano contatori a carico della società Chiedeva pertanto il rigetto della domanda. CP_1
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di Nola pronunciava la sentenza n. 311/2019 con la quale accoglieva la domanda, dichiarava l'inadempimento contrattuale della e condannava la Parte_1
convenuta società al pagamento della somma complessiva di € 1.200,00 in favore della
CP_1
Avverso la pronuncia proponeva appello eccependo Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto a decorrere dal 01.01.2017 dal testo Integrato Conciliazione
(TICO, delibera 209/2016/ E/com); e contestando, inoltre, la sentenza del Giudice di
Pace di Nola, nella parte in cui veniva ingiustamente addebitato all'appellante una condotta non improntata ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede evidenziando che l'installazione dello sportello – vano contatori sarebbe imposto dalla normativa CEI.
L'appellante aggiungeva che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che l CP_2
non avrebbe fornito la prova idonea ad escludere la propria responsabilità nella causazione dell'evento danno, né avrebbe depositato alcuna documentazione.
pagina 3 di 9 Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta da . Chiedeva per l'effetto condannare Controparte_1 CP_1
e l'avv. Muzio Costantina, nella qualità di procuratore antistatario, alla restituzione
[...]
delle somme percepite in esecuzione della sentenza appellata.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pt, il Controparte_1
quale contestava l'appello proposto destituito di ogni fondamento e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'appello è infondato è va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di gas e energia introdotto dal 1 gennaio 2017. La delibera n. 209 del
2016/E/COM con la quale l'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità” (Testo integrato conciliazione-TICO) ad essa allegato. Tale disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (L.n. 481 del 1995, art. 2 co.24 lettera b) e del Codice del Consumo (art. 141 co. 6 lett. c) ha definito, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il servizio di conciliazione.
Al riguardo si osserva che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione suindicato non comporta automaticamente l'improcedibilità della domanda, atteso che, ove difetti tale adempimento, il giudizio va sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione (
Cassazione civile sez. un., 28.04.2020, n.8241), analogamente a quanto previsto dalle pagina 4 di 9 norme per le altre fattispecie (mediazione e negoziazione assistita) in cui la detta procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza del primo Giudice, la si attivava CP_1
per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita in data 06.06.2018 a cui, peraltro, la parte appellante non aderiva. L'intento deflattivo cui la norma speciale mira deve, pertanto, ritenersi che sia stato perseguito mediante l'attivazione di un procedimento di soluzione alternativa alla controversia con conseguente superamento della predetta eccezione.
Passando al merito del gravame si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole del fatto che il primo Giudice le abbia ingiustamente addebitato una condotta non improntata ai principi di trasparenza e correttezza;
contestando altresì la mancata considerazione da parte del Giudice di Pace del materiale istruttorio presente in atti.
I motivi sono infondati, in quanto le statuizioni oggetto di gravame non trovano riscontro negli atti di causa e, sul punto, la sentenza appellata risulta sufficientemente motivata.
In particolate, dalla documentazione depositata non risulta che l'installazione dello sportello di sicurezza fosse un'attività propedeutica necessaria ai fini dell'allaccio della fornitura. La specifica tecnica consegnata dalla società appellante al momento della richiesta contiene l'indicazione delle attività poste a carico del richiedente da espletare prima dell'esecuzione dei lavori e tra le attività dovute non risulta la suddetta installazione.
Si aggiunga che non ha mai contestato alla società appellata Parte_1
l'inottemperanza riscontrata né tanto meno ha mai comunicato che l'inadempimento prima e il ritardo dopo, fosse dovuto alla mancata installazione dello sportello sicurezza.
Piuttosto, va osservato che con comunicazione del 02.03.2018 inviata Parte_1
all'avv. Muzio Costantina, legale di riconosceva il proprio ritardo CP_1
nell'adempimento affermando: “le comunichiamo che la pratica di allacciamento è stata
pagina 5 di 9 appaltata all'impresa in data 26.02.2018, purtroppo si è verificato un ritardo nell'espletamento di quest'ultima, contiamo che il lavoro verrà completato entro il
20.02.2018”. Ed ancora, con comunicazione del 27.06.2018 confermava l'avvenuto allaccio e si scusava del ritardo “ Le comunichiamo che l'allacciamento è stato completato in data 27.06.2018. Ci scusiamo per il ritardo con il quale la prestazione è stata eseguita, e le comunichiamo che abbiamo già provveduto a corrispondere al suo
Venditore l'indennizzo automatico previsto dalla Delibera 646/15 dell'Autorità per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per il mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale”.
Orbene, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 25584 del 12 ottobre 2018).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di pagina 6 di 9 dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011, Cass. Civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Applicando i principi di diritto sopra esposti al caso in esame, si ritiene che, mentre la società appellata ha assolto l'onere di allegazione sulla stessa gravante in ordine all'inadempimento della società di distribuzione dell'energia elettrica, provando per tabulas la mancata attivazione tempestiva della fornitura di energia elettrica, non risulta essere stato adempiuto l'onere della prova gravante sulla appellante debitrice.
Ne deriva che va riconosciuta la responsabilità esclusiva della società appellante per il ritardo dell'attivazione della fornitura di energia elettrica.
Pertanto, si condivide quanto osservato dal primo Giudice: “ non ha fornito la prova CP_2
idonea ad escludere la propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, né ha depositato alcuna documentazione”.
Peraltro, per quanto attiene alla prova testimoniale, la stessa è stata correttamente definita dal Giudice di primo grado come “ininfluente ai fini della decisione del presente giudizio”.
A ben vedere, infatti, la prova orale svolta non può essere sufficiente a provare la fondatezza delle difese dell'odierna appellante, considerato che, sebbene il teste escusso abbia riferito della mancata installazione dello sportello di sicurezza da parte del richiedente, tale circostanza non trova alcun ulteriore riscontro, risultando piuttosto smentita dalla documentazione agli atti nella quale, come detto, non si rinviene alcun riferimento a tale circostanza.
Ne consegue che l'appellante non ha dato prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere la propria prestazione né di essersi attivata per rimuovere gli ostacoli al suo adempimento.
Parimenti infondato risulta il gravame nella parte in cui l'appellante contesta la liquidazione operata dal primo Giudice.
Va rilevato che parte attrice in primo grado ha assolto, con l'allegazione di idonea documentazione, all'onere, su di essa incombente, di fornire al giudice gli elementi di pagina 7 di 9 valutazione necessari al concreto esercizio della facoltà di liquidazione, anche equitativa, entro limiti di ragionevolezza. Del resto, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al magistrato dagli artt. 1226 e 2056 c.c., rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. Ordinanza n. 13515/2022).
In particolare, nel caso di specie, la società appellata ha dato prova di avere espletato una serie di attività necessarie ad avviare l'esercizio commerciale trovandosi poi nella incolpevole impossibilità di darvi avvio.
Neppure, infine, merita accoglimento il motivo di gravame con il quale l'odierna appellante contesta la liquidazione dei compensi legali effettuati dal primo Giudice i quali, a ben vedere, rientrano nei parametri di cui al DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014 e ss. mod., seguendo i valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3
forfettario, spese generali, IVA e CPA.
pagina 8 di 9 3) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 20.02.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronunciando la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 4424/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e Parte_1
difeso in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
01.03.2017 dall'avv. Ferdinando Quagliata presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 711
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Muzio Costantina presso lo studio del quale elettivamente domicilia in palma Campania (NA) alla Via Largo Parrocchia, 1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Nola, la in persona del legale rappresentante p.t. chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per l'effetto Parte_1
condannare la convenuta società al risarcimento dei danni subiti. L'attore, in particolare, lamentava che, in data 17.07.2017, aveva richiesto a l'allaccio di una Controparte_2
nuova condotta su via Mandrile in San Giuseppe Vesuviano al fine di intraprendere, presso gli indicati locali, l'attività commerciale “ ”. La società convenuta aveva CP_1
accolto la richiesta ma, nonostante l'espletamento da parte del richiedente di tutti gli adempimenti di propria spettanza, la non aveva completato Parte_1
l'allacciamento, determinando, così, l'impossibilità per l'attrice di aprire la programmata attività commerciale. Sul presupposto che la condotta della integrasse Parte_1
pagina 2 di 9 gli estremi dell'inadempimento contrattuale -dal momento che la predetta società si era impegnata alla conclusione dei lavori nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'adempimento degli oneri di allacciamento - l'istante conveniva in giudizio quest'ultima, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva dichiarando, preliminarmente, l'improcedibilità della Parte_1
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo integrato Conciliazione TICO e, nel merito, l'infondatezza della domanda. la convenuta, in particolare, deduceva che, in base alle condizioni contrattuali accettate dalle parti, l'attivazione della fornitura elettrica era stata subordinata al completamento di tutte le opere poste a carico di parte richiedente, non adempiute totalmente.
Evidenziava infatti la mancanza di uno sportellino di sicurezza nel vano contatori a carico della società Chiedeva pertanto il rigetto della domanda. CP_1
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di Nola pronunciava la sentenza n. 311/2019 con la quale accoglieva la domanda, dichiarava l'inadempimento contrattuale della e condannava la Parte_1
convenuta società al pagamento della somma complessiva di € 1.200,00 in favore della
CP_1
Avverso la pronuncia proponeva appello eccependo Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto a decorrere dal 01.01.2017 dal testo Integrato Conciliazione
(TICO, delibera 209/2016/ E/com); e contestando, inoltre, la sentenza del Giudice di
Pace di Nola, nella parte in cui veniva ingiustamente addebitato all'appellante una condotta non improntata ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede evidenziando che l'installazione dello sportello – vano contatori sarebbe imposto dalla normativa CEI.
L'appellante aggiungeva che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che l CP_2
non avrebbe fornito la prova idonea ad escludere la propria responsabilità nella causazione dell'evento danno, né avrebbe depositato alcuna documentazione.
pagina 3 di 9 Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta da . Chiedeva per l'effetto condannare Controparte_1 CP_1
e l'avv. Muzio Costantina, nella qualità di procuratore antistatario, alla restituzione
[...]
delle somme percepite in esecuzione della sentenza appellata.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pt, il Controparte_1
quale contestava l'appello proposto destituito di ogni fondamento e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'appello è infondato è va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di gas e energia introdotto dal 1 gennaio 2017. La delibera n. 209 del
2016/E/COM con la quale l'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità” (Testo integrato conciliazione-TICO) ad essa allegato. Tale disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (L.n. 481 del 1995, art. 2 co.24 lettera b) e del Codice del Consumo (art. 141 co. 6 lett. c) ha definito, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il servizio di conciliazione.
Al riguardo si osserva che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione suindicato non comporta automaticamente l'improcedibilità della domanda, atteso che, ove difetti tale adempimento, il giudizio va sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione (
Cassazione civile sez. un., 28.04.2020, n.8241), analogamente a quanto previsto dalle pagina 4 di 9 norme per le altre fattispecie (mediazione e negoziazione assistita) in cui la detta procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza del primo Giudice, la si attivava CP_1
per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita in data 06.06.2018 a cui, peraltro, la parte appellante non aderiva. L'intento deflattivo cui la norma speciale mira deve, pertanto, ritenersi che sia stato perseguito mediante l'attivazione di un procedimento di soluzione alternativa alla controversia con conseguente superamento della predetta eccezione.
Passando al merito del gravame si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole del fatto che il primo Giudice le abbia ingiustamente addebitato una condotta non improntata ai principi di trasparenza e correttezza;
contestando altresì la mancata considerazione da parte del Giudice di Pace del materiale istruttorio presente in atti.
I motivi sono infondati, in quanto le statuizioni oggetto di gravame non trovano riscontro negli atti di causa e, sul punto, la sentenza appellata risulta sufficientemente motivata.
In particolate, dalla documentazione depositata non risulta che l'installazione dello sportello di sicurezza fosse un'attività propedeutica necessaria ai fini dell'allaccio della fornitura. La specifica tecnica consegnata dalla società appellante al momento della richiesta contiene l'indicazione delle attività poste a carico del richiedente da espletare prima dell'esecuzione dei lavori e tra le attività dovute non risulta la suddetta installazione.
Si aggiunga che non ha mai contestato alla società appellata Parte_1
l'inottemperanza riscontrata né tanto meno ha mai comunicato che l'inadempimento prima e il ritardo dopo, fosse dovuto alla mancata installazione dello sportello sicurezza.
Piuttosto, va osservato che con comunicazione del 02.03.2018 inviata Parte_1
all'avv. Muzio Costantina, legale di riconosceva il proprio ritardo CP_1
nell'adempimento affermando: “le comunichiamo che la pratica di allacciamento è stata
pagina 5 di 9 appaltata all'impresa in data 26.02.2018, purtroppo si è verificato un ritardo nell'espletamento di quest'ultima, contiamo che il lavoro verrà completato entro il
20.02.2018”. Ed ancora, con comunicazione del 27.06.2018 confermava l'avvenuto allaccio e si scusava del ritardo “ Le comunichiamo che l'allacciamento è stato completato in data 27.06.2018. Ci scusiamo per il ritardo con il quale la prestazione è stata eseguita, e le comunichiamo che abbiamo già provveduto a corrispondere al suo
Venditore l'indennizzo automatico previsto dalla Delibera 646/15 dell'Autorità per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per il mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale”.
Orbene, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 25584 del 12 ottobre 2018).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di pagina 6 di 9 dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011, Cass. Civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Applicando i principi di diritto sopra esposti al caso in esame, si ritiene che, mentre la società appellata ha assolto l'onere di allegazione sulla stessa gravante in ordine all'inadempimento della società di distribuzione dell'energia elettrica, provando per tabulas la mancata attivazione tempestiva della fornitura di energia elettrica, non risulta essere stato adempiuto l'onere della prova gravante sulla appellante debitrice.
Ne deriva che va riconosciuta la responsabilità esclusiva della società appellante per il ritardo dell'attivazione della fornitura di energia elettrica.
Pertanto, si condivide quanto osservato dal primo Giudice: “ non ha fornito la prova CP_2
idonea ad escludere la propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, né ha depositato alcuna documentazione”.
Peraltro, per quanto attiene alla prova testimoniale, la stessa è stata correttamente definita dal Giudice di primo grado come “ininfluente ai fini della decisione del presente giudizio”.
A ben vedere, infatti, la prova orale svolta non può essere sufficiente a provare la fondatezza delle difese dell'odierna appellante, considerato che, sebbene il teste escusso abbia riferito della mancata installazione dello sportello di sicurezza da parte del richiedente, tale circostanza non trova alcun ulteriore riscontro, risultando piuttosto smentita dalla documentazione agli atti nella quale, come detto, non si rinviene alcun riferimento a tale circostanza.
Ne consegue che l'appellante non ha dato prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere la propria prestazione né di essersi attivata per rimuovere gli ostacoli al suo adempimento.
Parimenti infondato risulta il gravame nella parte in cui l'appellante contesta la liquidazione operata dal primo Giudice.
Va rilevato che parte attrice in primo grado ha assolto, con l'allegazione di idonea documentazione, all'onere, su di essa incombente, di fornire al giudice gli elementi di pagina 7 di 9 valutazione necessari al concreto esercizio della facoltà di liquidazione, anche equitativa, entro limiti di ragionevolezza. Del resto, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al magistrato dagli artt. 1226 e 2056 c.c., rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. Ordinanza n. 13515/2022).
In particolare, nel caso di specie, la società appellata ha dato prova di avere espletato una serie di attività necessarie ad avviare l'esercizio commerciale trovandosi poi nella incolpevole impossibilità di darvi avvio.
Neppure, infine, merita accoglimento il motivo di gravame con il quale l'odierna appellante contesta la liquidazione dei compensi legali effettuati dal primo Giudice i quali, a ben vedere, rientrano nei parametri di cui al DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014 e ss. mod., seguendo i valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_3
forfettario, spese generali, IVA e CPA.
pagina 8 di 9 3) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 9 di 9