Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione negli stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1961-62, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto legge 18 gennaio 1823, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione negli stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1961-62, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto legge 18 gennaio 1823, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .