TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2144/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2144/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in LI (SA), lo studio dell'avv. Antonino Surace che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 26 settembre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di cessazione d ili esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di LI (SA) in data 23 giugno 2001 e che dalla loro unione erano nati due figli, (03.12.2002) ed (27.09.2006). Per_1 Persona_2
o, trascorsi oltre a di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 3838/2013 del 28.10.2013, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario Parte_2 dei fig plessiva di € 400,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese;
mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente;
-i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale poiché gli stessi si impegnano a far fronte autonomamente alle proprie esigenze, con espressa rinuncia della sig.ra all'assegno divorzile in Pt_1 quanto dichiara di essere economicamente autosuffi
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto, di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'una dell'altro;
- i ricorrenti congiuntamente dichiarano, altresì, di aderire e chiedono che vengano applicate le linee guida del CNF del 29.11.2017 che sono parte integrante del presente atto. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 23 giugno 2001 nel Comune di LI (SA) tra , nata ad [...] Parte_1 il 25.02.1977, C. F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
18.12.1974, C.F.: ra Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di LI (SA) (Anno 2001, Atto n. 48, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2144/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
DI
, nata ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in LI (SA), lo studio dell'avv. Antonino Surace che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 26 settembre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di cessazione d ili esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di LI (SA) in data 23 giugno 2001 e che dalla loro unione erano nati due figli, (03.12.2002) ed (27.09.2006). Per_1 Persona_2
o, trascorsi oltre a di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 3838/2013 del 28.10.2013, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario Parte_2 dei fig plessiva di € 400,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese;
mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente;
-i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale poiché gli stessi si impegnano a far fronte autonomamente alle proprie esigenze, con espressa rinuncia della sig.ra all'assegno divorzile in Pt_1 quanto dichiara di essere economicamente autosuffi
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto, di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'una dell'altro;
- i ricorrenti congiuntamente dichiarano, altresì, di aderire e chiedono che vengano applicate le linee guida del CNF del 29.11.2017 che sono parte integrante del presente atto. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 23 giugno 2001 nel Comune di LI (SA) tra , nata ad [...] Parte_1 il 25.02.1977, C. F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
18.12.1974, C.F.: ra Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di LI (SA) (Anno 2001, Atto n. 48, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi