Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice con la conseguenza che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una prescrizione quinquennale (nella specie, in materia di diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria a favore dei medici specializzandi), invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 20/01/2014, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO RI - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6571-2011 proposto da:
CI NO (per atto notaio Mattia Condemi di Parma del 17.1.2011 - rep. 18.208), IM BB (per atto notaio Andrea Fusaro di Genova e Chiavari del 19.1.2011 - rep. 37617), RT IO (per atto notaio Giulio Biino di Torino e Pinerolo del 21.1.2011 - rep. 28910), PI TT (per atto notaio GI Olivieri di Forli' e Rimini del 26.1.2011 -rep. 53904), IM ND OS (per atto notaio Marco Lanzavecchia di Alessandria, Acqui Terme e Tortona del 25.1.2011 - rep. 31120), IA LI FI (per atto notaio ME Rossi di Savona in data 15.2.2011 - rep. 105871), NR GI ER (per atto notaio Matteo Beranger di Genova e Chiavari del 25.1.2011 - rep. 17 65), RM RO (per atto notaio RO Bagnasco di Asti, in data 27.1.2011 - rep. 140861), PA PI TI (per atto notaio Gabriele Garbarino di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, del 2.2.2011 - rep. 164.07 6), LL PO (per atto notaio IEluigi Cignetti di Iverea dell'1.2.2011 - rep. 208068), ME PI (per atto notaio Alessandra Bianchi di La Spezia e Massa del 24.1.2011 - rep. 124652), RL LI EB (per atto notaio Marco Jommi di Genova e Chiavari, in data 24.1.2011 - rep. 84030), PI UI IR (per atto notaio Marco Galante di Matera, i n data 17.2.2011 - rep. 6642), IC RA (per atto notaio Manlio Pitzorno di Sassari, Nuoro e Tempio Pusania, del 28.1.2011 - rep. 55961), AR AT (per atto notaio Lucia Serraino, di Imperia e San Remo del 31.1.2011 - rep. 23.90 6), IM ER (per atto notaio LA Bottino di Genova e Chiavari, del 25.1.2011 - rep. 829), FA VI (per atto notaio Raffaele Tamburrino di La Spezia e Massa del 27.1.2011 - rep. 370) , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio dell'avvocato VACCARO VALENTINA, che li rappresenta e difende, giuste procure notarili che vengono allegate in atti;
- ricorrenti -
contro
MA RT, MA IO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avv. CARLEVARO ANSELMO, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. FELICE CARLO ASSERETO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti successivi -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE tutti in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrenti -
contro
ZZ CC PIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADELAIDE RISORI 9, presso lo studio dell'avv. VACCARO VALENTINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura per atto notaio SI Di Paolo di Genova e Chiavari del 17.6.2011 - rep. n. 70114, che viene allegata in atti;
- ricorrente successivo -
contro
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5122/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 9.4.2010, depositata il 06/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il ricorrente successivo (RZ CA RO) l'Avvocato Valentina Vaccaro che si riporta agli scritti;
udito per i ricorrenti successivi l'Avvocato Anselmo Carlevaro che si riporta agli scritti;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AR FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. I medici specialisti NC TE, SI OB, ER BO, MP Cerotti, SI ES CO, Maria IN Filippi, RI GI RI, GE RO, LA PI TI, AB LI, ME IN, LA GI NO, IE LU HI, CO PA, RI RN, SI UM e AF VI , hanno proposto ricorso per cassazione (notificato dal punto di vista dei notificanti il 10 marzo 2011) contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 6 dicembre 2010, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello da loro proposto contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma nel febbraio 2006, quest'ultima e' stata riformata sulla statuizione delle spese del detto, che sono state compensate, ma e' stata confermata, sia pure con diversa motivazione quanto alla qualificazione dell'azione, nel merito, la' dove aveva rigettato per intervenuta prescrizione quinquennale la domanda proposta da essi ricorrenti e da altri medici, per ottenere - in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione medica e di consecuzione del relativo diploma nella situazione di inadempimento statuale alla direttive CEE adempiute tardivamente dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per gli iscritti a corsi di specializzazione successivi alla sua entrata in vigore - la remunerazione di cui all'art. 6 del detto D.Lgs..
p.
2. La Corte capitolina ha confermato il rigetto della domanda nel merito con un percorso motivazionale che, muovendo dalla qualificazione dell'azione dei medici alla stregua di Cass. sez. un.n. 9147 del 2009 (e, quindi, in senso diverso da quanto aveva fatto il Tribunale), e' tuttavia approdato a ritenere che il diritto dei medici corrispondente a detta qualificazione fosse prescritto alla data delle diffide stragiudiziali risalenti, a suo dire al settembre del 2001, in quanto trovava applicazione pur sempre il termine quinquennale, perche' non fatto oggetto di specifico gravame, ed esso era decorso in quanto l'inizio della sua decorrenza doveva essere fissato ®in relazione al periodo in cui gli appellanti hanno frequentato il corso di specializzazione, perche' a tale data hanno subito la perdita per non avere il legislatore recepito la direttiva comunitaria.
p.
3. Al ricorso dei detti medici hanno resistito i Ministeri intimati con congiunto controricorso.
p.
4. Altro ricorso, notificato dal loro punto di vista il 5 settembre 2009, e' stato proposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma da altri due medici nei cui confronti essa era stata pronunciata, cioe' dai dottori NO AN e NO ER, e ad esso hanno resistito con controricorso congiunto i Ministeri.
p.
5. Un ricorso successivo e' stato notificato il 27 settembre 2011 dal medico ZI CA RO senza resistenza dei Ministeri. p.
6. Sono state depositate una memoria congiunta dai medici del primo e del terzo ricorso e una memoria dai medici del secondo ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Preliminarmente il secondo ed il terzo ricorso, in quanto proposti successivamente contro la stessa sentenza riguardo alla quale e' stato proposto il primo, vanno riuniti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 335 c.p.c., poiche' il primo ricorso assume carattere principale e gli altri due carattere oggettivamente incidentale. p.
2. Riguardo al primo ricorso, di cui e' capofila il dottor NC TE, la difesa erariale ha eccepito una inammissibilita' ex art.366 c.p.c., nn. 3 e 6, che non solo e' pria di un'effettiva motivazione, che si parametri cioe' al contenuto del ricorso, ma e' anche palesemente infondata, atteso che: a) il ricorso contiene non solo la riproduzione della sentenza impugnata nella parte in cui espone il fatto, ma, inoltre, i disparte la sufficienza di detta riproduzione (in termini Cass. sez. un. n. 5698 del 2012), la integra con l'ampia nota alla pagina 4 e con l'ulteriore contenuto esposto dalla pagina 5 fino alla quindici, che e' ulteriormente funzionale ad inquadrare la vicenda;
b) il ricorso contiene sempre i riferimenti agli atti processuali su cui si fondano i motivi e ne fornisce l'indicazione specifica, tanto che, come si vedra', mette la Corte in condizione di poter decidere nel merito.
p.
2.1. Con il primo motivo del detto ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 342 c.p.c., artt. 2934 e 2935 c.c. in relazione all'interpretazione vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, Sezioni Unite. Contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
Vi e' prospettata la tesi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe, pur dopo aver dato rilievo alla qualificazione dell'azione degli specializzandi in relazione all'inadempimento delle direttive sui corsi di specializzazione, operata da Cass. sez. un. 9147 del 2009, peraltro successivamente alla sentenza di primo grado ed alla proposizione dell'appello, ritenuto che non le fosse stata devoluta la questione dell'individuazione della durata del termine e che essa, nonostante l'assunzione della qualificazione de qua, distinta da quella ritenuta dal primo giudice, che lo aveva portato ad applicare la prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, fosse comunque rimasta quella quinquennale. L'errore della sentenza impugnata viene argomentato evidenziando che, per quanto emergeva dal tenore del quarto, del quinto, del sesto e del nono motivo di appello, la questione della durata della prescrizione, essendo stata la decisione dei primo grado impugnata la' dove aveva rigettato la domanda proprio per l'intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto essere considerata esaminabile dalla Corte capitolina.
Da tanto si fa discendere che quella Corte avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale adeguato alla condivisa qualificazione dell'azione nel solco delle Sezioni Unite e non quella quinquennale, con la conseguenza che l'azione dei medici non avrebbe potuto essere considerata prescritta al momento della diffida anche assumendo il dies a quo individuato dalla Corte romana. p.
2.2. Il motivo e' fondato.
La Corte territoriale, infatti, una volta ritenutasi investita (giustamente) dell'appello dei medici sulla questione della prescrizione ed una volta proceduto sulla base di tale investitura, nell'esercizio dei poteri di qualificazione in diritto dell'azione, la qualificazione in iure individuata dalla sentenza n. 9147 del 2009 delle Sezioni Unite di questa Corte nel senso della contrattualita' (ed avendolo fatto, lo si osserva per inciso, ancorche' l'esercizio di tale potere non sia stato censurato dalle amministrazioni resistenti, legittimamente, proprio come hanno osservato in fattispecie consimile le stesse Sezioni Unite nella detta sentenza), non avrebbe potuto applicare all'azione cosi' qualificata il termine normativamente non ad essa adeguato, cioe' quello quinquennale, reputando che non era stato oggetto specifico di impugnazione, ma avrebbe dovuto applicare il termine adeguato alla qualificazione dell'azione.
Cio', sulla base del seguente principio di diritto: In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione e' l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volonta' di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioe' attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso. (Cass. sez. un. n. 10955 del 2005). Poiche', nella specie, i motivi di appello evocati dai ricorrenti avevano contestato l'an della verificazione della prescrizione ed in particolare il sesto motivo, riprodotto nel ricorso, in ottemperanza all'art. 366 c.p.c., n. 6, aveva sostenuto addirittura che la prescrizione non fosse ancora decorsa, l'affermazione della Corte capitolina che no fosse stata impugnata la durata quinquennale della prescrizione e' priva di fondamento e cio' anche senza che sia necessario seguire le implicazioni del principio ora ricordato. La Corte capitolina avrebbe dovuto, dunque, accolta la qualificazione dell'azione dei medici di cui a Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, prendere atto che il termine prescrizionale era quello decennale e, conseguentemente, esaminare la domanda dei medici su questa base. Peraltro, le considerazioni qui svolte circa l'errore della Corte romana non sono di per se' idonee a giustificare la cassazione della decisione, atteso che la prospettazione della sentenza impugnata presenta una certa ambiguita' in punto di individuazione della data di decorso della prescrizione, dato che non risulta chiaro se quella Corte l'abbia individuata nel momento di conclusione del corso, oppure di volta in volta dal momento di esaurimento di ciascuno degli ani di corso. Nella prima prospettiva l'applicazione del termine decennale comporterebbe che la prescrizione non sia decorsa e, dunque, la decisivita' del motivo in esame, soltanto per quei medici che conclusero il corso dopo il settembre (o, secondo i ricorrenti, il luglio del 2001).
Tuttavia, il presente motivo assume carattere decisivo in ragione della fondatezza del secondo motivo, che comportera', come si passa a dire, l'individuazione del decorso della prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999.
3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 "violazione e falsa applicazione dei principi di diritto comunitario sanciti agli artt. 10, 43, 57, 249, comma 3, del Trattato CE, delle direttive 82/76/CEE e 93/16/CE, dell'art. 10 Cost., dell'art. 1 e 12 Disposizioni sulla legge in generale (preleggi), nonche' dei precetti contenuti all'art. 2934 c.c., comma 11 e all'art. 2935 c.c., in relazione all'interpretazione vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia CEE 25 febbraio 1999 causa C- 131/97, Corte di Giustizia del 3 ottobre 2000 causa C-371/97, Corte di Giustizia del 25 giugno 1991 causa C-208/90, caso Emmot. Contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
Il motivo prospetta, con argomenti che sono stati ampiamente esaminati da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte, una critica alla sentenza impugnata sul punto in cui ha ritenuto che un termie di prescrizione fosse decorso, senza dare rilievo alla giurisprudenza comunitaria, di cui alla sentenza resa sul caso Emmott, dalla quale si evincerebbe che, fino a quando una direttiva non auto esecutiva, ma sufficientemente specifica da vincolare lo Stato membro in modo tale che se esso non adempia sia obbligato a risarcire il danno, il corso della prescrizione della relativa azione non inizierebbe. p.
3.1. Il motivo e' fondato non nel senso che un termine di prescrizione per l'azione degli specializzandi non fosse decorso, ma nel senso - al quale questa Corte deve dare rilievo nell'esercizio, nei limiti della questione proposta dal motivo, del potere di individuare l'esatto diritto applicabile alla fattispecie - che l'esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia imponeva di individuare il dies a quo della prescrizione decennale dal 27 ottobre 2009.
Cio', in base alle ragioni esposte da questa Sezione con le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011.
Ragioni che sono state ribadite da ormai numerosissime decisioni di questa Sezione, sia rese a seguito della stessa camera di consiglio, sia a seguito di altre camere di consiglio, nonche' da decisioni rese dalla Sezione Prima ed anche dalla Sezione Lavoro della Corte. Le dette sentenze gemelle, dopo avere rilevato che la domanda risarcitoria degli specializzandi da inadempimento delle direttive dev'essere inquadrata nei termini di cui a Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, cioe' come inadempimento di un'obbligazione ex lege di natura contrattuale, ed avere ampiamente ribadito le ragioni a sostegno di detta qualificazione, hanno statuito che la prescrizione de qua, di misura decennale, decorse soltanto dal 27 ottobre 1999. Successivamente, in proposito, si veda Cass. n. 1917 del 2012, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. Questa stessa decisione (ribadita da numerose successive ed in particolare, fra esse da Cass. n. 5533 del 2012) ha chiarito che il principio opera anche per i c.d. specializzandi "a cavallo", il cui corso di specializzazione fosse iniziato in un anno accademico anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 e si fosse concluso dopo, atteso che la disciplina del D.Lgs. non trova applicazione a detti specializzandi nemmeno limitatamente agli anni di corso frequentati dopo la sua entrata in vigore.
Lo si osserva tenuto conto che taluni dei medici ricorrenti hanno concluso il corso di specializzazione dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 e, quindi, l'hanno seguito a cavallo dell'entrata in vigore del citato D.Lgs..
p.
3.2. Sempre Cass. n. 1917 del 2012 si e' fatta carico di un problema discendente da una sopravvenienza normativa rispetto al ricorso, invocata di solito dalla difesa erariale (ma non in questo caso) e derivante dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, (Legge di stabilita' 2012, ex legge finanziaria), approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.
Con tale norma, infatti, e' stato disposto che La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si e' effettivamente verificato. Ai sensi dell'art. 36 della stessa legge la norma e' entrata in vigore il 1 gennaio 2012.
Riguardo ad essa la citata sentenza, cui il Collegio intende dare continuita' facendone proprie le motivazioni, ha affermato che operando essa solo per l'avvenire, secondo il criterio generale fissato dall'art. 12 preleggi, e, quindi potendo spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, risulta irrilevante nel presente giudizio, come nei giudizi similari. Infatti, essendo il suo oggetto di disciplina la regolamentazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante da mancato recepimento di normative comunitarie cogenti e dal verificarsi in capo ad un soggetto di un fatto che, se fosse stata attuata la direttiva, avrebbe dato al soggetto il diritto da essa previsto, la norma potra' disciplinare soltanto la prescrizione di diritti di tal genere insorti successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, derivanti da fattispecie di mancato recepimento verificatesi dopo di essa e non da fattispecie di mancato recepimento verificatesi anteriormente. Con la conseguenza che non puo' regolare in via sopravvenuta il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento, oggetto del presente giudizio, posto che esso concerne un mancato recepimento verificatosi ben prima. p.
3.3. In base alle emergenze del ricordato principio di diritto (confermato, fra l'altro, dalle seguenti decisioni, di cui talune della Sezione Lavoro e altre della Prima Sezione: Cass. n. 1850 del 2012; n. 3972 del 2012; n. 3973 del 2012; n. 4240 del 2012; n. 4241 del 2012; n. 4537 del 2012; n. 4538 del 2012; n. 4575 del 2012; n. 4576 del 2012; n. 4785 del 2012; n. 4893 del 2012; n. 5064 del 2012;
n. 5065 del 2012; n. 5533 del 2012; n. 6911 del 2012; 7282 del 2012;
12725 del 2012; ad esse sono da aggiungersi numerosissime decisioni di questa Sezione) il ricorso, anche se lo si scrutinasse nel presupposto che nel giudizio di appello non potesse potersi in discussione per difetto di appello il carattere quinquennale della prescrizione (il che, peraltro, e' palesemente erroneo alla stregua dei principi enunciati da Cass. sez. un. n. 10995 del 2002, come si e' gia' detto), e' fondato, perche' la prescrizione del diritto dei ricorrenti, il cui corso era iniziato il 27 ottobre del 1999, non era comunque ancora maturata al momento dell'inizio dell'azione giudiziale.
Tanto evidenzia la decisivita' del primo motivo per tutti i medici, cioe' anche per quelli che terminarono il corso di specializzazione dieci anni prima della diffida stragiudiziale e comunque, se si intende la sentenza impugnata nel senso del decorso della prescrizione dalla conclusione di ciascun anno di corso, per quegli anni risalenti ad oltre dieci anni prima della diffida. p.
3.4. Va ancora rilevato che la recente Cass. sez. lav. n. 9071 del 2013, pur accettando la qualificazione dell'azione degli specializzandi nel senso di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, il carattere decennale della prescrizione, ha reputato che il corso della prescrizione fosse iniziato dal momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991. E talvolta la difesa erariale in controversie simili ha recentemente invocato tale decisione come giustificativa di un ripensamento dell'orientamento inaugurato dalle sentenze gemelle.
Questa Sezione ha, peraltro evidenziato in ormai numerose occasioni, che la sentenza de qua, tuttavia, limitandosi ad evocare Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842 del 2010, ignora totalmente gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, emesse dalla Terza Sezione. Sentenze che avevano ampiamente esaminato Cass. n. 12814 del 2009 e n. 5842 del 2010, evidenziando le ragioni per le quali esse non erano condivisibili.
Gli sviluppi della giurisprudenza della Corte inaugurata dalle sentenze gemelle sono stati poi condivisi sia dalla Prima Sezione, sia dalla stessa Sezione Lavoro, come gia' emerge anche soltanto dai precedenti sopra evocati.
Ad essi, tralasciandone altri maturati nel 2012, si possono aggiungere, senza pretesa di completezza, quelli del solo anno 2013, i quali rivelano che l'orientamento circa l'individuazione del dies a quo dal 27 ottobre 1999 e' stato riaffermato dalla stessa Sezione Lavoro nella sentenza n. 7500 del 2013 ed e' stato ribadito dalla Terza Sezione e da questa stessa Sezione nelle sentenze nn. 586, 587, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 5329, 6365, 8578, 8579, 8580.
La sentenza n. 9071 del 2013 si presenta, dunque, del tutto eccentrica rispetto ad un orientamento del tutto univoco. E, d'altro canto, ignorando quest'ultimo, che rappresenta il diritto vivente nella giurisprudenza della Corte, e basandosi sui due citati precedenti dai quali le sentenze gemelle con ampia argomentazione si discostarono, ricevendo, poi, l'avallo della giurisprudenza successiva, non merita ulteriori rilievi e nemmeno e' idonea ad evidenziare un contrasto di fronte al quale si debba sollecitare un intervento delle Sezioni Unite.
3.6. Ne segue che la sentenza impugnata dev'essere cassata perche' erroneamente ha ritenuto prescritto il diritto dei medici ricorrenti, atteso che il corso della prescrizione, iniziato soltanto il 27 ottobre 1999 non si era ancora maturato, non solo al momento delle diffide stragiudiziali, ma neppure al momento dell'esercizio dell'azione dinanzi al Tribunale di Roma (18 settembre 2001).
3.7. L'accoglimento nei termini indicati del primo e del secondo motivo determina l'assorbimento degli altri, la cui esposizione, peraltro, pone la Corte, una vota cassata la sentenza impugnata, nella condizione di poter decidere nel merito la controversia. Va rilevato, infatti, che nell'esposizione del terzo motivo i ricorrenti hanno riprodotto - a loro dire - il contenuto della loro comparsa conclusionale di appello, nella quale si riscontrano le tipologie ed i periodi di durata dei corsi di specializzazione frequentati da ognuno e cio' con specifici riferimenti alla sede nella quale la relativa documentazione era prodotta in sede di merito, i cui fascicoli sono stati prodotti ed indicati, agli effetti dell'art. 366 c.p.c., n. 6 (p. 75 del ricorso, n. 20 dell'elenco produzioni).
Peraltro, le risultanze della cennata documentazione sono sufficienti a dimostrare l'an debeatur.
Infatti, va considerato che questa Corte fin dalla sentenza n. 23577 del 2001 ha affermato il seguente principio di diritto: La mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, ha determinato in capo allo Stato - e in favore dei soggetti che abbiano seguito corsi di specializzazione medica dal 1 gennaio 1983 sino all'anno accademico 1990-1991 - una responsabilita' per inadempimento di obbligazione "ex lege", per non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi dell'art. 5, n. 2, e dell'art. 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalita' di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dall'art. 2, n. 1 e dall'art. 3 e relativo Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in condizioni tali che, se quest'ultima fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto all'adeguata remunerazione. Ne consegue che lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento e' tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell'adeguata remunerazione, solo la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, potendo le concrete modalita' di svolgimento del corso stesso venire in rilievo, al piu', quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio, ove la scelta dell'una o dell'altra opzione (tempo pieno o parziale) sia dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non gia' ove il corso medesimo sia stato organizzato soltanto con modalita' in fatto corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla singola universita' in base alla legislazione statale irrispettosa della disciplina dettata dal diritto comunitario.
Tale principio, ribadito da Cass. n. 1917 del 2012 e n. 5533 del 2012, nonche' da numerose altre decisioni (da ultimo Cass. n. 17068 del 2013), consente nella specie, attraverso la mera considerazione dell'atteggiarsi del contraddittorio siccome emergente dagli atti pervenuti in questa sede, di ritenere che non sia necessario rinvio, in quanto la controversia si presenta decidibile nel merito, per essere le posizioni dei medici ampiamente riconducigli alla situazione descritta dal principio stesso e per essere, dunque, applicabile senza necessita' di accertamenti di fatto l'ulteriore principio di diritto che e' ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte riguardo alla quantificazione del diritto al risarcimento di natura indennitaria spettante ai medici specializzatisi in corsi di specializzazione compresi come data iniziale fra quello 1983-1984 e quello 1990-1991, (ancorche' terminati, come per alcuni dei medici ricorrenti, dopo: si vedano, in termini, da ultimo Cass. n. 19984 del 2013, n. 17067 del 2013, 17068 del 2013). Tale quantificazione dev'essere fatta (anche per il generico danno da carenza nel diploma dei caratteri supposti delle note direttive, che ne impediscono l'utilizzabilita' in ambito comunitario: Cass. n. 5533 del 2012) alla stregua del seguente principio di diritto: In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si e' sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.".
Va considerato che nella specie, sempre nell'esposizione del ricorso i ricorrenti hanno documentato, riproducendolo, l'atto di diffida stragiudiziale inviato ai Ministeri il 3 luglio 2001 e le relative ricevute datate 17 luglio 2001, sicche' e' individuata anche la data di una messa in mora precedente alla introduzione della lite (che evidenzia anche che erroneamente la Corte territoriale parla di diffida del settembre 2001).
Le domande dei medici possono, dunque, in riforma della sentenza di primo grado ed assumendo questa Corte i poteri del giudice di appello, trovare accoglimento con la condanna dei Ministeri al pagamento degli importi di cui al citato L. n. 370 del 1999, art. 11 con gli interessi legali dal 17 luglio 2001.
Ne deriva che i Ministeri, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2006 ed in parziale accoglimento delle domande, vanno condannati al pagamento in favore di ognuno dei ricorrenti NC TE, SI OB, ER BO, MP Cerotti, SI ES CO, Maria IN Filippi, RI GI RI, GE RO, LA PI TI, AB LI, ME IN, LA GI NO, IE LU HI, CO PA, RI RN, SI UM e AF VI , della somma di Euro 20.142,82 oltre interessi legali dal 17 luglio 2001 al saldo effettivo.
Avendo i ricorrenti tutti frequentato un corso di tre anni, il dovuto e', infatti, agevolmente quantificabile nell'importo di Euro 20.142,86 (equivalente della conversione dell'importo di L. 13.000.000, di cui al citato L. n. 370 del 1999, art. 11 moltiplicato per 3 e convertito in Euro.
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3.8. Riguardo al rapporto processuale fra i detti medici ed i Ministeri le spese dell'intero giudizio, attesa la notoria oggettive incertezza della lite siccome derivante anche dalle oscillazioni della giurisprudenza di questa Corte prima degli arresti verificatisi con Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, con le sentenze gemelle del 2001 ed i loro successivi sviluppi, possono essere integralmente compensate.
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4. Il ricorso proposto dai dottori MA propone quattro motivi.
Il primo motivo denuncia l'errore che la sentenza impugnata avrebbe compiuto nel ritenere, nonostante la condivisione della qualificazione dell'azione alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, che il termine prescrizionale fosse quello quinquennale, perche' l'affermazione del primo giudice in proposito non era stata censurata.
Il secondo invoca direttamente l'applicazione dei principi di cui alle sentenze gemelle in punto di decorrenza della prescrizione. I due motivi, esaminati congiuntamente, vanno accolti per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte a proposito dei primi due motivi del primo ricorso, ed anzi nella specie a giustificare la cassazione della sentenza basterebbe il primo, posto che, se anche fosse infondato - lo si osserva per assurdo, atteso che l'esposizione del primo motivo e la rilevanza comunque di Cass. sez. un. n. 10955 del 2002 citata dimostrano che comunque la Corte territoriale ritenne a torto che non le fosse devoluta la problematica del calcolo del termine - il primo motivo e restasse ferma l'applicabilita' del termine quinquennale, comunque la prescrizione calcolata dal 27 ottobre 1999 non sarebbe decorsa.
La sentenza impugnata e' cassata anche in relazione al rapporto processuale riferibile ai MA.
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4.1. Anche per i MA ricorrono le condizioni per decidere nel merito l'appello.
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta con il ricorso e relativa ai fascicoli dei gradi di merito e particolarmente dall'elenco documenti (posizioni nn. 58 e 59) allegato alla citazione introduttiva del giudizio e dai certificati di consecuzione del diploma di specializzazione, che i predetti seguirono un corso di specializzazione in odontostomatologia della durata di tre anni con consecuzione del diploma il 13 ottobre 1987 ed iscrizione nell'anno accademico 1984/1985, onde e' agevole - tenuto conto che in ordine all'an debeatur ricorrono le stesse condizioni indicate per i medici di cui al ricorso principale - quantificare il dovuto per ognuno in Euro 20.142,86 (equivalente della conversione dell'importo di L. 13.000.000, di cui al citato L. n. 370 del 1999, art. 11 moltiplicato per 3 e convertito in Euro), oltre interessi dal 13 luglio 2001, dato che anch'essi hanno prodotto (fra le produzioni dei fascicoli di parte) lo stesso atto di diffida stragiudiziale ci s'e' gia' fatto riferimento.
Pronunciando nel merito va, dunque, disposta in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento parziale della domanda condanna dei Ministeri in tal senso.
Anche in tal caso si compensano le spese di tutti i gradi per le medesime ragioni esposte a proposito del ricorso principale.
5. Il ricorso proposto dal dottor ZI propone due motivi. Il primo e' identico al primo motivo del primo ricorso. Con il secondo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, "violazione e falsa applicazione dei principi di diritto comunitario sanciti agli artt. 10, 43, 57, 249, comma 3, del Trattato CE, delle direttive 82/76/CEE e 93/16/CE, del D.Lgs. n. 257 del 1991;
L. n. 370 del 1999; dell'art. 117 Cost., nonche' dei precetti contenuti agli artt. 1173 e 1176 c.c., art. 2934 c.c., comma 11, artt. 2935, 2943, 2944 e 2946 c.c., art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all'interpretazione vincolante delle sentenze della Corte di Giustizia CEE 25 febbraio 1999 causa C-131/97, Corte di Giustizia del 3 ottobre 2000 causa C-371/97, Corte di Giustizia del 19 novembre 1991 cause C-6/90 e 9/90, Corte di Giustizia del 5 marzo 1996 cause C- 46/93 e C-48/93; Corte di Giustizia del 14 marzo 2009 causa C-445/06;
Corte di Giustizia del 19 maggio 2011 causa C-452/09. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. Contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
alla notifica dell'atto di citazione i primo grado il termine di prescrizione non era decorso, giusta applicazione del principio nomofilattico contenuti nelle sentenze della Corte di Cassazione, sezione 3 civile, del 2011, n. 10813, 10814, 10815, 10816 e 17868, che hanno individuato il dies a quo della prescrizione decennale alla data del 27/10/2009. Erronea computazione del dies a quo della prescrizione".
5.1. In base alle considerazioni svolte a proposito del primo ricorso i due motivi, il secondo dei quali riprende in parte il secondo dell'altro ricorso e risulta "aggiornato" con l'invocazione delle sentenze gemelle, i due motivi dovrebbero essere accolti e la sentenza cassata, atteso che in punto di individuazione della prescrizione applicabile e della sua decorrenza la sentenza impugnata ha applicato erronei principi.
Tuttavia la cassazione non puo' avvenire, in quanto il dispositivo di rigetto della domanda del ZI si presenta corretto sulla base di una diversa motivazione, i cui presupposti emergono dalle risultanze degli atti prodotti legittimamente dal ZI in questa sede e rappresentate dagli atti e documenti presenti nei fascicoli di parte dei gradi di merito prodotti dallo stesso ricorrente. Risulta, infatti, dall'allegato (punto 31) alla copia della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, rappresentato dall'indice dei relativi documenti, presente nel fascicolo n. 5, come tale prodotto in questa sede e recante copia degli atti del fascicolo di primo grado, che l'azione esercitata dal ZI fu proposta con riferimento alla consecuzione del diploma di specializzazione in odontostomatologia conseguito presso l'Universita' di Genova il 25 ottobre 1983, con iscrizione, come da relativo certificato, nell'anno 1980/1981, nonche' con riferimento ad altro corso di specializzazione in chirurgia generale, con consecuzione sempre presso quella Universita' del diploma il 25 giugno 1986, come da prodotta autocertificazione. Risulta, poi, da tale autocertificazione, rappresentata da dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 e presente nel fascicolo prodotto come n. 4 in questa sede e costituente il fascicolo di parte del grado di appello, che in tale dichiarazione il ZI preciso' che l'iscrizione a tale secondo corso di specializzazione era avvenuta nell'anno accademico 1979. Ora, nel ricorso per cassazione si fa riferimento al solo corso di specializzazione in chirurgia.
Nella descritta situazione emerge comunque che il diritto fatto valere dal ZI in realta' era insussistente e con riferimento a tutti e due i corsi di specializzazione (se si escludesse che egli abbia concentrato la domanda solo su quello in chirurgia, abbandonando quella per l'altro corso di specializzazione) perche' l'inizio di essi si era avuto in entrambi i casi prima del 31 dicembre 1982 e, quindi, dell'inadempimento statuale alle note direttive.
Con riferimento a tale situazione viene in rilievo il seguente ormai consolidato principio di diritto: Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, non spetta a quanti risultino avere gia' iniziato il corso di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982, non essendosi ancora prodotto, a tale data, alcun inadempimento. (Cass. n. 18067 del 2013). In forza di tale principio e delle motivazioni di detta sentenza, che richiama precedenti anteriori e ci se ne sono aggiunti altri, il rigetto della domanda del ZI, discendente dalla conferma della sentenza di primo grado, appare corretto, cosi' dovendosi correggere la motivazione della Corte capitolina.
Il ricorso del ZI e', dunque, rigettato.
5.2. L'oggettiva incertezza della lite ed in particolare la circostanza che il ricordato principio di diritto si e' formato dopo la proposizione del ricorso, giustificherebbe ampiamente la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, ma con riferimento al presente ricorso non v'e' da provvedere su di esse, atteso che i Ministeri non si sono costituiti con riguardo ad esso.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, cosi' provvede:
a) accoglie i primi due motivi del ricorso di cui e' capofila il dottor NC e cassa la sentenza impugnata in relazione. Dichiara assorbiti gli altri. Pronunciando nel merito quanto al rapporto processuale fra i resistenti ed i ricorrenti NC TE, SI OB, ER BO, MP Cerotti, SI ES CO, Maria IN Filippi, RI GI RI, GE RO, LA PI TI, AB LI, ME IN, LA GI NO, IE LU HI, CO PA, RI RN, SI UM e AF VI , in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2006 ed in parziale accoglimento delle domande dei medesimi, condanna i resistenti al pagamento a favore di ognuno della somma di Euro 20.142,82 oltre interessi legali dal 17 luglio 2001 al saldo. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio riguardo a tali rapporti processuali;
b) accoglie i primi due motivi del ricorso dei dottori MA e cassa la sentenza impugnata in relazione. Dichiara assorbiti gli altri. Pronunciando nel merito quanto al rapporto processuale fra i resistenti ed i ricorrenti MA, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2006 ed in parziale accoglimento delle domande di AN e NO ER, condanna i resistenti al pagamento a favore di ognuno della somma di Euro 20.142,82 oltre interessi legali dal 17 luglio 2001 al saldo. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio riguardo a tali rapporti processuali;
c) rigetta il ricorso di ZI CA RO. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 26 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014