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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa ON IU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1941 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2019 pendente
TRA
(P.IVA ) rappresentata e difesa degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
SC RI e SO RI
ATTRICE
E
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
NT LL
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
LO OM
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
società specializzata nella realizzazione di impianti di energia Parte_1
elettrica derivante da fonte solare, ha convenuto in giudizio la e il Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- di aver partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di (n. CP_2
Prot. N. 579 del 29.1.2013) per “l'Affidamento in concessione per la progettazione, realizzazione e gestione d'impianti fotovoltaici a terra”, risultandone aggiudicataria;
- che il bando di gara prevedeva la realizzazione di due impianti fotovoltaici su due siti individuati dallo stesso Comune di con la formula del finanziamento conto CP_2 terzi per complessivi €. 2.998.496,00, a carico del soggetto aggiudicatario;
- di aver diritto, per effetto dell'aggiudicazione, a incamerare le somme derivanti dalla vendita dell'energia e quelle derivanti dalla “tariffa incentivante” per la durata di 20 anni, avendo per contro il diritto a percepire € 115.000,00 per Controparte_2
20 anni;
- di aver proceduto alla realizzazione dell'opera e all'avvio dell'iter burocratico per l'accesso al “IV Conto energia” ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante per la vendita dell'energia;
- che gli impianti erano stati terminati e messi in funzione in data 27.3.2013;
- che il G.s.e. (Gestore servizi energetici) aveva preannunciato in data 20.5.2014 il rigetto della domanda di ammissione al IV conto energia per entrambi gli impianti;
- che il preavviso di rigetto del G.s.e. era fondato sul parere negativo (nota del 5.3.2014
n. 0078923) che la aveva espresso alla modifica della destinazione Controparte_1
d'uso dei terreni su cui realizzare l'opera, apportata dal;
Controparte_2
- che il aveva impugnato il predetto parere negativo, Controparte_2 proponendo ricorso straordinario al Capo dello Stato, a seguito del quale l'atto era stato annullato il 23.9.2015;
- che conseguentemente il G.s.e. aveva stipulato con il in data Controparte_2
12.12.2014 le relative convenzioni per l'ammissione al IV Conto Energia, a far data dal
27.3.2013;
- che il Comune di , pertanto, solo in data 15.01.2015 aveva provveduto a CP_2
stipulare il contratto con la a quasi 2 anni dalla realizzazione Parte_1 dell'impianto;
- di aver subito un danno economico di notevole entità, atteso che pur avendo concluso la realizzazione dell'opera il 27.3.2013, data dalla quale avrebbe potuto percepire i suoi proventi, a causa del comportamento delle amministrazioni convenute aveva dovuto attendere per la stipula del contratto definitivo sino al 15.1.2015; - di aver quindi subito ingiustamente i danni derivanti dai comportamenti delle amministrazioni convenute, lesivi del suo incolpevole affidamento;
- che i danni consistevano in particolare nelle spese legali sostenute per l'intervento nel giudizio amministrativo instaurato dal per l'annullamento Controparte_2
del parere negativo, nella perdita dei benefici derivanti dalla rateizzazione ottenuta dall' per debiti tributari oltre che nei minori margini derivanti dalla Controparte_3
perdita della produzione di nuovi impianti, nella perdita di opportunità di sviluppo che avrebbe potuto realizzare se le banche non avessero ridotto gli affidamenti bancari e nei maggiori oneri finanziari sostenuti a seguito della perdita di rating e di “bancabilità”.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità della e del in Controparte_1 Controparte_2 solido e/o disgiuntamente nella causazione del danno e per l'effetto condannarli in solido e/o disgiuntamente, al pagamento a tale titolo, in favore della Parte_1 della somma di €.3.796.291,00, così distinta: 1) €. 257.566,00 per spese legali sostenute per l'intrapreso ricorso al Capo dello Stato;
2) €. 165.900,00 per sanzioni e spese conseguenti al mancato assolvimento della rateizzazione fiscale intervenuta con
l ; 3) €. 3.372.825,00 quale lucro cessante conseguente dalla Controparte_3
perdita della produzione di nuovi impianti, dalla riduzione degli affidamenti bancari;
dai maggiori oneri finanziari sostenuti dalla società a seguito della perdita di Rating e di conseguenza di bancabilità , analiticamente descritti nella perizia del dott. Per_1
del 6.5.2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal termine
[...] dell'opera del 27.3.2013 e sino all'effettivo soddisfo , o quella diversa risultante in corso di causa;
b) In via gradata , condannare il e la in solido Controparte_2 Controparte_1
e/o disgiuntamente al risarcimento dei danni a favore della da liquidarsi Parte_1
equitativamente ex art 1226 c.c.;
c) Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari deli giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Il costituendosi in giudizio ha eccepito preliminarmente il Controparte_2
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, ha sostenuto nel merito l'infondatezza della domanda e ha concluso chiedendo al
Tribunale di: “Preliminarmente. Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario. Nel merito Rigettare la domanda proposta nei confronti del CP_2
in quanto infondata. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al
[...] sottoscritto procuratore antistatario.”.
La nel costituirsi in giudizio ha eccepito preliminarmente il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo nonché la prescrizione del diritto, la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità ex art. 30 c.p.a. della domana, di cui ha chiesto ad ogni modo il rigetto per infondatezza e ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo e/o l'improcedibilità e/o decadenza dell'azione proposta per le ragioni esposte in narrativa;
dichiarare la prescrizione della domanda e in ogni caso, nel merito, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Parte_2
nella vicenda, respingere la domanda proposta rigettando qualsivoglia
[...]
pretesa, a qualsiasi titolo formulata nei confronti della perché Controparte_1
assolutamente improponibile, inammissibile ed infondata, per tutte le ragioni innanzi indicate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Esperita l'istruttoria mediante prove documentali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva: deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della . Controparte_1
Nella specie, l'attrice ha proposto domanda per ottenere il risarcimento dei danni che nella sua prospettazione sarebbero conseguiti al ritardo del Controparte_2
nella stipulazione della convenzione relativa alla concessione di cui la stessa era risultata aggiudicataria, determinato dall'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo da parte della . CP_1
In particolare, secondo quanto dedotto dall'attrice e risultante dagli atti di causa, il di con delibera di Giunta n. 9 del 17.01.2013 aveva approvato i CP_2 CP_2
progetti preliminari di due impianti fotovoltaici, da realizzare in project financing e con delibera del Consiglio n. 7 del 22.01.2013 aveva approvato una variante urbanistica, cambiando la destinazione d'uso dell'area sulla quale dovevano essere realizzati i predetti impianti, da agricola a produttiva, avvalendosi dall'art. 65, L.R. 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della
Calabria); le predette delibere erano state trasmesse alla il 13.02.2013, al fine CP_1 di acquisirne il parere ai sensi dell'art. 19, comma 4, t.u. espr. di cui al d.p.R. 327/01.
La non aveva adottato alcun atto, né ha richiesto integrazioni o chiarimenti CP_1
nei novanta giorni fissati per il rilascio del parere dal citato art. 19, comma 4; nelle more il aveva promosso lo svolgimento della gara per la scelta del concessionario CP_2 che si era conclusa con l'aggiudicazione all'odierna attrice, che aveva eseguito il lavori per effetto dei quali gli impianti erano entrati in funzione già il 27.3.2013.
La , dopo aver chiesto in data 11.11.2013 alcuni chiarimenti al Controparte_1
Comune, aveva espresso parere negativo sulla variante urbanistica in data 05.3.2014.
Il predetto atto era stato impugnato dal con ricorso Controparte_2 straordinario al Presidente della Repubblica, all'esito del quale era stato annullato in quanto illegittimo, essendo stato adottato dopo la scadenza del termine perentorio di
90 giorni (decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione) previsto per la sua emissione.
Con la domanda risarcitoria proposta nei confronti della , l'attrice fa quindi CP_1 valere un'ipotesi tipica di responsabilità della p.a. devoluta alla cognizione del giudice amministrativo: la domanda proposta nei confronti della attiene, infatti, al CP_1 risarcimento del danno cagionato dall'adozione da parte di quest'ultima di un provvedimento illegittimo, per effetto del quale il ha ritardato Controparte_2
la stipula della convenzione per la concessione oggetto di aggiudicazione in suo favore.
Si tratta, pertanto, di una controversia per il risarcimento dei danni da attività provvedimentale illegittima quale, nel caso di specie, l'illegittima adozione da parte della del parere negativo: stante la dipendenza della pretesa risarcitoria CP_1
dall'esercizio di un potere autoritativo, è pacifica la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione amministrativa, tenuto conto anche della giurisdizione esclusiva del g.a. sulla materia urbanistica ex art. 133, comma primo, lett. f) cod. proc. amm. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e inerendo nella specie la controversia ad una situazione di potere dell'amministrazione, radicandosi la causa petendi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo. Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta nei confronti della , in favore della giurisdizione Controparte_1
del giudice amministrativo.
Deve invece essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta nei confronti del . Controparte_2
Nel caso di specie l'attrice lamenta che dopo l'aggiudicazione della concessione il predetto sia rimasto per circa due anni in posizione di inerzia in relazione alla CP_2
stipula del contratto.
Viene quindi invocata, a sostegno della pretesa risarcitoria, la lesione dell'affidamento, che si assume incolpevole, per effetto, non dello scorretto esercizio del potere ma, del comportamento amministrativo e quindi la lesione di una posizione giuridica di diritto soggettivo: ci si duole, dunque, non dell'illegittimità del potere amministrativo per violazione delle regole di diritto pubblico che ne disciplinano l'esercizio ma della violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare anche il comportamento dell'amministrazione.
Non viene, quindi, invocato l'art.
2-bis, comma 1, L. n. 241 del 1990, introdotto con la
L. n. 120 del 2020, che riguarda un danno da comportamento scorretto (il ritardo), nello svolgimento dell'attività autoritativa, lesivo di un diritto soggettivo (la libertà di autodeterminazione negoziale) e che rientra oggi nella previsione dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. a), n. 1, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di "risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento" (cfr. Cons. Stato Adunanza Plenaria 23/04/2021 n. 7).
Nella specie, se da un lato l'asserita inerzia della p.a. ha riguardato un'impresa aggiudicataria di una concessione di lavori pubblici e quindi si colloca all'interno di una procedura di evidenza pubblica, dall'altro richiamando i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U., n. 8236/2020 e
12428/2021) cui il Tribunale intende aderire, va evidenziato che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva,
è sempre "che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione" e "che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo". È stato quindi chiarito che anche in relazione alla fase procedimentale in cui la Pubblica amministrazione agisce secondo regole di rilievo pubblicistico (norme di azione) - che intercorre tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto, può essere dedotta (Cass.
15260/2014; Cass. 9636/2015) a fondamento di una domanda risarcitoria, la responsabilità della Pubblica Amministrazione non da provvedimento, ma da comportamento, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede (norme di relazione) là dove non si contesti la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione.
E la giurisdizione, in tale ipotesi, spetta al giudice ordinario. (cfr. in termini Cassazione civile sez. un., 29/04/2022, n.13595).
Tanto premesso in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla predetta controversia, il Tribunale ritiene che la domanda sia nel merito infondata non potendosi ritenere che il ritardo nella stipulazione del contratto sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione, lesiva dell'affidamento del privato.
Sebbene, infatti, l'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) indichi il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, tale termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.
Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis,
Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671). CP_4
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra, quindi, di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento
(Cons. St., Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3742; Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n.
2671). Sebbene sia condivisibile la tesi secondo cui la previsione di un termine per la stipulazione del contratto assolve alla funzione di tutelare anche l'aggiudicatario, il quale non può restare vincolato per un termine indeterminato alle determinazioni della stazione appaltante, nondimeno nel caso di specie il ritardo nella stipula del contratto, derivante dall'adozione del parere negativo della e dalla conseguente CP_1
adozione da parte del G.e.s. preavviso di rigetto della richiesta di concessione della tariffa incentivante, risulta pienamente giustificato dall'esigenza di rispetto delle previsioni del bando di gara - secondo cui il concessionario avrebbe dovuto versare all'ente concedente, relativamente all'impianto fotovoltaico, il primo pagamento annuale contestualmente al primo accredito effettuato dal GSE relativamente alla tariffa incentivante di cui al DM 05/05/2011 – e dunque non può integrare gli estremi di una condotta illecita.
La predetta considerazione ha indotto al rigetto delle istanze istruttorie articolate da parte attrice, volte alla prova dei danni asseritamente subiti per effetto del ritardo nella stipula del contratto dei quali, per le ragioni appena delineate, deve essere esclusa la risarcibilità in assenza della ricorrenza di una condotta illecita del convenuto. CP_2
Deve, ad ogni modo evidenziarsi, in relazione alle specifiche voci di danno di cui si chiede il risarcimento, che:
- la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'intervento ad adiuvandum nel giudizio nel giudizio amministrativo instaurato dal CP_2
per l'annullamento del parere negativo emesso dalla e
[...] Controparte_1
consistenti, nella prospettazione di parte attrice, nelle spese legali sostenute a tal fine,
è infondata non sussistendo alcuno degli elementi costitutivi della dedotta responsabilità, non essendo configurabile né un comportamento illegittimo del convenuto cui sia riconducibile etiologicamente il danno, né un danno-evento, essendosi il giudizio concluso in senso favorevole all'attore e non potendo essere risarcite le mere diminuzioni patrimoniali non riconducibili alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti;
- non possono essere oggetto di risarcimento neanche i pretesi danni derivanti dal mancato pagamento delle rate concordate dall'attore con l per Controparte_3
l'estinzione di pregressi debiti tributari, non potendosi ritenere che le predette conseguenze negative siano connesse in via diretta e immediata a un comportamento illegittimo del convenuto, essendo piuttosto state cagionate dalla pregressa CP_2 situazione debitoria dell'attore, non essendovi peraltro prova che qualora il contratto fosse stato stipulato tempestivamente i ricavi netti derivanti dalla predetta attività, in alcun modo quantificati, sarebbero stati sufficienti ai fini del pagamento delle predette rate;
- non sono risarcibili i danni da perdita di redditività (quantificati dall'attore in euro
439.400,00 per anno, in considerazione dell'indice di redditività medio dell'impresa) che l'attore deduce di aver subito per effetto del mancato introito di flussi finanziari per
€.1.200.000,00, non essendo dedotto in che modo sono stati quantificati i predetti flussi e non essendo possibile verificare, in mancanza di indicazione degli oneri da sostenere nel periodo considerato se, come dedotto dall'attore, qualora il contratto fosse stato stipulato tempestivamente, l'impresa avrebbe effettivamente mantenuto il predetto indice di redditività medio del 6,76 conseguito negli anni precedenti al 2013, non potendosi, per contro escludere che almeno nei primi anni successivi alla stipula del contratto il predetto indice avrebbe potuto essere inferiore, anche in considerazione degli importanti oneri da sostenere per la realizzazione dell'opera;
- non possono, infine ,ritenersi risarcibili i danni derivanti dalla perdita di opportunità di sviluppo che l'attore deduce avrebbe potuto realizzare se le banche non avessero ridotto gli affidamenti bancari e i danni derivanti aii maggiori oneri finanziari che lo stesso deduce di aver sostenuto a seguito della perdita di rating e di “bancabilità”, del tutto genericamente allegati, non essendovi peraltro prova del fatto che i predetti affidamenti siano stati effettivamente ridotti né che in mancanza della riduzione degli affidamenti la società avrebbe realizzato altre opportunità di sviluppo né che siano stati sostenuti maggiori oneri finanziari per la perdita di “bancabilità”.
A tutto quanto premesso consegue il rigetto delle domande proposte nei confronti del
. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attrice; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 2.000.000,01 e € 4.000.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 26.000,00 (fase di studio: € 4.000,00, fase introduttiva: € 3.000,00, fase istruttoria: € 12.,000, fase decisionale: € 7.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1941 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2019, così provvede:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande proposte nei confronti della , in favore della Controparte_1
giurisdizione del giudice amministrativo;
2. RIGETTA le domande proposte nei confronti del;
Controparte_2
3. CONDANNA a rimborsare alla le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano € 26.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. CONDANNA a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2 di lite che si liquidano € 26.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. LO OM, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 20/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa ON IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa ON IU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1941 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2019 pendente
TRA
(P.IVA ) rappresentata e difesa degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
SC RI e SO RI
ATTRICE
E
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
NT LL
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
LO OM
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
società specializzata nella realizzazione di impianti di energia Parte_1
elettrica derivante da fonte solare, ha convenuto in giudizio la e il Controparte_1
esponendo: Controparte_2
- di aver partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di (n. CP_2
Prot. N. 579 del 29.1.2013) per “l'Affidamento in concessione per la progettazione, realizzazione e gestione d'impianti fotovoltaici a terra”, risultandone aggiudicataria;
- che il bando di gara prevedeva la realizzazione di due impianti fotovoltaici su due siti individuati dallo stesso Comune di con la formula del finanziamento conto CP_2 terzi per complessivi €. 2.998.496,00, a carico del soggetto aggiudicatario;
- di aver diritto, per effetto dell'aggiudicazione, a incamerare le somme derivanti dalla vendita dell'energia e quelle derivanti dalla “tariffa incentivante” per la durata di 20 anni, avendo per contro il diritto a percepire € 115.000,00 per Controparte_2
20 anni;
- di aver proceduto alla realizzazione dell'opera e all'avvio dell'iter burocratico per l'accesso al “IV Conto energia” ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante per la vendita dell'energia;
- che gli impianti erano stati terminati e messi in funzione in data 27.3.2013;
- che il G.s.e. (Gestore servizi energetici) aveva preannunciato in data 20.5.2014 il rigetto della domanda di ammissione al IV conto energia per entrambi gli impianti;
- che il preavviso di rigetto del G.s.e. era fondato sul parere negativo (nota del 5.3.2014
n. 0078923) che la aveva espresso alla modifica della destinazione Controparte_1
d'uso dei terreni su cui realizzare l'opera, apportata dal;
Controparte_2
- che il aveva impugnato il predetto parere negativo, Controparte_2 proponendo ricorso straordinario al Capo dello Stato, a seguito del quale l'atto era stato annullato il 23.9.2015;
- che conseguentemente il G.s.e. aveva stipulato con il in data Controparte_2
12.12.2014 le relative convenzioni per l'ammissione al IV Conto Energia, a far data dal
27.3.2013;
- che il Comune di , pertanto, solo in data 15.01.2015 aveva provveduto a CP_2
stipulare il contratto con la a quasi 2 anni dalla realizzazione Parte_1 dell'impianto;
- di aver subito un danno economico di notevole entità, atteso che pur avendo concluso la realizzazione dell'opera il 27.3.2013, data dalla quale avrebbe potuto percepire i suoi proventi, a causa del comportamento delle amministrazioni convenute aveva dovuto attendere per la stipula del contratto definitivo sino al 15.1.2015; - di aver quindi subito ingiustamente i danni derivanti dai comportamenti delle amministrazioni convenute, lesivi del suo incolpevole affidamento;
- che i danni consistevano in particolare nelle spese legali sostenute per l'intervento nel giudizio amministrativo instaurato dal per l'annullamento Controparte_2
del parere negativo, nella perdita dei benefici derivanti dalla rateizzazione ottenuta dall' per debiti tributari oltre che nei minori margini derivanti dalla Controparte_3
perdita della produzione di nuovi impianti, nella perdita di opportunità di sviluppo che avrebbe potuto realizzare se le banche non avessero ridotto gli affidamenti bancari e nei maggiori oneri finanziari sostenuti a seguito della perdita di rating e di “bancabilità”.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità della e del in Controparte_1 Controparte_2 solido e/o disgiuntamente nella causazione del danno e per l'effetto condannarli in solido e/o disgiuntamente, al pagamento a tale titolo, in favore della Parte_1 della somma di €.3.796.291,00, così distinta: 1) €. 257.566,00 per spese legali sostenute per l'intrapreso ricorso al Capo dello Stato;
2) €. 165.900,00 per sanzioni e spese conseguenti al mancato assolvimento della rateizzazione fiscale intervenuta con
l ; 3) €. 3.372.825,00 quale lucro cessante conseguente dalla Controparte_3
perdita della produzione di nuovi impianti, dalla riduzione degli affidamenti bancari;
dai maggiori oneri finanziari sostenuti dalla società a seguito della perdita di Rating e di conseguenza di bancabilità , analiticamente descritti nella perizia del dott. Per_1
del 6.5.2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal termine
[...] dell'opera del 27.3.2013 e sino all'effettivo soddisfo , o quella diversa risultante in corso di causa;
b) In via gradata , condannare il e la in solido Controparte_2 Controparte_1
e/o disgiuntamente al risarcimento dei danni a favore della da liquidarsi Parte_1
equitativamente ex art 1226 c.c.;
c) Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari deli giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Il costituendosi in giudizio ha eccepito preliminarmente il Controparte_2
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, ha sostenuto nel merito l'infondatezza della domanda e ha concluso chiedendo al
Tribunale di: “Preliminarmente. Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario. Nel merito Rigettare la domanda proposta nei confronti del CP_2
in quanto infondata. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al
[...] sottoscritto procuratore antistatario.”.
La nel costituirsi in giudizio ha eccepito preliminarmente il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo nonché la prescrizione del diritto, la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità ex art. 30 c.p.a. della domana, di cui ha chiesto ad ogni modo il rigetto per infondatezza e ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo e/o l'improcedibilità e/o decadenza dell'azione proposta per le ragioni esposte in narrativa;
dichiarare la prescrizione della domanda e in ogni caso, nel merito, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Parte_2
nella vicenda, respingere la domanda proposta rigettando qualsivoglia
[...]
pretesa, a qualsiasi titolo formulata nei confronti della perché Controparte_1
assolutamente improponibile, inammissibile ed infondata, per tutte le ragioni innanzi indicate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Esperita l'istruttoria mediante prove documentali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva: deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della . Controparte_1
Nella specie, l'attrice ha proposto domanda per ottenere il risarcimento dei danni che nella sua prospettazione sarebbero conseguiti al ritardo del Controparte_2
nella stipulazione della convenzione relativa alla concessione di cui la stessa era risultata aggiudicataria, determinato dall'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo da parte della . CP_1
In particolare, secondo quanto dedotto dall'attrice e risultante dagli atti di causa, il di con delibera di Giunta n. 9 del 17.01.2013 aveva approvato i CP_2 CP_2
progetti preliminari di due impianti fotovoltaici, da realizzare in project financing e con delibera del Consiglio n. 7 del 22.01.2013 aveva approvato una variante urbanistica, cambiando la destinazione d'uso dell'area sulla quale dovevano essere realizzati i predetti impianti, da agricola a produttiva, avvalendosi dall'art. 65, L.R. 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della
Calabria); le predette delibere erano state trasmesse alla il 13.02.2013, al fine CP_1 di acquisirne il parere ai sensi dell'art. 19, comma 4, t.u. espr. di cui al d.p.R. 327/01.
La non aveva adottato alcun atto, né ha richiesto integrazioni o chiarimenti CP_1
nei novanta giorni fissati per il rilascio del parere dal citato art. 19, comma 4; nelle more il aveva promosso lo svolgimento della gara per la scelta del concessionario CP_2 che si era conclusa con l'aggiudicazione all'odierna attrice, che aveva eseguito il lavori per effetto dei quali gli impianti erano entrati in funzione già il 27.3.2013.
La , dopo aver chiesto in data 11.11.2013 alcuni chiarimenti al Controparte_1
Comune, aveva espresso parere negativo sulla variante urbanistica in data 05.3.2014.
Il predetto atto era stato impugnato dal con ricorso Controparte_2 straordinario al Presidente della Repubblica, all'esito del quale era stato annullato in quanto illegittimo, essendo stato adottato dopo la scadenza del termine perentorio di
90 giorni (decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione) previsto per la sua emissione.
Con la domanda risarcitoria proposta nei confronti della , l'attrice fa quindi CP_1 valere un'ipotesi tipica di responsabilità della p.a. devoluta alla cognizione del giudice amministrativo: la domanda proposta nei confronti della attiene, infatti, al CP_1 risarcimento del danno cagionato dall'adozione da parte di quest'ultima di un provvedimento illegittimo, per effetto del quale il ha ritardato Controparte_2
la stipula della convenzione per la concessione oggetto di aggiudicazione in suo favore.
Si tratta, pertanto, di una controversia per il risarcimento dei danni da attività provvedimentale illegittima quale, nel caso di specie, l'illegittima adozione da parte della del parere negativo: stante la dipendenza della pretesa risarcitoria CP_1
dall'esercizio di un potere autoritativo, è pacifica la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione amministrativa, tenuto conto anche della giurisdizione esclusiva del g.a. sulla materia urbanistica ex art. 133, comma primo, lett. f) cod. proc. amm. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e inerendo nella specie la controversia ad una situazione di potere dell'amministrazione, radicandosi la causa petendi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo. Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta nei confronti della , in favore della giurisdizione Controparte_1
del giudice amministrativo.
Deve invece essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta nei confronti del . Controparte_2
Nel caso di specie l'attrice lamenta che dopo l'aggiudicazione della concessione il predetto sia rimasto per circa due anni in posizione di inerzia in relazione alla CP_2
stipula del contratto.
Viene quindi invocata, a sostegno della pretesa risarcitoria, la lesione dell'affidamento, che si assume incolpevole, per effetto, non dello scorretto esercizio del potere ma, del comportamento amministrativo e quindi la lesione di una posizione giuridica di diritto soggettivo: ci si duole, dunque, non dell'illegittimità del potere amministrativo per violazione delle regole di diritto pubblico che ne disciplinano l'esercizio ma della violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare anche il comportamento dell'amministrazione.
Non viene, quindi, invocato l'art.
2-bis, comma 1, L. n. 241 del 1990, introdotto con la
L. n. 120 del 2020, che riguarda un danno da comportamento scorretto (il ritardo), nello svolgimento dell'attività autoritativa, lesivo di un diritto soggettivo (la libertà di autodeterminazione negoziale) e che rientra oggi nella previsione dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. a), n. 1, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di "risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento" (cfr. Cons. Stato Adunanza Plenaria 23/04/2021 n. 7).
Nella specie, se da un lato l'asserita inerzia della p.a. ha riguardato un'impresa aggiudicataria di una concessione di lavori pubblici e quindi si colloca all'interno di una procedura di evidenza pubblica, dall'altro richiamando i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U., n. 8236/2020 e
12428/2021) cui il Tribunale intende aderire, va evidenziato che il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva,
è sempre "che la controversia inerisca ad una situazione di potere dell'amministrazione" e "che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo". È stato quindi chiarito che anche in relazione alla fase procedimentale in cui la Pubblica amministrazione agisce secondo regole di rilievo pubblicistico (norme di azione) - che intercorre tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto, può essere dedotta (Cass.
15260/2014; Cass. 9636/2015) a fondamento di una domanda risarcitoria, la responsabilità della Pubblica Amministrazione non da provvedimento, ma da comportamento, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede (norme di relazione) là dove non si contesti la legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione.
E la giurisdizione, in tale ipotesi, spetta al giudice ordinario. (cfr. in termini Cassazione civile sez. un., 29/04/2022, n.13595).
Tanto premesso in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla predetta controversia, il Tribunale ritiene che la domanda sia nel merito infondata non potendosi ritenere che il ritardo nella stipulazione del contratto sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione, lesiva dell'affidamento del privato.
Sebbene, infatti, l'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) indichi il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, tale termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.
Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto;
dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis,
Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671). CP_4
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra, quindi, di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento
(Cons. St., Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3742; Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n.
2671). Sebbene sia condivisibile la tesi secondo cui la previsione di un termine per la stipulazione del contratto assolve alla funzione di tutelare anche l'aggiudicatario, il quale non può restare vincolato per un termine indeterminato alle determinazioni della stazione appaltante, nondimeno nel caso di specie il ritardo nella stipula del contratto, derivante dall'adozione del parere negativo della e dalla conseguente CP_1
adozione da parte del G.e.s. preavviso di rigetto della richiesta di concessione della tariffa incentivante, risulta pienamente giustificato dall'esigenza di rispetto delle previsioni del bando di gara - secondo cui il concessionario avrebbe dovuto versare all'ente concedente, relativamente all'impianto fotovoltaico, il primo pagamento annuale contestualmente al primo accredito effettuato dal GSE relativamente alla tariffa incentivante di cui al DM 05/05/2011 – e dunque non può integrare gli estremi di una condotta illecita.
La predetta considerazione ha indotto al rigetto delle istanze istruttorie articolate da parte attrice, volte alla prova dei danni asseritamente subiti per effetto del ritardo nella stipula del contratto dei quali, per le ragioni appena delineate, deve essere esclusa la risarcibilità in assenza della ricorrenza di una condotta illecita del convenuto. CP_2
Deve, ad ogni modo evidenziarsi, in relazione alle specifiche voci di danno di cui si chiede il risarcimento, che:
- la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'intervento ad adiuvandum nel giudizio nel giudizio amministrativo instaurato dal CP_2
per l'annullamento del parere negativo emesso dalla e
[...] Controparte_1
consistenti, nella prospettazione di parte attrice, nelle spese legali sostenute a tal fine,
è infondata non sussistendo alcuno degli elementi costitutivi della dedotta responsabilità, non essendo configurabile né un comportamento illegittimo del convenuto cui sia riconducibile etiologicamente il danno, né un danno-evento, essendosi il giudizio concluso in senso favorevole all'attore e non potendo essere risarcite le mere diminuzioni patrimoniali non riconducibili alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti;
- non possono essere oggetto di risarcimento neanche i pretesi danni derivanti dal mancato pagamento delle rate concordate dall'attore con l per Controparte_3
l'estinzione di pregressi debiti tributari, non potendosi ritenere che le predette conseguenze negative siano connesse in via diretta e immediata a un comportamento illegittimo del convenuto, essendo piuttosto state cagionate dalla pregressa CP_2 situazione debitoria dell'attore, non essendovi peraltro prova che qualora il contratto fosse stato stipulato tempestivamente i ricavi netti derivanti dalla predetta attività, in alcun modo quantificati, sarebbero stati sufficienti ai fini del pagamento delle predette rate;
- non sono risarcibili i danni da perdita di redditività (quantificati dall'attore in euro
439.400,00 per anno, in considerazione dell'indice di redditività medio dell'impresa) che l'attore deduce di aver subito per effetto del mancato introito di flussi finanziari per
€.1.200.000,00, non essendo dedotto in che modo sono stati quantificati i predetti flussi e non essendo possibile verificare, in mancanza di indicazione degli oneri da sostenere nel periodo considerato se, come dedotto dall'attore, qualora il contratto fosse stato stipulato tempestivamente, l'impresa avrebbe effettivamente mantenuto il predetto indice di redditività medio del 6,76 conseguito negli anni precedenti al 2013, non potendosi, per contro escludere che almeno nei primi anni successivi alla stipula del contratto il predetto indice avrebbe potuto essere inferiore, anche in considerazione degli importanti oneri da sostenere per la realizzazione dell'opera;
- non possono, infine ,ritenersi risarcibili i danni derivanti dalla perdita di opportunità di sviluppo che l'attore deduce avrebbe potuto realizzare se le banche non avessero ridotto gli affidamenti bancari e i danni derivanti aii maggiori oneri finanziari che lo stesso deduce di aver sostenuto a seguito della perdita di rating e di “bancabilità”, del tutto genericamente allegati, non essendovi peraltro prova del fatto che i predetti affidamenti siano stati effettivamente ridotti né che in mancanza della riduzione degli affidamenti la società avrebbe realizzato altre opportunità di sviluppo né che siano stati sostenuti maggiori oneri finanziari per la perdita di “bancabilità”.
A tutto quanto premesso consegue il rigetto delle domande proposte nei confronti del
. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attrice; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 2.000.000,01 e € 4.000.000,00, le spese di lite sono liquidate in € 26.000,00 (fase di studio: € 4.000,00, fase introduttiva: € 3.000,00, fase istruttoria: € 12.,000, fase decisionale: € 7.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1941 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2019, così provvede:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande proposte nei confronti della , in favore della Controparte_1
giurisdizione del giudice amministrativo;
2. RIGETTA le domande proposte nei confronti del;
Controparte_2
3. CONDANNA a rimborsare alla le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano € 26.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. CONDANNA a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_2 di lite che si liquidano € 26.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. LO OM, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 20/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa ON IU