TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12387 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 21897/2025 R.G. delle controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal suo funzionario,
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 16/6/2025 la ricorrente in epigrafe, premesso di prestare servizio presso l'Istituto Scolastico I. Kant di Roma, in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, esponeva:
- che l avviava un procedimento disciplinare nei suoi Parte_2 confronti con provvedimento prot. n. 88051 del 20/11/2024, ai sensi degli artt. 55 bis e ss. D.Lgs. n. 165/2001, con il quale era contestualmente convocata per l'audizione personale,
- che nel corso della audizione, tenutasi regolarmente il 19/12/2024, rendeva le proprie giustificazioni, richiamando la propria memoria difensiva del 13/12/2024,
- che all'esito, con provvedimento prot. n. 23954 del 14/3/2025, le era applicata la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione. Ritenuta l'illegittimità della sanzione disciplinare per decorrenza dei termini, carenza dei presupposti, genericità della contestazione e violazione del principio di gradualità, la ricorrente concludeva rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“in via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto a. in via preliminare ed assorbente, accerta e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a n. 4 ore di retribuzione per mancato rispetto dei termini ex art. 55-bis d.lgs 165/2001 b. accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a n. 4 ore di retribuzione per le motivazioni esposte in narrativa;
e per l'effetto c. condannare l'amministrazione a revocare la sanzione disciplinare comminata e a restituire al ricorrente le somme illegittimamente trattenute;
emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
, insistendo per la legittimità della Controparte_1 sanzione e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. La ricorrente, dipendente del , Controparte_1 attualmente Direttore dei servizi generali ed amministrativi presso l'Istituto Scolastico I. Kant di Roma, ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa irrogatale con provvedimento prot. n. 23954 del 14/3/2025, per fatti risalenti al periodo in cui era D.S.G.A. del liceo Cavour di Roma. In particolare, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della sanzione disciplinare per decorrenza dei termini, per carenza dei presupposti, per genericità della contestazione e per violazione del principio di gradualità.
3. Sotto il primo profilo, la ricorrente ha censurato di inammissibilità il provvedimento sanzionatorio, poiché intervenuto oltre il termine fissato dall'art. 55 bis, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, a mente del quale, “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni 2 per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”. In particolare, parte ricorrente ha dedotto che, nonostante la ricezione da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari della relazione ispettiva prot. n. 79981 solo in data 24/10/2024, tuttavia, il medesimo ufficio non poteva non essere a conoscenza dei fatti a lei ascritti già da epoca antecedente, essendo la prima relazione ispettiva stata redatta già in data 26/2/2024 e il sopralluogo presso il liceo Cavour condotto in data 9/7/2024. L'assunto, del tutto ipotetico, è sfornito di prova e, peraltro, contraddetto dalla circostanza che nella relazione ispettiva del 24/10/2024, allegata alla memoria di costituzione, si dà conto che “Con nota prot. n. 1284 del 26/02/2024, a firma del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e Contr formazione del (d'ora in avanti ), è Controparte_1 stato chiesto a questa Direzione Generale di espletare procedure di controllo sulle attività̀ progettuali realizzate da alcune istituzioni scolastiche con fondi pubblici, raggruppandole in 3 ambiti: allegato A, allegato B e allegato B1”. La data del 26/2/2024 corrisponde, pertanto, a quella in cui i due Dipartimenti interessati hanno chiesto alla Direzione generale dell
[...]
di avviare procedure di controllo sulle attività Controparte_3 progettuali realizzate da alcuni istituti scolastici, senza che emergessero a quel momento profili di irregolarità e, vieppiù, specifici di responsabilità in danno della odierna ricorrente. Seguiva la trasmissione della nota n. 26282 del 24/04/2024, di richiesta documentazione, alla D.S. del liceo Cavour, parzialmente riscontrata;
la successiva nota di richiesta di integrazione documenti n. 33156 del 27/05/2024, riscontrata dalla D.S. con nota n. 2387 del 04/05/2024, che rendeva necessario un approfondimento, chiesto alla D.S. dell'IIS MB con nota del 4/6/2024. All'esito, era eseguito sopralluogo presso il liceo Cavour in data 9/7/2024, durante il quale era effettuata l'audizione della D.S., in esito alla quale era rinnovata una richiesta di chiarimenti alla D.S. dell'IIS MB, che vi forniva riscontro con e-mail del 30/7/2024. L'esito degli accertamenti e la loro valutazione da parte della Direzione generale dell erano compendiati nella relazione ispettiva allegata Parte_2 alla nota del 24/10/2024.
3 L'analitica ricostruzione dei passaggi procedurali rende evidente come l'acquisizione di documenti e informazioni non si sia conclusa prima del 30/7/2024, di talché il successivo periodo di meno di 3 mesi, parzialmente estivo, per la loro elaborazione risulta compatibile e congruo con la trasmissione della relazione ispettiva il 24/10/2024, dovendosi tenere conto della complessità degli accertamenti, estesi contemporaneamente anche ad altre istituzioni scolastiche, nonché della articolazione degli Uffici della Amministrazione scolastica. La censura di intempestività della contestazione disciplinare è, conseguentemente, infondata, essendo intervenuta con lettera prot. n. 88051 del 20/11/2024, nel pieno rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 55 bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, da farsi correttamente decorrere dalla compiuta informazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei fatti suscettibili di rilievo disciplinare, compendiati nella relazione ispettiva prot. n. 79981 del 24/10/2024.
4. Sotto un secondo profilo, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del procedimento disciplinare per carenza dei presupposti per l'irrogazione di sanzioni. 4.1 Come noto, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. Cass., sez. lav., n. 5478 del 26 febbraio 2021). Il principio posto dall'art. 5 della legge n. 604/1966, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è infatti senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di giudizio volto ad accertarne la legittimità, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. In quest'ottica, la Suprema Corte ha da tempo precisato che “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 11153 del 17 agosto 2001 e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 8583 del 27 marzo 2019).
4 4.2 Dalla relazione ispettiva si apprende che la proposta progettuale trasmessa in data 18/09/2020 prot. n. 3695 dal liceo Cavour, dal titolo “Si riparte dalla scuola”, rispondeva al bando “Promozione di eventi istituzionali, giornate, ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione”. Tale progetto, proposto dal Cavour come scuola capofila di una rete comprendente anche IIS Caboto, IIS Fermi di Gaeta, IC Visconti di Roma e la Rete Nazionale degli Istituti Turistici, prevedeva il coinvolgimento di 350 persone, tra studenti e accompagnatori, per valorizzare il ruolo della scuola e dare risalto a temi come legalità, cittadinanza attiva, integrazione, intercultura, pari opportunità ed eccellenze, realizzare le iniziative e coordinare varie scuole d'Italia, con l'organizzazione di un evento nazionale che avrebbe comportato lo svolgimento delle seguenti attività: allestimento location per ospitare l'evento, accoglienza, trasporto e ospitalità di tutte le delegazioni studentesche e degli accompagnatori provenienti dall'intero territorio nazionale, realizzazione di un kit per i ragazzi partecipanti, composto da zaino, cappello, maglietta, bandierine, mascherina, gel disinfettante, stampati vari (locandine, programma...), servizi di realizzazione video o foto, cura delle fasi organizzative preliminari. Il budget indicato nella proposta progettuale era complessivamente pari a
€ 100.000, suddiviso tra coordinamento, progettazione e gestione amministrativa, comunicazione dei contenuti del progetto, acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali, attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi, rimborsi spese per trasferte connessi alla realizzazione di attività progettuali, monitoraggio e valutazione. A fronte dei € 100.000 chiesti, alla scuola venivano assegnati € 80.000 e versato un acconto di € 40.000, documentato dalla reversale d'incasso in atti. 4.3 Esaminata la documentazione prodotta, tuttavia, la Direzione generale dell rilevava come non fosse possibile accertare l'effettiva Parte_2 esecuzione del progetto “in quanto risultano in atti due fatture pagate alla società prive di giustificativi: la n. 35 del 15/12/2020 di € Parte_3
18.250,00 (all. 4) e la n. 36 del 15/12/2020 di € 21.750,00 (all. 5), aventi come causale “Progetto Si riparte dalla scuola. Bando Promozione eventi istituzionali”. Alle fatture sono seguiti i mandati di pagamento n. 800 (all. 6) e n. 801 (all. 7). Da tale documentazione non è desumibile quali attività e/o prestazioni siano state svolte, chi abbia partecipato, in quale luogo e per quale motivo, né è agli atti alcun ulteriore documento esplicativo. La dirigente dichiara che l'operatore economico è stato scelto dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nello specifico dalla segreteria tecnica, che ha inviato una mail alla scuola in data 09/12/2020 (all. 8). La scuola si è occupata di acquisire il CIG (all. 9), controllare il DURC (all. 10), la tracciabilità dei flussi finanziari (all. 11) e la verifica di Equitalia (all. 12). Nemmeno la rendicontazione in atti prot. n. 1516/V del 18/03/2021 (all. 13) consente di quantificare il numero di personale e studenti coinvolti nella trasferta a Vo' (PD), infatti si parla di delegazioni di studenti e professori 5 per una manifestazione alla presenza del Presidente della Repubblica, di cui non si ha agli atti alcun riscontro documentale (immagini, elenchi, fogli firma, prenotazione albergo…)”. Poiché la D.S. Sabatano aveva dichiarato che la procedura amministrativa per la realizzazione del progetto era stata eseguita dall'IIS MB, le è stato domandato di fornire documentazione integrativa, dalla quale risultasse tale collaborazione e anche quella con le altre scuole indicate come partner del progetto. Alla richiesta, la D.S. Sabatano replicava, tuttavia, che il partenariato tra scuole, previsto dal progetto, non era mai stato realizzato, circostanza confermata, a seguito di richiesta, dalla D.S. dell'IIS MB, che ha escluso di avere collaborato e di avere ricevuto fondi per la realizzazione di tale progetto. Ritenuta la necessità, a tal punto, di sentire personalmente la
[...]
, in sede di audizione personale, il 9/7/2024 la stessa dichiarava di CP_4 essere arrivata al liceo Cavour l'1/09/2020, di essere stata contattata quasi subito dalla collega subentrata presso l'IIS MB alla D.S. RI, la CP_5 quale le spiegava “la collaborazione del Cavour, in cui negli anni precedenti (dall'a.s. 2016/17 al 18/19) la preside RI era stata reggente, e del MB nella gestione degli eventi legati all'inaugurazione dell'anno scolastico. Per la parte di “competenza” del Cavour - così mi è stato detto - mi è stato chiesto di presentare un progetto, la cui bozza mi sarebbe stata fornita direttamente da loro”. Ha dedotto, pertanto, di avere presentato il progetto sulla base della bozza ricevuta dalla D.S. – nella quale, si annota, è errato il suo cognome e, CP_5 finanche, la sede della scuola, indicata in Bologna anziché in Roma – avendo in seguito dato mandato di provvedere al pagamento di due fatture in favore della agenzia di viaggi di Bologna, relative al progetto, su Parte_3 richiesta della alla quale aveva domandato di poter ricevere una Per_1 autorizzazione dal , in effetti a suo giudizio pervenutale con nota del CP_1
9/1/2020, concludendo “So di aver materialmente firmato ed inviato il progetto e di aver firmato il mandato di pagamento alla società ma Parte_3
l'ho fatto perché mi sembrava di adempiere ad una richiesta esplicita del
e per rispetto nei confronti della collega RI, di grande esperienza CP_1 professionale, che per diversi anni aveva curato direttamente lo svolgimento di questa attività, per sua dichiarazione. E' per questo che non ero a conoscenza degli aspetti specifici del progetto, ma solo di doverlo sostenere finanziariamente”. Alla domanda su come fosse stata individuata l'agenzia di viaggi, chi fosse effettivamente partito e quale fosse stata la destinazione, la D.S. Sabatano ha risposto “Non so chi abbia individuato questa agenzia. Ho saputo che l'agenzia coinvolta era la attraverso le e-mail del Parte_3
Ministero. Non so chi sia partito”. Per ammissione della , pertanto, il liceo Cavour, con CP_4 mandato della D.S.G.A. Quaresima, ha ordinato il pagamento di € 40.000 ad una 6 agenzia viaggi di Bologna, da loro non reclutata e non conosciuta, per un progetto che loro non consta neppure sia mai stato realizzato, posto che il liceo Cavour non ha evidentemente organizzato la trasferta per nessuno dei partecipanti – non sapendo la riferire chi sia partito, né quando, né per CP_4 quale destinazione – ed avendo la scuola partner IIS MB escluso di avere partecipato al progetto. Personalmente contattata per chiarimenti, infatti, la D.S. ha Tes_1 riferito: “L' ha partecipato al bando del MIUR “Manifestazione di CP_6 interesse alla collaborazione per la realizzazione dell'iniziativa 'Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2020-21”. L' e' risultato CP_6 vincitore con il progetto “Noi torniamo a scuola” e gli è stato assegnato un finanziamento per l'organizzazione della cerimonia. L' si è' CP_6 occupato di tutti gli aspetti previsti dal bando ed ha rendicontato regolarmente le spese sostenute. Per la realizzazione delle attività il finanziamento è relativo a quelli previsti dal DM 18/2020, art.2, comma 1, lett. H. Per quanto concerne il liceo Cavour ha realizzato un progetto correlato all'Inaugurazione dell'anno scolastico 2020-21 seguendo le indicazioni del Miur”. 4.4 Tali essendo le risultanze della istruttoria condotta, la Direzione generale dell' ha ritenuto che non fosse conforme alle norme di cui al Parte_2
Codice dei contratti pubblici all'epoca vigente, contenuto al D.Lgs. 50/2016, né al Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. 129/2018, la procedura usata per il pagamento delle due fatture sopracitate: “la scuola non ha emesso determina, buono d'ordine e non ha effettuato la scelta dell'operatore. Ha emesso il pagamento sulla base di quanto richiesto per e- mail dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
non risulta agli atti alcuna rendicontazione puntuale di quanto pagato;
non ci sono evidenze sulle finalità per le quali sono spesi i 40.000,00 €”. Invero, ha rilevato come “le spese sostenute non attestano l'effettiva esecuzione del progetto: le due fatture emesse in favore della società
[...] non sono giustificate da documenti di rendicontazione successiva. Parte_3
L'ammontare di 40mila euro, inoltre, non è perfettamente coerente con il budget indicato nella proposta progettuale che, per le spese di trasferta, prevede la cifra di € 20.000. È presente nel budget anche la voce “acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali” per un totale di € 60.000 che però, stando sempre alla proposta progettuale, avrebbe dovuto coprire i costi dei kit, stampati, video/foto ecc.”. Sulla scorta di tali considerazioni, la relazione ispettiva concludeva ravvisando l'irregolarità della procedura di scelta dell'operatore e l'indebita liquidazione allo stesso della cifra di € 40.000, in assenza di giustificativi attestanti il relativo diritto di credito e comprovanti l'uso di detti fondi pubblici, sicché ipotesi di responsabilità contabile e disciplinare a carico della D.S.
e della odierna ricorrente. Controparte_7 Controparte_8
7 4.5 I fatti oggetto di addebito, di riscontro documentale, non sono contestati. La parte ricorrente ha, tuttavia, dedotto la non addebitabilità a sé di responsabilità, in ragione dell'ordine di pagamento ricevuto dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con mail del 9/12/2020. Tale comunicazione, tuttavia, si limita a trasmettere le due fatture, indicando che l'IIS MB potesse essere contattato per la gestione delle attività. Non contiene alcun ordine o richiesta o autorizzazione di pagamento, che, infatti, la D.S. ha riferito esserle stata trasmessa telefonicamente dalla CP_4
D.S. RI, alla quale aveva rappresentato di non essere in possesso di documentazione sufficiente alla liquidazione. I mandati di pagamento sono stati, quindi, autorizzati, dalla CP_4
e dalla odierna ricorrente, quale D.S.G.A., nella consapevolezza della assoluta carenza della documentazione di supporto e della rendicontazione delle spese, mai richiesta neppure a seguito della comunicazione - priva di data, provenienza e invio - con la quale il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali avrebbe rappresentato che per mero errore materiale non era stata trasmessa la comunicazione di affidamento dei fondi. Non è, pertanto, in alcun modo pertinente il richiamo alla fattispecie di esecuzione di un ordine eventualmente illegittimo, poiché nessuna delle due comunicazioni provenienti dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – a latere ogni considerazione sulla validità di quella priva di data, nonché di prova di invio e ricezione - contiene l'ordine di pagamento delle due fatture, che vengono, a ben vedere, solo trasmesse per la liquidazione, restando impregiudicato il dovere dell'istituzione scolastica, e per essa dei suoi dirigenti, di rispettare le procedure contabili e amministrative poste a presidio della trasparenza e buon andamento della azione amministrativa, emettendo determina e buono d'ordine, effettuando rendicontazione puntuale di quanto pagato e dando evidenza delle finalità di spesa delle somme, peraltro neppure del tutto coincidenti con il progetto. In ogni caso, poi, la giurisprudenza amministrativa richiamata da parte ricorrente fa riferimento all'ipotesi in cui il dipendente subordinato si sia conformato ad un ordine illegittimo confermato dal superiore a seguito del suo esercizio del diritto di rimostranza: “il dipendente che si veda impartito un ordine illegittimo ha il c.d. diritto di rimostranza, ma se il superiore conferma l'ordine il dipendente ha l'obbligo di eseguirlo, salvo che la condotta non integri un reato” T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 14/03/2023). Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che la D.S.G.A. abbia opposto rimostranza alcuna alla indicazione – e non già ordine – del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di liquidare le due fatture, non risultando neppure che abbia fatto richiesta, con 8 gravissima negligenza da parte sua, della trasmissione della documentazione giustificativa. La censura di merito risulta, per tanto, infondata, per essere provato il comportamento gravemente negligente addebitato alla ricorrente e in alcun modo giustificato da ordini di superiori gerarchici, non sussistenti.
5. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente ha dedotto la genericità della contestazione disciplinare, per mancata allegazione delle norme violate e del pregiudizio eventualmente sofferto dalla PA. A bene vedere, la contestazione disciplinare contiene il richiamo alla violazione delle norme contenute nel D.lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici, allora vigente, le quali disciplinano l'intera procedura di affidamento in appalto, dalle procedure di scelta del contraente, alla selezione delle offerte, alla esecuzione e alla liquidazione delle fatture;
e anche, nello specifico, alla violazione delle norme contenute nel Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. 129/2018, il quale disciplina obblighi e doveri del D.S. e del D.S.G.A. per tutto quanto concerne la realizzazione del programma annuale, i servizi di cassa, la gestione patrimoniale, la attività negoziale, etc. Nella contestazione è esattamente specificato l'addebito mosso alla ricorrente: “non ha emesso determina, buono d'ordine e non ha effettuato la scelta dell'operatore. Ha emesso il pagamento sulla base di quanto richiesto per e-mail dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
non risulta agli atti alcuna rendicontazione puntuale di quanto pagato;
non ci sono evidenze sulle finalità per le quali sono spesi i 40.000,00 €”, con conseguente contestazione di:
“1) atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione rivestita;
2) grave imperizia e negligenza nell'assolvimento dei compiti propri del profilo di appartenenza;
3) violazione dell'obbligo di collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
4) violazione dell'obbligo di cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica
o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
5) inosservanza delle disposizioni di cui al D.I. n. 129/2018 e dell'allora vigente D. Lgs. 50/2016”. A ben vedere, infatti, agli atti del liceo Cavour è carente tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente il progetto “Si riparte dalla scuola” e, ciononostante, sono state liquidate alla società Pt_3 Parte_3 sconosciuta alla e da quest'ultima non selezionata, due fatture CP_4
9 prive di giustificativi, la n. 35 del 15/12/2020 di € 18.250,00 e la n. 36 del 15/12/2020 di € 21.750,00. Nonostante il mancato richiamo degli articoli specifici violati, all'interno del D.lgs 50/2016 e del D.M. 129/2018, deve ritenersi che la contestazione di addebito, preceduta da diffusa ricostruzione dei fatti, abbia determinato con sufficiente specificazione i fatti oggetto di rilievo disciplinare, consentendo – infatti – alla incolpata una compiuta difesa, compendiata nella estesa memoria difensiva del 13/12/2024, nella quale, infatti, non è in alcun modo lamentata la genericità della contestazione o un pregiudizio alla sua difesa.
6. Infine, la ricorrente ha, altresì, censurato l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione del principio di gradualità. La censura è certamente infondata. A norma dell'articolo 24 C.C.N.L. di settore “
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
33 d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso”. Per quanto di interesse, “La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: (...) c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
(...)”. Nel caso in esame, nella condotta della D.S.G.A. Quaresima è certamente ravvisabile una condotta gravemente negligente e non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla sua funzione apicale all'interno dell'istituzioni scolastica, quale direttore della gestione contabile e amministrativa della scuola, con alte competenze contabili e giuridiche. Non è pertinente, pertanto, il richiamo operato da parte ricorrente al catalogo delle infrazioni per le quali è prevista la ben più grave sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, qui non applicata, sicché, evidentemente, non ravvisate.
7. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere respinto, in quanto risultato non fondato.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. 10 n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotto del 20% ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. C.p.c., in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione per il tramite dei propri funzionari, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere al Controparte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 2 dicembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
11
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 21897/2025 R.G. delle controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal suo funzionario,
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 16/6/2025 la ricorrente in epigrafe, premesso di prestare servizio presso l'Istituto Scolastico I. Kant di Roma, in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, esponeva:
- che l avviava un procedimento disciplinare nei suoi Parte_2 confronti con provvedimento prot. n. 88051 del 20/11/2024, ai sensi degli artt. 55 bis e ss. D.Lgs. n. 165/2001, con il quale era contestualmente convocata per l'audizione personale,
- che nel corso della audizione, tenutasi regolarmente il 19/12/2024, rendeva le proprie giustificazioni, richiamando la propria memoria difensiva del 13/12/2024,
- che all'esito, con provvedimento prot. n. 23954 del 14/3/2025, le era applicata la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione. Ritenuta l'illegittimità della sanzione disciplinare per decorrenza dei termini, carenza dei presupposti, genericità della contestazione e violazione del principio di gradualità, la ricorrente concludeva rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“in via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto a. in via preliminare ed assorbente, accerta e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a n. 4 ore di retribuzione per mancato rispetto dei termini ex art. 55-bis d.lgs 165/2001 b. accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a n. 4 ore di retribuzione per le motivazioni esposte in narrativa;
e per l'effetto c. condannare l'amministrazione a revocare la sanzione disciplinare comminata e a restituire al ricorrente le somme illegittimamente trattenute;
emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
, insistendo per la legittimità della Controparte_1 sanzione e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. La ricorrente, dipendente del , Controparte_1 attualmente Direttore dei servizi generali ed amministrativi presso l'Istituto Scolastico I. Kant di Roma, ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa irrogatale con provvedimento prot. n. 23954 del 14/3/2025, per fatti risalenti al periodo in cui era D.S.G.A. del liceo Cavour di Roma. In particolare, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della sanzione disciplinare per decorrenza dei termini, per carenza dei presupposti, per genericità della contestazione e per violazione del principio di gradualità.
3. Sotto il primo profilo, la ricorrente ha censurato di inammissibilità il provvedimento sanzionatorio, poiché intervenuto oltre il termine fissato dall'art. 55 bis, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, a mente del quale, “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni 2 per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”. In particolare, parte ricorrente ha dedotto che, nonostante la ricezione da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari della relazione ispettiva prot. n. 79981 solo in data 24/10/2024, tuttavia, il medesimo ufficio non poteva non essere a conoscenza dei fatti a lei ascritti già da epoca antecedente, essendo la prima relazione ispettiva stata redatta già in data 26/2/2024 e il sopralluogo presso il liceo Cavour condotto in data 9/7/2024. L'assunto, del tutto ipotetico, è sfornito di prova e, peraltro, contraddetto dalla circostanza che nella relazione ispettiva del 24/10/2024, allegata alla memoria di costituzione, si dà conto che “Con nota prot. n. 1284 del 26/02/2024, a firma del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e Contr formazione del (d'ora in avanti ), è Controparte_1 stato chiesto a questa Direzione Generale di espletare procedure di controllo sulle attività̀ progettuali realizzate da alcune istituzioni scolastiche con fondi pubblici, raggruppandole in 3 ambiti: allegato A, allegato B e allegato B1”. La data del 26/2/2024 corrisponde, pertanto, a quella in cui i due Dipartimenti interessati hanno chiesto alla Direzione generale dell
[...]
di avviare procedure di controllo sulle attività Controparte_3 progettuali realizzate da alcuni istituti scolastici, senza che emergessero a quel momento profili di irregolarità e, vieppiù, specifici di responsabilità in danno della odierna ricorrente. Seguiva la trasmissione della nota n. 26282 del 24/04/2024, di richiesta documentazione, alla D.S. del liceo Cavour, parzialmente riscontrata;
la successiva nota di richiesta di integrazione documenti n. 33156 del 27/05/2024, riscontrata dalla D.S. con nota n. 2387 del 04/05/2024, che rendeva necessario un approfondimento, chiesto alla D.S. dell'IIS MB con nota del 4/6/2024. All'esito, era eseguito sopralluogo presso il liceo Cavour in data 9/7/2024, durante il quale era effettuata l'audizione della D.S., in esito alla quale era rinnovata una richiesta di chiarimenti alla D.S. dell'IIS MB, che vi forniva riscontro con e-mail del 30/7/2024. L'esito degli accertamenti e la loro valutazione da parte della Direzione generale dell erano compendiati nella relazione ispettiva allegata Parte_2 alla nota del 24/10/2024.
3 L'analitica ricostruzione dei passaggi procedurali rende evidente come l'acquisizione di documenti e informazioni non si sia conclusa prima del 30/7/2024, di talché il successivo periodo di meno di 3 mesi, parzialmente estivo, per la loro elaborazione risulta compatibile e congruo con la trasmissione della relazione ispettiva il 24/10/2024, dovendosi tenere conto della complessità degli accertamenti, estesi contemporaneamente anche ad altre istituzioni scolastiche, nonché della articolazione degli Uffici della Amministrazione scolastica. La censura di intempestività della contestazione disciplinare è, conseguentemente, infondata, essendo intervenuta con lettera prot. n. 88051 del 20/11/2024, nel pieno rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 55 bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, da farsi correttamente decorrere dalla compiuta informazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei fatti suscettibili di rilievo disciplinare, compendiati nella relazione ispettiva prot. n. 79981 del 24/10/2024.
4. Sotto un secondo profilo, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del procedimento disciplinare per carenza dei presupposti per l'irrogazione di sanzioni. 4.1 Come noto, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. Cass., sez. lav., n. 5478 del 26 febbraio 2021). Il principio posto dall'art. 5 della legge n. 604/1966, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è infatti senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di giudizio volto ad accertarne la legittimità, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. In quest'ottica, la Suprema Corte ha da tempo precisato che “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 11153 del 17 agosto 2001 e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 8583 del 27 marzo 2019).
4 4.2 Dalla relazione ispettiva si apprende che la proposta progettuale trasmessa in data 18/09/2020 prot. n. 3695 dal liceo Cavour, dal titolo “Si riparte dalla scuola”, rispondeva al bando “Promozione di eventi istituzionali, giornate, ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione”. Tale progetto, proposto dal Cavour come scuola capofila di una rete comprendente anche IIS Caboto, IIS Fermi di Gaeta, IC Visconti di Roma e la Rete Nazionale degli Istituti Turistici, prevedeva il coinvolgimento di 350 persone, tra studenti e accompagnatori, per valorizzare il ruolo della scuola e dare risalto a temi come legalità, cittadinanza attiva, integrazione, intercultura, pari opportunità ed eccellenze, realizzare le iniziative e coordinare varie scuole d'Italia, con l'organizzazione di un evento nazionale che avrebbe comportato lo svolgimento delle seguenti attività: allestimento location per ospitare l'evento, accoglienza, trasporto e ospitalità di tutte le delegazioni studentesche e degli accompagnatori provenienti dall'intero territorio nazionale, realizzazione di un kit per i ragazzi partecipanti, composto da zaino, cappello, maglietta, bandierine, mascherina, gel disinfettante, stampati vari (locandine, programma...), servizi di realizzazione video o foto, cura delle fasi organizzative preliminari. Il budget indicato nella proposta progettuale era complessivamente pari a
€ 100.000, suddiviso tra coordinamento, progettazione e gestione amministrativa, comunicazione dei contenuti del progetto, acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali, attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi, rimborsi spese per trasferte connessi alla realizzazione di attività progettuali, monitoraggio e valutazione. A fronte dei € 100.000 chiesti, alla scuola venivano assegnati € 80.000 e versato un acconto di € 40.000, documentato dalla reversale d'incasso in atti. 4.3 Esaminata la documentazione prodotta, tuttavia, la Direzione generale dell rilevava come non fosse possibile accertare l'effettiva Parte_2 esecuzione del progetto “in quanto risultano in atti due fatture pagate alla società prive di giustificativi: la n. 35 del 15/12/2020 di € Parte_3
18.250,00 (all. 4) e la n. 36 del 15/12/2020 di € 21.750,00 (all. 5), aventi come causale “Progetto Si riparte dalla scuola. Bando Promozione eventi istituzionali”. Alle fatture sono seguiti i mandati di pagamento n. 800 (all. 6) e n. 801 (all. 7). Da tale documentazione non è desumibile quali attività e/o prestazioni siano state svolte, chi abbia partecipato, in quale luogo e per quale motivo, né è agli atti alcun ulteriore documento esplicativo. La dirigente dichiara che l'operatore economico è stato scelto dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nello specifico dalla segreteria tecnica, che ha inviato una mail alla scuola in data 09/12/2020 (all. 8). La scuola si è occupata di acquisire il CIG (all. 9), controllare il DURC (all. 10), la tracciabilità dei flussi finanziari (all. 11) e la verifica di Equitalia (all. 12). Nemmeno la rendicontazione in atti prot. n. 1516/V del 18/03/2021 (all. 13) consente di quantificare il numero di personale e studenti coinvolti nella trasferta a Vo' (PD), infatti si parla di delegazioni di studenti e professori 5 per una manifestazione alla presenza del Presidente della Repubblica, di cui non si ha agli atti alcun riscontro documentale (immagini, elenchi, fogli firma, prenotazione albergo…)”. Poiché la D.S. Sabatano aveva dichiarato che la procedura amministrativa per la realizzazione del progetto era stata eseguita dall'IIS MB, le è stato domandato di fornire documentazione integrativa, dalla quale risultasse tale collaborazione e anche quella con le altre scuole indicate come partner del progetto. Alla richiesta, la D.S. Sabatano replicava, tuttavia, che il partenariato tra scuole, previsto dal progetto, non era mai stato realizzato, circostanza confermata, a seguito di richiesta, dalla D.S. dell'IIS MB, che ha escluso di avere collaborato e di avere ricevuto fondi per la realizzazione di tale progetto. Ritenuta la necessità, a tal punto, di sentire personalmente la
[...]
, in sede di audizione personale, il 9/7/2024 la stessa dichiarava di CP_4 essere arrivata al liceo Cavour l'1/09/2020, di essere stata contattata quasi subito dalla collega subentrata presso l'IIS MB alla D.S. RI, la CP_5 quale le spiegava “la collaborazione del Cavour, in cui negli anni precedenti (dall'a.s. 2016/17 al 18/19) la preside RI era stata reggente, e del MB nella gestione degli eventi legati all'inaugurazione dell'anno scolastico. Per la parte di “competenza” del Cavour - così mi è stato detto - mi è stato chiesto di presentare un progetto, la cui bozza mi sarebbe stata fornita direttamente da loro”. Ha dedotto, pertanto, di avere presentato il progetto sulla base della bozza ricevuta dalla D.S. – nella quale, si annota, è errato il suo cognome e, CP_5 finanche, la sede della scuola, indicata in Bologna anziché in Roma – avendo in seguito dato mandato di provvedere al pagamento di due fatture in favore della agenzia di viaggi di Bologna, relative al progetto, su Parte_3 richiesta della alla quale aveva domandato di poter ricevere una Per_1 autorizzazione dal , in effetti a suo giudizio pervenutale con nota del CP_1
9/1/2020, concludendo “So di aver materialmente firmato ed inviato il progetto e di aver firmato il mandato di pagamento alla società ma Parte_3
l'ho fatto perché mi sembrava di adempiere ad una richiesta esplicita del
e per rispetto nei confronti della collega RI, di grande esperienza CP_1 professionale, che per diversi anni aveva curato direttamente lo svolgimento di questa attività, per sua dichiarazione. E' per questo che non ero a conoscenza degli aspetti specifici del progetto, ma solo di doverlo sostenere finanziariamente”. Alla domanda su come fosse stata individuata l'agenzia di viaggi, chi fosse effettivamente partito e quale fosse stata la destinazione, la D.S. Sabatano ha risposto “Non so chi abbia individuato questa agenzia. Ho saputo che l'agenzia coinvolta era la attraverso le e-mail del Parte_3
Ministero. Non so chi sia partito”. Per ammissione della , pertanto, il liceo Cavour, con CP_4 mandato della D.S.G.A. Quaresima, ha ordinato il pagamento di € 40.000 ad una 6 agenzia viaggi di Bologna, da loro non reclutata e non conosciuta, per un progetto che loro non consta neppure sia mai stato realizzato, posto che il liceo Cavour non ha evidentemente organizzato la trasferta per nessuno dei partecipanti – non sapendo la riferire chi sia partito, né quando, né per CP_4 quale destinazione – ed avendo la scuola partner IIS MB escluso di avere partecipato al progetto. Personalmente contattata per chiarimenti, infatti, la D.S. ha Tes_1 riferito: “L' ha partecipato al bando del MIUR “Manifestazione di CP_6 interesse alla collaborazione per la realizzazione dell'iniziativa 'Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2020-21”. L' e' risultato CP_6 vincitore con il progetto “Noi torniamo a scuola” e gli è stato assegnato un finanziamento per l'organizzazione della cerimonia. L' si è' CP_6 occupato di tutti gli aspetti previsti dal bando ed ha rendicontato regolarmente le spese sostenute. Per la realizzazione delle attività il finanziamento è relativo a quelli previsti dal DM 18/2020, art.2, comma 1, lett. H. Per quanto concerne il liceo Cavour ha realizzato un progetto correlato all'Inaugurazione dell'anno scolastico 2020-21 seguendo le indicazioni del Miur”. 4.4 Tali essendo le risultanze della istruttoria condotta, la Direzione generale dell' ha ritenuto che non fosse conforme alle norme di cui al Parte_2
Codice dei contratti pubblici all'epoca vigente, contenuto al D.Lgs. 50/2016, né al Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. 129/2018, la procedura usata per il pagamento delle due fatture sopracitate: “la scuola non ha emesso determina, buono d'ordine e non ha effettuato la scelta dell'operatore. Ha emesso il pagamento sulla base di quanto richiesto per e- mail dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
non risulta agli atti alcuna rendicontazione puntuale di quanto pagato;
non ci sono evidenze sulle finalità per le quali sono spesi i 40.000,00 €”. Invero, ha rilevato come “le spese sostenute non attestano l'effettiva esecuzione del progetto: le due fatture emesse in favore della società
[...] non sono giustificate da documenti di rendicontazione successiva. Parte_3
L'ammontare di 40mila euro, inoltre, non è perfettamente coerente con il budget indicato nella proposta progettuale che, per le spese di trasferta, prevede la cifra di € 20.000. È presente nel budget anche la voce “acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali” per un totale di € 60.000 che però, stando sempre alla proposta progettuale, avrebbe dovuto coprire i costi dei kit, stampati, video/foto ecc.”. Sulla scorta di tali considerazioni, la relazione ispettiva concludeva ravvisando l'irregolarità della procedura di scelta dell'operatore e l'indebita liquidazione allo stesso della cifra di € 40.000, in assenza di giustificativi attestanti il relativo diritto di credito e comprovanti l'uso di detti fondi pubblici, sicché ipotesi di responsabilità contabile e disciplinare a carico della D.S.
e della odierna ricorrente. Controparte_7 Controparte_8
7 4.5 I fatti oggetto di addebito, di riscontro documentale, non sono contestati. La parte ricorrente ha, tuttavia, dedotto la non addebitabilità a sé di responsabilità, in ragione dell'ordine di pagamento ricevuto dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con mail del 9/12/2020. Tale comunicazione, tuttavia, si limita a trasmettere le due fatture, indicando che l'IIS MB potesse essere contattato per la gestione delle attività. Non contiene alcun ordine o richiesta o autorizzazione di pagamento, che, infatti, la D.S. ha riferito esserle stata trasmessa telefonicamente dalla CP_4
D.S. RI, alla quale aveva rappresentato di non essere in possesso di documentazione sufficiente alla liquidazione. I mandati di pagamento sono stati, quindi, autorizzati, dalla CP_4
e dalla odierna ricorrente, quale D.S.G.A., nella consapevolezza della assoluta carenza della documentazione di supporto e della rendicontazione delle spese, mai richiesta neppure a seguito della comunicazione - priva di data, provenienza e invio - con la quale il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali avrebbe rappresentato che per mero errore materiale non era stata trasmessa la comunicazione di affidamento dei fondi. Non è, pertanto, in alcun modo pertinente il richiamo alla fattispecie di esecuzione di un ordine eventualmente illegittimo, poiché nessuna delle due comunicazioni provenienti dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – a latere ogni considerazione sulla validità di quella priva di data, nonché di prova di invio e ricezione - contiene l'ordine di pagamento delle due fatture, che vengono, a ben vedere, solo trasmesse per la liquidazione, restando impregiudicato il dovere dell'istituzione scolastica, e per essa dei suoi dirigenti, di rispettare le procedure contabili e amministrative poste a presidio della trasparenza e buon andamento della azione amministrativa, emettendo determina e buono d'ordine, effettuando rendicontazione puntuale di quanto pagato e dando evidenza delle finalità di spesa delle somme, peraltro neppure del tutto coincidenti con il progetto. In ogni caso, poi, la giurisprudenza amministrativa richiamata da parte ricorrente fa riferimento all'ipotesi in cui il dipendente subordinato si sia conformato ad un ordine illegittimo confermato dal superiore a seguito del suo esercizio del diritto di rimostranza: “il dipendente che si veda impartito un ordine illegittimo ha il c.d. diritto di rimostranza, ma se il superiore conferma l'ordine il dipendente ha l'obbligo di eseguirlo, salvo che la condotta non integri un reato” T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 14/03/2023). Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che la D.S.G.A. abbia opposto rimostranza alcuna alla indicazione – e non già ordine – del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di liquidare le due fatture, non risultando neppure che abbia fatto richiesta, con 8 gravissima negligenza da parte sua, della trasmissione della documentazione giustificativa. La censura di merito risulta, per tanto, infondata, per essere provato il comportamento gravemente negligente addebitato alla ricorrente e in alcun modo giustificato da ordini di superiori gerarchici, non sussistenti.
5. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente ha dedotto la genericità della contestazione disciplinare, per mancata allegazione delle norme violate e del pregiudizio eventualmente sofferto dalla PA. A bene vedere, la contestazione disciplinare contiene il richiamo alla violazione delle norme contenute nel D.lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici, allora vigente, le quali disciplinano l'intera procedura di affidamento in appalto, dalle procedure di scelta del contraente, alla selezione delle offerte, alla esecuzione e alla liquidazione delle fatture;
e anche, nello specifico, alla violazione delle norme contenute nel Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, di cui al D.M. 129/2018, il quale disciplina obblighi e doveri del D.S. e del D.S.G.A. per tutto quanto concerne la realizzazione del programma annuale, i servizi di cassa, la gestione patrimoniale, la attività negoziale, etc. Nella contestazione è esattamente specificato l'addebito mosso alla ricorrente: “non ha emesso determina, buono d'ordine e non ha effettuato la scelta dell'operatore. Ha emesso il pagamento sulla base di quanto richiesto per e-mail dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
non risulta agli atti alcuna rendicontazione puntuale di quanto pagato;
non ci sono evidenze sulle finalità per le quali sono spesi i 40.000,00 €”, con conseguente contestazione di:
“1) atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione rivestita;
2) grave imperizia e negligenza nell'assolvimento dei compiti propri del profilo di appartenenza;
3) violazione dell'obbligo di collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
4) violazione dell'obbligo di cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica
o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
5) inosservanza delle disposizioni di cui al D.I. n. 129/2018 e dell'allora vigente D. Lgs. 50/2016”. A ben vedere, infatti, agli atti del liceo Cavour è carente tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente il progetto “Si riparte dalla scuola” e, ciononostante, sono state liquidate alla società Pt_3 Parte_3 sconosciuta alla e da quest'ultima non selezionata, due fatture CP_4
9 prive di giustificativi, la n. 35 del 15/12/2020 di € 18.250,00 e la n. 36 del 15/12/2020 di € 21.750,00. Nonostante il mancato richiamo degli articoli specifici violati, all'interno del D.lgs 50/2016 e del D.M. 129/2018, deve ritenersi che la contestazione di addebito, preceduta da diffusa ricostruzione dei fatti, abbia determinato con sufficiente specificazione i fatti oggetto di rilievo disciplinare, consentendo – infatti – alla incolpata una compiuta difesa, compendiata nella estesa memoria difensiva del 13/12/2024, nella quale, infatti, non è in alcun modo lamentata la genericità della contestazione o un pregiudizio alla sua difesa.
6. Infine, la ricorrente ha, altresì, censurato l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione del principio di gradualità. La censura è certamente infondata. A norma dell'articolo 24 C.C.N.L. di settore “
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
33 d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso”. Per quanto di interesse, “La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: (...) c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
(...)”. Nel caso in esame, nella condotta della D.S.G.A. Quaresima è certamente ravvisabile una condotta gravemente negligente e non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla sua funzione apicale all'interno dell'istituzioni scolastica, quale direttore della gestione contabile e amministrativa della scuola, con alte competenze contabili e giuridiche. Non è pertinente, pertanto, il richiamo operato da parte ricorrente al catalogo delle infrazioni per le quali è prevista la ben più grave sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, qui non applicata, sicché, evidentemente, non ravvisate.
7. Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere respinto, in quanto risultato non fondato.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. 10 n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotto del 20% ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. C.p.c., in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione per il tramite dei propri funzionari, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere al Controparte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 2 dicembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
11