Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1010
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per la mancanza della prova della notifica dell'atto presupposto da parte dell'ASL NA 3. Ha inoltre precisato che al momento dell'introduzione del giudizio non era previsto un litisconsorzio necessario con l'Ente impositore, ricadendo l'onere della notifica o dell'evocazione in giudizio sull'Agenzia delle Entrate.

  • Accolto
    Omessa motivazione della cartella

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'omessa notifica dell'atto presupposto, assorbendo ogni altra questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1010
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1010
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo