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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14161/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220161896461000 TICKETS SANITAR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 22.11.2024 la Corte tributaria Regionale della Campania ha annullato la sentenza di primo grado in atti con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per l'impugnazione di ticket sanitario
In primo grado la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 071 2022 01618964 61 000 avente ad oggetto il recupero ticket sanitari per gli anni 2016 - 2017 -2018, ai sensi dell'art. 2 del D. lgs.
124/98, ed il recupero spese per l'anno 2020.
La ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione della cartella e l'omessa notifica dell'avviso presupposto dalla cartella impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e NE, chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti manca la prova della notifica dell'atto presupposto da parte dell'ASL
NA 3.
AL momento dell'introduzione di questo giudizio non era previsto un litisconsorzio necessario con l'Ente impositore, sicché era onere di parte resistente procurarsi la notifica dell'atto presupposto da parte dell'ASN NA 3 oppure evocarla in giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2350,00 per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate e NE al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 2.350,00 oltre rimborso del 15%& e ulteriori ed eventuali accessori con attribuzione al procuratore anticipatario Difensore_1
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14161/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220161896461000 TICKETS SANITAR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 22.11.2024 la Corte tributaria Regionale della Campania ha annullato la sentenza di primo grado in atti con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per l'impugnazione di ticket sanitario
In primo grado la ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 071 2022 01618964 61 000 avente ad oggetto il recupero ticket sanitari per gli anni 2016 - 2017 -2018, ai sensi dell'art. 2 del D. lgs.
124/98, ed il recupero spese per l'anno 2020.
La ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione della cartella e l'omessa notifica dell'avviso presupposto dalla cartella impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e NE, chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti manca la prova della notifica dell'atto presupposto da parte dell'ASL
NA 3.
AL momento dell'introduzione di questo giudizio non era previsto un litisconsorzio necessario con l'Ente impositore, sicché era onere di parte resistente procurarsi la notifica dell'atto presupposto da parte dell'ASN NA 3 oppure evocarla in giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2350,00 per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate e NE al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 2.350,00 oltre rimborso del 15%& e ulteriori ed eventuali accessori con attribuzione al procuratore anticipatario Difensore_1